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Le altre norme per la sicurezza

Per completezza di esposizione, è utile ricordare che il 626 è solo il primo (e senz'altro il più importante) dei decreti legislativi attuativi delle direttive comunitarie in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, ma non il solo. Tra il 1996 e il '97 sono state recepite in Italia numerose direttive UE nel campo della sicurezza. Tra le più importanti ricordiamo
il decreto legislativo n. 493/96 concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lavoro

il decreto legislativo n. 494/96 concernente la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Nel 2001 l'Inail ha avviato un nuovo sistema di incentivi per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro destinati alle aziende. Si tratta di finanziamenti per le aziende che effettueranno interventi a sostegno dei programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alle normative di sicurezza e igiene delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale in attuazione della legge 626/94.

Il decreto legislativo n. 81/08 ha introdotto il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro che riunisce, modifica ed armonizza la precedente normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Libro unico del lavoro - Stampa laser - Utilizzo dei tracciati pre-autorizzati alle case di software.

Come noto, nella prima fase di attuazione delle disposizioni in tema di Libro unico del lavoro, ai fini di una semplificazione degli adempimenti e in considerazione dell'esigenza di agevolare sia gli Utenti, sia le Sedi territoriali, è stato previsto1, in caso di utilizzo di tracciato pre-autorizzato dalla Direzione Centrale Rischi alla casa di software che lo produce, che gli Utenti che per la prima volta utilizzano la stampa laser devono limitarsi ad inviare una comunicazione in tal senso ad una Sede dell'Istituto, al fine dell'inserimento dell'informazione in procedura GRA.

A tale riguardo, si precisa quanto segue.

Ai fini della vidimazione è previsto2 il rilascio di un'autorizzazione Inail relativa alla stampa ed alla generazione della numerazione automatica. Nel caso di specie questo secondo elemento manca. Pertanto, considerato il tempo ormai trascorso e che la fase di istituzione del Libro unico del lavoro è oramai a regime, si rende necessario che tutti gli Utenti che utilizzano un tracciato pre-autorizzato siano in possesso anche dell'autorizzazione a vidimare in fase di stampa laser e quindi alla generazione della numerazione automatica.

A tal fine, si sta provvedendo ad individuare a livello centrale - nell'ambito della procedura GRA WEB/Vidimazione libri - gli Utenti che utilizzano un layout pre-autorizzato alla casa di software che lo produce e che non sono in possesso di autorizzazione Inail a vidimare in fase di stampa laser. A detti Utenti verrà attribuito a livello centrale un numero di autorizzazione alfanumerico, al pari del numero di autorizzazione rilasciato dalle Sedi Inail ed inviata una lettera di autorizzazione alla stampa e generazione della numerazione automatica.

Sarà cura della scrivente Direzione informare codeste Strutture dell'invio delle citate lettere di autorizzazione.

Premesso quanto sopra, a decorrere dall'elaborazione del mese successivo alla data di autorizzazione, tutti gli Utenti che utilizzano la vidimazione in fase di stampa laser come modalità di tenuta del Libro unico del lavoro debbono indicare oltre al numero di autorizzazione dato allo specifico tracciato pre-autorizzato alla casa di software che lo produce, anche il numero e la data dell'autorizzazione alla stampa e generazione della numerazione automatica rilasciata dall'Inail all'Utente.

Pertanto, per l'avvenire, l'Utente che per la prima volta accede alla vidimazione in fase di stampa laser utilizzando un layout pre-autorizzato, dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione ad una Sede dell'Istituto. Detta richiesta può essere presentata anche tramite posta elettronica certificata.

Nella richiesta dovranno essere indicati i dati identificativi del soggetto che chiede l'autorizzazione, nonché il numero e la data di autorizzazione che identificano il layout pre-autorizzato che si intende utilizzare (v. Allegato - Modello richiesta autorizzazione stampa laser).

La Sede che ha ricevuto la richiesta provvede ad inserire l'informazione in procedura GRA come da istruzioni impartite con nota del 28 agosto 20093, rilascia - tramite la procedura GRA WEB "Vidimazione libri" sezione "Libro unico" "Laser autorizzazione" - un numero di autorizzazione e consegna o inoltra all'Utente la relativa stampa dell'autorizzazione.

Si fa, infine, presente che anche gli Utenti che sono già in possesso di autorizzazione Inail a vidimare in fase di stampa laser e che utilizzano un layout pre-autorizzato alla casa di software che lo produce debbono indicare sul tracciato sia il numero di autorizzazione dato allo specifico tracciato pre-autorizzato alla casa di software che lo produce, sia il numero e la data dell'autorizzazione alla vidimazione in fase di stampa laser a loro rilasciata dalla Sede Inail (vale anche l'autorizzazione alla vidimazione in fase di stampa laser dei preesistenti libri paga e matricola).



IL DIRETTORE CENTRALE
ing. Ester Rotoli

Associazione L'Informalavoro: Professionisti a Servizio della Conoscenza


L'Informalavoro nasce nel 2010 da un'idea dell'attuale Presidente Bruno Olivieri, Dottore in Economia Politica e Consulente del Lavoro, che ,dopo aver dato vita al blog L'Informalavoro,  due anni di continuo miglioramento nell'ambito dell'approfondimento, decide, insieme a colleghi e altri professionisti aderenti al "progetto in-formativo" di dotare di una personalità giuridica e di rendere tangibile un'idea.
Grazie al supporto dei tanti sostenitori e lettori che hanno creduto nel progetto e dei tanti professionisti e partner che hanno da sempre supportato il fine sociale e culturale dell'Informalavoro, nasce l'omonima l'Associazione "L'Informalavoro" con l'obiettivo di procedere ancora più speditamente e concretamente nei propri scopi di diffusione e approfondimento della materia giuslavoristica, dando la possibilità, a quanti credono nel nostro progetto, di entrarne a far parte, attivamente.
L'Associazione è aperta ai Professionisti, ai Cittadini e a chiunque ritenesse valido il Nostro progetto culturale.
La passione che spinge i professionisti dell'Informalavoro è quella di fornire un servizio e supportare un valore sociale, quello della conoscenza e dell'informazione quale diritto di tutti, perchè mercato del lavoro è in continua evoluzione, è un mondo che interessa da vicino qualsiasi persona.
Il "lavoro" è un elemento fondamentale dell'evoluzione naturale e di integrazione socio-economica di ciascun individuo.
E' questo il movente che ha spinto e continua a motivare i fondatori dell'Informalavoro a "Mettersi a Servizio della Conoscenza", per un supporto concreto a quanti "vogliono saperne di più" o "vogliono mettersi a servizio di chi vuol saperne di più".


Voucher negli enti locali conteggiati come spese del personale

Confermata dalla Corte dei Conti l’impossibilità di escludere il lavoro accessorio.

La deliberazione 722/pareri/2010 della Corte dei Conti della Lombarda ha affrontato per la prima volta la questione dei voucher Inps da quando la Finanziaria 2010 ha modificato la legge Biagi e ha esteso il lavoro accessorio anche agli enti locali definendo che i buoni lavoro dell'Inps usati dagli enti locali rientrano a pieno titolo nella spesa di personale, ai sensi dei commi 557 e 562 della Finanziaria 2007.

La Corte dei Conti della Lombardia ha precisato che il lavoro accessorio pagato attraverso i voucher Inps è una delle forme contrattuali flessibili di assunzione di impiego del personale di cui le amministrazioni possono valersi per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali. Queste esigenze costituiscono la prima giustificazione per poter ricorrere all'attività lavorativa da pagare tramite i buoni lavoro (modalità che mai potrà essere usata per le attività ordinarie).

Il lavoro accessorio può fare riferimento a prestazioni occasionali e straordinarie nell'ambito dei lavori di giardinaggio, pulizia, manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, in occasione di manifestazioni sportive, fieristiche, culturali o caritatevoli, e in caso di lavori di emergenza e solidarietà.

Si esclude la possibilità di non conteggiare tra le spese di personale quelle che derivano da trasferimenti da quei centri di spesa tenuti al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica generale.

Cig: compatibilità con attività di lavoro e cumulabilità dei redditi

Data pubblicazione: 06/08/2010

Testo NewsCon la circolare n. 107 del 5 agosto 2010 l’Inps detta la nuova disciplina relativa alla compatibilità fra il trattamento di integrazione salariale con attività di lavoro autonomo e subordinato e alla cumulabilità fra i relativi redditi.
Nella circolare sono anche indicati i criteri per l’accredito dei contributi figurativi dei periodi di integrazione salariale nei casi di contemporaneo svolgimento di lavoro autonomo o subordinato ed è esaminata la disciplina delle prestazioni integrative a carico del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo.

Lavoro Categorie Protette: chi ne ha diritto

Il tema del lavoro per le categorie protette è disciplinato dalla legge n. 68/1999. I lavoratori che rientrano nelle categorie protette hanno più di 15 anni d'età e non hanno ancora raggiunto l'età pensionabile.
Il lavoro delle categorie protette è riconosciuto a:

invalidi civili con invalidità superiore al 45%,
invalidi del lavoro con invalidità INAIL superiore al 33% ,
non vedenti con assoluta cecità o con una mancanza visiva compresa tra i 9 e i 10 decimi in entrambi gli occhi,
sordomuti colpiti da sordità alla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata,
invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio: con minorazioni attribuite dalla prima all'ottava categoria prevista dalle norme sulle pensioni di guerra, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
vittime del terrorismo, vedove ed orfani di guerra, del lavoro o per servizio, invalidi del personale militare e della protezione civile.
Le aziende possono assumere i lavoratori delle categorie protette in due modi; attraverso la “chiamata nominativa” oppure con la “chiamata numerica”. Nel primo caso l'offerta di lavoro categoria protetta è proposta direttamente del datore, nella chiamata numerica invece l'impresa presenterà domanda al centro per l'impiego che si occuperà dell’assunzione seguendo l’ordine di graduatoria.

In base al numero di dipendenti dell'azienda, il datore di lavoro potrà assumere una determinata percentuale di lavoratori appartenenti alle categorie protette. L'art. 3 e l'art. 7 della legge 68/1999 fissano tali percentuali.

Prima di rivolgersi al centro per l'impiego, il datore di lavoro dovrà assumere appartenenti alle categorie protette attraverso la chiamata nominativa. Nel caso in cui il centro per l'impiego non possegga candidature di invalidi con la specializzazione richiesta dall'azienda, saranno proposti al datore di lavoro coloro che posseggono una qualifica simile, rispettando comunque la graduatoria presente e dopo aver formato il futuro assunto.