LE PRESTAZIONI OCCASIONALI COORDINATE (Art. 61, c. 2, D.Lgs 276/03)
La differenza rispetto alle collaborazioni coordinate e continuative è individuabile nell’assenza dell’obbligo ad un contratto scritto, quindi non è presente un progetto, ma la prestazione occasionale dovrà avere il limite di 5.000,00 euro di compenso lordo e di 30 giorni.
Tali limiti sono indipendenti e riferiti a ciascun committente, nell'anno solare (basta superarne uno e si ricade automaticamente nel contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto con i suoi pesanti obblighi).
Nonostante non vi sia obbligo, come visto prima, reputo necessaria la redazione di un contratto che disciplini (al pari di quello visto in precedenza) gli aspetti fondamentali del rapporto.
Ad esempio potranno essere previste le seguenti clausole:
- “prestazione occasionale coordinata ai sensi dell’art. Art. 61, c. 2, D.Lgs 276/03, senza vincolo di subordinazione ed orario”
- “Il compenso lordo è stabilito in euro _________________ e sarà corrisposto ______________ al netto delle ritenute di legge e degli oneri previdenziali a carico del collaboratore”
- “è escluso che la prestazione di cui in oggetto sia resa quale collaborazione coordinata e continuativa c.d. “a progetto” e nemmeno quale prestazione meramente occasionale di cui all’art. 2222 e ss. del Codice Civile. E’ altresì escluso qualsiasi rapporto di lavoro dipendente”;
- “il collaboratore dichiara di non essere titolare di partita Iva e di non essere iscritto ad alcun albo professionale”
- “La prestazione occasionale coordinata di cui in oggetto rientra nei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente come disciplinati dall’art.50 del D.P.R. 917/86 ed è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 (carenza del presupposto soggettivo)”.
Il contratto sarà datato e sottoscritto dalle parti.
Non sarà necessaria una ricevuta, poiché il collaboratore riceverà una vera e propria busta paga.
Il profilo previdenziale delle prestazioni occasionali coordinate è regolato dalla L. 335/95, che stabilisce l’obbligo di versamento contributivo senza limiti minimi di reddito (non esiste più il limite di 5.000,00 euro).
Il collaboratore è obbligato all’iscrizione alla c.d. “gestione separata INPS” (L. 335/95). Normalmente tale adempimento è curato dal committente.
Il committente avrà l’obbligo di versare i contributi dovuti (circa il 18%, ma si vedano per precisione le tabelle sul sito dell’INPS) trattenendone 1/3 al collaboratore, in quanto posti dalla Legge a carico di quest’ultimo.
A differenza dei redditi da prestazioni meramente occasionali i redditi da collaborazioni occasionali coordinate saranno disciplinati quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, in virtù di questa assimilazione, il collaboratore riceverà una vera e propria busta paga. Il compenso verrà dunque ricevuto al netto delle ritenute proprie del collaboratore (non è detto che corrispondano al 20%) ed egli potrà far valere le proprie deduzioni.
Il collaboratore l’anno successivo riceverà dal committente il c.d. modello CUD, riassuntivo del trattamento fiscale cui è stato assoggettato il compenso percepito. Tale modello potrebbe essere sufficiente alla giustificazione dei propri redditi davanti all’Erario (quando non si abbiano altri diversi redditi che obblighino alla dichiarazione dei redditi annuale).
Rinnovo del CCNL nel Terziario - Distribuzione e Servizi
Il nuovo contratto ha validità triennale a decorrere dal 1° gennaio 2011 e prevede un aumento retributivo, a regime al 4° livello, pari a complessivi 86,00 euro, da erogarsi in sei tranches:
10 € al 1° gennaio 2011;
13 € al 1° settembre 2011;
15 € al 1° aprile 2012;
16 € al 1° ottobre 2012;
16 € al 1° aprile 2013;
16 € al 1° ottobre 2013.
DPL Modena
25 mar 2011
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Due lavori part-time: è tutto in regola?
Sono una ragazza di 21 anni al primo lavoro. Vorrei sapere se è possibile svolgere contemporaneamente 2 lavori part-time in regola. Si va incontro a delle sanzioni?
Il contratto part-time è un rapporto di lavoro caratterizzato da un orario ridotto rispetto a quello previsto dai CCNL e dalla legge (in ogni caso inferiore a 40 ore settimanali). Il part-time riguarda tutti i settori di attività, ed è previsto sia nei contratti a tempo determinato che indeterminato. Esistono tre diverse tipologie di part-time, a seconda della distribuzione temporale delle ore lavorate: part-time orizzontale, verticale, misto. Il lavoratore può essere impiegato part-time presso più datori di lavoro, e ha gli stessi diritti e doveri dei colleghi impiegati a tempo pieno. Il contratto part-time può trasformarsi in tempo pieno e viceversa; l'orario di lavoro, stabilito nel contratto, può essere modificato. L'impresa che attiva contratti part-time finalizzati all'incremento dell'organico dei lavoratori gode di agevolazioni contributive."
24 mar 2011
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Newsletter Lavoro n. 457 del 24 marzo 2011
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena
NEWSLETTER LAVORO
n. 457 del 24 marzo 2011
newsletter settimanale per gli operatori del mercato del lavoro
Le Novità in materia di Lavoro
> INPS: compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli - anno 2010
L'INPS fornisce gli adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l'anno 2010.
> Consiglio di Stato: periodo di comporto e richiesta di conservazione del posto di lavoro
Il Consiglio di Stato afferma che una volta esaurito il periodo di comporto per assenza per malattia e, senza che il lavoratore faccia ulteriore richiesta di conservazione del posto di lavoro, quest'ultimo può essere licenziato.
> DPL Modena: le aliquote contributive al 1° gennaio 2011
La Direzione Provinciale del Lavoro di Modena, ritenendo di fare cosa utile per tutti gli addetti ai lavori (consulenti, aziende, lavoratori, sindacati e operatori pubblici), pubblica le aliquote contributive in vigore al 1° gennaio 2011.
> Min.Lavoro: ripartizione territoriale delle quote dei lavoratori extracomunitari stagionali - anno 2011
Il Ministero del lavoro ha provveduto all'attribuzione territoriale delle quote dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato, per l'anno 2011.
> Governo: la programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato il D.P.C.M. 17 febbraio 2011 con la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato, per l'anno 2011.
> Confindustria Modena: accordo per la tassazione ridotta al 10% sui premi di produttività
La Confindustria di Modena e le associazioni sindacali CGIL, CISL E UIL, hanno stilato l'accordo territoriale per la tassazione ridotta al 10% sui premi di produttività.
> Cooperative: accordo tipo per la tassazione ridotta al 10% sui premi di produttività
L'AGCI, la Confcooperative, la LegaCoop e le associazioni sindacali CGIL, CISL E UIL, hanno stilato - con una intesa del 10 marzo 2011, un accordo territoriale tipo da utilizzare per la tassazione ridotta al 10% sui premi di produttività.
> Governo: i nuovi termini dei procedimenti amministrativi del Ministero del lavoro
Il 22 marzo 2011 entra in vigore il D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 275, con il quale si da attuazione all'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di durata non superiore ai novanta giorni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
> INPS: ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti
L'INPS ha provveduto all'aggiornamento delle tabelle allegate alla circolare n. 59 del 09/04/2010 in base al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT per il 2010, pari all'1,6%.
> INPS: integrazioni alle istruzioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici
L'INPS fornisce alcuni chiarimenti relativamente la nuova disciplina in materia di decorrenza della pensione di anzianità e di vecchiaia introdotta dall'art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 122 del 2010.
> ENPALS: effettuata la determinazione dei valori contributivi - anno 2011
L'ENPALS fa presente che i datori di lavoro che fanno istanza per ottenere il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato per i lavoratori dello spettacolo provenienti da Paesi extra UE, non è più necessario il parere del Dipartimento dello spettacolo del Ministero per i Beni e le attività culturali.
> TFR: aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di febbraio 2011
A febbraio, il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (TFR), accantonate al 31 dicembre 2010, è: 0,769960 %.
> INPS: contributi volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli - anno 2011
L'INPS comunica che sulla base della variazione percentuale nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, verificatasi tra il periodo gennaio 2009-dicembre 2009 ed il periodo gennaio 2010-dicembre 2010, pari a 1,60%, vi sono le seguenti indicazioni...
Le sentenze della Corte di Cassazione in materia di lavoro
> Criteri di valutazione nel licenziamento per giusta causa
> Omessa fornitura di documenti richiesti da un ispettore del lavoro
> Truffa ai danni dell'INPS
> Omissioni contributive ed omesso pagamento nel termine trimestrale
> Rispetto dei minimi salariali retributivi
Gli approfondimenti della DPL di Modena
> La rateizzazione delle sanzioni amministrative: gli ultimi chiarimenti ministeriali (Millo)
> Conciliazioni delle controversie di lavoro - problemi e prospettive (Massi)
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L’apparato sanzionatorio in materia di orario di lavoro, di riposi e di ferie annuali dopo il collegato lavoro
Avvocato - Funzionario della DPL di Pescara - Responsabile Affari Legali e del Contenzioso
L’art. 7 della legge 183/2010 (cd. collegato lavoro) è intervenuto sul sistema sanzionatorio vigente in materia di orario di lavoro, di riposi giornalieri e settimanali nonché di ferie annuali, operando un ulteriore cambiamento della disciplina dettata dal D.Lgs. 66/03, già rivisitata dalla legge 133/08.
Le modifiche riguardano essenzialmente l’entità e le modalità di applicazione delle sanzioni, in relazione al numero dei lavoratori interessati ed ai periodi di riferimento delle violazioni; esse vanno sostanzialmente nella direzione del superamento dell’applicazione del criterio del cd. “cumulo materiale” (tot violazioni - tot sanzioni), criterio da sempre utilizzato dagli organi di vigilanza e reso ancor più “cogente” dalla lettera circolare prot. n. 5407 del 18.4.2008 della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro.
Come rilevato, l’articolato normativo in parola ha posto l’attenzione sulle quattro grandi tematiche, possibili oggetto di violazione, già disciplinate sotto il profilo sanzionatorio dall’art.18bis del D.Lgs. 66/03 cit.: il superamento della durata massima settimanale dell’orario di lavoro (comprese le prestazioni di lavoro straordinario), le violazioni inerenti i riposi settimanali, quelle delle norme dettate in materia di ferie annuali e quelle in materia di riposo giornaliero.
In materia di orario di lavoro, inoltre, deve darsi atto della particolare fattispecie disciplinata dal comma 2 dell’art. 7 della legge 183/2010, che - in riferimento ai lavoratori marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata o adibiti ai servizi portuali - interviene sul sistema delle deroghe consentite e sulla facoltà di disciplinare le medesime.
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Aliquote contributive Inps dal 1o gennaio 2011
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23 mar 2011
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