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ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

E' l'assicurazione sociale obbligatoria diretta a tutelare il lavoratore in caso di infortunio o malattia professionale prevista dalla Costituzione ( art. 38, co.2) e disciplinata dal Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con DPR 30 giugno 1965, n.1124. E' gestita dall' INAIL – Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli nfortuni sul lavoro- .
L'assicurazione ha la funzione di garantire ai lavoratori, in caso di infortunio o di malattia professionale, prestazioni sanitarie relative alle prime cure, prestazioni economiche e forniture di apparecchi di protesi. Esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente all'evento lesivo subito dai propri dipendenti, salvo i casi in cui, in sede penale o, se occorre, in sede civile, sia riconosciuta la sua responsabilità per reato commesso con violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro.

Soggetti interessati:

devono essere assicurati i lavoratori, addetti ad attività rischiose, che svolgono un lavoro comunque retribuito alle dipendenze di un datore di lavoro, compresi i sovrintendenti ai lavori, i soci di cooperative e di ogni altro tipo di società, i medici esposti a RX, gli apprendisti, i soggetti appartenenti all'area dirigenziale e gli sportivi professionisti.
Sono, altresì, assicurati gli artigiani ed i lavoratori autonomi dell'agricoltura nonché i lavoratori che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) ad eccezione di coloro che intrattengono rapporti di coollaborazione di carattere amministrativo gestionale, di natura non professionale, con società e associazioni sportive dilettantistiche.

Il premio assicurativo è ad esclusivo carico del datore di lavoro, dell'artigiano o del lavoratore autonomo dell'agricoltura. Per i lavoratori parasubordinati, il premio è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente. L'obbligo del versamento del premio è in ogni caso a carico del committente.

L'assicurazione degli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima, nonché i radiotelegrafisti di bordo non assunti direttamente dagli armatori è gestita dall'IPSEMA – Istituto di previdenza per il settore marittimo- .

L'INAIL gestisce, altresì, l'assicurazione contro gli infortuni domestici. Sono obbligati ad assicurarsi coloro, in età compresa tra i 18 ed i 65 anni, che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria famiglia e dell'ambiente in cui dimora.

Sono esclusi coloro che svolgono altra attività che comporti l'iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.

L'assicurazione dei dirigenti e degli impiegati tecnici e amministrativi in agricoltura è gestita dall'ENPAIA - Ente di previdenza ed assistenza integrativa degli impiegati e dei dirigenti dell'agricoltura- .

INFORTUNIO SUL LAVORO

Per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta che determini la morte della persona o ne menomi parzialmente o totalmente la capacità lavorativa. Gli elementi integranti l'infortunio sul lavoro sono:
- la lesione
- la causa violenta
- l'occasione di lavoro.
Il concetto di "occasione di lavoro" richiede che vi sia un nesso causale tra il lavoro e il verificarsi dei rischio cui può conseguire l'infortunio. Il rischio considerato è quello specifico, determinato dalla ragione stessa dei lavoro. E' infortunio sul lavoro anche il così detto "infortunio in itinere", cioè quello occorso al lavoratore nel tragitto compiuto per recarsi o tornare dal luogo di lavoro a casa.
Sono considerati infortuni sul lavoro anche quelli dovuti a colpa del lavoratore stesso.

Infortunio domestico

Per infortunio domestico si intende l'evento lesivo determinato da causa violenta in occasione di lavoro in ambito domestico dal quale sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 33%. Non costituiscono oggetto di assicurazione gli infortuni mortali.

MALATTIA PROFESSIONALE

La malattia professionale è un evento dannoso che agisce sulla capacità lavorativa della persona e trae origine da cause connesse allo svolgimento della prestazione lavorativa. La causa agisce lentamente e per gradi sull'organismo del soggetto e deve risultare in diretta relazione con l'esercizio di determinate attività nelle quali trovare la propria origine. Il vigente sistema di tutela si fonda su una presunzione legale del nesso di causalità tra la tecnopatia, elencata in un'apposita tabella, e le corrispondenti lavorazioni nocive. La vigente tabella delle malattie professionali è stata approvata con D.P.R. 13/4/1994.
A seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 179/88 e 206/88, sono comunque tutelate tutte le malattie che, seppure non comprese in detta tabella, il lavoratore provi abbiano un origine professionale.

PREVIDENZA OBBLIGATORIA

La legge di riforma delle pensioni n. 335/1995 ha profondamente innovato il sistema pensionistico italiano introducendo il sistema di calcolo contributivo delle prestazioni che, a regime, sostituirà quello retributivo.
In particolare, è stato introdotto un sistema di calcolo della prestazione in base all’anzianità contributiva al momento dell’entrata in vigore della L. 335/95:
per i lavoratori neoassunti al 1° gennaio 1996 e per quelli che, possono optare, per il nuovo sistema, è prevista l’integrale applicazione delle nuove regole di accesso ed il calcolo della pensione con il metodo contributivo;
per i lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, il calcolo della pensione è effettuato con il metodo retributivo, per la parte di pensione relativa alle anzianità maturate prima del 1996, e contributivo per quelle maturate successivamente. L’accesso alle prestazioni avviene secondo le regole del sistema retributivo, come modificato dalla riforma Amato del 1992;
per i lavoratori con più di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995: le regole di accesso e di calcolo della pensione avvengono secondo il sistema retributivo.
Il nuovo metodo di calcolo contributivo pone in correlazione il livello delle prestazioni con quello delle contribuzioni. L’ammontare dei contributi si ottiene moltiplicando la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti oppure il reddito dei lavoratori autonomi, per l’aliquota di computo (33 per cento per i lavoratori dipendenti e 20 per cento per i lavoratori autonomi).
Il montante individuale, rivalutato al tasso di variazione quinquennale del PIL, calcolato dall’ISTAT, è moltiplicato per un coefficiente di trasformazione, che tiene conto della probabilità di sopravvivenza e dell’età dell’assicurato alla data di decorrenza della pensione.

PREVIDENZA OBBLIGATORIA PER IL SETTORE PUBBLICO

Con il D.Lgs. n. 479 del 30 giugno 1994 è stato istituito l'I.N.P.D.A.P., Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica, nel quale confluiscono l'ENPAS, l'INADEL, l'ENPDEP e le Casse pensionistiche per i dipendenti degli enti locali, per le pensioni agli insegnanti d'asilo e di scuole elementari parificate, per le pensioni ai sanitari e per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, amministrate in precedenza dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del Tesoro.
L'Inpdap gestisce i trattamenti previdenziali (pensionistici e di fine rapporto), creditizi (prestiti e mutui) e sociali per i pubblici dipendenti.

Il processo di riforma del sistema previdenziale avviato con gli interventi legislativi del 1992, 1995 e 1997 ha riguardato tutti i principali aspetti di regolazione della spesa pensionistica, ovvero la rivalutazione dello stock di prestazioni in essere, la maturazione del diritto di accesso al pensionamento e la determinazione dell'importo delle pensioni di nuova decorrenza.
In particolare con il D.lgs n. 503/92 si è operato in vista di una coordinata ed interdipendente pluralità di obiettivi: il rallentamento delle uscite dal mercato del lavoro (differimento dei pensionamenti), il tentativo di far emergere il lavoro sommerso (allungamento del periodo assicurativo rilevante ai fini della pensione) e la retribuzione in "nero" (maggior rilievo alla contribuzione), in modo da contenere le prestazioni e ridurre le evasioni contributive.

I più significativi aspetti di tale intervento normativo hanno riguardato:
- L'innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi per la pensione di vecchiaia.
- La revisione del sistema retributivo, che, pur permanendo in vigore, viene modificato quanto al periodo di riferimento: non più gli ultimi 5 anni, ma gli ultimi 10 e, per i neo-assunti, tutta la vita lavorativa.
- L'avvio del processo di omogeneizzazione e armonizzazione tra il regime pensionistico del settore pubblico e quello privato, a seguito del quale:
- È stato esteso ai lavoratori pubblici assunti successivamente al 31.12.1993, ed a coloro che a quella data disponevano di un'anzianità di servizio inferiore agli 8 anni, il requisito minimo di 35 anni di contribuzione per l'accesso al pensionamento di anzianità
- Il periodo retributivo da considerare al fine del calcolo della pensione è diventato, per i nuovi assunti, l'intera vita lavorativa.
Con la legge n. 537/93, si è intervenuto sui trattamenti di anzianità del pubblico impiego, introducendo meccanismi di disincentivazione al pensionamento anticipato.
Con la stessa legge si è anche intervenuti sulla struttura degli enti di previdenza, prevedendone per taluni l'accorpamento, fusione e riorganizzazione (D.Lgs 479/94) e per altri la privatizzazione in presenza di determinate condizioni (D.Lgs. 509/94).
Con la legge n. 724/94 è stata, poi, modificata la base imponibile utile al fine del calcolo delle pensioni dei dipendenti pubblici e le aliquote di rendimento annuo, in direzione di un'armonizzazione tra i diversi regimi e si sono poste le premesse per l'intervento riformatore poi attuato con la legge 335/95.
Più incisive modificazioni al sistema pensionistico obbligatorio si sono avute con la legge n.335/95, con la quale si è inteso non più solo "razionalizzare" il sistema previdenziale.

Tra le più significative innovazioni introdotte dalla riforma si segnalano:

La scelta, come metodo di calcolo delle prestazioni nell'assetto previdenziale a regime, del sistema contributivo.
L'innalzamento dell'età di accesso al trattamento pensionistico, con il superamento dell'Istituto della pensione di anzianità e la creazione di un'unica pensione di vecchiaia, che tuttavia consenta flessibilità di condizioni di accesso in funzione di scelte di carattere individuale.
La convergenza delle diverse discipline previdenziali verso il regime FPLD, assunto come modello generale di riferimento del sistema previdenziale, realizzata attraverso l'omogeneizzazione, ovvero tramite processi di graduale armonizzazione dei diversi regimi esistenti, con la conservazione dei soli profili di diversità motivati da obiettive peculiarità dei singoli settori di attività.
L'estensione dell'assicurazione previdenziale obbligatoria, da un lato con la previsione di forme e gestioni pensionistiche per i liberi professionisti (fino ad allora privi di assicurazione obbligatoria) e dall'altro attraverso la costituzione di un'apposita gestione separata presso l'INPS, cui sono iscritti i lavoratori parasubordinati.
Lo sviluppo delle forme di previdenza complementare, configurate come strumento di integrazione del reddito pensionistico.
L'accelerazione dell'armonizzazione tra settore privato e pubblico, con l'estensione al settore pubblico dell'art. 12 della legge n. 153/69, in base alle quale è sottoposto a contribuzione e quindi quiescibile tutto ciò che il lavoratore riceve in denaro o in natura in dipendenza del rapporto di lavoro. Ulteriori aggiustamenti dell'ordinamento previdenziale sono stati introdotti con la legge 449/97, con la quale è stato realizzato quasi interamente l'obiettivo dell'armonizzazione, destinato ad essere interamente raggiunto nel 2004. In tale direzione, le modifiche più rilevanti hanno riguardato:
la modificazione dei requisiti di accesso alle pensioni di anzianità, con un sostanziale allineamento dei dipendenti pubblici ai privati.
l'applicazione generalizzata delle aliquote di rendimento per il calcolo della pensione.

Indennità di maternità, malattia e assegni per il nucleo familiare

1. INDENNITA' DI MATERNITA'

Le prestazioni previdenziali di maternità sono regolamentate dal decreto legislativo 26.3.2001, n. 151, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. In tale ambito, la Direzione Generale delle politiche previdenziali cura, in particolare gli aspetti relativi al trattamento economico, normativo e previdenziale.

Nell'ambito del lavoro subordinato le prestazioni sono:
- indennità di maternità – capo III
- indennità di paternità – capo IV
- indennità per congedo parentale – capo V
- indennità per riposi giornalieri – capo VI
- indennità per malattia del figlio – capo VII
- indennità per permessi e congedi per figli con handicap grave – capo VI

Per ciascuna di tali fattispecie esiste una specifica regolamentazione sul trattamento normativo e sulla copertura previdenziale figurativa.
Disposizioni speciali - capo X
- sono previste per le seguenti forme di lavoro subordinato:
- rapporto a temine nelle pubbliche amministrazioni
- lavoro stagionale
- personale militare
- lavoro a tempo parziale
- lavoro a domicilio
- lavoro domestico
- lavoro in agricoltura
- attività socialmente utili

la tutela normativa e previdenziale di maternità per le lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre, colone e per le imprenditrici agricole, artigiane ed esercenti attività commerciali) è contenuta al capo XI ; per le libere professioniste iscritte agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria per liberi professionisti nel capo XII
per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 della legge 335/95 - la tutela è regolamentata dal D.M. 4 aprile 2002


2. INDENNITA' DI MALATTIA E PRESTAZIONI ANTITUBERCOLARI

La Direzione Generale delle politiche previdenziali cura, inoltre, gli aspetti relativi al trattamento economico, normativo e previdenziale, per i lavoratori subordinati assenti dal lavoro per malattia e tbc, con particolare riferimento al relativo trattamento economico, normativo e previdenziale.
L'indennità di malattia in caso di ricovero ospedaliero per i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 della legge 335/95 è regolamentata dal D.M. 12 gennaio 2001.

In coordinamento con il Ministero della Sanità e con l'INPS cura l'attuazione della normativa in materia di visite fiscali ai lavoratori assenti per malattia da parte dei medici iscritti nelle liste speciali dell'INPS.

Negli ambiti di competenza la Direzione Generale delle politiche previdenziali cura, inoltre, la consulenza agli enti previdenziali ed ai lavoratori ed alle lavoratrici interessate.


3. Assegno per il nucleo familiare

L'assegno per il nucleo familiare e' una prestazione previdenziale, integrativa della retribuzione, cui hanno diritto i lavoratori dipendenti con carico familiare -ove ricorrano le condizioni di legge- in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti la famiglia e al loro reddito complessivo. La funzione e' quella di provvedere allo stato di bisogno composto da carichi di famiglia.
Lavoratori aventi diritto
Lavoratori esclusi
Componenti il nucleo familiare (art. 2, c. 6, L. 153/88)
Il reddito familiare (art.2, c. 9, L. 153/88)
Periodo di riferimento del reddito familiare
Livelli di reddito per la corresponsione dell'assegno
Maggiorazioni dei livelli di reddito
Domanda di richiesta per i lavoratori del settore privato
Obblighi del datore di lavoro
Dipendenti statali

Lavoratori aventi diritto

Hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare (art. 2 comma 1 legge 153/88):
- i lavoratori dipendenti ;
- i titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente;
- i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi;
- il personale statale in servizio e in quiescenza e i dipendenti e i pensionati degli Enti pubblici anche non territoriali.
Sono pertanto ricompresi tra gli aventi diritto:
- i lavoratori a domicilio (art. 9, Legge 18 dicembre 1973, n. 877);
- gli apprendisti (Legge 8 luglio 1956, n. 706);
- gli autisti dipendenti da privati, quando il datore di lavoro esplichi attivita' economica soggetta alle norme sugli assegni familiari;
- i soci di societa' e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, a condizione che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi;
- i lavoratori stranieri. Tuttavia, per i familiari a carico residenti all'estero, gli assegni spettano solo se esiste un trattamento di reciprocita' da parte dello Stato di cui lo straniero è cittadino nei confronti dei cittadini italiani ovvero se è stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia ( art. 2, comma 6-bis, Legge n. 153/1988);
- i lavoratori delle aziende municipalizzate di natura industriale;
- i lavoratori delle Compagnie portuali e dei Consorzi di bonifica;
- i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (D.P.R. n. 1403 del 31 dicembre 1971);
- i lavoratori a tempo parziale (art. 5, 6 comma, D.L. n. 726/1984, convertito in Legge n. 863/1984); in particolare a tali lavoratori spettano gli assegni nella misura intera se prestano lavoro per almeno 24 ore nella settimana, altrimenti spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata.

Il lavoratore che esplica la sua attività presso aziende diverse ha diritto all'assegno per il nucleo familiare solo per l'attività principale, intesa come quella che impegna maggior tempo o costituisce la fonte principale di guadagno (art. 20 del T.U. sugli assegni familiari). Qualora non si possa individuare l'attività principale, gli assegni sono corrisposti direttamente dall'I.N.P.S. (art. 5, comma 7, D.L. n. 726/1984, convertito in Legge n. 863/1984).

Lavoratori esclusi

Non hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare:
- i lavoratori che siano: coniuge, parenti ed affini entro il terzo grado del datore di lavoro e che siano con lui conviventi;
- i lavoratori occupati in attività secondarie, che già lo percepiscono in quella principale;
- i lavoratori pensionati che fruiscono di assegno per il nucleo familiare sulla pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di Fondo sostitutivo, oppure degli assegni familiari sulla pensione I.N.P.S. a carico di una delle gestioni speciali per lavoratori autonomi per i quali, appunto, resta in vigore la normativa sugli assegni familiari;
- il lavoratore facente parte di un nucleo familiare per il quale altro componente è già percettore dell'assegno o di un diverso trattamento di famiglia.

Componenti il nucleo familiare (art. 2, c. 6, L. 153/88)

Il nucleo familiare cui deve farsi riferimento per l'applicazione della normativa sul trattamento economico è composto da:
- il richiedente l'assegno;
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli ed equiparati ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (cioè legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati dagli organi competenti a norma di legge) di età inferiore a 18 anni compiuti;
- i figli maggiorenni ed equiparati ai sensi del suddetto art. 38, che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro;
- i fratelli, le sorelle e i nipoti di età inferiore ai 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente inpossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Non fanno parte del nucleo familiare:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i figli ed equiparati maggiorenni non inabili anche se studenti o apprendisti;
- i fratelli, le sorelle e i nipoti maggiorenni studenti o apprendisti;
- i fratelli, le sorelle e i nipoti minori o inabili quando non siano orfani di entrambi i genitori e quando abbiano diritto alla pensione ai superstiti;
- i genitori ed equiparati e gli altri ascendenti;
- il coniuge e i figli ed equiparati del cittadino straniero che non risiedono in territorio italiano, in tutti i casi in cui lo Stato di cui lo straniero è cittadino non riserva un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani o non ha stipulato convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.

Il reddito familiare (art.2, c. 9, L. 153/88)

Il reddito familiare nella vigente normativa riveste un ruolo importante per stabilire il diritto e l'entità dell'assegno per il nucleo familiare.
Il reddito familiare, preso in considerazione ai fini della prestazione in discorso, è costituito dalla somma dei redditi del richiedente l'assegno e degli altri soggetti componenti il suo nucleo, inteso come complesso delle persone di famiglia aventi diritto all'assegno.
Concorrono a formare il reddito familiare tutti i proventi assoggettabili all'IRPEF e gli introiti di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva se sono superiori a £ 2.000.000=annui, computati nel loro complesso.
Per esempio, tra questi, rientrano:
- le pensioni, indennità ed assegni erogati dal Ministero dell'Interno agli invalidi civili, ciechi e sordomuti; - le pensioni sociali;
- le rendite da Buoni del Tesoro Ordinari, da Certificati di Credito del Tesoro ed altri titoli emessi dallo Stato;
- gli interessi sui conti correnti bancari e postali;
- le vincite del Lotto e dei concorsi a pronostici.

Non rientrano, per esempio, nel computo del reddito familiare:

- le indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili;
- le pensioni di guerra;
- i trattamenti di fine rapporto e loro anticipazioni;
- le rendite vitalizie erogate dall'I.N.A.I.L.;
- le somme corrisposte a titolo di arretrato per prestazioni di integrazione salariale, riferite ad anni precedenti a quello di erogazione (con effetto dal 1 gennaio 1989);
- le quote di indennità di trasferta non eccedenti il limite previsto per l'assoggettamento ad IRPEF;
- lo stesso assegno per il nucleo familiare.

Periodo di riferimento del reddito familiare

Ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, il reddito da prendere in considerazione è quello formato dall'ammontare dei redditi complessivi, conseguiti dai componenti nell'anno solare precedente il 1 luglio di ciascun anno e ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo.
Per lo stesso nucleo familiare non può essere corrisposto più di un assegno. A ciascun periodo di paga settimanale, quattordicinale, quindicinale e mensile corrispondono, rispettivamente 6,12,13 e 26 assegni giornalieri (è necessario, però, un minimo di ore lavorative).
L'assegno per il nucleo familiare è dovuto anche durante i periodi di preavviso, di prova, ferie, festività, gravidanza, puerperio, richiamo alle armi, infortunio sul lavoro e malattia professionale, disoccupazione, cassa integrazione guadagni, congedo matrimoniale, permessi e periodi di aspettativa a rappresentanti sindacali e lavoratori richiamati a funzioni pubbliche elettive o a cariche sindacali di cui alla L. 16 aprile 1974 n. 114 (la L. 153/1988 rinvia, per quanto non disposto espressamente, alla disciplina preesistente di cui al D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni e integrazioni).
La nuova normativa in materia di assegno per il nucleo familiare ha confermato la disciplina pregressa (L. 16 aprile 1974, n. 114) di incompatibilità tra trattamenti di famiglia diversi, al fine di evitare duplicazioni nei confronti dei medesimi familiari in relazione ai quali i trattamenti stessi possono spettare.

Livelli di reddito per la corresponsione dell'assegno

La norma ha stabilito, ai fini della determinazione del diritto all'assegno e della relativa misura, livelli di reddito familiare correlati al numero dei componenti il nucleo familiare. I livelli determinano fasce di reddito che progrediscono in maniera tale che la corrispondente misura dell'assegno decresce progressivamente man mano che aumenta il livello del reddito. I livelli di reddito previsti nelle tabelle allegate al Decreto Ministeriale e le loro maggiorazioni sono rivalutati annualmente, a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1 luglio di ciascun anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'I.S.T.A.T., intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

Maggiorazioni dei livelli di reddito

In presenza di particolari condizioni sono previsti determinati aumenti delle fasce di reddito cui vengono rapportati il diritto all'assegno e la relativa misura. Dette condizioni vanno indicate nello stesso modulo (serie ANF) in cui è contenuta la dichiarazione reddituale, che va quindi ripresentato in caso di insorgenza o variazione delle condizioni stesse.

Domanda di richiesta per i lavoratori del settore privato

L'I.N.P.S. ha istituito un modulo unico di domanda che ha assunto la sigla ANF/dip. Per la richiesta da parte del lavoratore dipendente degli assegni per il nucleo familiare. Tale domanda deve essere presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro al sorgere del diritto all'assegno per il nucleo familiare e deve essere rinnovata annualmente, corredata dalla prescritta documentazione.
Di norma, gli assegni, sono corrisposti dal datore di lavoro con la retribuzione, il quale conguaglia poi l'importo erogato a titolo di assegni con la contribuzione dovuta all'I.N.P.S. ( il diritto del datore di lavoro a richiedere all'I.N.P.S. il rimborso dell'assegno per il nucleo familiare erogato ai propri dipendenti, si prescrive nel termine di cinque anni dalla scadenza del periodo di paga cui l'assegno si riferisce); per alcune fattispecie particolari gli assegni sono corrisposti direttamente dall'I.N.P.S..

Obblighi del datore di lavoro

Sulla base della domanda e della documentazione prodotta dal lavoratore dipendente, il datore di lavoro deve procedere a determinare il diritto all'assegno per il nucleo familiare e la relativa misura, nell'osservanza della disciplina vigente. In precedenza il datore di lavoro era tenuto alla trasmissione delle dichiarazioni reddituali (mod. ANF) all'I.N.P.S. Con delibera n. 75 del 1989 approvata con D.M. 11 maggio 1990, il datore di lavoro è stato sollevato da tale obbligo, ma dovrà, comunque, tenere la documentazione a disposizione dell'I.N.P.S. per eventuali controlli.
La documentazione presentata dai lavoratori dovrà, invece, continuare ad essere trasmessa alle competenti sedi dell'I.N.P.S. da parte di quei datori di lavoro di particolari categorie (es. aziende boschive, organismi cooperativi) aventi alle dipendenze lavoratori per i quali è previsto il pagamento diretto del trattamento di famiglia.

Dipendenti statali

Per i dipendenti statali, sia in servizio che in quiescenza , di norma, gli assegni sono corrisposti direttamente dall'amministrazione; per i dipendenti degli enti locali in servizio provvede la stessa amministrazione e le corrispondenti gestioni pensionistiche, invece, per quelli in quiescenza.
Il diritto del lavoratore alla percezione dell'assegno si prescrive nel termine di cinque anni. Gli assegni per il nucleo familiare non sono né cedibili, né sequestrabili, né pignorabili, tranne quando dipendono da un obbligo alimentare verso i soggetti in favore dei quali sono corrisposti.

LEGGE QUADRO SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 1
(Finalità della formazione professionale)
La Repubblica promuove la formazione e l'elevazione professionale in attuazione degli articoli 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta e di favorire la crescita della personalità dei lavoratori attraverso la crescita della personalità dei lavoratori attraverso l'acquisizione di una cultura professionale.
La formazione professionale, strumento della politica attiva del lavoro, si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione economica e tende a favorire l'occupazione, la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico e tecnologico.
Art. 2
(Oggetto della formazione professionale)
Le iniziative di formazione professionale costituiscono un servizio di interesse pubblico inteso ad assicurare un sistema di interventi formativi finalizzati alla diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere ruoli professionali e rivolti al primo inserimento, alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento dei lavoratori, in un quadro di formazione permanente.
Le iniziative di formazione professionale sono rivolte a tutti i cittadini che hanno assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti, e possono concernere ciascun settore produttivo, sia che si tratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di prestazioni professionali o di lavoro associato.
Alle iniziative di formazione professionale possono essere ammessi anche stranieri, ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti.
L'esercizio delle attività di formazione professionale è libero.
Art. 3
(Poteri e funzioni delle regioni)
Le regioni esercitano, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, la potestà legislativa in materia di orientamento e di formazione professionale in conformità ai seguenti principi:
a) rispettare la coerenza tra il sistema di formazione professionale, nelle sue articolazioni ai vari livelli, e il sistema scolastico generale quale risulta dalle leggi della Repubblica;
b) assicurare la coerenza delle iniziative di formazione professionale con le prospettive dell'impiego nel quadro degli obiettivi della programmazione economica nazionale, regionale e comprensoriale, in relazione a sistematiche rilevazioni dell'evoluzione dell'occupazione e delle esigenze dell'evoluzione dell'occupazione e delle esigenze formative da effettuarsi in collaborazione con le amministrazioni dello Stato e con il concorso delle forze sociali;
c) organizzare il sistema di formazione professionale sviluppando le iniziative pubbliche e rispettando la molteplicità delle proposte formative;
d) assicurare la partecipazione alla programmazione dei piani regionali e comprensoriali di intervento da parte dei rappresentanti degli enti locali, delle categorie sociali e degli altri enti interessati;
e) assicurare il controllo sociale della gestione delle attività formative attraverso la partecipazione di rappresentanti degli enti locali, delle categorie sociali e degli altri enti interessati;
f) definire le modalità e i criteri di consultazione, ai fini della programmazione, con gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della pubblica istruzione;
g) garantire a tutti coloro che partecipano alla attività di formazione professionale l'esercizio dei diritti democratici e sindacali e la partecipazione alla promozione di iniziative di sperimentazione formativa;
h) adeguare la propria normativa a quella internazionale e comunitaria ed attenersi alla normativa nazionale in materia di contenuti tecnici e di obiettivi formativi e culturali delle iniziative, in modo particolare per quanto riguarda le attività regolamentate per ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica;
i) dare piena attuazione all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 , disponendo misure atte ad impedire qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso per quanto riguarda l'accesso di diversi tipi di corso ed i contenuti dei corsi stessi;
l) realizzare a favore degli allievi un sistema di servizi che garantisca il diritto alla formazione, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che condizionano le possibilità di frequentare i corsi;
m) promuovere, avvalendosi delle strutture territoriali competenti, idonei interventi di assistenza psicopedagogica, tecnica e sanitaria nei confronti degli allievi affetti da disturbi del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali, al fine di assicurarne il completo inserimento nell'attività formativa e favorirne l'integrazione sociale;
n) prendere gli opportuno accordi con l'autorità scolastica competente per lo svolgimento coordinato delle attività di orientamento scolastico e professionale, sentite le indicazioni programmatiche dei consigli scolastici distrettuali.
Le regioni disciplinano la delega agli enti locali territoriali delle funzioni amministrative nelle materie di cui alla presente legge.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie di cui alla presente legge le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Art. 4
(Campi di intervento)
Le regioni, attenendosi alle finalità e ai principi di cui ai precedenti articoli, provvedono in particolare a disciplinare con proprie leggi:
a) la programmazione, l'attuazione e il finanziamento delle attività di formazione professionale;
b) le modalità per il conseguimento degli obiettivi formativi relativi alle qualifiche, attenendosi ai principi informatori della contrattazione collettiva e della normativa del collocamento;
c) le attività di formazione professionale concernenti settori caratterizzati da specifici bisogni formativi derivanti dalla stagionalità del ciclo produttivo o della natura familiare, associativa o cooperativistica della gestione dell'impresa;
d) la qualificazione professionale degli invalidi e dei disabili, nonché gli interventi necessari ad assicurare loro il diritto alla formazione professionale;
e) le attività di formazione professionale presso gli istituti di prevenzione e di pena;
f) il riordinamento e la ristrutturazione delle istituzioni pubbliche operanti a livello regionale nonché il loro eventuale scioglimento o riaccorpamento;
g) l'esercizio delle funzioni già svolte dai consorzi per l'istruzione tecnica, soppressi dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , riconducendola nell'ambito della programmazione regionale;
h) la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle attività di formazione professionale nella regione, rispettando la presenza delle diverse proposte formative, purché previste dalla programmazione regionale, attraverso iniziative dirette o convenzioni con le università o altre istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche o private e gli enti di formazione di cui all'articolo 5.
Art. 5
(Organizzazione delle attività)
Le regioni, in conformità a quanto previsto dai programmi regionali di sviluppo, predispongono programmi pluriennali e piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale.
L'attuazione dei programmi e dei piani così predisposti è realizzata:
a) direttamente nelle strutture pubbliche, che devono essere interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale agli obiettivi del piano;
b) mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo.
Gli enti di cui alla lettera b) del comma precedente devono possedere, per essere ammessi al finanziamento, i seguenti requisiti:
1) avere come fine la formazione professionale;
2) disporre di strutture, capacità organizzativa e attrezzature idonee;
3) non perseguire scopi di lucro;
4) garantire il controllo sociale delle attività;
5) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria;
6) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività;
7) accettare il controllo della regione, che può effettuarsi anche mediante ispezioni, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati.
Le regioni possono altresì stipulare convenzioni con imprese o loro consorzi per la realizzazione di corsi di formazione, aggiornamento riqualificazione e riconversione, nel rispetto di quanto stabilito ai numeri 2) e 7) del comma precedente.
Le convenzioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni tipo di imposta o tassa.
Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli enti locali, le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate dalle regioni.
Art. 6
....omissis....
Art. 7
(Programmazione didattica)
Le regioni, nell'ambito della disciplina del settore prevista dall'articolo 4, lettera b), stabiliscono gli indirizzi della programmazione didattica delle attività di formazione professionale.
L'elaborazione e l'aggiornamento dei suddetti indirizzi devono avvenire in relazione a fasce di mansioni e di funzioni professionali omogenee, rispettando la unitarietà metodologica tra contenuti tecnologici, scientifici e culturali e la normativa di cui all'articolo 18, primo comma, lettera a).
Nell'ambito degli indirizzi di cui sopra, la programmazione didattica dovrà conformarsi a criteri di brevità ed essenzialità dei corsi e dei cicli formativi, anche attraverso una strutturazione modulare e l'adozione di sistemi di alternanza tra esperienze formative ed esperienze di lavoro.
I programmi, che devono fondarsi sulla polivalenza, la continuità e l'organicità degli interventi formativi, devono poter essere adattati alle esigenze locali ed assicurare il pieno rispetto delle molteplicità degli indirizzi educativi.
Nella loro elaborazione, si dovrà altresì tener conto dei livelli scolastici di partenza e dell'esperienza professionale degli allievi, nonché dei risultati della sperimentazione formativa già applicata.
Art. 8
(Tipologia delle attività)
Le regioni attuano di norma iniziative formative dirette:
a) alla qualificazione e specializzazione di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico e non abbiano mai svolto attività di lavoro;
b) all'acquisizione di specifiche competenze professionali per coloro che siano in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;
c) alla qualificazione di coloro che abbiano una preparazione culturale superiore a quella corrispondente alla scuola dell'obbligo;
d) alla qualificazione di lavoratori coinvolti nei processi di riconversione;
e) alla qualificazione o specializzazione di lavoratori che abbiano avuto o abbiano esperienze di lavoro;
f) all'aggiornamento, alla qualificazione e al perfezionamento dei lavoratori;
g) alla rieducazione professionale di lavoratori divenuti invalidi a causa di infortunio o malattia;
h) alla formazione di soggetti portatori di menomazioni fisiche o sensoriali che non risultino atti a frequentare i corsi normali.
Le attività di formazione professionale sono articolate in uno o più cicli, e in ogni caso non più di quattro, ciascuno di durata non superiore alle 600 ore. Ogni ciclo è rivolto ad un gruppo di utenti definito per l'indirizzo professionale e per livello di conoscenze teorico-pratiche; non è ammessa la percorrenza continua di più di 4 cicli non intercalata da idonee esperienze di lavoro, fatta eccezione per gli allievi portatori di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali.
Le regioni non possono attuare o autorizzare le attività dirette al conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria.
L'orario ed il calendario delle attività formative sono determinati in modo da favorire la frequenza da parte dei lavoratori occupati, con particolare riguardo per le lavoratrici.
Fino al momento dell'entrata in vigore della riforma sanitaria, sono confermate le disposizioni vigenti in materia di formazione degli operatori sanitari.
Art. 9
(Personale addetto alla formazione professionale)
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione di cui al successivo articolo 17, stabilisce con proprio decreto, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i requisiti necessari per l'ammissione all'insegnamento nelle attività di formazione professionale.
Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di delega delle funzioni amministrative di cui all'articolo 3, secondo comma, il personale di ruolo al momento dell'entrata in vigore della presente legge addetto alle attività di formazione professionale di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera a), è collocato in appositi ruoli regionali.
Il trattamento economico e normativo è adottato nell'osservanza della presente legge sulla base di un accordo sindacale nazionale stipulato tra le regioni, il Governo e le organizzazione sindacali maggiormente rappresentative.
Le leggi di delega di cui al secondo comma detteranno norme per garantire la mobilità del personale stesso nel territorio regionale.
Le regioni disciplinano con legge i casi e le modalità di incarico od assunzione a termine di docenti richiesti per corsi particolari.
Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento, lo sviluppo della professionalità attraverso corsi di aggiornamento tecnico-didattico e culturale, la partecipazione all'attività delle istituzioni in cui essi operano.
Nei casi in cui le regioni utilizzano, ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, lettera b), enti terzi per l'attuazione di progetti di formazione, non può essere superato globalmente, per ciò che riguarda il personale, il costo corrispondente agli equivalenti trattamenti economici e normativi dei dipendenti delle regioni addetti ad analoghe attività.
Art. 10
(Raccordi con il sistema scolastico)
Per la realizzazione delle attività di formazione professionale le regioni possono utilizzare le sedi degli istituti di istruzione secondaria superiore e le attrezzature di cui sono dotate, secondo le norme previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
Le regioni, mediante apposite convenzioni, mettono a disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attività di lavoro e di formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.
Le regioni si avvalgono dei consigli dei distretti scolastici per compiti di consultazione e di programmazione in materia di orientamento e formazione professionale e per l'attuazione delle iniziative rientranti nelle funzioni dei distretti stessi.
Ai fini dell'innovazione metodologico-didattica e della ricerca educativa, le regioni adottano provvedimenti intesi a facilitare la cooperazione fra le iniziative di formazione professionale e le istituzioni di istruzione secondaria e superiore.
Art. 11
(Rientri scolastici)
A coloro che abbiano conseguito una qualifica o mediante la frequenza di corsi o direttamente sul lavoro è data facoltà di accesso alle diverse classi della scuola secondaria superiore secondo le modalità previste dal relativo ordinamento.
A favore degli allievi che frequentano attività di formazione professionale, privi del titolo di assolvimento dell'obbligo scolastico, le regioni adottano, con il consenso dei medesimi, misure atte a favorire la necessaria integrazione con le attività didattiche che dovranno essere attuate a cura della competente autorità scolastica, cui compete altresì il conferimento del titolo.
Art. 12
(Diritti degli allievi)
La frequenza di corsi di formazione professionale è equiparata a quella dei corsi scolastici ai fini dell'utilizzo delle tariffe preferenziali relative ai mezzi di trasporto e ad ogni altro effetto di carattere previdenziale.
Art. 13
(Estensione delle agevolazioni previste per i lavoratori studenti)
La facoltà di differire il servizio militare di leva e le agevolazioni previsti per i lavoratori studenti dall'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , sono estese a tutti coloro che frequentano i corsi di formazione professionale di cui alla presente legge.
Le disposizioni di cui sopra e quelle di cui all'articolo precedente si applicano anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 14
(Attestato di qualifica)
Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita. Tali prove finali, che devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 18, primo comma, lettera a), sono svolte di fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle leggi regionali, delle quali dovranno comunque far parte esperti designati dalle amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale.
Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.
Art. 15
(Sistema formativo e impresa)
Le istituzioni di cui all'articolo 5 operanti nella formazione professionale possono stipulare convenzioni con le imprese per la effettuazione presso di esso di periodi di tirocinio pratico e di esperienza in particolari impianti e macchinari o in specifici processi di produzione oppure per applicare sistemi di alternanza tra studio ed esperienza di lavoro.
Le regioni, nel regolare la materia, stabiliscono le modalità per la determinazione degli oneri a carico delle istituzioni per le attività formative di cui al comma precedente e assicurano la completa copertura degli allievi dai rischi di infortunio.
Le attività formative di cui al primo comma sono finalizzate all'apprendimento e non a scopi di produzione aziendale.
Le regioni disciplinano le modalità per il tirocinio guidato presso le imprese degli allievi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera m).
Art. 16
(Formazione per gli apprendisti)
Le regioni, nell'ambito dei programmi e dei piani di cui all'articolo 5 e secondo le modalità previste dallo stesso articolo e dall'articolo 15, attuano i progetti formativi destinati agli apprendisti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 .
I progetti di cui al comma precedente si articolano in attività teoriche, tecniche e pratiche secondo tempi e modalità definiti dalla legge e dai contratti di lavoro.
Le regioni, per i fini di cui all'articolo 21 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 , stipulano con gli istituti assicuratori convenzioni per il pagamento, a valere sui fondi di cui all'articolo 22, primo comma, della presente legge, delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani.
Sono abrogati gli articoli 20 e 28 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.
Artt. 17-21
....omissis....
Art. 22
(Finanziamento delle attività formative)
Le attività professionali promosse dalle regioni sono finanziate nell'ambito del fondo comune di cui all'articolo 8 della L. 16 maggio 1970, n. 281 , e successive modificazioni ed integrazioni. Al predetto fondo sono conferiti tutti gli stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio dello Stato che siano attinenti ad attività di formazione professionale trasferite o da trasferire alla regione, nonché l'importo corrispondente alla disponibilità del Fondo addestramento professionale lavoratori per l'anno 1979.
Le attività di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato di cui all'articolo 18 della presente legge, trovano copertura in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il cui ammontare è fissato annualmente con la legge finanziaria e che confluirà nel fondo di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede altresì al finanziamento:
a) delle attività di formazione professionale residue svolte nelle regioni a statuto speciale fino al trasferimento di dette attività alle regioni medesime;
b) dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478.
Artt. 23-25
....omissis....
Art. 26
(Finanziamento integrativo dei progetti speciali)
Un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al quarto comma dell'articolo precedente è versato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con periodicità trimestrale, in un conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, per la successiva acquisizione all'entrata del bilancio statale e contemporanea iscrizione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare il finanziamento dei progetti speciali di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 , eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 .
La dotazione di cui al comma precedente è gestita con amministrazione autonoma fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 27
(Erogazione dei finanziamenti)
A seguito dell'approvazione da parte del Fondo sociale europeo dei singoli progetti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilito, anche sotto forma di acconti, il contributo a carico del Fondo di rotazione di cui al precedente articolo 25 a favore degli organismi di cui all'art. 24, primo comma.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è disposta l'erogazione, a favore delle regioni interessate, dei contributi di cui al primo comma dell'articolo 26.
Art. 28
(Abrogazioni)
Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.

RICHIEDERE L'INDENNITA DI DISOCCUPAZIONE

Istruzioni


1
se siete lavoratori disoccupati, visto che i soldi servono sempre, sappiate che potete richiedere all’ Inps l’assegno di disoccupazione.Come? Presentando un modulo di domanda reperibile nell’ufficio dell’Inps più vicino oppure scaricandolo direttamente dal sito dell’Istituto Nazionale della previdenza Sociale.
2
Se non avete maturato il requisito delle 52 settimane lavorative, potete richiedere l’Assegno di disoccupazione a requisiti ridotti, altrimenti, potete fare domanda per l’assegno di disoccupazione ordinaria, a patto che abbiate alle spalle almeno 52 ore lavorative.
3
Se dovete presentare la domanda di disoccupazione a requisiti ridotti, avete tempo fino al 31 marzo dell’anno successivo. Es. Se oggi siete disoccupati, avete tempo fino al 31 marzo 2010 per fare la domanda.
4
se dovete richiedere l’assegno di disoccupazione ordinaria, i tempi sono più stretti: avete 68 giorni di tempo e non oltre, dalla data di licenziamento effettivo.
5
L’importo di disoccupazione ordinaria è di massimo 858,58 €, possono diventare massimo 1031,93 € al mese, se percepivate una paga lorda superiore a 1857,48 €.
6
Se avete fatto domanda di assegno di disoccupazione a requisiti ridotti ovviamente l’importo è inferiore.Il massimo dell’assegno scende a 844,06 €, che si innalzano a 1014,48€ se la vostra paga lorda superava i 1826,07.
7
attenzione, bisogna avere requisiti particolari per poter richiedere l’assegno di disoccupazione:Se vi siete licenziati volontariamente, non avrete diritto agli assegni.
8
L’eccezione alla dimissione volontaria esiste. cioè hanno diritto all’assegno le madri che in gravidanza hanno presentato le dimissioni volontarie.chi ha un contratto di collaborazione continua (co.co.co);Chi ha contratto di lavoro a tempo parziale verticale ( per i periodi non lavorati);