Illegittimo il licenziamento del lavoratore per l'assenza dalla visita fiscale
Corte di cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza 21 ottobre 2010 n. 21621
La Cassazione, in una recente sentenza, ha affermato che il lavoratore in malattia assente alla visita fiscale non può essere licenziato se affetto da una sindrome depressiva ansiosa. In forza della suddetta pronuncia, la sezione Lavoro della Cassazione ha statuito che la natura della patologia può giustificare l'allontanamento, soprattutto quando è accompagnato dalla necessità di rivolgersi al sanitario di fiducia per l'insorgere di un evento morboso diverso da quello diagnosticato in precedenza. Tuttavia, per assentarsi lecitamente durante la reperibilità non è infatti richiesta l'assoluta indifferibilità della prestazione sanitaria da effettuare, ma, secondo detta pronuncia, è sufficiente un serio e fondato motivo che giustifichi l'allontanamento dal proprio domicilio. Infine, la Suprema Corte ha statuito che la sanzione comminata è sproporzionata rispetto alla condotta del lavoratore dal momento che il licenziamento disciplinare costituisce l'estrema ratio.
Tale recente statuizione rileva non tanto e non solo per il principio ivi consacrato, peraltro applicazione pratica di buon senso secondo cui “ per assentarsi lecitamente durante la reperibilità non è infatti richiesta l'assoluta indifferibilità della prestazione sanitaria da effettuare, ma, secondo detta pronuncia, è sufficiente un serio e fondato motivo che giustifichi l'allontanamento dal proprio domicilio” ed infatti è stato considerato tale “la necessità di rivolgersi al sanitario di fiducia per l'insorgere di un evento morboso diverso da quello diagnosticato in precedenza”. Infatti, in precedenti pronunce era stato già pacificamente statuito che “Il giustificato motivo di esonero del lavoratore malato dall'obbligo di reperibilità alla visita domiciliare di controllo non ricorre solo nelle ipotesi di forza maggiore, ma corrisponde a ogni fatto - consistente in una situazione cogente, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari - che, alla stregua del giudizio medio e della comune esperienza, renda indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità. (Nella fattispecie è stata ritenuta legittima l'assenza del lavoratore che al momento della visita fiscale si trovava presso il Centro Servizi Sociali, struttura periferica del Ministero della Giustizia, a seguito di formale invito a presentarsi inderogabilmente nella data e orario indicati nell'avviso notificatogli a mezzo della Polizia Municipale.) (Cass. civ., Sez. lavoro, 06/05/2005, n.9453).
Ancora, “l'assenza alla visita di controllo, per non essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia ai sensi dell'art. 5, comma 14, del d.l. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983, può essere giustificata oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione, la quale, ancorchè non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell'assicurato, come la concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purchè il lavoratore dimostri l'impossibilità di effettuare tali visite in orario diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di reperibilità. La valutazione del giudice di merito in proposito si risolve in un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato sotto il profilo logico - giuridico, è incensurabile in sede di legittimità. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che fosse incensurabile, perchè sorretta da corretta motivazione la valutazione con cui il giudice di merito aveva ritenuto che fosse giustificata l'assenza alla visita fiscale di un lavoratore che aveva dato dimostrazione di essersi recato, su indicazione del proprio medico curante, presso uno stabilimento termale per un ciclo di cure diretto ad ottenere un più pronto ristabilimento dello stato di salute, corrispondente anche agli interessi economici del datore di lavoro) (Cass. civ. Sez. lavoro, 23/11/2004, n. 22065, Cass. civ., Sez. lavoro, 22/06/2001, n.8544). Sullo stesso orientamento, infine, “Durante l'assenza per malattia, l'assenza del lavoratore dal proprio domicilio constatata dal medico fiscale in sede di visita fiscale comporta l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 5 comma 14 l. n. 638 del 1983, a meno che il lavoratore assente non dimostri l'esistenza di motivi indifferibili ed urgenti che lo hanno costretto ad assentarsi (nel caso di specie, è stata disconosciuta l'esistenza di siffatti motivi per l'espletamento di magneto terapia segnalata come utile e consigliata al paziente dal medico curante).(Trib. Trieste, 28/04/2000)
D'altro canto, l'art. 5, comma 14, del d.l. n. 463 del 1983, come poi convertito nella legge n. 638 del 1983 prevede testualmente che “qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”.
Pertanto, nel caso di assenza dalla visita di controllo, ammettendo senza giustificato motivo da parte del lavoratore, questi ha come sanzione la decadenza solo dal trattamento economico all'uopo previsto dall'articolo di legge citato, ma non certo il licenziamento!
Infatti, sul punto, la Sentenza in commento riprende e conferma che in caso di licenziamento a seguito di illecito disciplinare, affinchè questo possa rien6trare nel concetto di giusta causa, deve sussistere una certa proporzione tra la gravità della condotta illecita del lavoratore ed il licenziamento. Infatti, sul punto la giurisprudenza ha affermato più volte che “In tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, la sanzione disciplinare deve essere proporzionale alla gravità dei fatti contestati sia in sede di irrogazione della sanzione da parte del datore nell'esercizio del suo potere disciplinare, avuto riguardo alle ragioni che lo hanno indotto a ritenere grave il comportamento del dipendente, sia da parte del giudice del merito, il cui apprezzamento della legittimità e congruità della sanzione applicata, se sorretto da adeguata e logica motivazione, si sottrae a censure in sede di legittimità (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che la discrezionalità del datore nel graduare la sanzione disciplinare dovesse trovare riscontro in una motivazione puntuale e coerente; doveva ritenersi, conseguentemente, illegittimo il licenziamento irrogato ad un lavoratore per un illecito disciplinare, quando, per la medesima condotta - consistente nell'utilizzazione personale dell'apparecchio telefonico portatile di servizio con invio di SMS - posta in essere da altri lavoratori, erano state inflitte sanzioni conservative e non espulsive, senza che da parte del datore di lavoro Telecom Italia s.p.a. fossero state indicate specifiche ragioni di diversificazione) (Cass. civ., Sez. lavoro, 08/01/2008, n.144). Ancora, “In tema di verifica giudiziale della correttezza del procedimento disciplinare, il giudizio di proporzionalità tra violazione contestata e provvedimento adottato si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento del lavoratore e dell'adeguatezza della sanzione, tutte questioni di merito che ove risolte dal giudice di appello con apprezzamento in fatto adeguatamente giustificato con motivazione esauriente e completa, si sottraggono al riesame in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che, con motivazione ineccepibile, aveva valutato le violazioni attribuite al lavoratore, liquidatore della spa Fondiaria - consistite nell'aver liquidato danni sulla base di semplici fotografie delle autovetture incidentate fornite dal carrozziere -, sia singolarmente che nel loro complesso, come inidonee ad integrare un licenziamento per giusta causa). (Cass. civ., Sez. lavoro, 15/11/2006, n.24349 Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 11/06/2007, n. 13633, Cass. civ. Sez. lavoro, 02/11/2005, n. 21213, Cass. civ. Sez. lavoro, 25/02/2005, n. 3994)
Avv. Luigi Modaffari
Sgravi per l'assunzione part-time di disoccupati di lunga durata
Min. Lavoro: interpello - sgravi per l'assunzione part-time di disoccupati di lunga durata
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 2693 del 14 novembre 2005, ha chiarito, con un interpello, che le agevolazioni previste dall'art. 8, comma 9, della legge 407/90, in favore dei datori di lavoro che assumono disoccupati da almeno 24 mesi (50% di sgravio contributivo nelle zone del centro-nord e 100% nel mezzogiorno o se il datore di lavoro è artigiano per 36 mesi) spettano pure se il lavoratore è già impiegato a tempo parziale presso un altro datore di lavoro.
A tale orientamento si giunge alla luce di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del D.L.vo 181/00, come modificato dal D.L.vo 297/02, il quale stabilisce che lo stato di disoccupazione si conserva pur in presenza di una attività lavorativa a condizione che non si superi il reddito minimo personale annuo escluso da tassazione.
Fonte: DPL Modena
Contratto di formazione e lavoro
Pur essendo molto simile al contratto di apprendistato, se ne differenzia per la tassatività della durata (12 o 24 mesi) e per la stipulabilità soltanto da datori di lavoro che, al momento della richiesta di avviamento, abbiano mantenuto in servizio almeno il 60% di coloro che avevano un contratto identico nei 24 mesi precedenti.
Per la stipula del contratto è richiesta la forma scritta ad substantiam: in mancanza il lavoratore è assunto a tempo indeterminato.
L’esigenza formativa pratica non è soddisfatta dall’affiancamento al neo assunto di altri colleghi più anziani, per lo svolgimento di servizi che comunque debbano essere svolti non da singoli; né dalle nozioni che il collega anziano possa, durante il servizio operativo, fornire al giovane; né può consistere nello scambio di esperienze fra i più giovani, gli anziani, il capo servizio e lo stesso amministratore, atteso che la specificità dell’obbligo formativo non può risolversi nell’adibire il giovane allo svolgimento delle mansioni proprie della categoria di assunzione, sia pure sotto la vigilanza dello stesso datore di lavoro o di un collaboratore.
Per alcuni ambiti, è stato sostituito dal Contratto di inserimento previsto dalla legge 30.
Attualmente il Contratto di Formazione e Lavoro non è più sottoscrivibile perché abrogato. Al suo posto ora vi sono il Contratto Di Apprendistato, che persegue gli stessi obiettivi formativi del contratto sopra citato, ed il Contratto di Inserimento.
Wikipedia
Controversia di lavoro e conteggi analitici delle rivendicazioni
Con sentenza n. 4272/2011 la Cassazione ha affermato che va esclusa la nullità della richiesta in giudizio delle differenze retributive, allorquando il lavoratore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l’orario, l’inquadramento, e abbia specificato la somma pretesa ed i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici.
DPL Modena
Newsletter Lavoro n. 454 del 3 marzo 2011
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena
NEWSLETTER LAVORO
n. 454 del 3 marzo 2011
newsletter settimanale per gli operatori del mercato del lavoro
Le Novità in materia di Lavoro
> Parlamento: collocamento obbligatorio, modifiche per le aziende del settore minerario
La Legge n. 10/2011 (c.d. milleproroghe) ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del collocamento obbligatorio, riferite ai datori di lavoro che operano nel settore minerario.
> INPS: permessi a favore di persone con disabilità grave (art. 33 della legge n.104/992)
L'INPS fornisce un quadro riepilogativo della disciplina in materia di permessi previsti dall'art. 33 della legge 104/1992 e successive modifiche e integrazioni.
> Min.Lavoro: flussi di lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2011
Il Ministero del Lavoro ed il Ministero dell'Interno hanno emanato una circolare congiunta, con la quale vengono fornite le istruzioni sulle procedure di inoltro delle istanze per i flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2011.
> Parlamento: la Legge n. 10/2011 - c.d. milleproroghe - modifica il Collegato Lavoro
Il Parlamento ha pubblicato la Legge n. 10/2011 (c.d. milleproroghe) che, tra le altre cose (comma 54, dell'articolo 2), aggiunge all'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato Lavoro), il comma 1-bis, che fa decorrere l'efficacia, di quanto modificato dal comma 1 all'articolo 6, della legge 15 luglio 1966, n. 604, al 31 dicembre 2011.
> INPS: cumulo dei periodi assicurativi esteri e periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro
L'INPS ha comunicato che per quanto riguarda il cumulo dei periodi assicurativi esteri, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto per il riconoscimento dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro, deve ritenersi superata la condizione che i cinque anni di contribuzione effettiva richiesti all'atto della domanda devono essere perfezionati sulla sola base della contribuzione italiana.
> INPS: sgravi contributivi sui premi di risultato anno 2009
L'INPS ha affermato che, essendo rimaste risorse, procederà ad una redistribuzione tra gli aventi diritto, di ciò che resta dei 650 milioni di euro stanziati dalla Legge n. 247/2007.
> INAIL: riarticolazione delle percentuali dell'oscillazione per prevenzione e nuovi termini
L'INAIL ha comunicato la riarticolazione delle percentuali dell'oscillazione per prevenzione (c.d. Terza oscillazione) e nuovi termini per la presentazione delle relative istanze.
> Min.Lavoro: parere sul concetto di 'eccezionalità' di cui al Decreto Legislativo 81/2008
La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato un parere sul concetto di "eccezionalità" nell'uso di attrezzature di lavoro non progettate a tale scopo per il sollevamento di persone, di cui al punto 3.1.4 dell'allegato VI al D.L.vo 81/2008 e s.m.i.
> Contratti: siglato l'accordo per il rinnovo del CCNL nel Commercio
E' stato siglata da Confcommercio, Fisascat CISL e Uiltucs UIL (ma non dalla Filcams CGIL) l'ipotesi di accordo finalizzata al rinnovo del CCNL, la cui durata è triennale.
> Reg. Emilia Romagna: nuove modalità di iscrizione nelle liste di mobilità
Dal 1 marzo 2011 per l'iscrizione alle liste di mobilità - della Regione Emilia Romagna - a seguito di licenziamento collettivo sarà obbligatorio l'uso del sistema SARE, già utilizzato dalle imprese per le comunicazioni obbligatorie e per le richieste di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga.
Le Sentenze di Cassazione in materia di lavoro
> Diminuzione del fatturato e licenziamento
> Controversia di lavoro e conteggi analitici delle rivendicazioni
> Riposi e lavoro straordinario dei dirigenti
> Indennità risarcitoria per licenziamento ed indennità di mobilità
Gli approfondimenti della DPL di Modena
> Festività del 17 marzo 2011 - chiarimenti amministrativi
> Le nuove sanzioni in materia di orario di lavoro (dr.Massi)
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Le agevolazioni per le assunzioni di personale
Il DM 12 aprile 2000, emanato in esecuzione dell’art. 7 della legge n. 451/1994 riconosce a partire dal 3 giugno 2000, per un triennio, una riduzione dell’aliquota contributiva in favore dei datori di lavoro privati che assumono, ad incremento dell'organico, lavoratori a tempo parziale ed indeterminato.
Benefici contributivi:
7% con un orario settimanale tra le 20 e le 24 ore;
10% con un orario settimanale tra le 25 e le 28 ore;
13% con un orario settimanale tra le 29 e le 32 ore.
NewsLetter Sicurezza Lavoro N.2-2011 (Febbraio)
Come di consueto, è on line la nuova newsletter dedicata alla salute e alla sicurezza sul lavoro realizzata dal Ministero del Lavoro in collaborazione con la redazione del Sole 24 Ore. In apertura i risultati emersi dall'ultimo rapporto relativo al monitoraggio delle politiche regionali in materia di Responsabilità Sociale d'Impresa realizzato dalla Fondazione per la Diffusione della Responsabilità Sociale d'Impresa. Salute e sicurezza sul lavoro, conciliazione famiglia-lavoro e pari opportunità i temi esaminati dall'indagine condotta nel dicembre 2010 volta a delineare il quadro delle iniziative realizzate dalle Regioni e dalle Province Autonome italiane al fine di promuovere il tema della Corporate Social Responsibility (CSR). All'interno, inoltre, la presentazione del nuovo "Portale Italiano del Lavoro Dignitoso" lanciato pochi mesi fa dall'ILO e dai suoi costituenti italiani, governo, organizzazioni dei datori di lavoro e sindacati e il nuovo bando nazionale promosso dal MIUR insieme a Ministero del Lavoro e INAIL in tutte le scuole di ogni ordine e grado al fine di promuovere negli studenti la cultura della salute e sicurezza sul lavoro. http://www.lavoro.gov.it/lavoro/sicurezzalavoro/MD/NewsLetter/ |
Le agevolazioni per le assunzioni di personale
Benefici contributivi: i datori di lavoro non artigiani del centro nord “godono” di uno sgravio contributivo triennale del 50% in caso di assunzione a tempo indeterminato. Tali sgravi, validi anche per le imprese artigiane, sono elevati al 100% nel Meridione per un analogo periodo (art.8,c.9,legge n. 407/1990).
Le agevolazioni sono riconosciute “pro-quota” anche per i rapporti a tempo parziale.
Benefici normativi: l’assunzione consente la copertura del 12% in favore delle “fasce deboli”, prevista dall’art. 25, comma 1, della legge n. 223/1991.
Violazione delle disposizioni in materia di riposo giornaliero
a) nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi nazionali: a partire dal 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del D.L. n. 112/2008, poi convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008, nel solo settore privato, il potere derogatorio è riconosciuto anche alla contrattazione territoriale od aziendale, intervenuta con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
b) nelle categorie di lavoratori eventualmente indicate con un D.M. del Ministro del Lavoro, il quale, se riferito al settore pubblico, lo deve emanare con il “concerto” della Funzione Pubblica;
c) nei dirigenti e nel personale direttivo; d) nei lavoratori addetti a turni individuati dalla contrattazione collettiva, anche di secondo
livello, in caso di cambio di squadra, nell’ipotesi in cui ciò non consenta la fruizione del
riposo tra la fine del primo servizio e l’inizio del secondo; e) nel personale del Servizio Sanitario Nazionale; f) nel personale delle Aree dirigenziali riconducibili agli Enti ed alle Aziende del Servizio
Sanitario Nazionale (art. 41, comma 13, della legge n. 133/2008).
Ora, il nuovo apparato sanzionatorio è il seguente: se il datore non rispetta il diritto al riposo giornaliero la sanzione amministrativa prevista è compresa tra 50 e 150 euro. L’importo sale in una “forbice” compresa tra 300 e 1000 euro, se la violazione è stata accertata per più di cinque lavoratori o si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore. L’ulteriore “aggravamento” sanzionatorio, non diffidabile e non assoggettabile al pagamento in misura ridotta, scatta nell’ipotesi in cui il “vulnus” riguardi più di dieci lavoratori o si sia verificato in almeno cinque periodi di ventiquattro ore: e qui la “pena pecuniaria” prevista è compresa tra un minimo di 900 ed un massimo di 1500 euro.
Dott. E. Massi - Dirigente DPL Modena
Le agevolazioni per le assunzioni di personale
Benefici contributivi: l’assunzione a tempo indeterminato comporta un “bonus contributivo” analogo a quello previsto per gli apprendisti per 18 mesi.
Anche l’assunzione a tempo determinato per un periodo non superiore a 12 mesi comporta uno sgravio contributivo per tutta la durata analogo quello previsto per gli apprendisti.
Per quel che riguarda le assunzioni a tempo indeterminato, l’art.2 della legge n. 451/1994, esclude il beneficio per quei datori di lavoro che assumono lavoratori collocati in mobilità nei 6 mesi precedenti dalla stessa azienda o da altra che presenti aspetti proprietari coincidenti o in rapporto di collegamento o controllo.
Benefici economici: l’assunzione a tempo indeterminato comporta l’erogazione del 50% dell’indennità di mobilità, se goduta.
Benefici normativi: l’assunzione di un lavoratore in mobilità consente di “coprire” la riserva del 12% in favore delle “fasce deboli” prevista dall’art.25, comma 1, della legge n. 223/1991.