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Le innovazioni della legge 626

Il decreto legislativo comunemente noto come "la 626" ovvero "la legge sulla sicurezza nel lavoro", ha introdotto importanti innovazioni nel campo della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e, pur senza sostituirsi alla disciplina precedente, cambia completamente l'impostazione della tecnica di prevenzione. Si passa, infatti, da una normativa incentrata su un tipo di intervento sostanzialmente "riparatorio" ad una focalizzata sulla prevenzione e sull'informazione.

Questa legge, infatti, non riserva più la gestione della sicurezza al datore di lavoro e ai suoi più stretti collaboratori ma, in considerazione della sua importanza, coinvolge tutti i lavoratori nella messa a punto del sistema di sicurezza, sancendo così il passaggio da un sistema incentrato sulle regole ad uno incentrato principalmente sulle singole persone.

In primo luogo, la 626 prevede un intervento organico all'interno dell'azienda che coinvolge tutti i soggetti del processo produttivo nel coordinamento della prevenzione: dalle tecnologie (che devono essere in regola con i canoni di sicurezza) ai lavoratori (con i rappresentanti per la sicurezza), dalla struttura medica (che per le grandi aziende è obbligatorio prevedere al proprio interno) ai segnali di sicurezza e alle stesse attrezzature di sicurezza.

La legge è incentrata essenzialmente sull'obbligo del datore di lavoro di portare a conoscenza dei propri dipendenti i rischi connessi alla prestazione lavorativa: "informare per prevenire e quindi ridurre al minimo i rischi".

Dal 3 febbraio 2005 è in vigore l’obbligo del "Pronto soccorso aziendale", istituito dal Decreto Ministeriale numero 388 del 2003. Ogni azienda, di piccole e grandi dimensioni, deve essere dotata di una cassetta o pacchetto di primo intervento, di personale specializzato per la gestione degli interventi di soccorso e di un collegamento con il servizio di emergenza sanitario.

Il sistema di pronto soccorso si differenzia, comunque, in base all’azienda; in merito il Decreto identifica tre diversi gruppi di imprese, la cui classificazione deve essere autocertificata dal datore di lavoro, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio.

Il decreto legislativo numero 81 del 9 aprile 2008 ha introdotto il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro che riunisce, modifica ed armonizza la precedente normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare prevede l’inasprimento delle sanzioni per i datori di lavoro che non rispettano le regole la maggiore tutela per i lavoratori precari (parasubordianti, telelavoro, altro) e i lavoratori stranieri l’obbligo del datore di lavoro di designare il responsabile del servizio di prevenzione e nominare il medico competente l’allargamento della valutazione dei rischi a quelli legati allo stress da lavoro la maggiore formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, in particolare per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza l’introduzione di nuovi requisiti per le imprese che operano nei cantieri temporanei e mobili la nullità dei contratti di appalto, subappalto e somministrazione che non indichino in modo chiaro i costi della sicurezza

Agevolazioni fiscali per il datore di lavoro

Un contratto di lavoro gestito correttamente garantisce il pieno rispetto dei diritti sia del lavoratore che del datore di lavoro. Gli uffici Colf e Badanti del Caf Cisl, forniscono assistenza alla famiglia per un'equa e professionale amministrazione del rapporto di lavoro domestico a prezzi molto vantaggiosi. Il servizio comprende la regolazione del rapporto di lavoro, la stipula del contratto a norma del CCNL del lavoro domestico e l'amministrazione del rapporto di lavoro:prospetti paga mensili, calcolo della tredicesima, elaborazione del modello CUD, compilazione dei bollettini INPS per il versamento dei contributi previdenziali, calcolo del TFR, assistenza al datore di lavoro nel beneficio di agevolazioni fiscali nella dichiarazione dei redditi. Chi si avvale delle prestazioni degli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare può infatti dedurre dal reddito complessivo dichiarato ai fini dell'Irpef i contributi previdenziali obbligatori versati fino all'importo massimo di 1.549,37 euro.

Lavoro subordinato

Il cittadino extracomunitario può fare ingresso e soggiornare in Italia per motivi attinenti ad un rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto di determinate procedure, al termine delle quali ottiene il permesso di soggiorno.

L’ingresso in Italia è in ogni caso limitato dalle quote annuali di stranieri ammessi nello Stato.Entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, vengono definite le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, lavoro stagionale, lavoro autonomo.

I presupposti per costituire un rapporto di lavoro con un cittadino extracomunitario sono diverse a seconda che lo stesso sia residente all’estero oppure già regolarmente presente in Italia.

Se il lavoratore risiede all’estero, è necessario seguire una determinata procedura che si svolge presso lo sportello unico per l’immigrazione finalizzata ad ottenere il nulla osta al lavoro, che consente l’ingresso in Italia, dopo il rilascio del visto e la concessione del permesso di soggiorno.

La condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno è la stipula tra datore di lavoro e lavoratore di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

Voucher in vendita dal tabaccaio o in modalità cartacea e telematica all'Inps

Riepilogo e tabelle delle procedure, attivazione anche presso i Consulenti del lavoro.

E’ partita la vendita dei buoni lavoro presso i tabaccai, al fine di renderne capillare la diffusione sul territorio e consentire una maggiore fruibilità del lavoro accessorio.

Un nuovo canale per l’uso di questo strumento di pagamento che oggi consente di gestire in maniera semplificata il lavoro occasionale con moltissimi soggetti (ad esempio cassaintegrati, pensionati, casalinghe, studenti, ecc.), garantendogli la copertura previdenziale ed assicurativa.

Caratteristiche

Saltuarietà ed occasionalità, sono queste le due principali caratteristiche che contraddistinguono il lavoro remunerabile con i voucher introdotto già dal 2003. Dopo i recenti interventi normativi la platea dei destinatari si è allargata su due fronti: comprendendo quasi tutti i settori di attività e coinvolgendo anche nuovi soggetti che possono prestare lavoro accessorio, oggi più numerosi rispetto al passato.

Ci sono svariati casi di applicazione del lavoro con i voucher ed il committente può essere un privato cittadino o un’impresa, un ente pubblico o un’impresa familiare, un agricoltore o una famiglia.

Così ad esempio per gli occasionali lavori di giardinaggio o nei lavori domestici di breve durata (ad es. sostituzione della colf in ferie, o ripetizioni in materie scolastiche), anche i privati cittadini possono usufruire di questa formula di pagamento che, pur prevedendo le tutele previdenziali e infortunistiche per il lavoratore, non necessità di particolari adempimenti.

Il fondamento sul quale si basa il lavoro accessorio è la saltuarietà, intesa come attività discontinua e non abituale.

Attualmente i possibili sistemi d’approvvigionamento dei buoni, già collaudati ed in uso da un paio d’anni, sono due: l’acquisto cartaceo all’Inps e la procedura telematica. A queste si è aggiunta, dal 17 maggio, la vendita in alcune tabaccherie autorizzate FIT.
Le due modalità cartecee prevedono anche un adempimento aggiuntivo legato alla mancata intestazione dei buoni all’atto di acquisto.

ELENCO TABACCHERIE AUTORIZZATE ALL'EMISSIONE /PAGAMENTO DEI BUONI LAVORO

Procedure

Sedi INPS
In caso di acquisto dei voucher cartacei l’operazione può avvenire presso le sedi Inps esibendo ricevuta di avvenuto pagamento dell’importo dovuto sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC.
In tal caso il committente è obbligato a comunicare preventivamente l’inizio del rapporto, tramite contact center Inps/Inail (n.803.164) o via fax al numero 800.657657 o procedura DNA telematica su sito www.inail.it sezione “punto cliente”.
Il modello DNA è quindi l’unico documento ufficiale che prova della corretta instaurazione del rapporto.
Attenzione però: se la comunicazione preventiva avviene tramite telefono (contact center) il committente non avrà alcun documento che la provi.
Il committente prima di consegnare al prestatore i buoni, corrispettivo della prestazione resa, provvede a intestarli, con proprio codice fiscale, codice fiscale del prestatore destinatario, data della prestazione e convalidando il buono con la propria firma.

Tabaccherie
Recandosi dal tabaccaio, invece, il committente acquista i buoni identificati da un codice e, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, deve effettuare una comunicazione di “inizio prestazione” all’Inps contenente: codice fiscale, tipo di committente/attività, dati del prestatore, luogo di lavoro, data inizio e fine della prestazione. Questa informazione può essere resa tramite chiamata al Contact center n. 803164, collegamento al sito Inps, o recandosi di persona presso una sede Inps.

Online
In caso di utilizzo della procedura telematica, l’obbligo d’informazione viene assolto al momento della richiesta on line dei buoni in quanto, al contrario di quelli cartacei, questi contengono già: anagrafica del lavoratore e codice fiscale, data di inizio e di fine presunta dell’attività lavorativa, luogo di svolgimento della prestazione, numero di buoni per ogni lavoratore. Il pagamento si può effettuare con modello F24, con bollettino di c/c postale oppure on line sul sito INPS (con carta di credito o prepagata).
La registrazione di prestatori, se effettuata tramite accesso al sito, richiede un’attività di verifica dei dati da parte del Contact center, che contatta i potenziali prestatori. Questa operazione richiede 2-3 giorni.
Una volta verificati, i dati anagrafici del prestatore saranno trasmessi alle Poste, che provvederà (entro circa 25 giorni) ad inviare presso il domicilio degli interessati la INPS card con la quale il prestatore di lavoro potrà incassare il valore dei buoni.
I buoni hanno validità di 5 anni e, in caso di inutilizzo, possono essere rimborsati tramite apposita richiesta come indicato sulle recenti istruzioni Inps (msg n.12082/10).


Delega al Consulente del lavoro
Ai sensi dell’art. 1 della legge n. 12/79, il Consulente del lavoro è legittimato a curare direttamente tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale per conto del datore di lavoro.
Il sistema di accreditamento con il DUI o con il Pin (posseduto come intermediario) consente ai Consulenti del lavoro l’accesso diretto al fine di iscrivere committente e prestatore di lavoro per l’utilizzo dei voucher.
Segnaliamo che allo stato attuale è possibile l’utilizzo della procedura per i clienti già in delega per l’invio dei modelli DM – EMENS, ma è anche possibile richiedere i voucher telematicamente, per committenti che non occupano dipendenti (privi di posizione Inps attiva) con un preventivo passaggio d’invio delega all’INPS.
E’ consigliabile gestire una reportistica amministrativa al fine di monitorare la consegna dei voucher ai prestatori e rilevarne la giacenza a fine anno per una corretta esposizione in bilancio nel caso si tratti di azienda.



Giovani studenti i principali fruitori

I giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza, (quelle estive vanno dal 1° giugno al 30 settembre) compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università (lo stato di studente ed il corso frequentato sono autocertificabili) possono svolgere lavoro accessorio in qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università.
In merito alla corretta individuazione del limite dei 25 anni di età si è espressa la DR Inps del Friuli Venezia Giulia con la Faq n.17: “….sono esclusi gli studenti a partire dal compimento del 26° anno in poi (25 anni e 364 giorni)....”
Per l’impiego dei minori è richiesto il certificato medico di idoneità al lavoro e l’iscrizione degli stessi può essere effettuata solo presso le sedi Inps presentando la dichiarazione di disponibilità controfirmata dal genitore, inoltre, non possono ricevere Inps card, ma saranno pagati con bonifico domiciliato riscuotibile presso tutti gli uffici postali.




Lavoro autonomo o lavoro subordinato?

L’utilizzo del voucher per remunerare il lavoro accessorio prescinde dalla connotazione della prestazione, che può essere resa indifferentemente in forma autonoma quanto subordinata, purché connotata dal carattere di occasionalità. La qualificazione sotto il profilo giuridico del singolo rapporto concretamente realizzato non dipende, infatti, dal modello contrattuale prefigurato dall'ordinamento o dal rispetto di predeterminati limiti oggettivi di tipo quantitativo, ma va verificato in termini qualitativi sul piano dei fatti in funzione della presenza o meno del requisito della subordinazione.
Il lavoro accessorio si differenzia, quindi, da tutte le altre tipologie di attività (subordinata, parasubordinata e autonoma) in quanto nato in forma sperimentale al fine di gestire correttamente facendole spesso emergere dal lavoro sommerso alcune tipologie di attività che altrimenti sarebbero rimaste prive di tutele. Si tratta, quindi, di una prestazione con modalità di gestione e pagamento estremamente flessibile.




Le numerose semplificazioni

L’utilizzo esclude qualsiasi sospetto di lavoro irregolare. La contribuzione previdenziale ed assistenziale ridotta va alla gestione separata e l’INPS, in caso di utilizzo di percettori di indennità di sostegno al reddito, procederà con i conguagli sulla contribuzione figurativa connessa al versamento delle integrazioni salariali.
E’prevista la copertura assicurativa INAIL, per eventuali infortuni sul lavoro e riduzione al minimo degli adempimenti di carattere amministrativo. Il lavoratore ha il vantaggio di poter integrare il suo reddito senza imposizioni fiscali e senza alcuna incidenza sul suo stato di occupato o inoccupato, avendo comunque una copertura previdenziale ed assicurativa. E’ espressamente previsto che il percepito (con i limiti massimi previsti) sia legittimamente cumulabile con le prestazioni economiche erogate a sostegno del reddito.

Lavoro a tempo determinato e indeterminato

Il procedimento per assumere in Italia a tempo indeterminato o a tempo determinato un lavoratore extracomunitario residente all’estero, varia a seconda che il datore di lavoro conosca o meno il lavoratore con cui vuole iniziare il rapporto di lavoro.

Nel caso in cui il datore di lavoro conosce il lavoratore, deve presentare allo sportello unico della provincia di residenza o di quella in cui ha sede legale l’impresa, ovvero di quella dove si svolgerà la prestazione lavorativa, una richiesta nominativa di nulla osta al lavoro.

Nel caso, invece, in cui il datore di lavoro non abbia conoscenza diretta dello straniero, può richiedere il nulla osta al lavoro per una o più persone iscritte nelle apposite liste di collocamento.

Lavoro stagionale

Coloro che intendono instaurare un rapporto di lavoro di tipo stagionale con uno straniero, devono presentare la richiesta nominativa allo Sportello Unico per l’Immigrazione.

L’autorizzazione rilasciata in questi casi ha validità da un minimo di 20 giorni ad un massimo di nove mesi.

Il lavoratore stagionale ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo e può convertire,qualora ci siano le condizioni, il suo permesso in permesso per lavoro subordinato.

Lavoro autonomo

I cittadini extracomunitari che intendono esercitare in Italia un’attività di lavoro autonomo non occasionale possono richiedere il relativo visto di ingresso, a condizione che tali attività non siano riservate dalla legge ai cittadini italiani o comunitari.

L’esercizio di una attività autonoma è consentito se lo straniero dimostra di disporre di risorse adeguate allo scopo.

Nel caso di attività per le quali è richiesto il possesso di autorizzazione o licenza o l’iscrizione in apposito registro, il lavoratore deve dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla legge.

La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia il visto d’ingresso dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e certifica l’esistenza dei requisiti per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Studenti extracomunitari lavoratori

Il permesso di soggiorno per motivi di studio, che è rilasciato con modalità e procedure diverse a seconda del tipo di studi e che ha una durata massima di un anno, consente di lavorare.

Infatti gli studenti, con permesso di soggiorno, possono lavorare come dipendenti, per un tempo non superiore alle 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, fino ad un massimo di 1040 ore annuali.

Coloro che hanno seguito un master o un dottorato nel nostro Paese possono chiedere di convertire il vecchio permesso di soggiorno per studio in permesso di lavoro o per ricerca, valido 12 mesi.

Il riscatto degli anni di laurea

Se vi siete laureati è possibile riscattare gli anni di studio che diventano anni di lavoro ai fini pensionistici, ed è meglio pensarci subito perché il calcolo del dovuto viene fatto in base allo stipendio percepito al momento della presentazione della domanda.
Coloro che sono interessati, possono riscattare gli anni di laurea pagando al proprio Ente di Previdenza (INPS, INPDAP, altro) una determinata somma: questi contributi sono validi sia per il raggiungimento del diritto alla pensione, sia per incrementare l’importo della pensione stessa. Occorre però fare un’attenta valutazione sotto il profilo economico, se è conveniente o meno portare avanti questa pratica.
Sono riscattabili tutti gli anni del corso legale di laurea, che non siano già coperti da contribuzione obbligatoria: sono esclusi gli anni fuori corso. Non può effettuare il riscatto chi non ha concluso gli studi.
Sono equiparati alla laurea la laurea conseguita all'estero purché sia riconosciuta o abbia valore legale in Italia; le lauree in teologia o in altre discipline ecclesiastiche conseguite presso facoltà riconosciute dalla Santa Sede. Sono riscattabili semprechè non siano coperti da contribuzione, anche i periodi corrispondenti alla durata dei corsi di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi universitari; i diplomi di specializzazione; i dottorati di ricerca, successivi alla laurea di durata non inferiore a due anni.
Non è necessario che questi ultimi titoli universitari siano richiesti per l'ammissione a determinati posti di lavoro o per la progressione in carriera.
Il riscatto può riguardare tutto il periodo o singoli periodi.
L’importo del contributo da pagare è calcolato dall’Ente Previdenziale in base all’età dell’iscritto, alla sua retribuzione alla data della domanda, nonché in relazione all’entità degli anni da riscattare. Il pagamento può essere effettuato sia in unica soluzione, che in forma rateale.

Il Protocollo Welfare, legge numero 247 del 24 dicembre 2007, ha introdotto importanti novità per facilitare l'accesso al riscatto della laurea: coloro che presentano la domanda dopo il 1� gennaio 2008, infatti, hanno la possibilità di pagare i contributi in un'unica soluzione oppure in forma dilazionata fino a 120 rate mensili senza interessi.

La misura prevede la possibilità di riscatto anche per i giovani ancora senza lavoro e non iscritti a forme previdenziali: possono infatti pagare un contributo per ogni anno da riscattare. Tale contributo è fiscalmente soggetto ad agevolazioni Irpef, cioè una detrazione del 19% sulle tasse.

Diritti e doveri dei lavoratori extracomunitari

I lavoratori extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, godono delle stesse garanzie costituzionali previste per i lavoratori italiani.
Godono di una parità di trattamento con uguali diritti e stessi obblighi per gli adempimenti di tipo fiscale, contributivo, assicurativo, per l’inquadramento previdenziale e assicurativo.
I lavoratori extracomunitari, infatti, dipendenti, autonomi, parasubordinati, liberi professionisti e imprenditori hanno la possibilità di ottenere , con il versamento dei contributi, l’indennità di malattia e maternità, indennità di disoccupazione, indennità di mobilità, assegni familiari, pensioni.

A livello contrattuale, i diritti e i doveri dei lavoratori stranieri sono regolati, al pari di quelli dei lavoratori italiani, dai contratti collettivi nazionali.

L'ESTRATTO CONTRIBUTIVO INPS

Durante il corso della vita lavorativa l’Inps provvede ad accreditare ad ogni singolo lavoratore tutti i contributi versati nelle varie gestioni. In qualsiasi momento, si può richiedere presso gli uffici Inps o presso gli sportelli automatici self-service, l’estratto conto, che riassume in una tabella composta da più voci, tutti i contributi che risultano registrati negli archivi dell’Inps a favore di ciascun assicurato.
Inoltre, gli assicurati possono chiedere il proprio estratto contributivo e ottenere il calcolo della pensione, sulla base dei contributi versati e della simulazione dei contributi previsti collegandosi al sito www.inps.it. Il servizio è attualmente disponibile per tutti gli utenti dotati di PIN (numero di identificazione personale): cittadini, Patronati, Centri di Assistenza Fiscale e Comuni. Per accedere al servizio on line è necessario registrarsi. L’Inps fornisce agli utenti un PIN composto da una prima parte (otto caratteri), rilasciata al momento della richiesta. La seconda parte è recapitata a domicilio per ragioni di privacy e di sicurezza. Per richiedere l’estratto conto è anche possibile rivolgersi al numero gratuito 803.164.
Se il lavoratore è vicino alla pensione, può chiedere l’estratto conto certificativo.


L'ESTRATTO CONTO ASSICURATIVO

È un riepilogo dei contributi che risultano registrati negli archivi dell'Inps a favore del lavoratore fin dall'inizio della sua vita assicurativa (nell'estratto sono compresi i contributi da lavoro, figurativi e da riscatto).
Ne possono fare richiesta tutti i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'Inps.
L'estratto consente al lavoratore di verificare l'esattezza delle registrazioni che lo riguardano e di segnalare per tempo eventuali discordanze o inesattezze.


L'ESTRATTO CONTO CERTIFICATIVO

È un documento analitico della posizione assicurativa, che ha valore certificativo e può essere rilasciato su richiesta degli assicurati prossimi alla pensione.
Il documento consente di conoscere in modo dettagliato tutti i contributi accreditati.
Si può ottenere facendone richiesta presso tutte le sedi Inps e utilizzando il modello Ecocert.


CHE COSA CONTIENE

Un estratto sintetico che indica, per tipo di contribuzione (lavoro dipendente, contributi figurativi, disoccupazione, malattia, lavoro agricolo dipendente, lavoro autonomo ecc.), le settimane utili per il diritto alla pensione;
Un estratto analitico dei periodi contributivi registrati negli archivi dell'Inps alla data di richiesta dell'estratto da parte dell'interessato, e quindi:
- i contributi registrati negli archivi (giorni, settimane, mesi);
- le settimane utili per il raggiungimento del diritto alla pensione;
- le settimane utili per il calcolo (misura) della pensione;
- la retribuzione o il reddito;
- le note.