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L'INAIL

L’INAIL, Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, persegue una pluralità di obiettivi: ridurre il fenomeno infortunistico; assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio; garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro. L’assicurazione, obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose, tutela il lavoratore contro i danni derivanti da infortuni e malattie professionali causati dalla attività lavorativa. L’assicurazione esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente ai danni subiti dai propri dipendenti. La tutela nei confronti dei lavoratori, anche a seguito delle recenti innovazioni normative, ha assunto sempre più le caratteristiche di sistema integrato di tutela, che va dagli interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro, alle prestazioni sanitarie ed economiche, alle cure, riabilitazione e reinserimento nella vita sociale e lavorativa nei confronti di coloro che hanno già subito danni fisici a seguito di infortunio o malattia professionale. Allo scopo di contribuire a ridurre il fenomeno infortunistico l’INAIL realizza inoltre importanti iniziative mirate al monitoraggio continuo dell’andamento dell’occupazione e degli infortuni, alla formazione e consulenza alle piccole e medie imprese in materia di prevenzione, al finanziamento imprese che investono in sicurezza.

L'INPS

L'INPS è il più grande ente previdenziale italiano. Sono assicurati all'INPS la quasi totalità dei lavoratori dipendenti del settore privato ed alcuni del settore pubblico, così come la maggior parte dei lavoratori autonomi.


COSA FA
L'attività principale consiste nella liquidazione e nel pagamento delle pensioni che sono di natura previdenziale e di natura assistenziale.
Le prime sono determinate sulla base di rapporti assicurativi e finanziate con il prelievo contributivo: pensione di vecchiaia, pensione di anzianità, pensione ai superstiti, assegno di invalidità, pensione di inabilità, pensione in convenzione internazionale per il lavoro svolto all'estero.
Le seconde sono interventi la cui attuazione, pur rientrando nelle competenze dello "stato sociale", è stata attribuita all'INPS: integrazione delle pensioni al trattamento minimo, assegno sociale, invalidità civili.
L'INPS non si occupa solo di pensioni ma provvede anche ai pagamenti di tutte le prestazioni a sostegno del reddito quali, ad esempio, la disoccupazione, la malattia, la maternità, la cassa integrazione, il trattamento di fine rapporto e di quelle che agevolano coloro che hanno redditi modesti e famiglie numerose: l'assegno per il nucleo familiare, gli assegni di sostegno per la maternità e per i nuclei familiari concessi dai Comuni.
Gestisce anche la banca dati relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) che permette di fruire di alcune prestazioni sociali agevolate.
L'INPS fa fronte a tutte le sue prestazioni tramite il prelievo dei contributi e, in questo ambito, si occupa, tra l'altro, dell'iscrizione delle aziende; dell'apertura del conto assicurativo dei lavoratori dipendenti ed autonomi; della denuncia del rapporto di lavoro domestico; del rilascio dell'estratto conto assicurativo e certificativo.
Fanno anche parte dell'attività dell'Istituto: le visite mediche per l'accertamento dell'invalidità e dell'inabilità; le visite mediche per le cure termali; l'emissione dei modelli di certificazione fiscale.

LA MOBILITA'

È un intervento a sostegno di particolari categorie di lavoratori licenziati da aziende in difficoltà che garantisce al lavoratore un' indennità sostitutiva della retribuzione e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro.

A CHI SPETTA

L'indennità spetta ai lavoratori con qualifica di operaio, impiegato o quadro:
licenziati, collocati in mobilità e iscritti nelle relative liste;
in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro;
che erano stati assunti a tempo indeterminato da:
imprese industriali che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
imprese commerciali che hanno impiegato mediamente più di 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
cooperative che rientrano nell'ambito della disciplina della mobilità, che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
imprese artigiane dell'indotto, nel solo caso in cui anche l'azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità;
aziende in regime transitorio:
aziende commerciali che hanno impiegato mediamente tra 50 e 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
agenzie di viaggio e turismo che hanno impiegato mediamente più di 50 dipendenti nell'ultimo semestre;
imprese di vigilanza che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre.
Dal 01.01.2005 al personale, anche viaggiante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti, indipendentemente dal limite numerico dei dipendenti occupati nell'ultimo semestre.

QUANDO SPETTA

In caso di licenziamento per:
esaurimento della cassa integrazione straordinaria;
riduzione di personale;
trasformazione dell'attività aziendale;
ristrutturazione dell'azienda;
cessazione di attività aziendale

ISEE

L’ISEE è l’indicatore della situazione economica equivalente. L’ attestato contenente l’indicatore I.S.E.E. consente ai cittadini di accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità.
L' I.S.E.E. è il rapporto tra l’indicatore della situazione economica (I.S.E.) e il parametro desunto dalla Scala di Equivalenza.

ISE

L’ I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) è il valore assoluto dato dalla somma dei redditi e dal 20% dei patrimoni mobiliari e immobiliari dei componenti il nucleo familiare.

LA DICHIARAZIONE UNICA SOSTITUTIVA

La dichiarazione sostitutiva è un atto importante che il cittadino effettua, assumendosi la responsabilità, anche penale, di quanto dichiarato.

La Dichiarazione sostitutiva unica può essere presentata:
all’ente che fornisce la prestazione sociale agevolata;
al Comune
ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF)
alla sede Inps competente per territorio
Può essere:
consegnata di persona all’addetto all’ufficio e sottoscrivendola in sua presenza;
trasmessa all’ufficio completa della sottoscrizione e di una fotocopia del documento di riconoscimento;
resa direttamente all’addetto all’ufficio, se chi dichiara non sa o non può firmare;
presentata con la firma già autenticata ai sensi di legge.
È possibile presentare la dichiarazione in qualsiasi momento dell’anno.
La dichiarazione ha validità di un anno dall'attestazione della presentazione e vale per tutti i componenti il nucleo familiare.
È composta dal modello base e da un numero di fogli allegati pari al numero dei componenti il nucleo familiare, indicati dal dichiarante.
Il dichiarante, all’atto dell’indicazione dei componenti il nucleo familiare, deve fare riferimento alla situazione in essere alla data della dichiarazione.
La dichiarazione deve contenere i dati sulla situazione reddituale, risultanti dall'ultima dichiarazione presentata ai fini Irpef, e i beni patrimoniali posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione.
Ai fini I.S.E.E. ogni soggetto appartiene ad un solo Nucleo Familiare.

RICHIAMO ALLE ARMI

Per i lavoratori privati richiamati alle armi è prevista la corresponsione di una indennità.
A tutti i lavoratori pubblici e privati è stato riconosciuto il diritto alla conservazione del posto di lavoro ed il riconoscimento del periodo trascorso come richiamato alle armi quale anzianità di servizio.

COSA SPETTA

In caso di richiamo alle armi al lavoratore spetta:
Per i primi due mesi, nel periodo di un anno, anche se nel periodo stesso il lavoratore sia stato assoggettato a più richiami eccedenti i due mesi, la retribuzione che avrebbe percepito in costanza di lavoro;
per il periodo successivo ai primi due mesi:
agli ufficiali, sottufficiali o appartenenti a forze armate con trattamento superiore a quello dovuto ai militari dell'esercito (es.: carabinieri, guardie di finanza), la differenza fra le retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito in costanza di lavoro e gli emolumenti dovuti ai militari;
per gli altri richiamati, spettano gli emolumenti che si percepivano lavorando.
Per i lavoratori trattenuti sotto le armi dopo la normale ferma non viene effettuata, ai fini del calcolo dell'indennità da corrispondere, la differenziazione tra i primi due mesi e i periodi successivi.
La durata dell'indennità è stabilita in base al contatto di lavoro.
Nel solo caso di cessazione di attività dell'azienda presso la quale il lavoratore era occupato, il trattamento termina alla data di detta cessazione.

A CHI SPETTA

L'indennità per richiamo alle armi spetta:
A tutti i dipendenti di imprese private , richiamati alle armi, che abbiano la qualifica di operaio, impiegato, dirigente, viaggiatore e piazzista, con contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato, in periodo di prova, con contratto stagionale, in preavviso di licenziamento, nei casi in cui gli stessi siano:
trattenuti sotto le armi dopo il compimento del normale periodo di leva;
riformati, chiamati per la prima volta alle armi;
dispensati dal servizio militare perché residenti all'estero che, rientrati in Patria dopo il compimento del 32° anno, vengono chiamati per la prima volta alle armi.
L'indennità viene sospesa :
durante le licenze militari straordinarie illimitate o di durata superiore ai 30 giorni
durante le licenze di convalescenza, dopo il primo mese.
Tra i richiamati alle armi anche gli appartenenti alla Croce Rossa (es. crocerossine - in quanto corpo militarizzato).

LA DOMANDA

Per poter percepire l'indennità di richiamo alle armi il lavoratore dovrà presentare la domanda:
al datore di lavoro in caso di pagamento da parte dello stesso, con allegato il documento dell'autorità militare attestante la posizione di richiamato, la relativa decorrenza ed il grado militare rivestito. Il documento ha validità di 90 giorni e deve essere rinnovato ad ogni scadenza.
all' I.N.P.S. per i lavoratori per i quali l'indennità viene erogata in forma diretta, con allegati:
documento dell'autorità militare (come nel caso di pagamento da parte del datore di lavoro);
dati salariali.
L'indennità viene pagata in forma diretta da parte dell' I.N.P.S. ai lavoratori:
impiegati dei settori del commercio;
dipendenti da proprietari di fabbricati, professioni ed arti;
operai dell'agricoltura.
Il diritto all'indennità si prescrive nel termine massimo di due anni dalla data di termine del richiamo alle armi.

I contributi volontari

I versamenti volontari possono essere effettuati dai lavoratori, che hanno cessato o interrotto l’attività lavorativa, per:
perfezionare i requisiti di assicurazione e di contribuzione necessari per raggiungere il diritto ad una prestazione pensionistica;
incrementare l’importo del trattamento pensionistico a cui si avrebbe diritto, se sono già stati perfezionati i requisiti contributivi richiesti.
Il rilascio dell'autorizzazione ai versamenti volontari è subordinato alla cessazione ovvero all’interruzione del rapporto di lavoro che ha dato origine all'obbligo assicurativo.

L'autorizzazione ai versamenti volontari, peraltro, può essere concessa anche se il rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) non è cessato nel caso di:
sospensione dal lavoro, anche per periodi di breve durata se tali periodi sono assimilabili alla interruzione o cessazione del lavoro ( aspettativa per motivi di famiglia, ecc… ), ;
sospensione o interruzione del rapporto di lavoro previsti da specifiche norme di legge o disposizioni contrattuali successivi al 31.12.1996 (congedi per formazione, congedi per gravi e documentati motivi familiari, aspettativa non retribuita per motivi privati o malattia, sciopero, interruzione del rapporto di lavoro con conservazione del posto per servizio militare, ecc….) in alternativa alla possibilità di riscatto come previsto dall’art. 5 del D. Lgvo 8 settembre 1996, n. 564;
attività svolta con contratto di lavoro part-time, se effettuati a copertura od ad integrazione dei periodi di attività lavorativa svolta a orario ridotto;
integrazione dei versamenti per attività lavorativa svolta nel settore agricolo con iscrizione per meno di 270 giornate complessive di contribuzione effettiva e figurativa nel corso dell'anno.
Possono richiedere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria anche i lavoratori iscritti alla gestione separata.

A COSA SERVONO

Sono utili per coprire con la contribuzione i periodi durante i quali il lavoratore:
non svolge alcun tipo di attività lavorativa dipendente o autonoma (compresa quella parasubordinata);
ha chiesto brevi periodi di aspettativa non retribuita per motivi familiari o di studio;
ha stipulato un contratto part-time (verticale, orizzontale o ciclico).
DOMANDA

Il mod. 0.10/M è stato appositamente predisposto dall’Inps per la presentazione della domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

Con la compilazione del modello, l’assicurato può comunicare, in modo semplice, in quale delle gestioni assicurative in cui è stato iscritto intende effettuare la prosecuzione volontaria e può fornire tutte le informazioni necessarie per un tempestivo rilascio dell’autorizzazione.

La domanda sottoscritta dall’assicurato deve essere inoltrata alle Sede Inps, territorialmente competente per residenza, direttamente o tramite uno degli Enti di Patronato che forniscono gratuitamente la loro assistenza.

REQUISITI

Per ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, l’assicurato deve poter far valere uno dei seguenti requisiti:
almeno 5 anni di contributi (260 contributi settimanali ovvero 60 contributi mensili) indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati;
almeno 3 anni di contribuzione nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda.
I requisiti richiesti, per ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, devono essere perfezionati con la contribuzione effettiva (obbligatoria, volontaria e da riscatto), escludendo la contribuzione figurativa a qualsiasi titolo accreditata.

DA QUANDO SI PAGA

L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria viene concessa dal:
primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda, per la generalità dei lavoratori dipendenti;
primo giorno del mese in cui è stata presentata la domanda, nel caso di lavoratori autonomi (artigiani e commercianti).
Se la domanda viene presentata prima della cessazione dell’attività lavorativa dipendente o autonoma, la decorrenza è fissata rispettivamente dal primo sabato successivo alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato ovvero dal primo giorno del mese successivo alla cancellazione dagli elenchi per gli artigiani e i commercianti.

È possibile effettuare i versamenti volontari per i periodi che si collocano temporalmente nel semestre antecedente la data di presentazione della domanda, solo se non sono già coperti da altra contribuzione.

COME SI PAGA

Si versano utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente postale sui quali è già indicato l’importo e che vengono inviati dall'Inps:
unitamente al provvedimento di accoglimento della domanda per versare glia arretrati;
all'inizio di ogni anno per effettuare i versamenti entro le scadenza previste.
È consentito il pagamento anche in “via telematica” tramite il sito www.inps.it.

QUANDO SI PAGA

Il versamento dei contributi volontari per i periodi:
arretrati (compresi tra la data di decorrenza dell’autorizzazione e il trimestre immediatamente antecedente a quello relativo al primo bollettino prestampato), deve essere effettuato entro il trimestre solare successivo a quello di ricezione del provvedimento di accoglimento della domanda;
correnti (per i quattro trimestri di ogni anno) deve essere effettuato entro il trimestre solare successivo a quello di riferimento.
I contributi volontari a copertura dei periodi scoperti di contribuzione che si collocano nel semestre antecedente la data di decorrenza dell’autorizzazione devono essere versati con le stesse modalità previste per il versamento degli arretrati ed unitamente agli stessi.

I versamenti effettuati oltre i previsti termini di scadenza sono nulli e rimborsabili.

QUANTO SI PAGA

Per i lavoratori dipendenti, l'importo del contributo dovuto è settimanale e viene calcolato sulla base delle ultime 52 settimane di contribuzione obbligatoria anche se non collocate temporalmente nell’anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda.

Per i lavoratori autonomi (artigiani e commercianti), l’importo del contributo dovuto è mensile e viene determinato sulla media dei redditi da impresa denunciati ai fini Irpef negli ultimi 36 mesi di contribuzione precedenti la data della domanda.

Per i coltivatori diretti, l’importo del contributo è settimanale e viene determinato sulla base della media dei redditi degli ultimi tre anni di lavoro. Non può comunque essere inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti.

ASSEGNO CONGEDO MATRIMONIALE

Viene concesso in occasione di un congedo straordinario della durata di 8 giorni in occasione del matrimonio e da fruire entro i 30 giorni successivi alla data dell'evento.
L'assegno per congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando l'uno e l'altra vi abbiano diritto.

COSA SPETTA
7 giorni di retribuzione ai lavoratori con qualifica di operaio o apprendista;
7 giornate di guadagno medio giornaliero ai lavoratori a domicilio;
8 giornate di salario medio giornaliero ai lavoratori marittimi;
solo per i giorni che coincidono con quelli previsti dal contratto per lo svolgimento dell’attività lavorativa ai lavoratori con contratto part-time verticale.

A CHI SPETTA
L'assegno per congedo matrimoniale spetta agli operai, agli apprendisti, ai lavoratori a domicilio, ai marittimi di bassa forza dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative, che:
contraggono matrimonio civile o concordatario;
possono far valere un rapporto di lavoro da almeno una settimana;
fruiscono effettivamente del congedo (assenza dal lavoro) entro 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio
Spetta anche ai lavoratori disoccupati o sospesi che:
abbiano avuto un valido rapporto di lavoro alle dipendenze delle suddette aziende di almeno 15 giorni nei 90 giorni precedenti la data del matrimonio;
si dimettono per contrarre matrimonio;
siano stati licenziati per cessazione dell’attività;
non siano in servizio per:
malattia;
sospensione;
richiamo alle armi.
Si ha diritto all’assegno solo quando si contrae matrimonio civile o concordatario per la prima volta (il solo matrimonio religioso non dà diritto all’assegno). Si può aver diritto a successivi assegni solo se vedovi o divorziati.

A CHI NON SPETTA

L'assegno per congedo matrimoniale non spetta ai dipendenti di:
aziende industriali, artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco con qualifica di
impiegati;
apprendisti impiegati;
dirigenti;
aziende agricole;
commercio;
credito;
assicurazioni;
enti locali;
enti statali;
aziende che non versano il relativo contributo alla CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari).

LA DOMANDA
i lavoratori occupati devono presentare la domanda al datore di lavoro alla fine del congedo e non oltre 60 giorni dal matrimonio, allegando il certificato di matrimonio o stato di famiglia con i dati del matrimonio rilasciato dall’Autorità comunale. Se non è possibile produrre la certificazione nei termini citati, si può presentare un certificato rilasciato dall’Autorità religiosa ovvero una dichiarazione sostitutiva autenticata, purché successivamente si provveda a consegnare la documentazione prescritta;
i lavoratori disoccupati devono presentare domanda direttamente alla sede Inps competente entro un anno dalla data del matrimonio, allegando il certificato di matrimonio e la copia dell’ultima busta paga. Se non è possibile produrre la certificazione nei termini citati, si può presentare un certificato rilasciato dall’Autorità religiosa ovvero una dichiarazione sostitutiva autenticata, purché successivamente si provveda a consegnare la documentazione prescritta;
i lavoratori extracomunitari, nel caso di matrimonio celebrato all’estero, devono allegare alla domanda un certificato del Comune di residenza attestante che lo stesso è coniugato con la persona indicata sul certificato di matrimonio rilasciato dall’Autorità estera.

FONDO DI GARANZIA:TFR E CREDITI DIVERSI

E' un Fondo gestito dall'Inps che paga il trattamento di fine rapporto (TFR) e le ultime tre mensilità in sostituzione del datore di lavoro insolvente.

A CHI SPETTA
A tutti i lavoratori dipendenti da aziende private, che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato o ai loro eredi .
Dall'1/7/1997 anche ai soci delle cooperative di lavoro.
LA DOMANDA

Deve essere presentata, in caso di:
Fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria: dopo il 15° giorno successivo al deposito dello stato passivo reso esecutivo, ovvero, nel caso in cui siano state proposte impugnazioni o opposizioni riguardanti il credito del lavoratore, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza che decide su di esse;
Concordato preventivo: dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di omologazione, ovvero del decreto che decide di eventuali opposizioni o impugnazioni;
in caso di insinuazione tardiva del credito nella procedura fallimentare, dal giorno successivo al decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide dell'eventuale contestazione;
in caso di esecuzione individuale, dal giorno successivo alla data del verbale di pignoramento negativo, ovvero, in caso di pignoramento in tutto o in parte positivo, dal giorno successivo alla data del provvedimento di assegnazione all'interessato del ricavato dell'esecuzione.
QUANDO SPETTA

Il Fondo interviene nel caso in cui il datore di lavoro sia insolvente.
Requisiti per ottenere la prestazione:
Datore di lavoro assoggettabile alle procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria):
cessazione del rapporto di lavoro;
apertura di una procedura concorsuale;
accertamento del credito per TFR (stato passivo).
Datore di lavoro non assoggettabile alle procedure concorsuali (esecuzione forzata o individuale):
Cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali per mancanza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1 L.F.;
insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata;
L'esistenza del credito per TFR rimasto insoluto.
QUANTO SPETTA

Trattamento di fine rapporto – TFR:
Il Fondo corrisponde per intero il TFR dovuto dall'imprenditore insolvente nella misura in cui risulta ammesso nello stato passivo della procedura concorsuale o, più in generale, accertato giudizialmente.

Crediti di lavoro diversi dal TFR :
Sono coperte dalla garanzia del Fondo le retribuzioni maturate negli ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro, a condizione che rientrino nei 12 mesi che precedono:
la data della domanda diretta all'apertura della procedura concorsuale, a carico del datore di lavoro, se il lavoratore ha cessato il proprio rapporto prima dell'apertura della procedura stessa;
la data di deposito in Tribunale del ricorso per la tutela dei crediti di lavoro, nel caso in cui l'intervento del Fondo avvenga a seguito di esecuzione individuale;
la data del provvedimento di messa in liquidazione, di cessazione dell'esercizio provvisorio, di revoca dell'autorizzazione alla continuazione all'esercizio di impresa, per i lavoratori che dopo l'apertura di una procedura concorsuale abbiano effettivamente continuato a prestare attività lavorativa.
Il pagamento non può essere superiore a una somma pari a 3 volte la misura massima del trattamento di Cassa Integrazione Straordinaria mensile (CIGS) al netto delle trattenute assistenziali e previdenziali.
Il Fondo corrisponde interessi e rivalutazione monetaria dalla data di presentazione della domanda sino a quella di effettivo pagamento.

IL PAGAMENTO

La prestazione può essere riscossa esclusivamente allo sportello bancario previo rilascio della quietanza delle somme ricevute.

TRATTAMENTI COLLEGATI: PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Il Fondo di Garanzia interviene nel caso in cui il datore sia insolvente e abbia omesso di versare i contributi al fondo di previdenza complementare.

Spetta a tutti i lavoratori dipendenti, che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato o ai loro eredi/beneficiari.

Requisiti per ottenere la prestazione:
Datore di lavoro assoggettabile alle procedure concorsuali:
iscrizione ad un fondo di previdenza complementare al momento della presentazione della domanda;
cessazione del rapporto di lavoro;
apertura di una procedura concorsuale;
accertamento del credito per TFR (stato passivo).
Datore di lavoro non assoggettabile alle procedure concorsuali:
iscrizione ad un fondo di previdenza complementare al momento della presentazione della domanda;
Cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali per mancanza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1 L.F.;
insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata;
Accertamento giudiziale dell'omissione contributiva.
La domanda deve essere presentata:
fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria: dopo il 31° giorno successivo al deposito dello stato passivo reso esecutivo, ovvero, nel caso in cui siano state proposte impugnazioni o opposizioni riguardanti il credito del lavoratore, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza che decide su di esse;
concordato preventivo: dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di omologazione, ovvero del decreto che decide di eventuali opposizioni o impugnazioni;
in caso di insinuazione tardiva del credito nella procedura fallimentare, dal giorno successivo al decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide dell'eventuale contestazione;
in caso di esecuzione individuale, dal giorno successivo alla data del verbale di pignoramento negativo, ovvero, in caso di pignoramento in tutto o in parte positivo, dal giorno successivo alla data del provvedimento di assegnazione all'interessato del ricavato dell'esecuzione.
Il Fondo di Garanzia non indennizza direttamente i lavoratori, ma le somme verranno versate al fondo di previdenza da loro indicato.

ASSEGNI FAMILIARI DEI COMUNI

E' un assegno concesso dai Comuni ed erogato dall'Inps.
Tale prestazione è cumulabile con qualsiasi altro trattamento di famiglia e non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.

COSA SPETTA

Un assegno mensile al nucleo familiare per tredici mensilità.

A CHI SPETTA

Hanno diritto all’assegno familiare dei Comuni:
I cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio dello Stato
i nuclei familiari composto almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo;
nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali non superiori a quelle previste dall'indicatore della situazione economica (I.S.E.) valido per l'assegno.
LA DOMANDA

Deve essere presentata al Comune di residenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'Assegno al nucleo familiare (ANF).
Deve essere accompagnata da una dichiarazione sulla composizione e sulla situazione economica del nucleo familiare (I.S.E.).
L'INPS provvede al pagamento dell'assegno con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio) per i dati ricevuti almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.
Il richiedente deve indicare sulla domanda la modalità di pagamento.

QUANDO SPETTA

Spetta in presenza di:
nucleo familiare composto almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo;
risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non superiori a quelle previste dall'indicatore della situazione economica (I.S.E.) valido per l'assegno.
Il diritto all’assegno cessa:
Dal 1° di gennaio dell'anno in cui viene a mancare il requisito del reddito
oppure
dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo.
QUANTO SPETTA

L'importo dell'assegno è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT ed è determinato a seguito di Decreto.
Per l’anno 2010 l’importo è così determinato:
Euro 129,79 mensili in misura intera;
Il valore dell’indicatore della situazione economica ( I.S.E.) con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque componenti di cui almeno tre figli minori è pari ad Euro 23.362,70.

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Applicazione del sistema di regolazione del lavoro accessorio

Negli ultimi due anni varie fonti normative hanno disciplinato la regolamentazione delle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, individuando nell’INPS il ruolo di concessionario del servizio, estendendo progressivamente l’ambito di utilizzo di questa modalità di lavoro.

L’applicazione della disciplina, avviata in via sperimentale in occasione delle vendemmie 2008, svolte da studenti e pensionati, è stata estesa dalla circolare INPS n. 94 del 27 ottobre 2008 a tutte le attività agricole di carattere stagionale, sempre effettuate da studenti e pensionati, nonché alle attività agricole – anche non stagionali - svolte a favore dei produttori agricoli aventi un volume di affari non superiore a 7000 euro.

Dal 1° dicembre 2008, la Circolare n. 104 ha esteso l’ambito di applicazione del lavoro accessorio ai settori del commercio, turismo e servizi.

La Circolare n. 44 del 24 marzo 2009 ha fornito indicazioni per l’applicazione del lavoro occasionale accessorio nel settore domestico.

La Circolare n. 76 del 26 maggio 2009 ha chiarito le modalità applicative per l’impresa familiare operante nell’ambito del commercio, del turismo e dei servizi.

La Circolare n. 88 del 9 luglio 2009 ha fornito indicazioni in merito all’ampliamento dell’ambito di applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio, ai sensi della Legge n. 33/2009.

La Circolare n. 17 del 3 febbraio 2010 ha fornito indicazioni in merito all’ampliamento dell’ambito di utilizzo dei ‘buoni lavoro’, in seguito alle innovazioni normative apportate dalla Legge n. 191/2009 (Finanziaria 2010).

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