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Valutazione e prevenzione psicologica dello stress lavoro-correlato

Dal 1° agosto 2010 decorre l’obbligo della valutazione dello stress lavoro-correlato, infatti ai sensi del Comma 1-bis art. 28 D.lgs 81/2008 (modificato dall'articolo 18 del d.lgs. n. 106 del 2009) la valutazione dei rischi dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche i rischi collegati allo stress lavoro-correlato. Vari studi in Italia ed all’estero condotti su operai ed impiegati (controllati in ASL ed in ospedali), pubblicati sulle riviste mediche mostrano che nei lavoratori meno appagati dal proprio dirigente, aumentano i sintomi di stress e la percentuale di infarto: la permanenza dello stesso datore di lavoro, (percepito come poco adatto al proprio ruolo di manager) accresce i rischi di malattie cardiache.
E’ fonte di stress anche il sentirsi sottovalutati da un capo ingiusto, egoista e incompetente; tale stress psicologico comporta e favorisce la depressione delle motivazioni che sfocia nella vita sedentaria ed in comportamenti antigienici che si accompagnano all’abuso di alimenti ipercalorici, alcol e fumo.

Alcune persone più deboli e fragili o le persone con un’aggressività repressa, per effetto di componenti ed aspetti caratterologici ed intellettivi individuali, risultano più sensibili, insofferenti, impazienti e reattive alle condizioni avverse che si determinano sul posto di lavoro e quindi si ammalano maggiormente per lo stress.

L’aumento della pressione sanguigna (protratto nel tempo) riscontrato nei dipendenti esposti allo stress, sarebbe uno dei principali fattori di rischio-infarto.

Un lavoratore europeo su quattro sarebbe sofferente di stress e la metà di tutte le assenze per malattia sarebbe imputabile allo stress.

Mettendo a norma l’azienda attraverso l’applicazione delle nuove disposizioni di legge sulla sicurezza del lavoro (prevenzione dello stress lavoro-correlato) le imprese conseguiranno dei vantaggi economici e gestionali.

Mediante la sorveglianza sanitaria del medico del lavoro e dello psicologo i datori di lavoro, i lavoratori e i loro rappresentanti iniziano un processo di osservazione continua, di consapevolezza e di analisi dei fattori dello stress e dell’insorgenza di sintomi di affaticamento, a tutto vantaggio del miglioramento del rendimento del lavoratore.

Ogni azienda, eseguendo l’analisi di tutti gli elementi della sua organizzazione, deve stilare un protocollo per la prevenzione del rischio stress lavoro-correlato, al fine di ottenere il miglioramento dell’autostima psicologica e della concentrazione dei lavoratori e di prevenire anche il morbo di burnout, l’irritabilità, l’eccitazione, l’iperattività comportamentale, il mobbing, l’assenteismo, a tutto vantaggio dei dipendenti e dell’aumento della produttività.

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Valutazione e prevenzione dello stress lavoro-correlato nelle aziende.

Il datore dei lavoro in sintonia col medico competente (medico del lavoro) lo psicologo aziendale, i lavoratori e l’ RSPP provvede a:

comunicare e spiegare diffusamente gli obiettivi salutari, benefici e condivisibili delle iniziative, utilizzando avvisi, manifesti, opuscoli, dischetti e vignette sull’avvio della valutazione e prevenzione dello stress lavoro-correlato,
recepire tutte le informazioni utili alla sicurezza ed al miglioramento delle condizioni lavorative,
delegare il medico competente e lo psicologo a proseguire per tutto l’anno con controlli, verifiche, diagnosi e prescrizioni, cadenzati nel tempo, al fine di individuare ed eliminare il cosiddetto “rischio residuo”.

L’osservazione dei sintomi dello stress lavoro-correlato in azienda.

Il datore dei lavoro in sintonia col medico competente (medico del lavoro) lo psicologo aziendale, i lavoratori e l’ RSPP, dispone:

la realizzazione di interviste strutturate mirate, l’applicazione di questionari e colloqui informali con i dipendenti,
l’effettuazione (previa adesione volontaria) di controlli e visite mediche,
l’esame di statistiche, conteggi, valutazioni, confronti (rivendicazioni, proteste, assenteismo, incidenti, abbassamento del rendimento e della qualità della lavorazione).

La preparazione tecnica del documento del rischio stress lavoro-correlato.

Il datore di lavoro dà mandato, alla commissione tecnica antirischio interna dell’azienda, integrata da medico competente (medico del lavoro) e dallo psicologo, di preparare il documento annuale sullo stress lavoro-correlato e in sintonia con l’ RSPP ed i lavoratori.

Il Documento Valutazione Rischi (DVR), corredato da una checklist, diventa strumento protocollare di guida dell’attività antirischio e di verifica del processo, teso ad assicurare la correttezza delle procedure e a controllare e verificare gli obiettivi raggiunti, avendo nella lista di controllo (checklist) un elenco esaustivo delle cose da fare e da verificare per ottimizzare la prevenzione del rischio:

tutte le norme e le prescrizioni di legge sullo stress lavoro-correlato,
l’elenco (checklist) di tutti i rischi fissi analizzati dettagliatamente,
l’elenco (checklist) di tutti i rischi legati agli errori possibili, analizzati dettagliatamente,
l’elenco dei sintomi più comuni indicanti l’insorgenza di problemi di stress da lavoro, (ansia, disattenzione, dimenticanza, irrequietezza, irritabilità, sonnolenza, sete, patologie gastrointestinali, senso di oppressione, asfissia, aumento della pressione sanguigna, irregolarità del ritmo cardiaco, abbagliamento della vista, crampi agli arti, patologie muscoloscheletriche, perdita della mira e dell’equilibrio),
l’elenco e descrizione (checklist) di tutte le misure e le azioni interne già predisposte per eliminare o ridurre al minimo il rischio stress lavoro-correlato;
tutti gli avvertimenti tecnici diretti al personale, intesi a prevenire lo stress lavoro-correlato,
tutti gli avvertimenti intesi a migliorare ulteriormente le condizioni lavorative, (tenendo presente i dati emersi dalle precedenti osservazioni effettuale, con questionari, interviste, colloqui e studi di settore),
la descrizione delle procedure da effettuare in caso di manifestazioni, segni o sintomi di stress,
la descrizione di tutti gli strumenti utilizzati per la stesura del documento per la prevenzione del rischio e di tutti i risultati registrati.

La prevenzione psicologica dello stress attraverso l’individuazione e la riduzione delle cause.

Le Cause di stress lavoro-correlato emergono dalla insufficiente accettazione del lavoro a volte per problematiche endogene del lavoratore, ma principalmente dalla insufficiente capacità di sopportazione del peso del lavoro, delle sue condizioni e della sua organizzazione.

Le cause più frequenti di stress lavoro-correlato sono le seguenti:

adeguamento problematico personale al tipo ed agli obiettivi del lavoro,
percezione dello scarso valore sociale attribuito al tipo di lavoro,
adeguamento problematico al tipo di organizzazione del lavoro,
adeguamento problematico alla precarietà del lavoro a causa dell’insicurezza del lavoro, della stasi e dell’incertezza nella carriera, della promozione insufficiente o della promozione eccessiva,
adeguamento problematico all’aumento del carico di lavoro e al ritmo di lavoro,
adeguamento problematico alle pressioni emotive elevate,
reazione alle violenze e molestie psicologiche da parte dei colleghi,
presenza di fattori soggettivi (percezione di una mancanza di aiuto accompagnata alla sensazione di non poter sopportare le pressioni emotive interne e sociali esterne),
incompatibilità tra lavoro e vita privata,
adeguamento problematico alla sede ed all’ambiente di lavoro,
senso di isolamento,
scarsa comunicazione, rapporti insufficienti e conflittuali con i superiori,
incertezza di prospettive di cambiamento riguardo al futuro occupazionale e lavorativo,
adeguamento problematico alla retribuzione bassa,
adeguamento problematico alle caratteristiche stressanti del lavoro (ritmi di lavoro irregolari, carichi di lavoro eccessivi, turni imprevedibili o notturni , mancanza di flessibilità,
adeguamento problematico alle condizioni ed all’ambiente di lavoro, a causa di freddo, caldo, rumore, sostanze nocive.

La quantizzazione ed il risarcimento del danno da stress lavoro-correlato.

Lo stress non è definito “un malanno”, ma una sofferenza indotta da una “esposizione” psico-ficica ad una condizione esterna avversa (negativa, intensa, prolungata, osservabile), pertanto è malessere indotto da cause esterne, (raramente è prodotto da cause interne psicosomatiche, che qui non esaminiamo).

La quantizzazione, come più volte chiarito in sede giudiziaria, deve sempre riferirsi ad un danno osservabile e, poiché il danno psichico oggi è descritto soprattutto attraverso le conseguenze funzionali organiche che comporta, perché esse sono più facilmente osservabili e descrivibili, anche il danno da stress lavoro-correlato viene individuato in riferimento ai mutamenti organico-funzionali patologici ed ai danni fisici secondari che comporta.

Pertanto, ove accertato, viene risarcito, ordinariamente, il danno fisico secondario che si evidenzia a seguito di esposizione a stress lavoro-correlato, secondo le tabelle relative alle invalidità fisiche temporanee e permanenti.

Gennaro Iasevoli

La retribuzione

La corresponsione della retribuzione è la principale obbligazione in capo al datore di lavoro, come si desume chiaramente dagli articoli 2094 e 2099 c.c. e dall’art. 36 della Costituzione, il quale precisa che essa deve essere proporzionale al lavoro svolto e, comunque, sufficientemente per poter garantire al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

Nonostante la forma decisamente più utilizzata di pagamento sia quella mediante corresponsione di denaro, l’art. 2099 c.c. contempla diverse tipologie retributive: a tempo, a cottimo (che implica la rilevanza non solo e non tanto del tempo, quanto del risultato, con incidenza più o meno preponderante di quest’ultimo, a seconda che si tratti di cottimo puro ovvero misto), con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o, infine, in natura. I metodi per calcolare l’ammontare della remunerazione sono determinati, a loro volta, sulla base degli accordi collettivi o individuali, fermo restando il divieto di effettuare differenze retributive fondate su discriminazioni ingiustificate (cfr. art 16 della legge n. 300/1970).

Riposo, ferie e congedi

Al fine di assicurare al dipendente salutari soste durante l’espetamento delle proprie mansioni, specie se di carattere rutinario, ogni lavoratore ha diritto, oltre al riposo giornaliero di almeno undici ore consecutive ogni ventiquattro ore, cui si è accennato sopra, anche a pause di durata non inferiore a dieci minuti, ogni qual volta la prestazione lavorativa si protragga per più di sei ore.

Per quanto riguarda il riposo settimanale, esso deve essere concesso ogni sette giorni e durare almeno ventiquattro ore consecutive, ricadenti, di regola, la domenica. Quando il dipendente presta la propria opera in tale giorno, gli spetterà una maggiorazione (cfr. art. 2126 c.c.), così come avviene anche in merito alle ferie: allo spostamento del giorno di riposo ad un altro giorno settimanale, consentito esclusivamente per attività che non possono essere sospese la domenica, deve essere associata una maggiorazione del salario. In merito alle ferie, dato il loro carattere anche ricreativo, oltre che di semplice riposo, il legislatore reputa imprescindibile una durata piuttosto lunga e continuativa e, di regola, il divieto di monetizzazione delle ferie stesse. La loro durata è solitamente pari ad almeno quattro settimane, da godere possibilmente in modo continuativo e, comunque, non durante lo stato di malattia o di maternità del lavoratore, salva restando la disciplina di dettaglio rimandata alla contrattazione collettiva.

Oltre alle ampie forme di tutela riconosciute al lavoratore in caso di malattia o visite mediche indifferibili, numerosi sono, poi, le ipotesi in cui, in base ai contratti collettivi e/o a diverse leggi, costui ha diritto ad usufruire di periodi di congedo (ad esempio per malattie gravi di congiunti) o di aspettativa (ad esempio per l’espletamento di funzioni pubbliche elettive o sindacali) con conservazione del posto (solitamente non retribuiti o con retribuzione fortemente ridotta e che non possono eccedere determinati limiti di durata) o di permessi, anche se solo in alcuni casi sono retribuiti, come, ad esempio, in materia di diritto allo studio o a sostenere esami, lutto di parenti entro il secondo grado, accertamenti prenatali da parte della gestante, donazione del sangue e molti altri. Si vedano, in proposito, i variegati casi aggiuntivi di permesso speciale e di congedo introdotti di recente dalla legge n. 53/2000.

Tempo della prestazione lavorativa

Essendo quello in argomento un contratto di durata, l’esecuzione della prestazione lavorativa necessita una regolamentazione anche sotto il profilo del tempo, prevalentemente al fine di scongiurare un eccessivo protrarsi ininterrotto dell’adempimento dell’obbligazione lavorativa. La previsione di limiti alla durata della giornata lavorativa è stata una delle prime conquiste ottenute in materia di diritto del lavoro, all’indomani della rivoluzione industriale. Per quanto riguarda l’ordinamento italiano, a definire l'orario di lavoro concorrono una serie di norme di vario livello nella gerarchia delle fonti. Mentre l’art. 36 della Costituzione indica la legge quale fonte legittimata a imporre, in via generale, specifici limiti dell'orario di lavoro, in realtà tale profilo è normalmente disciplinato, almeno in modo prevalente, dai vari contratti collettivi. Di recente, tuttavia, è intervenuto il D. Lgs. n. 66/2003 a dettare regole in materia. Tra le disposizioni introdotte da tale provvedimento, merita di essere menzionato, innanzitutto, il suo articolo sette, ove è sancito il diritto del lavoratore ad almeno undici ore di riposo ogni ventiquattro ore, eliminando, nel contempo, il precedente limite tassativo di orario fisso giornaliero. In materia di durata massima, poi, l’art. 4, comma 2 del decreto citato dispone che la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. L’orario settimanale “normale”, infatti, è, in via di principio, pari a quaranta ore, anche se sono numerosi i contratti collettivi che ne riducono la durata: per il pubblico impiego, ad esempio, essa è fissata, di regola, in trentasei ore settimanali. Il tetto delle quarantotto ore settimanali, tuttavia, non è inderogabile in senso assoluto. Il quinto comma del medesimo articolo, in realtà, per l’ipotesi di superamento di tale limite, impone al datore di lavoro, che occupi in una unità produttiva un numero di dipendenti superiore a dieci (e, in ogni caso, se si tratti di una Pubblica Amministrazione, eccetto che per il personale di polizia municipale e per lo straordinario svolto in occasione delle elezioni) di darne notizia alla Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competente per territorio, entro un breve termine indicato nella disposizione citata.

Il lavoratore è tenuto a prestare la propria opera oltre il normale orario tendenzialmente solo al ricorrere di particolari situazioni di esigenza tecnica-produttiva, le quali rendono impossibile l'assunzione di ulteriore personale, o per cause di forza maggiore, grave pericolo e simili. Il ricorso al lavoro straordinario, comunque, è ammesso solo entro i limiti contenuti nei contratti collettivi di categoria e, in loro assenza, esclusivamente con il consenso del lavoratore, per un massimo annuale di duecentocinquanta ore. A fronte di lavoro straordinario, inoltre, è imprescindibile la corresponsione di una maggiorazione della retribuzione risultante dai contratti collettivi, che può essere sostituita, in tutto o in parte, soltanto da riposi aggiuntivi (c.d. “riposo compensativo”).

Luogo della prestazione lavorativa

er quanto riguarda il luogo ove il lavoratore è tenuto ad adempiere alle proprie mansioni, l'art. 1182 del codice civile prevede, in via generale, che il luogo dell'adempimento delle obbligazioni è determinato nel contratto o dagli usi o, in mancanza, desunto dalla natura della prestazione o di altre circostanze. Nella materia de quo, solitamente, tale aspetto è specificamente regolato nel contratto o indicato nella lettera di assunzione. Al datore di lavoro è riconosciuto il potere di modificare unilateralmente il luogo di lavoro. Mentre all’interno della stessa unità produttiva tale potere direttivo non incontra particolari limiti (salvi i vincoli legali specifici legati a peculiari situazioni, come quelli stabiliti in materia di tutela della sicurezza, della salute della madre e del nascituro), quando il lavoratore è destinato a diverse unità produttive, il datore è tenuto a giustificare la decisione sulla base di ragioni tecniche, organizzative o produttive, fornendo adeguata prova della sussistenza di siffatte circostanze, ove richiesto.

Potere disciplinare

Qualora il lavoratore risulti inadempiente rispetto a uno dei suoi obblighi, compresi quelli “accessori” (come, ad esempio, i doveri di diligenza, obbedienza e fedeltà appena esaminati), il datore di lavoro sarà legittimato ad esercitare un’altra delle numerose esplicazioni del suo potere direttivo: il potere disciplinare. L'art. 2106 c.c., in proposito, fissa soltanto due limiti all'esercizio di quest’ultimo: le sanzioni possono essere irrogate solo in caso di effettivo inadempimento dell'obbligazione lavorativa e devono comunque essere proporzionate. L’art. 7 del c.d. Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970), dal canto suo, prevede altri limiti, anche dal punto di vista procedurale. Esso, infatti, da un lato, condiziona l’esercizio del potere disciplinare all'adozione di un codice disciplinare aziendale, che va portato a conoscenza dei lavoratori (mediante affissione in luogo accessibile a tutti) e dal quale risultino evidenti le infrazioni e le relative sanzioni. Dall’altro lato, fermo restando il rinvio a quanto stabilito dagli accordi e contratti di lavoro applicabili alla rispettiva categoria, la norma citata vieta al datore di lavoro di adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

L'apposizione di un termine di durata

Mentre prima della metà degli anni settanta l’apposizione di un termine al contratto di lavoro era vista con un netto sfavore dal legislatore e rappresentava un’ipotesi assai residuale nel panorama del mercato del lavoro, a partire dal D. Lgs. n. 368/2001, al contratto di lavoro a termine è stato riconosciuto un ruolo di primo piano, anche in considerazione della necessità di introdurre meccanismi di flessibilizzazione, mirati a contrastare la crisi occupazionale che andava sempre di più dilagando. Oggi, dunque, il contratto di lavoro può essere stipulato non solo a tempo indeterminato, ma anche con un termine di durata, a prescindere dal ricorrere di particolari causali. In merito alla forma, è da precisare che l’apposizione del termine, essendo, almeno in via di principio, clausola sfavorevole per il lavoratore, deve risultare da atto scritto, ove andranno specificate anche le motivazioni che hanno indotto le parti ad apporre siffatto termine, pena la nullità del contratto. Al fine di evitare un eccessivo prolungarsi dell’instabilità temporale del rapporto (che andrebbe ad incrementare il fenomeno noto con il nome di “precariato”), il legislatore ha introdotto particolari ostacoli e limiti alle proroghe del termine, variabili a seconda della durata iniziale del contratto; in caso di violazione di siffatti vincoli, è prevista perfino la trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, sanzione che viene applicata anche nelle ipotesi di tentativo di aggiramento della normativa appena vista, tramite il ricorso a una pluralità di contratti di lavoro a termine protratti nel tempo.

La forma del contratto

Al contratto di lavoro, in linea di massima, si applicano le disposizioni dettate per i contratti in generale, nell’apposito titolo del libro quarto del codice civile; da ciò deriva che, non essendo, di regola, prevista una particolare forma, il contratto può essere anche stipulato in forma orale o per atti concludenti (cfr. art. 1325 c.c.), anche se la sottoscrizione di un documento scritto è assai diffusa nella prassi.

Per alcuni tipi di contratto, tuttavia, l’ordinamento italiano ha introdotto nel tempo delle normative di settore che impongono la forma scritta “ad substantiam”: tra queste meritano di essere menzionati i contratti di lavoro subordinato sportivo, di arruolamento del personale navigante, di formazione e lavoro e di lavoro temporaneo. Sono soggette a tale rigoroso requisito formale anche alcune clausole accessorie che, tendenzialmente, risultano peggiorative delle condizioni del lavoratore; in proposito, si pensi, a titolo esemplificativo, al periodo di prova (di cui all’art. 2096 c.c.), al patto di non concorrenza (cfr. art. 2125 c.c.) e, come stiamo per vedere, all’apposizione di un termine di durata.

Al datore di lavoro, inoltre, compete comunicare, sempre per iscritto, l'avvenuta assunzione, il contenuto del contratto e altre notizie inerenti il rapporto di lavoro al “Centro per l’impiego e la formazione” territorialmente competente, organismo di ambito provinciale che ha sostituito l’ufficio di collocamento, svolgendo, peraltro, importantissime funzioni anche in materia di incontro della domanda e dell’offerta di lavoro, sconosciute ai “vecchi” enti. Il datore di lavoro dovrà, altresì, adempiere a tutte le obbligazioni accessorie che la legge ha posto in funzione della trasparenza e sicurezza, anche sotto il profilo assistenziale e previdenziale, del rapporto di lavoro, pena l’applicazione di sanzioni amministrative o perfino penali, nei casi più gravi (per approfondimenti, si veda il D. Lgs. n. 152/1997 e successive modificazioni).

La natura contrattuale del rapporto

Mentre la nozione di lavoro subordinato è desumibile dall’art. 2094 c.c., il codice tralascia di definire il “contratto di lavoro” e inserisce le disposizioni in materia non nel libro quarto, che contiene anche le norme dedicate ai contratti (sia in generale che specifiche per i vari tipi contrattuali), bensì in un libro ad hoc: il libro quinto, intitolato “del lavoro”. Queste e altre considerazioni hanno portato parte della dottrina a ritenere che il rapporto di lavoro non abbia necessariamente natura contrattuale. L’opinione prevalente, tuttavia, è di avviso opposto. Salvo rare eccezioni (come lo stage, che, del resto, è un’ipotesi del tutto peculiare), il rapporto di lavoro trova la sua fonte, in realtà, sempre in un contratto tra il lavoratore e il datore di lavoro, anche se le parti non sono del tutto libere di determinare il contenuto delle clausole, poiché numerosi sono i vincoli e i limiti che la legge prevede, normalmente, al fine di tutelare il lavoratore, considerato soggetto debole del rapporto.

Il contratto di lavoro è oneroso, in quanto è obbligatorio corrispondere un’adeguata retribuzione al lavoratore e sinallagmatico, in quanto la sua causa consiste nello scambio tra lavoro prestato in posizione subordinata e retribuzione e tali obbligazioni trovano ragion d’essere l’una nell’altra.

Differenze fra rapporto di lavoro subordinato e autonomo

Dalla definizione codicistica appena vista emerge che i caratteri essenziali del rapporto di lavoro subordinato sono la collaborazione e la subordinazione. La prima è quel vincolo che lega un soggetto a partecipare fattivamente, anche se in vario modo, all’attività lavorativa di un altro soggetto. Nel rapporto di lavoro subordinato, l’intensità di questo vincolo è particolarmente intensa, tanto da caratterizzarsi per la continuità con cui il lavoratore mette a disposizione del datore di lavoro le sue energie e le sue capacità, inserendosi armonicamente all’interno dell’organizzazione produttiva. Per quanto riguarda la subordinazione, tale connotazione è presente solo quando il contenuto puntuale della prestazione lavorativa viene determinato non già dallo stesso soggetto che è preordinato a compierla, bensì da un soggetto esterno: la dottrina parla, al proposito, di “eterodeterminazione”. I lavoratori subordinati, infatti, sono sottoposti a un vincolo in base al quale spetta al datore di lavoro e, in sue vece, ai suoi collaboratori gerarchicamente sovraordinati, il potere di impartire direttive e disposizioni tecnico-organizzative che si reputino idonee a migliorare la produttività dell’impresa.

Il rapporto di lavoro “autonomo” (c.d. locatio operis o contratto d’opera, di cui agli artt. 2222 e ss. c.c.), invece, è caratterizzata dalla gestione a proprio rischio e dall’organizzazione (solitamente secondo schemi non molto complessi) dell’attività lavorativa da parte dello stesso prestatore, il quale è del tutto libero di determinare in modo, appunto, autonomo, sia l’oggetto, che il tempo, che il luogo della prestazione lavorativa. Il corrispettivo che gli spetta, del resto, è stabilito, di regola, sulla base non tanto del tempo impiegato, bensì in considerazione dell’opera o del servizio fornito.

La qualificazione di un rapporto come di lavoro “subordinato” ovvero “autonomo” non è importante solo dal punto di vista teorico: solo per i rapporti del primo tipo, infatti, il legislatore ha apprestato al lavoratore una serie di tutele, come quelle in materia di limiti al potere direttivo del datore, di diritti assistenziali e previdenziali, di garanzie in caso di recesso del datore e così via

Obbligazioni principali

Secondo l’ordinamento giuridico italiano vigente, il rapporto di lavoro è quel rapporto in cui le obbligazioni principali consistono, da un lato, nella prestazione di un’attività lavorativa da parte di un soggetto denominato “lavoratore” e, dall’altro lato, nella corresponsione di una retribuzione, solitamente in denaro, da parte di un soggetto, che può essere persona fisica o giuridica e, in quest’ultimo caso, di natura pubblica o privata, denominato “datore di lavoro”. Di fianco a queste due obbligazioni, sicuramente di importanza preponderante, esistono una numerosa serie di situazioni giuridiche attive e passive che si instaurano, rispettivamente, in capo alle parti: basti pensare, a titolo meramente esemplificativo, al dovere del datore di lavoro di garantire la sicurezza del luogo di lavoro (in tal senso cfr. l’art. 2087 c.c.), nonché al diritto del lavoratore alle ferie e ai doveri di diligenza, obbedienza e fedeltà di quest’ultimo (che saranno oggetto a breve di un approfondimento).

Il rapporto in esame è caratterizzato, forse più di ogni altro, dal c.d. intuitus personae, ossia da un legame fiduciario tra gli stipulanti talmente stretto da non essere ammissibile, salvo rare eccezioni, né la sostituzione del lavoratore, nello svolgimento delle sue mansioni, con un’altra persona, né la cessione del contratto.

Il mutamento delle mansioni

Al datore di lavoro compete, come esplicazione del potere direttivo, il c.d. ius variandi. Questo consiste nel diritto del datore di adibire il lavoratore alle mansioni che, di volta in volta, risultano più aderenti alle concrete e mutevoli esigenze organizzative e produttive dell’azienda. Tale potere, tuttavia, può essere esercitato entro limiti inderogabili sanciti dalla legge. L’art. 2103 c.c., così come novellato, in chiave garantista, dal c.d. “Statuto dei lavoratori” (la legge n . 300/1970), prevede che il lavoratore possa essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquistato o a quelle equivalenti, sotto il profilo professionale, alle ultime effettivamente svolte (c.d. “mobilità orizzontale”), senza alcuna diminuzione della retribuzione. Il divieto di “mobilità verso il basso”, ossia di assegnare al lavoratore mansioni inferiori, viene meno solo nei rari casi di deroga previsti tassativamente dalla legge, tra i quali spiccano le esigenze straordinarie sopravvenute o le norme poste a tutela della salute della madre e del nascituro.

Per quanto concerne l’attribuzione di mansioni superiori (c.d. “mobilità verticale”), fermo restando il diritto del lavoratore a percepire il corrispondete aumento della restribuzione, l’assegnazione diviene definitiva (c.d. “promozione automatica”) quando supera i termini fissati dai contratti collettivi nazionali, i quali, comunque, non possono prevedere sul punto termini superiori ai tre mesi.

La nullità di ogni patto contrario a quanto stabilito dall’art. 2103 c.c., secondo quanto precisato orami da tempo dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. sentenza n. 266 del 12/01/1984), deve interpretarsi come un divieto di pattuire condizioni peggiorative della situazione, complessivamente considerata, del lavoratore, e non anche del datore di lavoro: è una delle tante manifestazioni del carattere prevalentemente garantista del nostro diritto del lavoro. In applicazione di detto principio, sono stati reputati legittimi i patti contrari stipulati nell'interesse del lavoratore al fine di garantirgli la conservazione dell'occupazione.

Mansioni, qualifiche e categorie

Dopo aver esaminato l’oggetto del contratto in generale, si tratterà, ora, dell’oggetto specifico dell’attività lavorativa, ossia le mansioni e gli istituti ad esse strettamente connessi: le qualifiche e le categorie. Le mansioni sono l’insieme dei compiti e delle operazioni concrete che il lavoratore è tenuto a eseguire e, parallelamente, che datore di lavoro ha diritto di pretendere. In base al c.d. principio di contrattualità delle mansioni e della qualifica, quest’ultime devono essere espressamente pattuite e portate a conoscenza del lavoratore al momento dell’assunzione, come si desume dal combinato disposto dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 96 disp. att. c.c..

Per quanto concerne la qualifica, essa designa lo status professionale del lavoratore, esprimendo il tipo e la figura professionale inserita all’interno dell’organizzazione imprenditoriale. La particolare rilevanza della qualifica è rappresentata dalla sua valenza, da un lato, in tema di trattamento normativo e previdenziale e, dall’altro lato, in tema di limiti al potere del datore di lavoro di adibire il lavoratore a mansioni diverse da quelle afferenti a una determinata qualifica (c.d. ius variandi, ex art. 2103 c.c.).

Le categorie, d’altro canto, sono definite da autorevole dottrina come entità classificatorie che raggruppano i vari profili professionali, individuati tanto dalla legge, quanto dai contratti collettivi di categoria. Tra le categorie contrattuali, ossia aventi origine da uno o più contratti collettivi, spiccano gli “intermedi”, categoria in cui rientrano, in particolare, i capo-operai e i “funzionari”, categoria con funzioni direttive, tipica dei settori assicurativo e creditizio. Le categorie legali, invece, sono quelle individuate dall’art. 2095 c.c. e dalla legge n. 190/1985, che ha aggiunto i c.d. “quadri”. Nel rinviare alle leggi speciali e alla contrattazione collettiva la specifica determinazione dei requisiti di appartenenza a ciascuna delle categorie, le fonti legislative appena menzionate hanno suddiviso le categorie dei lavoratori subordinati in quattro tipi, secondo il seguente ordine decrescente di importanza, cui corrisponde una progressiva diminuzione delle condizioni economiche e, spesso, delle norme di favor più in generale: dirigenti, quadri, impiegati e operai.

Mansioni, qualifiche e categorie

Dopo aver esaminato l’oggetto del contratto in generale, si tratterà, ora, dell’oggetto specifico dell’attività lavorativa, ossia le mansioni e gli istituti ad esse strettamente connessi: le qualifiche e le categorie. Le mansioni sono l’insieme dei compiti e delle operazioni concrete che il lavoratore è tenuto a eseguire e, parallelamente, che datore di lavoro ha diritto di pretendere. In base al c.d. principio di contrattualità delle mansioni e della qualifica, quest’ultime devono essere espressamente pattuite e portate a conoscenza del lavoratore al momento dell’assunzione, come si desume dal combinato disposto dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 96 disp. att. c.c..

Per quanto concerne la qualifica, essa designa lo status professionale del lavoratore, esprimendo il tipo e la figura professionale inserita all’interno dell’organizzazione imprenditoriale. La particolare rilevanza della qualifica è rappresentata dalla sua valenza, da un lato, in tema di trattamento normativo e previdenziale e, dall’altro lato, in tema di limiti al potere del datore di lavoro di adibire il lavoratore a mansioni diverse da quelle afferenti a una determinata qualifica (c.d. ius variandi, ex art. 2103 c.c.).

Le categorie, d’altro canto, sono definite da autorevole dottrina come entità classificatorie che raggruppano i vari profili professionali, individuati tanto dalla legge, quanto dai contratti collettivi di categoria. Tra le categorie contrattuali, ossia aventi origine da uno o più contratti collettivi, spiccano gli “intermedi”, categoria in cui rientrano, in particolare, i capo-operai e i “funzionari”, categoria con funzioni direttive, tipica dei settori assicurativo e creditizio. Le categorie legali, invece, sono quelle individuate dall’art. 2095 c.c. e dalla legge n. 190/1985, che ha aggiunto i c.d. “quadri”. Nel rinviare alle leggi speciali e alla contrattazione collettiva la specifica determinazione dei requisiti di appartenenza a ciascuna delle categorie, le fonti legislative appena menzionate hanno suddiviso le categorie dei lavoratori subordinati in quattro tipi, secondo il seguente ordine decrescente di importanza, cui corrisponde una progressiva diminuzione delle condizioni economiche e, spesso, delle norme di favor più in generale: dirigenti, quadri, impiegati e operai.

L'oggetto del contratto

Per quanto riguarda l'oggetto del contratto de quo, esso è rappresentato dalla prestazione di lavoro, intellettuale o manuale che sia, e dalla retribuzione che il datore di lavoro di impegna a corrispondere al lavoratore come controprestazione. La prestazione di lavoro è necessariamente unica, mentre le parti possono essere plurisoggettive, nel senso che possono esserci più datori di lavoro e/o più lavoratori che sottoscrivono il medesimo contratto. L’oggetto di questo (e, quindi, la prestazione lavorativa) deve, a pena di nullità, essere determinato o determinabile dalle parti, lecito (nel senso di assenza di contrasto con le norme imperative, l'ordine pubblico o il buon costume ) e possibile. Sotto il primo aspetto, in effetti già nella comunicazione dell’assunzione, effettuata spesso tramite lettera, il datore di lavoro indica nel dettaglio le mansioni cui sarà adibito il neo-assunto. Per quanto concerne le cause di impossibilità dell’oggetto, essa si verifica quando la prestazione lavorativa non può essere svolta, per circostanze di fatto (si pensi a un incendio dell’unico stabilimento produttivo di cui era titolare il datore di lavoro) oppure per motivazione di ordine giuridico, ossia allorché la prestazione, pur restando materialmente possibile, è proibita dalla legge. E’ da precisare, inoltre, che, mentre nei rari casi in cui l’impossibilità sussiste fin dall’inizio si ha nullità del contratto (per mancanza di uno dei requisiti essenziali), quando tale impossibilità è sopravvenuta in un momento successivo alla conclusione dell’accordo, la conseguenza è la risoluzione, ai sensi dell’art. 1463 c.c..

Lavoro - Portatori di Handicap

DPR 10/10/2000

LAVORO

PORTATORI DI HANDICAP

Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 (in Gazz. Uff., 18 novembre, n. 270). - Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica:
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 20 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che prevede l'emanazione di un regolamento recante norme di esecuzione, aventi carattere generale, ai fini dell'attuazione della citata legge; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 2000; Sentita la conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso parere favorevole in data 4 aprile 2000; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 giugno 2000; Ritenuta, al riguardo, con riferimento all'individuazione dei competenti servizi per l'impiego, l'opportunità di mantenere la terminologia adottata, che identifica le nuove strutture preposte al collocamento, per effetto del decentramento amministrativo in materia di mercato del lavoro operato dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana il seguente regolamento:

Articolo 1
Soggetti iscritti negli elenchi.
1. Possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio le persone disabili, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che abbiano compiuto i quindici anni di età e che non abbiano raggiunto l'età pensionabile prevista dall'ordinamento, rispettivamente per il settore pubblico e per il settore privato.
2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro per tali categorie, possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 i soggetti di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, nonchè quelli di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificata dalla legge 17 agosto 1999, n. 288, questi ultimi anche se non in possesso dello stato di disoccupazione. Per i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio, di guerra o di lavoro, nonchè per i soggetti di cui alla citata legge n. 407 del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l'iscrizione nei predetti elenchi è consentita esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale. Tuttavia, il diritto all'iscrizione negli elenchi per le predette categorie sussiste qualora il dante causa sia stato cancellato dagli elenchi del collocamento obbligatorio senza essere mai stato avviato ad attività lavorativa per causa al medesimo non imputabile.
3. Gli orfani e i figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro possono iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio se minori di età al momento della morte del genitore dante causa o del riconoscimento allo stesso della prima categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Agli effetti della iscrizione negli elenchi, si considerano minori i figli di età non superiore a 21 anni, se studenti di scuola media superiore, e a 26 anni, se studenti universitari.
4. Ferma restando la disciplina sostanziale in materia di assunzioni obbligatorie delle categorie di cui all'art. 1 della legge n. 68 del 1999, a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta legge, le iscrizioni effettuate negli albi professionali, articolati a livello regionale, rispettivamente dei centralinisti telefonici non vedenti e dei terapisti della riabilitazione non vedenti, sono comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego, entro 60 giorni dall'iscrizione, per l'aggiornamento dell'albo e l'espletamento dei compiti di certificazione. Per la categoria dei massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti, le relative iscrizioni all'Albo nazionale sono comunicate dal predetto Ministero ai servizi di collocamento di residenza dell'iscritto, entro lo stesso termine.

Articolo 2
Obbligo di riserva.
1. Per i datori di lavoro pubblici e per i datori di lavoro privati, l'obbligo di assunzione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 68 del 1999 si determina calcolando il personale complessivamente occupato. Nei casi di cui all'art. 3, comma 4, e all'art. 5, comma 2, della medesima legge n. 68 del 1999, il computo della quota di riserva si effettua dopo aver provveduto all'esclusione del personale per il quale i predetti obblighi di assunzione non sono operanti.
2. I datori di lavoro privati che, alla data di entrata in vigore della legge n. 68 del 1999, occupano da 15 a 35 dipendenti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), della medesima legge, e che effettuano una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, sono tenuti ad assumere un lavoratore disabile entro i dodici mesi successivi a partire dalla data in cui si effettua la predetta assunzione. Qualora, entro il medesimo termine, il datore di lavoro effettui una seconda nuova assunzione, il datore di lavoro stesso è tenuto ad adempiere contestualmente all'obbligo di assunzione del lavoratore disabile. Per la richiesta di avviamento, si applica quanto previsto dal comma 4.
3. Non sono considerate nuove assunzioni quelle effettuate per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, per la durata dell'assenza, e quelle dei lavoratori che sono cessati dal servizio qualora siano sostituiti entro 60 giorni dalla predetta cessazione, nonchè le assunzioni effettuate ai sensi della legge n. 68 del 1999.
4. Entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1, della legge n. 68 del 1999, i datori di lavoro di cui al comma 2, sono tenuti all'invio del prospetto informativo che equivale alla richiesta di avviamento ai sensi dell'art. 9, comma 3, della citata legge.
5. Il personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative, di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 68 del 1999, è individuato in base alle norme contrattuali e regolamentari applicate dagli organismi di cui al citato comma 3.
6. Per gli enti e le associazioni di arte e cultura e per gli istituti scolastici religiosi, che operano senza scopo di lucro, soggetti agli obblighi di assunzione, la quota di riserva si calcola, successivamente alla verifica di possibilità di collocamento mirato di cui all'art. 2 della legge n. 68 del 1999, sul personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative, individuato secondo quanto previsto dal comma 5.

Articolo 3
Modalità di computo della quota di riserva. Esclusioni.
1. Accanto ai lavoratori che non costituiscono base di computo per la determinazione della quota di riserva, sono parimenti esclusi, ai fini di cui all'art. 4, comma 1, della citata legge n. 68 del 1999, i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, con contratto di apprendistato, con contratto di reinserimento, con contratto di lavoro temporaneo presso l'impresa utilizzatrice, e con contratto di lavoro a domicilio. Sono altresì esclusi dalla base di computo i lavoratori assunti per attività lavorativa da svolgersi esclusivamente all'estero, per la durata di tale attività, e i soggetti di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, nei limiti della percentuale ivi prevista.
2. I lavoratori divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni per infortunio o malattia, di cui all'art. 4, comma 4, della legge n. 68 del 1999, e che abbiano subito una riduzione della capacita lavorativa in misura pari o superiore al sessanta per cento, sono esclusi dalla base di computo e sono computabili nella percentuale di riserva, a meno che l'inabilità non sia stata determinata da violazione, da parte del datore di lavoro pubblico o privato delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, accertato in sede giudiziale. Gli stessi lavoratori sono ascrivibili alla quota parte di assunzioni da effettuare con chiamata numerica.
3. Qualora non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o a mansioni inferiori, con la conservazione del trattamento più favorevole, i lavoratori di cui al comma 2 sono avviati presso altro datore di lavoro, con diritto di precedenza e senza inserimento nella graduatoria, e assegnati a mansioni compatibili con le residue capacità lavorative. L'accertamento della compatibilità delle mansioni è svolto dalle commissioni di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sentito il comitato tecnico di cui all'art. 6, comma 2, lettera b), della legge n. 68 del 1999, con le modalità ivi previste.
4. Quanto previsto dai commi 2 e 3 si applica anche ai lavoratori che si sono invalidati successivamente all'assunzione per infortunio sul lavoro o malattia professionale, di cui all'art. 1, comma 7, della legge n. 68 del 1999. I predetti lavoratori sono esclusi dalla base di computo e sono computati nella percentuale d'obbligo, alle medesime condizioni di cui ai citati commi 2 e 3, qualora abbiano acquisito un grado di invalidità superiore al 33 per cento.
5. I datori di lavoro pubblici o privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, che assumono un lavoratore disabile, con invalidità superiore al 50 per cento o ascrivibile alla quinta categoria, in base alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, con contratto a tempo parziale, possono computare il lavoratore medesimo come unità, a prescindere dall'orario di lavoro svolto.
6. Agli effetti dell'art. 4, comma 1, della legge n. 68 del 1999, per i datori di lavoro pubblici o privati che svolgono attività di carattere stagionale, il periodo di nove mesi di durata del contratto a tempo determinato si calcola sulla base delle corrispondenti giornate lavorative effettivamente prestate nell'arco dell'anno solare, anche non continuative.
7. La disposizione di cui all'art. 3, comma 3, della citata legge n. 68 del 1999, si applica anche agli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB).

Articolo 4
Sospensione degli obblighi.
1. Ai fini della fruizione dell'istituto della sospensione dagli obblighi di assunzione di cui all'art. 3, comma 5, della citata legge n. 68 del 1999, il datore di lavoro privato presenta apposita comunicazione al competente servizio provinciale, corredata da documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di una delle condizioni di cui al citato comma 5, allegando il relativo provvedimento amministrativo che riconosce tale condizione.
2. La sospensione opera per un periodo pari alla durata dei trattamenti di cui all'art. 3, comma 5, della legge n. 68 del 1999, e cessa contestualmente al termine del trattamento che giustifica la sospensione stessa. Entro 60 giorni da tale data, il datore di lavoro di cui al comma 1 presenta la richiesta di avviamento dei lavoratori da assumere ai sensi dell'art. 9, comma 1, della citata legge n. 68 del 1999.
3. In attesa dell'emanazione del provvedimento che ammette l'impresa ad uno dei trattamenti di cui all'art. 3, comma 5, della legge n. 68 del 1999, il datore di lavoro interessato presenta domanda al servizio provinciale competente ai fini della concessione della sospensione temporanea degli obblighi. Il servizio, valutata la situazione dell'impresa, può concedere la sospensione con provvedimento di autorizzazione per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta.
4. La sospensione degli obblighi occupazionali riconosciuta ai sensi del presente articolo può riguardare anche i lavoratori di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999.

Articolo 5
Compensazioni territoriali.
1. I datori di lavoro privati presentano la domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione alla compensazione territoriale, per unità produttive situate nella stessa regione, al competente servizio provinciale.
2. Il servizio di cui al comma 1 valuta l'ammissibilità della domanda di compensazione, che deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla situazione organizzativa dell'azienda e al numero degli iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio in ciascun ambito provinciale ed emana il provvedimento entro 150 giorni dal ricevimento della domanda, attivando le opportune forme di raccordo con i servizi provinciali interessati secondo le modalità stabilite dalla normativa regionale. Il provvedimento che decide sulla domanda di compensazione è immediatamente trasmesso a tutti i servizi provinciali interessati. Trascorso il predetto termine senza che l'amministrazione abbia emanato il provvedimento o senza che abbia compiuto atti interruttivi del decorso del termine, la domanda si intende accolta.
3. La domanda di compensazione territoriale che interessa unità produttive situate in diverse regioni, adeguatamente motivata come previsto al comma 2, è presentata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego, che, acquisite le necessarie informazioni dalle regioni sul numero degli iscritti al collocamento obbligatorio in ciascuna provincia e su altri profili ritenuti utili ai fini della decisione, emana il relativo provvedimento, sulla base dei criteri ed entro lo stesso termine di cui al comma 2. A tal fine, il datore di lavoro privato allega alla domanda copia dell'ultimo prospetto informativo, di cui all'art. 9, comma 6, della citata legge n. 68 del 1999. Qualora le informazioni delle regioni non pervengano almeno 60 giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 2, il Ministero emana comunque il provvedimento, fermo restando quanto disposto dal citato comma 2, ultimo periodo.
4. I datori di lavoro pubblici effettuano la compensazione, limitatamente alle sedi situate nello stesso ambito regionale e in via automatica.

Articolo 6
Modalità di assunzioni obbligatorie.
1. La prescrizione di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) e c), opera per le assunzioni ancora da effettuare ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 3 della citata legge n. 68 del 1999, a meno che il numero di lavoratori computabili nelle quote di riserva e già in servizio non sia pari o superiore alla quota percentuale numerica di cui alle lettere b) e c) della citata disposizione. In tale caso, la quota residua di personale disabile da assumere potrà essere assorbita interamente tramite richiesta nominativa.
2. In aderenza a quanto previsto dal comma 1, per i datori di lavoro privati che occupano da 36 a 50 dipendenti e che abbiano già in servizio una unità lavorativa computabile nella quota di riserva, l'unità mancante è assunta con richiesta nominativa.
3. Ai fini della legge n. 68 del 1999, gli «enti promossi» di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), della citata legge sono quelli che recano nella denominazione la sigla del partito politico, dell'organizzazione sindacale o sociale che li promuove. In assenza di tale requisito, sono inclusi in tale categoria gli enti nel cui statuto i predetti organismi risultano tra i soci fondatori o tra i soggetti promotori.

Articolo 7
Avviamento.
1. Ai fini dell'inoltro della richiesta di avviamento, i 60 giorni di cui all'art. 9, comma 1, della citata legge n. 68 del 1999 decorrono dal giorno successivo a quello in cui insorge l'obbligo di assunzione.
2. Per i datori di lavoro pubblici, previa verifica circa la sussistenza delle condizioni di assunzione nel settore pubblico previste dall'ordinamento vigente in materia di lavoro pubblico, entro il termine di cui al comma 1 deve effettuarsi la richiesta di avviamento a selezione prevista dall'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Qualora il datore di lavoro pubblico intenda adempiere agli obblighi di assunzione mediante le convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68 del 1999, il predetto termine è riferito alla trasmissione al servizio competente di una proposta di convenzione.
3. Il termine di decorrenza per la richiesta di avviamento, di cui al comma 1, si applica anche alla fattispecie di cui all'art. 10, comma 5, della legge n. 68 del 1999.
4. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni con chiamata nominativa dei soggetti disabili solo nell'ambito delle convenzioni, stipulate ai sensi dell'art. 11, della legge n. 68 del 1999, ferma restando l'assunzione per chiamata diretta nominativa prevista dall'art. 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale, deceduto nell'espletamento del servizio, nonchè delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Le convenzioni sono improntate a criteri di trasparenza delle procedure di selezione dei soggetti segnalati dai servizi competenti, tenendo conto delle necessità e dei programmi di inserimento mirato.
5. I datori di lavoro privati che intendono assumere disabili psichici con richiesta nominativa devono stipulare la convenzione di cui all'art. 11 della legge n. 68 del 1999.
6. In caso di impossibilità di avviare i lavoratori con la qualifica richiesta in base al contratto collettivo applicabile, il servizio convoca immediatamente il datore di lavoro privato ai fini della individuazione di possibili soluzioni alternative di avviamento, valutando la disponibilità di lavoratori disabili con qualifiche simili rispetto a quella richiesta. In caso di esito negativo, il datore di lavoro medesimo stipula con il servizio un'apposita convenzione di inserimento lavorativo, con le modalità previste dagli articoli 11 e 12 della legge n. 68 del 1999 che preveda lo svolgimento di tirocinio con finalità formative per i soggetti a tal fine individuati.
7. Nei casi di cui al comma 6, qualora il datore di lavoro convocato, non si presenti senza motivazione e comunque entro trenta giorni dalla data di convocazione, o in ogni caso non sia possibile dar luogo alla stipula della convenzione, il servizio procede all'avviamento tenuto conto delle indicazioni contenute nelle schede professionali e delle altre informazioni contenute nel prospetto informativo annuale nonchè nella attuale richiesta di avviamento.
8. Qualora, esperita la procedura di cui ai commi 5 e 6, non sia possibile, per causa non imputabile al datore di lavoro, effettuare l'avviamento, il medesimo datore di lavoro può presentare domanda di esonero parziale, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge n. 68 del 1999, e della successiva normativa di attuazione, ferma restando l'autonoma attivazione della disciplina che regola l'esonero parziale al di fuori dei casi previsti dal presente articolo.
9. In conformità con quanto previsto dall'art. 36, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 22, comma 1, del citato decreto legislativo n. 80 del 1998, i datori di lavoro pubblici assolvono l'obbligo di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999 mediante procedure selettive concorsuali e, per le qualifiche e i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, mediante l'avviamento a selezione ai sensi della normativa vigente, ferma restando l'assunzione per chiamata diretta nominativa per le speciali categorie di cui al comma 4, come disciplinata dal citato art. 36, comma 2, e dall'art. 21 della legge 5 dicembre 1988, n. 521.

Articolo 8
Sistema sanzionatorio.
1. L'attività ispettiva in materia di assunzioni obbligatorie e l'irrogazione delle sanzioni sono esercitate dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, anche su segnalazione del servizio preposto al collocamento.
2. I servizi per il collocamento, ai fini dell'accertamento e dell'eventuale irrogazione delle sanzioni, trasmettono gli atti al servizio ispettivo della direzione provinciale di cui al comma 1, attivando la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Le sanzioni di cui all'art. 15, comma 1, della legge n. 68 del 1999 si applicano alle imprese private e agli enti pubblici economici. Tale disposizione non si applica ai datori di lavoro di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) e comma 3, della citata legge n. 68 qualora non effettuino nuove assunzioni.
4. La sanzione di cui all'art. 15, comma 4, della legge n. 68 del 1999, deve intendersi applicabile, in via transitoria, anche in caso di inadempienza rispetto agli obblighi di assunzione di cui all'art. 18, comma 2, della citata legge.
5. La certificazione di ottemperanza prevista dall'art. 17 della legge n. 68 del 1999 è rilasciata dal servizio nel cui territorio il datore di lavoro pubblico o privato ha la sede legale e deve contenere, qualora sussistano scoperture della quota di riserva, specifico riferimento alla presentazione del prospetto informativo di cui all'art. 9, comma 6, della medesima legge entro i termini fissati dal relativo decreto di attuazione, nonchè l'avvenuto inoltro della richiesta di avviamento di cui al citato art. 9, comma 1, se non coincidente con la trasmissione del prospetto, ovvero le iniziative in corso aventi ad oggetto interventi di collocamento mirato anche tramite la stipula di convenzioni previste dalla disciplina vigente in materia, fatta salva l'indicazione delle eventuali autorizzazioni, concesse o richieste, alle esenzioni dall'obbligo di assunzione, derivanti dall'applicazione dei relativi istituti previsti dalla legge.

Articolo 9
Graduatorie.
1. Fino al momento della operatività della graduatoria di cui all'art. 8 della citata legge n. 68 del 1999, rimangono valide le graduatorie di cui alla previgente disciplina in materia di collocamento obbligatorio senza la distinzione per categorie. I lavoratori già iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la posizione in graduatoria precedentemente acquisita. Le regioni definiscono termini e modalità per la costituzione della graduatoria unica degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, di cui al citato art. 8, comma 2.
2. Per i lavoratori già iscritti in base alla precedente disciplina in materia di collocamento obbligatorio, il comitato tecnico, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'art. 6, comma 2, lettera b), della legge n. 68 del 1999, redige, anche per il tramite dei servizi competenti, la scheda professionale, di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 68 del 1999, all'atto dell'avviamento, con gli elementi in suo possesso.
3. Ai fini della definizione da parte delle regioni, dell'attribuzione dei punteggi di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie, le regioni medesime, a norma di quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 68 del 1999, tengono conto, prioritariamente, dei seguenti criteri generali:
a) anzianità di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio;
b) condizione economica;
c) carico familiare;
d) difficoltà di locomozione nel territorio.
4. Le regioni, in base alle singole esigenze locali, possono individuare ulteriori criteri rispetto a quelli di cui al comma 1.
5. Per le assunzioni presso datori di lavoro pubblici, i criteri che concorrono alla formazione delle graduatorie sono quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246. Le regioni possono individuare ulteriori elementi di valutazione, su proposta del comitato tecnico di cui al comma 2.

Articolo 10
Convenzioni tra datori di lavoro privati, cooperative sociali o disabili liberi professionisti e servizio competente.
1. Ai sensi dell'art. 12 della citata legge n. 68 del 1999, i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'art. 3 della citata legge, nonchè le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, ed i disabili liberi professionisti, interessati alla stipula delle convenzioni di cui al medesimo art. 12, comunicano al servizio competente per il territorio per il quale si intende stipulare la convenzione la propria disponibilità ad avvalersi di tale strumento, fornendo altresì ogni utile informazione, appositamente documentata, atta a dimostrare la loro idoneità al raggiungimento degli scopi previsti dalla legge e il possesso dei requisiti di cui al comma 2.
2. Al momento della comunicazione di cui al comma 1, il disabile libero professionista deve essere iscritto al relativo albo professionale da almeno un anno. Alla medesima data, le cooperative sociali di cui al citato comma 1 devono essere iscritte all'albo regionale di cui all'art. 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991 da almeno un anno, e devono avere in corso di svolgimento altre attività oltre a quelle oggetto della commessa. Il datore di lavoro privato che stipula la convenzione è tenuto contestualmente ad assumere il lavoratore disabile a tempo indeterminato a copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'art. 3 della legge n. 68 del 1999.
3. Le convenzioni di cui all'art. 12 della legge n. 68 del 1999 hanno durata non superiore a 12 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi da parte dei servizi competenti. Oltre tale termine, il datore di lavoro privato che ha assunto il disabile può stipulare con i medesimi soggetti ed anche per lo stesso lavoratore, in tal caso su conforme parere del comitato tecnico di cui all'art. 6, comma 2, lettera b), della citata legge n. 68 del 1999, una nuova convenzione avente ad oggetto un percorso formativo adeguato alle ulteriori esigenze formative del disabile.
4. Ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato che assume il disabile, la cooperativa sociale e il disabile libero professionista ed il lavoratore disabile impiegato con la convenzione assumono reciprocamente tutti i diritti e gli obblighi, ivi compresi quelli di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, derivanti dal rapporto di lavoro in base alla disciplina normativa e al contratto collettivo applicabile. Gli esiti del percorso formativo personalizzato sono comunicati dalla cooperativa sociale o dal disabile libero professionista al predetto datore di lavoro privato, con le modalità individuate nella convenzione.
5. Nella convenzione sono altresì disciplinate le modalità della prestazione lavorativa svolta dal disabile che rientrano nella disponibilità delle parti, ai sensi di quanto previsto dal contratto collettivo applicabile. I contenuti e le finalità della formazione personalizzata per il disabile, che può svolgersi anche in attività diverse da quelle oggetto della commessa, devono essere orientate all'acquisizione, da parte del disabile, di professionalità equivalenti a quelle possedute nonchè adeguate alle mansioni che il disabile stesso è chiamato a svolgere presso il datore di lavoro privato che lo ha assunto, al termine della convenzione.
6. L'eventuale recesso di uno dei soggetti contraenti prima della scadenza naturale della convenzione comporta la contestuale acquisizione della piena responsabilità del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato nei confronti del lavoratore disabile assunto e la contestuale immissione in servizio di quest'ultimo.
7. I servizi sottopongono lo schema di convenzione ai competenti uffici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le regioni possono stipulare apposite convenzioni-quadro con il predetto Istituto al fine di definire preventivamente termini e modalità di versamento dei predetti contributi da parte delle cooperative sociali e dei disabili liberi professionisti.
8. Il servizio che stipula la convenzione effettua verifiche periodiche sul corretto funzionamento della convenzione stessa.

Articolo 11
Disposizioni transitorie relative al computo della quota di riserva.
1. I datori di lavoro pubblici e privati, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 3 della citata legge n. 68 del 1999, possono computare i lavoratori disabili già occupati ai sensi della legge sul collocamento obbligatorio nonchè i lavoratori di cui all'art. 18, comma 2, della citata legge, nei limiti della percentuale ivi prevista.
2. (Omissis). (1)
(1) Comma abrogato dall'art. 2, d.l. 25 ottobre 2002, n. 236, conv., con modificazioni, in l. 27 dicembre 2002, n. 284.

Articolo 12
Invalidi del lavoro ed invalidi per servizio.
1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 18, comma 3, della legge n. 68 del 1999, i corsi di formazione e riqualificazione professionale di cui all'art. 4, comma 6, della citata legge, si intendono attivati con priorità nei confronti degli invalidi per lavoro e degli invalidi per servizio appartenenti alle forze di polizia, al personale militare e della protezione civile.
2. Ai fini della realizzazione del collocamento mirato nel caso di attivazione di progetti di formazione e riqualificazione professionale di cui al comma 1, i soggetti di cui al presente articolo, limitatamente al periodo di tempo di ventiquattro mesi indicato nell'art. 18, comma 3, della legge n. 68 del 1999, sono avviati al lavoro senza necessità di inserimento nella graduatoria di cui all'art. 8, comma 2, della citata legge, secondo la posizione dagli stessi occupata nelle rispettive graduatorie di provenienza, tenuto conto della qualifica professionale posseduta e della professionalità acquisita in esito alla partecipazione al progetto di formazione o di riqualificazione professionale attivato.

Articolo 13
Disposizioni transitorie relative alla validità delle convenzioni e delle autorizzazioni alla esenzione dagli obblighi.
1. Le convenzioni stipulate ai sensi degli articoli 17 e 25 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonchè le autorizzazioni all'esenzione dagli obblighi di assunzione, concesse ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni e integrazioni, a titolo di esonero parziale, di compensazione territoriale e di sospensione temporanea, cessano la loro efficacia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ferma restando la loro naturale scadenza, qualora precedente.
2. Entro la data di validità delle convenzioni e delle autorizzazioni, di cui al comma 1, il datore di lavoro privato che ne fruisce può inoltrare al servizio provinciale competente domanda diretta a ridefinire i contenuti della convenzione o del provvedimento di autorizzazione, secondo le linee e con le modalità fissate dalla citata legge n. 68 del 1999. Il servizio verifica la rispondenza dei nuovi contenuti della autorizzazione alle nuove finalità perseguite dalla vigente normativa in materia di inserimento mirato dei disabili, nonchè la permanenza delle condizioni che giustificano, secondo quanto previsto dalle disposizioni della legge n. 68 del 1999 che regolano i menzionati istituti, il ricorso alle suddette autorizzazioni. Non è consentito il cumulo di convenzioni e autorizzazioni stipulate ai sensi di diverse normative.

Articolo 14
Disposizioni finali.
1. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui agli articoli 11 e 12, della citata legge n. 68 del 1999, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale promuove la definizione di linee programmatiche, previa consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, da adottare nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Per gli adempimenti di cui all'art. 21 della legge n. 68 del 1999, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale effettua verifiche periodiche sullo stato di attuazione della citata legge e della normativa di attuazione.

Normativa in materia di Concorsi Pubblici


LEGGE 23/12/2005, n. 266

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Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).
LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266
(Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29-12-2005- Suppl. Ordinario n.211)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:


Art. 1.

1. Per l’anno 2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 41.000 milioni di euro, al netto di 7.077 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l’indebitamento all’estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2006, resta fissato, in termini di competenza, in 244.000 milioni di euro per l’anno finanziario 2006.

2. Per gli anni 2007 e 2008 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.700 milioni di euro ed in 20.800 milioni di euro, al netto di 3.176 milioni di euro per l’anno 2007 e 3.150 milioni di euro per l’anno 2008, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 225.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2007 e 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 48.300 milioni di euro ed in 39.700 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 237.000 milioni di euro ed in 226.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

5. A decorrere dall’anno finanziario 2006, i maggiori proventi derivanti dalla dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare dello Stato sono destinati alla riduzione del debito. A questo fine i relativi proventi sono conferiti al Fondo di ammortamento del debito pubblico di cui all’articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432. L’eventuale diversa destinazione di quota parte di tali proventi resta subordinata alla previa verifica con la Commissione europea della compatibilità con gli obiettivi indicati nell’aggiornamento del programma di stabilità e crescita presentato all’Unione europea.

6. A decorrere dall’anno 2006 le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell’elenco 1 allegato alla presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.

7. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall’esercizio finanziario 2006, le amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della sicurezza e del soccorso, possono assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonchè per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, annualità relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui. La violazione del divieto di cui al presente comma rileva agli effetti della responsabilità contabile.

8. Per assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, resta comunque ferma la possibilità di disporre variazioni compensative ai sensi della vigente normativa, e, in particolare, dell’articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

9. Fermo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall’anno 2006, non potrà essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell’anno 2004.

10. A decorrere dall’anno 2006 le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2004 per le medesime finalità.

11. Per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione di quelle operanti per l’ordine e la sicurezza pubblica, a decorrere dall’anno 2006 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2004.

12. Le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale.

13. A decorrere dall’anno 2006 le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per investimenti fissi lordi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell’elenco 2 allegato alla presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.

14. Al fine di conseguire un contenimento degli oneri di spesa per i centri di accoglienza e per i centri di permanenza temporanea e assistenza, il Ministro dell’interno, con proprio decreto, stabilisce annualmente, entro il mese di marzo, uno schema di capitolato di gara d’appalto unico per il funzionamento e la gestione delle strutture di cui al presente comma, con lo scopo di armonizzare sul territorio nazionale il prezzo base delle relative gare d’appalto.

15. A decorrere dall’anno 2006, nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero è istituito un fondo da ripartire, nel quale confluiscono gli importi indicati nell’elenco 3 allegato alla presente legge delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione del comparto della radiodiffusione televisiva locale e dei contributi in conto interessi, delle spese determinate con la Tabella C della presente legge e di quelle classificate spese obbligatorie.

16. I Ministri interessati presentano annualmente al Parlamento, per l’acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo, nell’ambito delle autorizzazioni di spesa e delle tipologie di interventi confluiti in esso. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con appositi decreti le occorrenti variazioni di bilancio tra le unità previsionali di base interessate, su proposta del Ministro competente.

17. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse con la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali, con una dotazione, per l’anno 2006, di 10 milioni di euro. Con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.

18. Il fondo occorrente per il funzionamento della Corte dei conti è incrementato, a decorrere dall’anno 2006, di 10 milioni di euro.

19. Il finanziamento annuale previsto dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, resta determinato in 98.678.000 euro, a decorrere dall’anno 2006.

20. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed al fine di assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge sono ridotte del 10 per cento. A tal fine sono rideterminate le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l’anno finanziario 2006. La disposizione non si applica alle autorizzazioni di spesa aventi natura obbligatoria, alle spese in annualità ed a pagamento differito, agli stanziamenti indicati nelle Tabelle C ed F della presente legge, nonchè a quelli concernenti i fondi per i trasferimenti correnti alle imprese ed i fondi per gli investimenti di cui, rispettivamente, ai commi 15, 16 e 608. In ciascuno stato di previsione della spesa sono istituiti un fondo di parte corrente e uno di conto capitale da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese oggetto della riduzione, la cui dotazione iniziale è costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall’applicazione del primo periodo del presente comma. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per la registrazione.

21. Qualora nel corso dell’esercizio l’Ufficio centrale del bilancio segnali che l’andamento della spesa, riferita al complesso dello stato di previsione del Ministero ovvero a singoli capitoli, sia tale da non assicurare il rispetto delle originarie previsioni di spesa, il Ministro dispone con proprio decreto, anche in via temporanea, la sospensione dell’assunzione di impegni di spesa o dell’emissione di titoli di pagamento a carico di uno o più capitoli di bilancio, con esclusione dei capitoli concernenti spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, nonchè spese relative agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui. Analoga sospensione è disposta su segnalazione del servizio di controllo interno quando, con riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ed al grado di realizzazione dei programmi da attuare, la prosecuzione dell’attività non risponda a criteri di efficienza e di efficacia. Il decreto del Ministro è comunicato, anche con evidenze informatiche, al Presidente del Consiglio dei ministri che ne dà comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, per il tramite del rispettivo Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle Commissioni parlamentari competenti ed alla Corte dei conti. Le disponibilità dei capitoli interessati dal decreto di sospensione possono essere oggetto di variazioni compensative a favore di altri capitoli del medesimo stato di previsione della spesa.

22. A decorrere dal secondo bimestre dell’anno 2006, qualora dal monitoraggio delle spese per beni e servizi emerga un andamento tale da potere pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel patto di stabilità e crescita presentato agli organi dell’Unione europea, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad eccezione delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, hanno l’obbligo di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di utilizzare i relativi parametri di prezzo-qualità ridotti del 20 per cento, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili. In caso di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 488 del 1999, le quantità fisiche dei beni acquistati e il volume dei servizi non può eccedere quelli risultanti dalla media del triennio precedente. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al presente comma sono nulli; il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde a titolo personale delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti contratti. L’accertamento dei presupposti di cui al presente comma è effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze.

23. In considerazione dei criteri definitori degli obiettivi di manovra strutturale adottati dalla Commissione europea per la verifica degli adempimenti assunti in relazione al patto di stabilità e crescita, a decorrere dall’anno 2006 le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con eccezione degli enti territoriali, possono annualmente acquisire immobili per un importo non superiore alla spesa media per gli immobili acquisiti nel precedente triennio.

24. Per garantire effettività alle prescrizioni contenute nel programma di stabilità e crescita presentato all’Unione europea, in attuazione dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica di cui all’articolo 119 della Costituzione e ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, in particolare come principio di equilibrio tra lo stock patrimoniale e i flussi dei trasferimenti erariali, nei confronti degli enti territoriali soggetti al patto di stabilità interno, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano i trasferimenti erariali a qualsiasi titolo spettanti sono ridotti in misura pari alla differenza tra la spesa sostenuta nel 2006 per l’acquisto da terzi di immobili e la spesa media sostenuta nel precedente quinquennio per la stessa finalità. Nei confronti delle regioni e delle province autonome viene operata un’analoga riduzione sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti.

25. Le disposizioni dei commi 23 e 24 non si applicano all’acquisto di immobili da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole o asili.

26. Ai fini del monitoraggio degli obiettivi strutturali di manovra concordati con l’Unione europea nel quadro del patto di stabilità e crescita, le amministrazioni di cui ai commi 23 e 24 sono tenute a trasmettere, utilizzando il sistema web laddove previsto, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una comunicazione contenente le informazioni trimestrali cumulate degli acquisti e delle vendite di immobili per esigenze di attività istituzionali o finalità abitative entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e lo schema della comunicazione di cui al periodo precedente. Tale comunicazione è inviata anche all’Agenzia del territorio che procede a verifiche sulla congruità dei valori degli immobili acquisiti segnalando gli scostamenti rilevanti agli organi competenti per le eventuali responsabilità.

27. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all’acquisizione di beni e servizi dell’amministrazione, con una dotazione, per l’anno 2006, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.

28. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell’ordine, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2006, iscritta in un Fondo dello stato di previsione del Ministero dell’interno, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base con decreti del Ministro dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

29. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell’Arma dei carabinieri, con una dotazione, per l’anno 2006, di 50 milioni di euro. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Arma dei carabinieri» del medesimo stato di previsione.

30. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi volti alla soluzione delle crisi industriali, consentiti ai sensi del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2006. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità di prosecuzione dei predetti interventi.

31. Il Ministero dell’economia e delle finanze e Poste italiane Spa determinano con apposita convenzione i parametri di mercato e le modalità di calcolo del tasso da corrispondere a decorrere dal 1º gennaio 2005 sulle giacenze dei conti correnti in essere presso la tesoreria dello Stato sui quali affluisce la raccolta effettuata tramite conto corrente postale, in modo da consentire una riduzione di almeno 150 milioni di euro rispetto agli interessi a tale titolo dovuti a Poste italiane Spa dall’anno 2005.

32. Per l’anno 2006 i pagamenti per spese di investimento di ANAS Spa, ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall’accensione dei mutui, non possono superare complessivamente l’ammontare di 1.700 milioni di euro.

33. Per l’anno 2006 le erogazioni del Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica, di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, non possono superare l’importo complessivo di 1.900 milioni di euro. Ai fini del relativo monitoraggio, il Ministero delle attività produttive comunica mensilmente al Ministero dell’economia e delle finanze i pagamenti effettuati.

34. Per l’anno 2006, con riferimento a ciascun Ministero, i pagamenti per spese relative a investimenti fissi lordi non possono superare il 95 per cento del corrispondente importo pagato nell’anno 2004.

35. Per l’anno 2006, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, i soggetti titolari di contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria statale ai sensi degli articoli 585 e seguenti del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, non possono disporre pagamenti per un importo complessivo superiore all’80 per cento di quello rilevato nell’esercizio 2005.

36. La disposizione di cui al comma 35 non si applica alle contabilità speciali intestate agli organi periferici delle amministrazioni centrali dello Stato, alle contabilità speciali di servizio istituite per operare girofondi di entrate contributive e fiscali, alle contabilità speciali aperte per interventi di emergenza e alle contabilità speciali per interventi per le aree depresse e per l’innovazione tecnologica.

37. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell’economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 35 per effettive, motivate e documentate esigenze. L’accoglimento della richiesta, ovvero l’eventuale diniego totale o parziale, è disposto con decreto dirigenziale.

38. Fermo restando il disposto del comma 5 dell’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, per l’anno 2006 una quota pari al 60 per cento delle somme giacenti sulle contabilità speciali, di cui all’articolo 585 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, comunque costituite presso le sezioni di tesoreria, e sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale, alimentati anche parzialmente con fondi del bilancio dello Stato, con esclusione di quelli accesi ai sensi degli articoli 576 e seguenti del predetto regolamento di cui al regio decreto n. 827 del 1924, non movimentati da oltre un anno, è versata ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato entro il mese di gennaio 2006, assicurando maggiori entrate per il bilancio dello Stato, al netto dell’importo di cui al comma 40, per un ammontare non inferiore a 1.600 milioni di euro per l’anno 2006. A tal fine la quota del 60 per cento può essere incrementata con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

39. Qualora i titolari dei conti non adempiano entro il termine di cui al comma 38, provvedono al versamento le tesorerie dello Stato su disposizione del Ministero dell’economia e delle finanze.

40. Un importo pari ad un sesto delle somme versate ai sensi del comma 38 è contestualmente iscritto in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per la restituzione parziale alle amministrazioni interessate su loro motivata richiesta per la riassegnazione ai pertinenti conti di tesoreria.

41. La quota del fondo patrimoniale dell’Istituto per il credito sportivo costituito ai sensi dell’articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, da restituire allo Stato, già stabilita con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 luglio 2005, è rideterminata nella misura di 450 milioni di euro. La restituzione avviene con le modalità e nel termine del 29 dicembre 2005 previsti dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 7 dicembre 2005. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

42. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103), dopo le parole: «editoriali e simili;» sono inserite le seguenti: «energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione;». L’efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

43. Dal 1º gennaio 2006 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per l’esercizio delle funzioni già esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresì soppresse le tariffe relative alla verificazione degli strumenti di misura fissate in base all’articolo 16 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

44. Al finanziamento delle funzioni di cui al comma 43 si provvede ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

45. Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed alle aziende speciali ad esse collegate non si applica a decorrere dal 1º gennaio 2006 la legge 29 ottobre 1984, n. 720. L’accreditamento delle giacenze depositate dalle Camere di commercio nelle contabilità speciali di tesoreria unica è disposto in cinque annualità entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2006 al 2010.

46. A decorrere dall’anno 2006, l’ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non potrà superare, per ciascuna amministrazione, l’importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell’anno 2005 al netto di quelle di cui al successivo periodo. La limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali l’iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonchè a quelle riguardanti l’attuazione di interventi cofinanziati dall’Unione europea.

47. All’articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «degli uffici giudiziari», sono aggiunte le seguenti: «, e allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali». Per esigenze di funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali è autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per l’anno 2006.

48. Le somme di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002, in attuazione dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, nonchè le somme di cui all’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, sono versate da ciascun ente, entro il 30 giugno 2006, all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961.

49. È fatto divieto alle Autorità vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di aver ottemperato alle disposizioni di cui al comma 48.

50. Ferma restando la disposizione di cui all’articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere all’estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 170 milioni di euro per l’anno 2006 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Alla ripartizione del predetto Fondo si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro competente.

51. Al fine di semplificare le procedure amministrative delle pubbliche amministrazioni, le stesse possono, nell’ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per il trasferimento su supporto informatico degli invii di corrispondenza da e per le pubbliche amministrazioni. A tale fine le pubbliche amministrazioni si avvalgono di beni e servizi informatici e telematici che assicurino l’integrità del messaggio nella fase di trasmissione informatica attraverso la certificazione tramite firma digitale o altri strumenti tecnologici che garantiscano l’integrità legale del contenuto, la marca temporale e l’identità dell’ente certificatore che presidia il processo. Il concessionario del servizio postale universale ha facoltà di dematerializzare, nel rispetto delle vigenti regole tecniche, anche i documenti cartacei attestanti i pagamenti in conto corrente; a tale fine individua i dirigenti preposti alla certificazione di conformità del documento informatico riproduttivo del documento originale cartaceo. Le copie su supporto cartaceo, generate mediante l’impiego di mezzi informatici, sostituiscono ad ogni effetto di legge l’originale da cui sono tratte se la conformità all’originale è assicurata da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

52. Le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale sono rideterminate in riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è diminuito del 10 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia ai sensi dell’articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384.

53. È altresì ridotto del 10 per cento il trattamento economico spettante ai sottosegretari di Stato ai sensi dell’articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

54. Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;

b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;
c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita.

55. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 53 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 53.

56. Le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.

57. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione di cui al comma 56 non può stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all’ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 56.

58. Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.

59. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 58 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 58.

60. Le disposizioni di riduzione della spesa di cui ai commi 58 e 59 si applicano anche al Servizio consultivo ed ispettivo tributario, nonchè agli altri organismi, servizi, organi e nuclei, comunque denominati, il cui trattamento economico sia rapportato a quello previsto per i componenti delle citate strutture. A decorrere dal 1º gennaio 2006 l’indennità di carica spettante alla data del 30 settembre 2005 al rettore ed al prorettore della Scuola superiore dell’economia e delle finanze è ridotta del 10 per cento e non può essere modificata sino al 31 dicembre 2008. I risparmi derivanti dal presente comma sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

61. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trasmettono al Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2006, una relazione sull’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60 e sui conseguenti effetti finanziari.

62. I compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, dei componenti del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana e dei componenti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per cento rispetto all’importo complessivo erogato nel corso del 2005. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Conseguentemente, lo stanziamento a favore del Consiglio superiore della magistratura, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana, dell’Avvocatura di Stato, del CNEL e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è proporzionalmente ridotto nel limite del 10 per cento dell’importo complessivamente assegnato nell’esercizio 2005.

63. A decorrere dal 1º gennaio 2006 e per un periodo di tre anni, le somme derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60, nonchè le eventuali economie di spesa che il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati nella propria autonomia avranno provveduto a comunicare, affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

64. Le disposizioni di cui ai commi 56, 57, 58, 59, 60 e 63 non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale.

65. A decorrere dall’anno 2007 le spese di funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, per l’approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive.

66. In sede di prima applicazione, per l’anno 2006, l’entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni di cui all’articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, è fissata in misura pari all’1,5 per mille dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera.

67. L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, cui è riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonchè le relative modalità di riscossione, ivi compreso l’obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. In sede di prima applicazione, il totale dei contributi versati non deve, comunque, superare lo 0,25 per cento del valore complessivo del mercato di competenza. L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici può, altresì, individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo dei servizi stessi. I contributi e le tariffe previste dal presente comma sono predeterminati e pubblici. Eventuali variazioni delle modalità e della misura della contribuzione e delle tariffe, comunque nel limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza, possono essere adottate dall’Autorità ai sensi del comma 65. In via transitoria, per l’anno 2006, nelle more dell’attivazione delle modalità di finanziamento previste dal presente comma, le risorse per il funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sono integrate, a titolo di anticipazione, con il contributo di 3,5 milioni di euro, che il predetto organismo provvederà a versare all’entrata del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2006. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è disciplinata l’attribuzione alla medesima Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici delle competenze necessarie per lo svolgimento anche delle funzioni di sorveglianza sulla sicurezza ferroviaria, definendone i tempi di attuazione.

68. All’articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel primo periodo, le parole: «nella misura massima del 50 per cento dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 2» ed il secondo periodo sono soppressi. L’articolo 40, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è abrogato. L’articolo 2, comma 38, lettera b), e il comma 39 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono abrogati.

69. Dopo il comma 7 dell’articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è inserito il seguente:

«7-bis. L’Autorità, ai fini della copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione, determina annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese tenute all’obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo 16, comma 1. A tal fine, l’Autorità adotta criteri di parametrazione dei contributi commisurati ai costi complessivi relativi all’attività di controllo delle concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica dell’operazione sulla base del valore della transazione interessata e comunque in misura non superiore all’1,2 per cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime della contribuzione».

70. All’articolo 32, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, la parola: «diecimila» è sostituita dalla seguente: «mille».

71. Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera arbitrale per la decisione delle controversie di cui all’articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono direttamente versati all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

72. Il comma 2 dell’articolo 70 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

«2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), vengono determinati in modo da tenere conto dell’incremento dei livelli di adempimento fiscale e del recupero di gettito nella lotta all’evasione. I finanziamenti vengono accreditati a ciascuna Agenzia su apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica».

73. Per l’anno 2006 le dotazioni da assegnare alle Agenzie fiscali, escluso l’ente pubblico economico «Agenzia del demanio», sono determinate con la legge di bilancio negli importi risultanti dalla legislazione vigente.

74. A decorrere dall’esercizio 2007 le dotazioni di cui al comma 73 sono rideterminate applicando alla media delle somme incassate nell’ultimo triennio consuntivato, rilevata dal rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato, relativamente alle unità previsionali di base dello stato di previsione dell’entrata, indicate nell’elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti percentuali e comunque con una dotazione non superiore a quella dell’anno precedente incrementata del 5 per cento:

a) Agenzia delle entrate 0,71 per cento;

b) Agenzia del territorio 0,13 per cento;
c) Agenzia delle dogane 0,15 per cento.

75. Le dotazioni determinate ai sensi dei commi 73 e 74, considerato l’andamento dei fattori della gestione delle Agenzie, possono essere integrate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di un importo calcolato in base all’incremento percentuale dei versamenti relativi alle unità previsionali di base dell’ultimo esercizio consuntivato di cui all’elenco 4 allegato alla presente legge, raffrontati alla media dei versamenti risultanti dal rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato dei tre esercizi finanziari precedenti, a normativa invariata, al netto degli effetti prodotti da fattori normativi ed al netto della variazione proporzionale del prodotto interno lordo in termini nominali, e comunque entro il limite previsto dal comma 74.

76. Restano invariate le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni.

77. Annualmente il Ministro dell’economia e delle finanze, in relazione al livello degli incassi risultanti dall’ultimo esercizio consuntivato sulle unità previsionali di base di cui all’elenco 4 allegato alla presente legge e alla verifica dei risultati dell’esercizio precedente conseguiti in attuazione delle convenzioni di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, può con proprio decreto, da emanare entro il mese di luglio dell’anno precedente a quello in cui dovranno determinarsi le nuove dotazioni, modificare le percentuali di cui ai commi da 72 a 76 ed aggiornare il predetto elenco 4.

78. E’ autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall’anno 2007 per interventi infrastrutturali. All’interno di tale stanziamento, sono autorizzati i seguenti finanziamenti:

a) interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

b) interventi di realizzazione del programma nazionale degli interventi nel settore idrico relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all’articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella misura del 25 per cento delle risorse disponibili;
c) potenziamento del passante di Mestre e dei collegamenti dello stesso con i capoluoghi di provincia interessati in una misura non inferiore all’1 per cento delle risorse disponibili;
d) circonvallazione orbitale (GRAP) prevista nell’intesa generale quadro sottoscritta il 24 ottobre 2003 tra Governo e regione Veneto e correlata alle opere del passante autostradale di Mestre di cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture strategiche allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili;
e) realizzazione delle opere di cui al «sistema pedemontano lombardo, tangenziali di Como e di Varese», in una misura non inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili;
f) completamento del «sistema accessibilità Valcamonica, strada statale 42 – del Tonale e della Mendola», in una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili;
g) realizzazione delle opere di cui al «sistema accessibilità della Valtellina», per un importo pari a 13 milioni di euro annui per quindici anni;
h) consolidamento, manutenzione straordinaria e potenziamento delle opere e delle infrastrutture portuali di competenza di Autorità portuali di recente istituzione e comunque successiva al 30 giugno 2003, per un importo pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008;
i) interazione del passante di Mestre, variante di Martellago e Mirano, di cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture strategiche allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili;
l) realizzazione del tratto Lazio-Campania del corridoio tirrenico, viabilità accessoria della pedemontana di Formia, in una misura non inferiore all’1 per cento delle risorse disponibili;
m) realizzazione delle opere di ammodernamento della strada statale 12, con collegamento alla strada provinciale 450, per un importo di 1 milione di euro annui per quindici anni, a favore dell’ANAS;
n) opere complementari all’autostrada Asti-Cuneo e al miglioramento della viabilità di adduzione e circonvallazione di Alba, in una misura pari all’1,5 per cento delle risorse disponibili a favore delle province di Asti e di Cuneo rispettivamente nella misura di un terzo e di due terzi del contributo medesimo;
o) interventi per il restauro e la sicurezza di musei, archivi e biblioteche di interesse storico, artistico e culturale per un importo di 4 milioni di euro per quindici anni, nonchè gli interventi di restauro della Domus Aurea.

79. Infrastrutture Spa è fusa per incorporazione con effetto dal 1º gennaio 2006 nella Cassa depositi e prestiti Spa, la quale assume tutti i beni, diritti e rapporti giuridici attivi e passivi di Infrastrutture Spa, incluso il patrimonio separato, proseguendo in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali.

80. L’atto costitutivo della Cassa depositi e prestiti Spa non subisce modificazioni.

81. La Cassa depositi e prestiti Spa continua a svolgere, attraverso il patrimonio separato, le attività connesse agli interventi finanziari intrapresi da Infrastrutture Spa fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Fatto salvo quanto previsto dal citato articolo 75, le obbligazioni emesse ed i mutui contratti da Infrastrutture Spa fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono integralmente garantiti dallo Stato.

82. Nell’esercizio delle attività di cui al comma 81, continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti Infrastrutture Spa, ivi comprese quelle relative al regime fiscale e al patrimonio separato.

83. La pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli atti e delle relative iscrizioni previste dall’articolo 2504 del codice civile, omessa ogni altra formalità.

84. Per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta velocità/alta capacità», sono concessi a Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo contributi quindicennali, ai sensi dell’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, di 85 milioni di euro a decorrere dal 2006 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2007. Per il finanziamento delle attività preliminari ai lavori di costruzione, nonchè delle attività e lavori, da avviare in via anticipata, ricompresi nei progetti preliminari approvati dal CIPE con delibere n. 78 del 29 settembre 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2004, e n. 120 del 5 dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell’8 giugno 2004, delle linee AV/AC Milano-Genova e Milano-Verona incluso il nodo di Verona, è concesso a Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo un ulteriore contributo quindicennale di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.

85. All’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «di procedure» sono inserite le seguenti: «cautelari, di esecuzione forzata e».

86. Il finanziamento concesso al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per manutenzione straordinaria, avviene, a partire dalle somme erogate dal 1º gennaio 2006, a titolo di contributo in conto impianti. Il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, all’interno del sistema di contabilità regolatoria, tiene in evidenza la quota figurativa relativa agli ammortamenti delle immobilizzazioni finanziate con detta modalità. La modifica del sistema di finanziamento di cui al presente comma avviene senza oneri per lo Stato e per il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale; conseguentemente, i finanziamenti di cui al comma 84, effettuati a titolo di contributo in conto impianti, si considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono il valore fiscale del bene.

87. Il costo complessivo degli investimenti finalizzati alla realizzazione della infrastruttura ferroviaria, comprensivo dei costi accessori e degli altri oneri e spese direttamente riferibili alla stessa nonchè, per il periodo di durata dell’investimento e secondo il medesimo profilo di ammortamento dei costi diretti, degli oneri connessi al finanziamento dell’infrastruttura medesima, è ammortizzato con il metodo «a quote variabili in base ai volumi di produzione», sulla base del rapporto tra le quantità prodotte nell’esercizio e le quantità di produzione totale prevista durante il periodo di concessione. Nell’ipotesi di preesercizio, l’ammortamento inizia dall’esercizio successivo a quello di termine del preesercizio. Ai fini fiscali, le quote di ammortamento sono determinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in coerenza con le quote di ammortamento di cui al comma 86.

88. All’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto il seguente comma:

«6-ter. I beni immobili appartenenti a Ferrovie dello Stato Spa ed alle società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate si presumono costruiti in conformità alla legge vigente al momento della loro edificazione. Indipendentemente dalle alienazioni di tali beni, Ferrovie dello Stato Spa e le società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono procedere all’ottenimento di documentazione che tenga luogo di quella attestante la regolarità urbanistica ed edilizia mancante, in continuità d’uso, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Allo scopo, dette società possono proporre al comune nel cui territorio si trova l’immobile una dichiarazione sostitutiva della concessione allegando: a) dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata dalla documentazione fotografica, nella quale risulti la descrizione delle opere per le quali si rende la dichiarazione; b) quando l’opera supera i 450 metri cubi una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all’esercizio della professione attestante l’idoneità statica delle opere eseguite. Qualora l’opera sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco; c) denuncia in catasto dell’immobile e documentazione relativa all’attribuzione della rendita catastale e del relativo frazionamento; d) attestazione del versamento di una somma pari al 10 per cento di quella che sarebbe stata dovuta in base all’Allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per le opere di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La dichiarazione sostitutiva produce i medesimi effetti di una concessione in sanatoria, a meno che entro sessanta giorni dal suo deposito il comune non riscontri l’esistenza di un abuso non sanabile ai sensi delle norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia e lo notifichi all’interessato. In nessun caso la dichiarazione sostitutiva potrà valere come una regolarizzazione degli abusi non sanabili ai sensi delle norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia. Ai soggetti che acquistino detti immobili da Ferrovie dello Stato Spa e dalle società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate è attribuita la stessa facoltà, ma la somma da corrispondere è pari al triplo di quella sopra indicata».

89. Al fine di ridurre l’onere economico derivante dall’esercizio di funzioni che possono essere svolte più proficuamente da soggetti di diritto privato, il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi degli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, la cui liquidazione è stata affidata ad una società direttamente controllata dallo Stato ai sensi dell’articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è trasferito alla società stessa. Le attività ed i rapporti giuridici attivi e passivi così trasferiti formano patrimonio autonomo e separato, ad ogni effetto di legge, della società. Gli atti concernenti il trasferimento e quelli conseguenti sono esenti da ogni tributo e diritto. Il corrispettivo del trasferimento è determinato sulla base di una relazione di stima redatta da primaria società specializzata scelta di comune intesa fra il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e la società di cui al presente comma. L’onere della predetta relazione di stima è a carico della società di cui al presente comma.

90. In caso di mancato soddisfacimento dei creditori da parte della società di cui al comma 89 continua ad applicarsi la garanzia dello Stato. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai crediti rientranti nell’ambito delle liquidazioni gravemente deficitarie e delle liquidazioni coatte amministrative, individuate ai sensi dell’articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per le quali la responsabilità continua ad essere limitata all’attivo della singola liquidazione.

91. Le disposizioni contenute nell’articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e nei commi 224, 225, 226 e 229 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, continuano ad applicarsi alle liquidazioni gravemente deficitarie ed alle liquidazioni coatte amministrative, individuate ai sensi dell’articolo 9, comma 1-ter, del citato decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, nonchè, sino alla data stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, alle liquidazioni di cui al comma 89. Con il predetto decreto sono inoltre stabilite le modalità tecniche di attuazione dei commi 88, 89 e 90.

92. Per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1, comma 459, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, a valere sulle risorse previste ai sensi del comma 78.

93. Per il perseguimento degli obiettivi di contrasto dell’economia sommersa, delle frodi fiscali e dell’immigrazione clandestina, rafforzando il controllo economico del territorio, al fine di conseguire l’ammodernamento e la razionalizzazione della flotta del Corpo della guardia di finanza, nonchè per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni, a decorrere dall’anno 2006, è autorizzato un contributo annuale di 30 milioni di euro per quindici anni, nonchè un contributo annuale di 10 milioni di euro per quindici anni per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo, e la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2006 per il potenziamento delle dotazioni organiche.

94. All’articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo le parole: «residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati,» sono inserite le seguenti: «ovvero di acquisizione di immobili ad uso residenziale purchè con titolo di edificazione anteriore al 17 aprile 1999 e ricadenti anche in zona A delle curve isofoniche, di cui alla legge regionale della regione Lombardia 12 aprile 1999, n. 10, nei limiti di metri 400 dal perimetro del sedime aeroportuale».

95. Sono autorizzati contributi quindicennali, ai sensi dell’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive