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Prestazione lavorativa

La prestazione lavorativa dei domestici è riconducibile al rapporto di lavoro della generalità dei lavoratori subordinati.

L’accertamento della natura subordinata del rapporto presuppone la prova che sia stato stipulato, sia pure per fatti concludenti, un contratto di lavoro subordinato (Trib. Milano 5 luglio 2000, in Lavoro nella Giur., 2001, 189).

La prestazione deve avere una sua continuità, non essere quindi puramente occasionale e deve essere resa all’interno dell’abitazione del datore di lavoro (convivenza con la famiglia del datore di lavoro con eventuale fruizione del vitto e dell’alloggio).
Può svolgersi con servizio parziale, ad esempio a ore, oppure tutti i giorni della settimana o solo in alcuni.

La continuità e la prevalenza della prestazione lavorativa, peraltro non hanno alcun rilievo ai fini della tutela previdenziale: l’obbligo contributivo sussiste qualunque sia la durata della prestazione svolta (art. 1 DPR 1403/71).

I prestatori di lavoro domestico sono suddivisi in lavoratori con mansioni impiegatizie oppure operaie.

Fonti normative

Legge 2 aprile 1958, n. 339: “Per la tutela del rapporto di lavoro domestico”;
Legge 28 gennaio 2009, n. 2: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"
Contratto Collettivo Nazionale per il Lavoro Domestico

Il lavoro domestico:breve sintesi

Per prestatori di lavoro domestico, la Legge 2 aprile 1958, n. 339, all'art. 1, intende gli "addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, con retribuzione in denaro o in natura."
Pertanto per "lavoratore domestico" si intende ogni persona, uomo o donna, che è disposto a prestare a qualsiasi titolo la sua opera per aiutare il funzionamento della vita familiare.

Questo personale può essere:
con qualifica specifica;
adibito a mansioni generiche.

Il datore di lavoro può essere rappresentato da una singola persona, da un gruppo familiare o da comunità stabili senza fine di lucro (religiose o militari).

La prestazione lavorativa dei domestici è riconducibile al rapporto di lavoro della generalità dei lavoratori subordinati.

Perché il lavoratore possa usufruire delle disposizioni contenute nella legge, le condizioni sono le seguenti:
il lavoro deve essere prestato all'interno della famiglia;
il lavoro deve essere continuativo e non sporadico (deve esserci un rapporto di lavoro con orari stabiliti e ripetuti a scadenze fisse);
il lavoro deve essere "prevalente", cioè deve impiegare almeno quattro ore, anche separate una dall'altra, ma, nell'arco di ogni giornata. (Tutti coloro che hanno un orario di lavoro inferiore vengono esclusi dalla legge 339/58 sul lavoro domestico, e possono applicare le norme del Codice Civile).

Le ferie per colf e badanti

Nell’interesse dei datori di lavoro e dei dipendenti, ogni anno deve essere garantito ai lavoratori domestici un periodo di riposo, dei giorni di ferie continuativi per recuperare energie fisiche e psichiche.

Al momento dell’assunzione, il datore di lavoro si accorda con il dipendente sul periodo dell’anno in cui godere delle ferie. Solo i lavoratori stranieri possono chiedere di cumulare le ferie di due anni così da programmare con più comodità il rientro nel Paese d’origine.

I giorni di ferie non goduti, possono essere spesi in un altro periodo. Se il rapporto di lavoro finisce invece, le ferie possono essere rimborsate economicamente. Non rientrano nel periodo di riposo i giorni di malattia o infortunio e le festività nazionali. In caso di dimissioni o licenziamento quindi, al lavoratore spettano tanti dodicesimi del periodo di ferie, quanti sono i mesi di effettivo lavoro, anche se non è stato completato un anno.

Al lavoratore domestico che abiti con il datore di lavoro, come per esempio la badante, spettano, oltre alle ferie, anche un rimborso per vitto e alloggio convenzionale. Tra le festività nazionali rientrano, il 1� gennaio, il 6 gennaio, il lunedì di Pasqua, il 25 aprile, il 1� maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1� novembre, l’8 dicembre, il 25 e il 26 dicembre, il Santo patrono del luogo in cui si lavora. In questi giorni si riposa e resta l’obbligo, per i datori di lavoro, di versare la normale retribuzione.

L’assicurazione Inail

Gli incidenti che capitano nello svolgimento delle faccende domestiche sono frequentissimi.

La colf ha diritto alle indennità relative all’assicurazione per malattie professionali ed infortuni. Infatti una quota dei contributi versati all’Inps riguarda anche l'assicurazione Inail.
In caso di infortunio sul lavoro, alla colf spettano le seguenti prestazioni
un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea

una rendita per l'inabilità permanente, quando l'attitudine al lavoro viene ridotta in via permanente in misura superiore al 10 per cento

una rendita ai superstiti ed un assegno in un’unica rata, in caso di morte
L'importo di tutte queste indennità è rapportato alla classe di contribuzione oraria sulla quale sono versati i contributi Inps.

Alla lavoratrice infortunata spettano inoltre le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici, nonchè la fornitura delle eventuali protesi.
Nel caso in cui la prognosi dell'infortunio è stabilita per meno di quattro giorni e, quindi non è prevista alcuna prestazione a carico dell'Inail, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere alla colf la retribuzione pattuita, compresa l'eventuale indennità di vitto e alloggio.