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DL 335/98 lavoro straordinario

Pubblicato da Daniele Rag. Scorrano

Art. 1.
Disposizioni in materia di lavoro straordinario

1. In via transitoria, in attesa della nuova disciplina dell'orario di lavoro, l'articolo 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, introdotto dalla legge 30 ottobre 1955, n. 1079, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 5-bis. - 1. Nelle imprese industriali, in caso di superamento delle 45 ore settimanali, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, il datore di lavoro informa, entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni, la Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competente per territorio, che vigila sull'osservanza delle norme di cui al presente articolo.

2. Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto. In assenza di disciplina ad opera di contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore e prestatore di lavoro per un periodo non superiore a 250 ore annuali e a 80 ore trimestrali. La contrattazione integrativa si esercita nell'ambito dei tetti stabiliti dai contratti nazionali.

3. Il ricorso al lavoro straordinario è inoltre ammesso, salvo diversa previsione del contratto collettivo, in relazione a:

a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;

b) casi di forza maggiore o casi in cui la cessazione del lavoro a orario normale costituisca un pericolo o un danno alle persone o alla produzione;

c) mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività produttiva, allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposto per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in tempo utile, alle rappresentanze sindacali in azienda, nonché altri eventi particolari individuati da contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

3-bis. Nei casi in cui si ricorra al lavoro straordinario ai sensi delle lettere a) e b) del comma 3, il datore di lavoro ne dà comunicazione, entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni, alle rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000 per ogni singolo lavoratore adibito a lavoro straordinario oltre i limiti temporali e al di fuori dei casi previsti dalla presente legge.".

2. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative previste dall'articolo 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono versate alle entrate del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e finalizzate al finanziamento di misure di riduzione o rimodulazione delle aliquote contributive allo scopo di favorire riduzioni dell'orario di lavoro e il ricorso al lavoro a tempo parziale, come previsto dall'articolo 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 28 febbraio 1999, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, sono stabiliti termini e modalità di effettuazione della informazione prevista dall'articolo 5-bis del citato regio decreto-legge n. 692 del 1923, convertito dalla citata legge n. 473 del 1925, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, nei casi in cui i contratti collettivi di lavoro riferiscono l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo plurisettimanale.

Cassintegrato e imprenditore: ecco la legge

Cassintegrato e imprenditore: ecco la legge

Pubblicato da Bruno Dott. Olivieri



I cassintegrati possono diventare imprenditori. E' quanto consente una proposta di legge approdata ieri in aula alla Camera dei Deputati per l'approvazione. Il testo prevede tassazione ridotta, credito d'imposta e un sostegno finanziario diretto per quei lavoratori che entro la fine del 2011 avviano un'azienda. La proposta stabilisce, inoltre, l'esenzione dalle imposte nel caso in cui il neo imprenditore decida di assumere dipendenti che sono soggetti ad ammortizzatori sociali e di inserirli in organico per un periodo di almeno due anni. Possono diventare imprenditori i cassintegrati ma anche i lavoratori in mobilità, i destinatari di contratti di solidarietà e di indennità ordinaria di disoccupazione non agricola. Fino a dicembre 2011 la nuova attività è sperimentale. Alla stesura del documento hanno lavorato tredici parlamentari campani: Gioacchino Alfano, Giampiero Catone, Luigi Cesaro, Nunzia De Girolamo, Marcello Di Caterina, Nicola Formichella, Amedeo Laboccetta, Mario Landolfi, Alessandra Mussolini, Mario Pepe, Marco Pugliese, Gerardo Soglia, Pasquale Vessa.
CREDITO FACILE
I cassintegrati che intraprendono un'attività imprenditoriale possono contare su un sostegno per ottenere credito a condizioni vantaggiose dalle banche mediante l'utilizzo delle garanzie concesse dai fondi antiusura attivati presso i Confidi. Inoltre il cassintegrato imprenditore può comunque conservare per tutta la durata della fase sperimentale il 50 per cento dell'indennità prevista per l'ammortizzatore sociale di cui beneficia.

VIA LE IMPOSTE
Se il nuovo imprenditore assume personale nelle sue stesse condizioni (cassintegrati, lavoratori in mobilità, destinatari di contratti di solidarietà) non paga i contributi previsti dalla legge fino al termine del 2011. Inoltre per l'acquisto di attrezzature informatiche da impiegare all'interno dell'azienda ottiene un credito d'imposta del 40 per cento. La normativa prevede anche un bonus fiscale di 5000 euro al massimo per le attività di formazione professionale svolte dall'imprenditore o dai suoi dipendenti durante la fase sperimentare e attiva una linea agevolata di finanziamento presso la Cassa Depositi e Prestiti.

I VANTAGGI
Ai cassintegrati la legge offre l'opportunità di uscire dal precariato ed intraprendere un'attività produttiva in proprio senza però perdere, nella fase sperimentale, il sostentamento offerto dall'ammortizzatore sociale. Ma i vantaggi sono evidenti anche per le imprese che abbattono il costo del lavoro durante il biennio di sperimentazione e hanno a disposizione la concreta possibilità di ridurre l'organico in esubero senza impatto qualora i cassintegrati imprenditori dovessero decidere di intraprendere in via definitiva la nuova attività.

Agevolazioni per ex operai che avviano un'attività
• Cosa propone: avvio di un'attività imprenditoriale
• Scadenza dei benefici: fine 2011

Le categorie
• Cassintegrati
• Destinatari di contratti di solidarietà
• Destinatari di indennità ordinaria di disoccupazione non agricola
• Destinatari di trattamento di mobilità

Le agevolazioni
• Credito d'imposta del 40 per cento per acquisto attrezzature
informatiche
• Deducibili fino a 5000 euro nei primi due anni di attività
per corsi di formazione
• Finanziamento agevolato dalla Cassa Depositi e Prestiti
• Mantenimento del 50 per cento dell'indennità di Cig o mobilità
• Possibilità di accesso ai fondi antiusura per avere finanziamenti bancari
• Zero contributi per l'assunzione di dipendenti già in Cig o mobilità

La legge dispone un credito d'imposta del 40% per acquisto di attrezzature informatiche

di Enzo Senatore

Aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, utilizzo prestazioni di natura occasionale e accessoria

Pubblicato da Bruno Dott. Olivieri

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 42 del 14 dicembre 2010, ha risposto ad un quesito dell'ANIA, (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), in merito alla possibilità di utilizzare, da parte delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, il lavoro accessorio di cui gli artt. 70 e ss. del D.L.vo n. 276/2003.

La risposta in sintesi:

"...In sintesi.... si ribadisce che:
- anche nei settori terziario, distribuzione e servizi, qualora si svolgano le attività indicate dal 1° comma dell'art. 70, qualsiasi soggetto disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full time o part-time, può svolgere prestazioni di natura occasionale e accessorio:
- anche nei settori terziario, distribuzione e servizi è possibile , in via sperimentale per l'anno 2010, ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio rese da lavoratori part-time a prescindere dal tipo di attività lavorativa richiesta;
- anche nei settori terziario, distribuzione e servizi è possibile, a prescindere dal tipo di attività richiesta, ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio da parte di giovani con meno di 25 anni di età, pensionati, nonché soggetti percettori di misure di sostegno al reddito."

Fonte DPL Modena

Newsletter Lavoro n. 444 del 16 dicembre 2010

 

Direzione Provinciale del Lavoro di Modena  

 

www.dplmodena.it  

                                                                                                                                                                                            

NEWSLETTER LAVORO

n. 444 del 16 dicembre 2010

 

 newsletter settimanale per gli operatori del mercato del lavoro

 

   Le Novità in materia di Lavoro                                               

>     INAIL: rapporti di lavoro nel settore Edile e contratti di lavoro part-time

L'INAIL ha stabilito che i datori di lavoro esercenti attività edile sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione.

per accedere alle notizie  _              

>    Min.Lavoro: ripartizione alle Regioni delle risorse per l'apprendistato - anno 2010

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il Decreto 10 novembre 2010, con la ripartizione ed assegnazione, alle Regioni e Province autonome, di Trento e Bolzano, delle risorse relative alle attività in apprendistato per l'annualità 2010.

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>    Agenzia Entrate: parere in materia di tassazione agevolata per straordinari

L'Agenzia delle Entrate risponde ad quesito in materia di tassazione agevolata prevista dall'articolo 2, comma 1, del d.l. n. 93/2008 (convertito dalla legge n. 126/2008).

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>     Min.Lavoro: riduzione contributiva nel settore dell'edilizia

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il Decreto 4 ottobre 2010, relativo alle modalità di contribuzione nel settore dell'edilizia quanto alla misura dell'11,50 per cento di riduzione contributiva.

per accedere alle notizie  _              

>    INPS: chiarimenti in merito al congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.L.vo n. 151/2001

L'Inps fornisce alcuni chiarimenti in merito al congedo straordinario ex art. 42, c. 5, del D.L.vo n. 151/2001 e l'Ente previdenziale competente all'erogazione dell'indennità.

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>     Tribunale Brindisi: questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, d.l.vo n. 124/2004

Pubblichiamo l'Ordinanza del Tribunale di Brindisi con la quale il giudice, dott. Giuseppe Marseglia, solleva, alla Corte Costituzionale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 3, D.L.vo n. 124/2004, nella parte in cui dispone la sospensione anziché l'interruzione del termine di cui all'art. 22 legge n. 689/1981, in caso di proposizione di ricorso amministrativo al Comitato regionale per i rapporti di lavoro.

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>    Min.Lavoro: le novità sulla procedimentalizzazione dell'attività ispettiva

Il Ministero del Lavoro ha emanato la circolare n. 41 del 9 dicembre 2010, con la quale vengono forniti chiarimenti operativi, al proprio personale ispettivo, circa la procedimentalizzazione dell'attività ispettiva.

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>     Consiglio di Stato: appalto e collaborazione coordinata e continuativa

Con sentenza n. 8229 del 25 novembre 2010, la V sezione del Consiglio di Stato ha preso in considerazione i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa negli appalti.

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   Gli Approfondimenti della DPL di Modena                               

>    Gli approfondimenti, in materia di lavoro, sulla legge di stabilità per il 2011

>    Tentativo facoltativo di conciliazione e Legge n.108/90 per le piccole imprese (dr. Massi)

>    Riflessioni sulla nuova "maxi-sanzione" dopo la circolare n. 38 del ML (dr. Millo)

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   Gli Interpelli della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva

>       Aziende del terziario e dei servizi, utilizzo prestazione occasionale e accessoria

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   Sentenze di Cassazione in materia di lavoro                         

>       Licenziamenti collettivi e procedura di riduzione di personale

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Violazioni in materia di riposo giornaliero e settimanale e cumulo giuridico

Pubblicato da Carlo C.d.L. Angelucci

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 76 del 19 ottobre 2009, ha risposto ad un quesito della Confindustria, in merito alla possibilità di applicare alle violazioni riguardanti la disciplina del riposo giornaliero e settimanale contenuta nel D.Lgs. n. 66/2003, le disposizioni dell’art. 8, comma 1, Legge n. 689/1981.

La risposta in sintesi:

"... Ciò posto, occorre ora chiarire se, sulla scorta della precisazione contenuta nella circolare n. 8/2005 al punto 15 di questo Ministero, ovvero “fermo restando quanto stabilito dall’art. 8, comma 1, Legge n. 689/1981”, nel caso di violazione degli artt. 7 e/o 9 del D.Lgs. n. 66/2003 come conseguenza di una unica azione o omissione da parte del datore di lavoro, sia possibile considerare tale condotta nel termine di concorso formale (omogeneo o eterogeneo) di illeciti amministrativi e, quindi, applicare la sanzione quantificabile secondo il criterio del cumulo giuridico disciplinata dal citato art. 8 della Legge n. 689/1981.
A tal proposito, questo Ministero è intervenuto con la circ. n. 81/1987 precisando che l’applicazione del cumulo giuridico di sanzioni deve ritenersi preclusa all’ispettore del lavoro poiché “essa richiede delicate ed ampie potestà discrezionali che possono essere esercitate solo” dall’Autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell’art. 17, Legge n. 689/1981.
Pertanto nella fase procedimentale di contestazione/notificazione dell’illecito amministrativo di cui all’art. 14 Legge citata, gli organi ispettivi possono esclusivamente quantificare la sanzione ai sensi dell’art. 16, Legge n. 689/1981 “in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo”.
Da ciò consegue che l’inciso della circolare n. 8/2005 non va interpretato nel senso di consentire l’applicazione dell’art. 8, comma 1, Legge n. 689/1981 – e quindi del cumulo giuridico – in sede di accertamento/contestazione degli illeciti di cui agli artt. 7 e 9 del D.L.vo n. 66/2003, ma nel senso di ammettere, mediante il successivo provvedimento di ordinanza ingiunzione, la rideterminazione dell’importo sanzionatorio, già quantificato ai sensi dell’art. 16, Legge n. 689/1981, a condizione che dagli atti istruttori emergano elementi atti a configurare l’unicità della condotta illecita a fronte della pluralità di violazioni. A tale riguardo – con riferimento alla fase ispettiva – si richiama il dovere, per gli ispettori, di fornire al Direttore gli elementi utili per evidenziare tale unicità d'azione.".

Fonte DPL Modena

Lavoratori in mobilità

Pubblicato da Daniele Rag. Scorrano

Benefici contributivi: l’assunzione a tempo indeterminato comporta un “bonus contributivo” analogo a quello previsto per gli apprendisti per 18 mesi.

Anche l’assunzione a tempo determinato per un periodo non superiore a 12 mesi comporta uno sgravio contributivo per tutta la durata analogo quello previsto per gli apprendisti.

Per quel che riguarda le assunzioni a tempo indeterminato, l’art.2 della legge n. 451/1994, esclude il beneficio per quei datori di lavoro che assumono lavoratori collocati in mobilità nei 6 mesi precedenti dalla stessa azienda o da altra che presenti aspetti proprietari coincidenti o in rapporto di collegamento o controllo.

Benefici economici: l’assunzione a tempo indeterminato comporta l’erogazione del 50% dell’indennità di mobilità, se goduta.

Benefici normativi: l’assunzione di un lavoratore in mobilità consente di “coprire” la riserva del 12% in favore delle “fasce deboli” prevista dall’art.25, comma 1, della legge n. 223/1991.


Fonte DPL Modena

Contratto di apprendistato

Pubblicato da Bruno Dott. Olivieri



Benefici contributivi:
a partire dal 1° gennaio 2007 (comma 773 - Legge 296/2006) la contribuzione a carico dei datori di lavoro che assumono apprendisti è elevata al 10% delle retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Fanno eccezione soltanto le imprese artigiane e non artigiane, con un numero di addetti fino a 9, per le quali la contribuzione è dell’1,5% nel primo anno e del 3% nel secondo anno, restando fermo il livello di aliquota del 10% per gli anni successivi al secondo.

benefici economici: per tutta la durata del rapporto la retribuzione del lavoratore è correlata alla percentuale prevista dal CCNL per il qualificato del livello di riferimento ed aumenta progressivamente fino ad arrivare nell’ultimo periodo ad un rapporto quasi paritario.

benefici normativi: la norma prevede che gli apprendisti non rientrino nel computo numerico previsto da leggi o contratti collettivi per l’applicazione di particolari istituti, tranne che non vi sia una esplicita previsione di legge.

benefici fiscali: il costo formativo dell’apprendista si deduce dalla base imponibile su cui si calcola l’IRAP.

La nuova disciplina sull'apprendistato (artt. 47 - 48 - 49 - 50 del D.L.vo 276/03 lo prevede:

a) per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (fino a 18 anni);

b) professionalizzante (da 18 a 29 anni e 364 giorni - circ. 30/05 - con durata, fatta salva la previsione dei CCNL, compresa tra 2 e 6 anni);

c) per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. La retribuzione, fatta salva la previsione dei CCNL, può essere inferiore fino a 2 livelli rispetto a quella finale.


Fonte DPL Modena