Per semplici richieste o suggerimenti contattateci cliccando quì (oppure utilizza il form sotto
),
specificando il quesito o la vostra richiesta e provvederemo a contattarvi al più presto per la risposta.

La Tredicesima Mensilità

Pubblicato da Daniele Rag. Scorrano

La 13a, al pari degli altri istituti di retribuzione differita (eventuali altre mensilità aggiuntive, il TFR, le ferie) matura nel corso del rapporto.
La 13a viene liquidata nel mese di dicembre di ogni anno e nel caso di prestazione di attività per un periodo inferiore all'anno, vengono corrisposti tanti dodicesimi di mensilità quanti ne sono trascorsi dal dicembre precedente (meccanismi analoghi vigono per gli altri istituti).

La 13° mensilità viene corrisposta anche in relazione ad eventuali periodi di assenza, purché retribuita (per la parte non liquidata dagli enti preposti), come nel caso di congedo di maternità (art. 22 D.Lgs. n. 151/01), congedo matrimoniale, assenze per malattia, infortunio, etc.
Al contrario, non maturano i ratei di 13a nel caso di congedo parentale (art. 34 D.Lgs. n. 151/01), assenza per malattia del bambino (art. 48 D.Lsg. n. 151/01, assenza per aspettativa non retribuita, etc.

In caso di contratto di lavoro part time, la gratifica natalizia matura in proporzione all'orario realmente effettuato (es. pari al 50% per part time di 20 ore in una settimana, al 75% per part time di 30 ore settimanali).
In caso di trasformazione di un rapporto full time in un rapporto part time e viceversa in corso d’anno, la tredicesima deve essere calcolata in modo distinto, considerando i ratei interi per i periodi di lavoro svolti a tempo pieno e i ratei riproporzionati per i mesi svolti a orario ridotto.

La giurisprudenza, con orientamento divenuto consolidato (inaugurato da S.U. 13.2.1984 n. 1069), ha univocamente affermato che non esiste nel nostro ordinamento un principio generale di onnicomprensività della retribuzione, applicabile piuttosto solo laddove specifiche norme di fonte legale o contrattuale lo prevedano.


Per quanto riguarda la 13a mensilità, a prescindere dalle eventuali previsioni contrattuali, il principio di onnicomprensività è stato invero introdotto dal DPR 1070/1960, che, come già si è detto, ha reso inderogabile ed efficace erga omnes la corresponsione della 13a così come definita dall'accordo interconfederale del 1946, recepito con la seguente formulazione:
“I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati il concordato interconfederale 27 ottobre 1946, relativo alla disciplina del trattamento economico dei lavoratori dell'industria, e l'accordo per la determinazione dei criteri di calcolo degli indici del costo della vita, di cui al verbale 5 novembre 1946, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del concordato e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali.”


L'obbligo di rapportare la 13a mensilità alla retribuzione globale di fatto fa sì, da un lato, che i contratti collettivi possano derogare solo in melius alla previsione e dall'altro che la 13a debba essere calcolata con l'incidenza sulla stessa delle voci di retribuzione diretta che compongo l'ordinaria retribuzione a norma dei contratti collettivi, erogate con carattere di continuità (v. tra le prime in questo senso Cass. S.U.1607/89).

Sostituzione maternità





Sostituzione maternità: quale preavviso per l'eventuale rinnovo?

Sono stata assunta in una scuola privata di lingue con un contratto di sostituzione maternità. Secondo il mio contratto, sarei assunta fino al 12 marzo o comunque fino al rientro dell'altra ragazza.Non ho ancora nessuna informazione sul rientro della dipendente: potrebbe tornare a marzo come a settembre. Vorrei sapere quanti giorni di preavviso la lavoratrice in maternità deve dare prima del suo ritorno (la mia manager mi ha detto 5, altri mi hanno parlato di 15)
Mariella C.


Risponde l'esperto di diritto del lavoro di Lavoratorio.it, dottor Bruno Olivieri:
"L'assunzione in sostituzione di maternità si configura formalmente come un rapporto a tempo determinato con uno sgravio contributivo del 50% a favore del datore di lavoro.
La scadenza del suo contratto quindi coinciderà con la data comunicata attraverso la comunicazione UNILAV al Centro per l'Impiego e non tiene conto del rientro effettivo della lavoratrice; eventualmente la stessa chiedesse un allungamento del periodo post-parto il suo datore di lavoro dovrà provvedere a prorogare la durata del rapporto.
A proroga effettuata, il datore di lavoro comunicherà un nuovo rapporto a termine con scadenza non definita e potrà tenerla in forza fino al giorno prima del rientro della lavoratrice in maternità che però non ha nessun obbligo di preavviso formale se non al fine di informare il datore di lavoro del rientro ai fini organizzativi aziendali."
dottor Bruno Olivieri

Newsletter Lavoro n. 452 del 17 febbraio 2011

 

Direzione Provinciale del Lavoro di Modena  

 

www.dplmodena.it  

                                                                                                                                                                                            

NEWSLETTER LAVORO

n. 452 del 17 febbraio 2011

 

 newsletter settimanale per gli operatori del mercato del lavoro

 

   Le Novità in materia di Lavoro                                               

>    Min.Lavoro: tassazione ridotta al 10% sui premi di produttività

L'Agenzia delle Entrate, congiuntamente al Ministero del Lavoro, ha emanato la circolare n. 3/E/2011, relativamente all'art. 1, comma 47, della Legge n. 220/2010 - imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività.

per accedere alle notizie  _              

>    Min.Lavoro: la circolare n. 5 in materia di appalti e subappalti

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la circolare n. 5 in materia di appalti e subappalti.

per accedere alle notizie  _              

>     INPS: lavoro occasionale accessorio - gestione segnalazioni e chiarimenti operativi

L'INPS ha fornito le indicazioni operative sull'avvio del nuovo sistema organizzativo di trattamento delle richieste di chiarimenti o di intervento provenienti da utenti interni ed esterni, per quanto attiene il lavoro occasionale accessorio, attivo dal 15 febbraio 2011.

per accedere alle notizie  _              

>     Min.Lavoro: reddito del datore di lavoro agricolo per l'assunzione di un lavoratore domestico

Il Ministero del Lavoro ha stabilito che il reddito del datore di lavoro, titolare di azienda agricola, ai fini dell'assunzione di un lavoratore subordinato del settore domestico all'interno delle quote previste dai decreti di programmazione dei flussi di ingresso, debba fare riferimento ad indici di capacità economica di tipo analitico con rinvio ad altri ambiti tributari.

per accedere alle notizie  _              

>     INPS: artigiani ed esercenti attività commerciali - contribuzione per l'anno 2011

L'INPS ha comunicato che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS, per il corrente anno 2011, restano confermate nella misura pari al 20,00%.

per accedere alle notizie  _              

>     INPS: nuovo canale telematico per la presentazione dei ricorsi amministrativi

L'INPS comunica che, a partire dal 21 febbraio 2011, l'istanza relativa ai ricorsi amministrativi, in particolare per le ipotesi che rientrano nella previsione dell'articolo 443 c.p.c., dovrà avvenire attraverso una delle seguenti modalità con accesso telematico.

per accedere alle notizie  _              

>     INPS: le retribuzioni per i lavoratori all'estero in Paesi privi di accordi in materia di sicurezza sociale

L'INPS comunica la determinazione, per l'anno 2011, delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori all'estero in Paesi non legati all'Italia da accordi in materia di sicurezza sociale.

per accedere alle notizie  _              

>     INPS: aliquote contributive relative alla Gestione separata - anno 2011

L'INPS comunica aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l'anno 2011 relative alla Gestione separata.

per accedere alle notizie  _              

   Le Sentenze di Cassazione in materia di lavoro                       

>      Conciliazione in sede sindacale e rispetto delle firme

per accedere alle notizie  _              

 

Newsletter inviata a 35.342 abbonati

Clicca qui per inviare la newsletter ad un amico


Sito internet: www.dplmodena.it

 

non utilizzate questa e-mail per inoltrare quesiti

 

Per cancellarsi dalla newsletter: Cancellami

 

la Privacy policy





L'agente di commercio


Il Commercialista Telematico



L'agente di commercio
l'agente di commercio è un figura che presenta aspetti particolari, a mezza via fra il dipendente/collaboratore e l'imprenditore in proprio; brevi cenni sulle problematiche più importanti relative a questa figura professionale
(Bruno Olivieri)

Quando parliamo di “Agente di Commercio” solitamente facciamo riferimento ad una figura univoca che sta ad indicare quel soggetto che si configura quale operatore che ha l’incarico di stabilire contratti commerciali tra terzi e l’azienda committente sulla base di un accordo chiamato “contratto di agenzia” e retribuendolo sulla base di una “politica provvigionale” (sulla base del fatturato prodotto).

E’ questa la definizione di Agente di commercio che definirei “univoca” da un punto di vista normativo e legislativo; ma una riflessione sorge spontanea se si analizza il tipo di lavoro svolto da questo operatore e il tipo di rapporto che lo stesso ha con il committente: ma l’agente di commercio è un lavoratore subordinato, parasubordinato o autonomo?

Analizzando gli aspetti essenziali che caratterizzano un contratto di agenzia la risposta non è così semplice da darsi in quanto la sua attività assume caratteri di volta in volta diversi a seconda della natura del mandato, delle clausole che ne regolano il contenuto e delle modalità con cui tale attività viene svolta; e tutti questi elementi concorrono all’emergere di quell’ambiguità nella definizione della figura dell’agente da un punto di vista giuslavoristico e fiscale, assimilandolo al lavoratore dipendente ( monomandatario a tempo indeterminato), spesso al lavoratore parasubordinato, al lavoratore autonomo e spesso, e sotto un punto di vista maggiormente fiscale, all’imprenditore commerciale.

L’assimilazione al lavoratore subordinato di questa figura deriva dalla difficoltà di distinguere spesse volte l’agente monomandatario dal VIAGGIATORE-PIAZZISTA che invece è un lavoratore dipendente che, nonostante gli stessi obiettivi e funzioni, scarica i suoi costi del lavoro sul datore di lavoro in quanto non si configura come un lavoratore autonomo e non dispone di una propria struttura organizzativa e di propri mezzi per il perseguimento degli obiettivi aziendali.

Diciamo che spesso il mandato di agente monomandatario viene affidato con l’unico scopo di una riduzione dei costi aziendali e quindi lo stesso contratto di agenzia assume la forma di un contratto che potremmo definire “simulato”; è questa la motivazione principale per cui spesso, al termine di questi mandati spesso il lavoratore qualificato nel contratto come “agente di commercio” ricorre alla magistratura rivendicando i mancati compensi e i disconosciuti diritti ottenendo spesso il riconoscimento della natura di lavoratore subordinato anziché di agente.


L’assimilazione al lavoratore autonomo deriva senz’altro dall’autonomia operativa e gestionale (aggiungerei sempre parziale visto che l’agente deve comunque sottostare agli incarichi conferiti dal committente), dalla sua iscrizione ad un apposito registro e dall’obbligo di assoggettare i sui ricavi ad una ritenuta fiscale all’origine in misura di poco superiore a quella degli esercenti le varie professioni intellettuali.


Ma potremmo definire l’agente di commercio un lavoratore parasubordinato per via della sua posizionamento mediana tra una figura di lavoratore subordinato per via delle numerose norme inderogabili che vengono inserite all’interno del contratto di agenzia a preservare alcuni diritti del lavoratore dipendente e tutelarlo nei confronti della parte contrattualmente predominante, e la figura di lavoratore autonomo per via dell’autonomia organizzativa e gestionale posseduta.

La conferma più chiara dell’inserimento dell’agente di commercio all’interno della sfera della parasubordinazione viene chiarificata da quanto prevede l’art. 409 c.p.c. che al comma 3 prevede l’applicazione del rito speciale per le controversie di lavoro dipendente, riguardo i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.


Ora che abbiamo tracciato questo variegato profilo interpretativo della figura dell’agente di commercio da un punto di vista giuslavorativo, da un punto di vista fiscale, alla luce delle considerazioni circa la possibilità di assimilazione dell’agente alla figura di lavoratore subordinato, potremmo effettuare un' importante considerazione di carattere fiscale che fa riferimento alla assoggettabilità del reddito dell’agente all’IRAP.

La qualificazione di collaboratore parasubordinato abbiamo sopra detto che giustifica l’equiparazione dell’agente di commercio ad un collaboratore coordinato e continuativo; in tali termini ne deriva che come non è soggetto al pagamento della stessa imposta regionale sulle attività produttive il collaboratore coordinato e continuativo, parimenti non dovrebbe esserlo l’agente non organizzato in forma di impresa.

Purtroppo non dello stesso logico parere è l’Agenzia delle Entrate la quale invece afferma che possono essere escluse dall’applicazione dell’IRAP i co.co.co. e quei particolari rapporti di lavoro che non sono esercitati di regola mediante un’organizzazione autonoma.


15 febbraio 2011

Bruno Olivieri



www.commercialistatelematico.com

PuntoSicuro: sommario del 14 febbraio 2011

Sommario di PuntoSicuro PuntoSicuro dal 1999 il primo quotidiano on-line gratuito sulla sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro.

Se hai problemi a visualizzare questa newsletter, clicca il seguente link:
http://www.puntosicuro.it/it/newsletter-puntosicuro/

----- Spot --------------------------------------------
MASTER POLISTUDIO A BRESCIA
 
Venerdì 25 Febbraio 2011
 
Venerdì 04 Marzo 2011
 
Venerdì 25 Marzo 2011
 
Da Mega Italia Media e Polistudio
Qualità e rigore nella formazione sulla sicurezza.
----- Spot --------------------------------------------
 


Sommario del numero 2565 di lunedì 14 febbraio 2011.

SULLE RESPONSABILITÀ PER UNA MODIFICA A UNA MACCHINA MARCATA CE
Cassazione: il datore di lavoro risponde in maniera esclusiva dell'infortunio
occorso all'operatore di una macchina marcata CE se legato ad un rischio
subentrato per una modifica apportata alle sue caratteristiche costruttive
originarie. Di G. Porreca.

PROGETTARE LA SICUREZZA NELLA MANUTENZIONE DELLE COPERTURE
Un progetto della Regione Toscana per favorire la sicurezza degli operatori
nelle manutenzioni di una copertura. Criteri per ridurre o eliminare il rischio
di caduta, i percorsi d'accesso, il lavoro in trattenuta, le distanze e i
sistemi anticaduta.

VERNICIATURA: VALUTAZIONE DEL RISCHIO E SORVEGLIANZA SANITARIA
Indicazioni operative per le attività di verniciatura. La valutazione del
rischio legato ad agenti cancerogeni, le misure per il contenimento dei livelli
di esposizione, gli obblighi dei datori di lavoro e i programmi di sorveglianza
sanitaria.

IL VIDEO DI EDILIZIA SICURA IN TV: L'USO DELLE IMBRACATURE
Nuova puntata di edilizia sicura su "l'uso delle imbracature". Il video
della trasmissione.

********************************************************************
AGGIORNAMENTI IN BANCA DATI (accesso riservato agli abbonati):
 
Corte di Cassazione - Sezione IV Penale  
Sulle responsabilità per una modifica
a una macchina marcata CE
******************************************************************

----- Spot --------------------------------------------
38 modelli di CORSI su slides per formatori sulla sicurezza
rumore, incendio, macchine, VDT, gru, cadute, dpi, MMC ...
 
24 modelli di DOCUMENTI per tecnici della sicurezza
DVR, DUVRI, vibrazioni, MMC, rumore, ponteggi, HACCP ...
 
Tutto ai sensi del D. Lgs 81/2008
Dalla professionalità di Polistudio, da soli 80 euro + Iva
Distribuiti da Mega Italia Media. Formazione multimediale per la sicurezza.
----- Spot --------------------------------------------


Iscriviti GRATIS alla newsletter Mega Italia Media :
troverai tante offerte esclusive sulle novità della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

PuntoSicuro è una iniziativa di Mega Italia Media
prodotti e corsi di formazione sulla sicurezza
Consulta il catalogo dei prodotti

Registrazione Tribunale Brescia n. 56/2000 del 14.11.2000
Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562
Redazione: Torbole Casaglia (Brescia), tel 030 3505 222
redazione@puntosicuro.it

Per eliminare questo indirizzo dai destinatari della newsletter di PuntoSicuro cliccare qui .
 

Assegni familiari e truffa nei confronti dell’INPS

Pubblicato da Daniele Rag. Scorrano

Con sentenza n. 41472 del 23 novembre 2010, la seconda sezione penale della Cassazione ha affermato che commette il delitto di truffa aggravata in danno dell’INPS il titolare di un assegno familiare che non abbia comunicato all’INPS la variazione del nucleo familiare (separazione e poi divorzio dalla moglie). La Suprema Corte ha affermato che “ la condotta necessaria per la sussistenza del delitto di truffa può consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere, in quanto tale comportamento, se idoneo ad influire casualmente sull’erronea rappresentazione della realtà in forza della quale è posto in essere un atto di disposizione patrimoniale, non può ritenersi meramente passivo, ma artificiosamente orientato a perpetrare l’inganno”.


DPL Modena