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Newsletter Lavoro n. 488 del 27 ottobre 2011

 

DPL Modena

                                                                                                                                                                                            

NEWSLETTER LAVORO

n. 488 del 27 ottobre 2011

 

 newsletter settimanale per gli operatori del mercato del lavoro

 

   Le Novità in materia di Lavoro                                           

 >    INPDAP: iscrizione ai fini del trattamento di fine servizio del personale non di ruolo

L'INPDAP fornisce alcuni chiarimenti in merito alla decorrenza dell'iscrizione ai fini dell'indennità premio di servizio o dell'indennità di buonuscita (TFS) del personale assunto in posizione non di ruolo.

per accedere alle notizie  _              

 >    INPS: diritto di opzione fra Assegno di invalidità e Indennità di Disoccupazione

L'INPS comunica che si riconosce all'assicurato il diritto di scegliere tra l'assegno ordinario di invalidità e l'indennità di disoccupazione limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato, ferma restando l'incumulabilità delle due prestazioni.

per accedere alle notizie  _              

 >    INPS: Gestione separata - art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995 - interruzione termini

L'INPS comunica che la Direzione Centrale Entrate sta terminando le operazioni relative alla preparazione delle lettere di interruzione dei termini prescrizionali e di recupero contributivo da inviare ai contribuenti iscritti alla Gestione separata.

per accedere alle notizie  _             

 >    DPL Modena: entra in vigore il nuovo T.U. sull'apprendistato

DPL Modena informa che dal 25 ottobre è operativo il nuovo T.U. sull'apprendistato. Accedendo alla sezione dedicata, potrete verificare tutti gli atti (norme, prassi, articoli di approfondimento) dedicati al tema dell'apprendistato.

per accedere alle notizie  _              

 >    Min.Lavoro: indicatori congiunturali sul mercato del lavoro ed economici nazionali ed internazionali

Il Ministero del Lavoro pubblica la Nota Flash di ottobre 2011, relativa ai principali indicatori congiunturali sul mercato del lavoro ed economici nazionali ed internazionali.

per accedere alle notizie  _             

>    Min.Lavoro: collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni

Il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito al "collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni", resi opportuni dalle recenti modifiche apportate alla materia dall'art.9 della Legge n. 148/2011.

per accedere alle notizie  _              

 >    INPS: "Banca dati per l'occupazione dei giovani genitori" ed incentivo per la loro assunzione

L'INPS fornisce le istruzioni contabili relativamente all'incentivo a favore delle imprese private e delle società cooperative che assumono i soggetti iscritti nella "Banca dati per l'occupazione dei giovani genitori".

per accedere alle notizie  _             

>    INPS: verifica del diritto a pensione ai fini della salvaguardia del nuovo regime delle decorrenze

L'INPS riassume le modalità di effettuazione della verifica dei requisiti per l'applicazione della salvaguardia e le conseguenti modifiche apportate alla procedura UNICARPE per il diritto a pensione ai fini della salvaguardia del nuovo regime delle decorrenze (c.d diecimila).

per accedere alle notizie  _              

 >    Governo: risoluzione del rapporto di lavoro nelle PA in caso di permanente inidoneità psicofisica

E' stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 171/2011, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica.

per accedere alle notizie  _             

   Gli Interpelli della D.G. per l'Attività Ispettiva                     

>    Durata massima dell'apprendistato nei settori equipollenti l'artigianato

per accedere alle notizie _              

    Le Sentenze della Corte di Cassazione in materia di lavoro 

>    Mancato versamento del quinto dello stipendio e tipologia di illecito

>    L'insulto sul luogo di lavoro è reato

per accedere alle notizie _              

   Gli Approfondimenti Editoriali                                              

 >    Testo Unico per l'APPRENDISTATO

Il 25 ottobre entrerà in vigore il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 che reca il "Testo Unico dell'apprendistato". A pochi giorni dalla pubblicazione in gazzetta, nasce la guida operativa sul nuovo assetto normativo che, anche con l'ausilio di apposite tabelle di sintesi, individua gli elementi caratterizzanti delle singole tipologie di apprendistato e puntualizza le disposizioni generali e le norme sanzionatorie.

per accedere alla notizia _              

   Gli Approfondimenti della DPL Modena                                

 >    Il nuovo apprendistato e l'obiettivo del rilancio dell'occupazione  giovanile (Massi)

 >    L'Associazione in partecipazione con apporto della sola prestazione lavorativa (Triolo - Lello - Giuffrida)

 >    Lavoratrice madre: demansionamento si, ma con cautele (Lippolis)

per accedere alle notizie _              

   Gli Eventi                                                                            

 >    Siena: convegno - "Gli obblighi in tema di sicurezza del lavoro" con Raffaele Guariniello

il programma e la scheda di adesione _              

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IL LIBRO UNICO DEL LAVORO


LIBRI E DOCUMENTI DEL LAVORO IL LIBRO UNICO DEL LAVORO

IL LIBRO UNICO DEL LAVORO

di Bruno Dott. Olivieri


Nasce con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti obbligatori nella gestione dei rapporti di lavoro.

Istituito con la Legge 133/2008, con decorrenza operativa dal 16/02/2009, le finalità del Libro Unico non sono più quelle di verificare se lavoratore risulti regolarmente assunto o meno, ma sono quelle di verificare l’esatto assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali legati al rapporto di lavoro.

Sono SOGGETTI OBBLIGATI alla istituzione e tenuta di suddetto documento i datori di lavori privati e di qualsiasi altro settore, facendo eccezione per i datori di lavoro domestico, Pubblica Amministrazione.

Sono SOGGETTI NON OBBLIGATI alla istituzione e tenuta del Libro Unico:

IMPRESE FAMILIARI;

TITOLARI DI AZIENDE ARTIGIANE INDIVIDUALI (purché operino con il solo titolare

o soci/familiari);

SOCIETA’ E DITTE INDIVIDUALI (che operino con il solo lavoro del titolare o dei soci);

SOCIETA’ COOPERATIVE per il solo lavoro dei soci

Il Libro Unico, sostituendo il Libro del Lavoro (cedolino + foglio presenze), ha accorpato in un unico documento tutte le informazioni di tipo:

ANAGRAFICO E QUALIFICA ( Dati anagrafici lavoratore, qualifica e livello, retribuzione di base, anzianità di servizio, posizioni assicurative e previdenziali);

RETRIBUTIVA (somme erogate dal datore di lavoro, rimborsi spese, trattenute di qualsiasi natura, detrazioni fiscali, assegni per nucleo familiare, prestazioni da enti previdenziali, presenze)

Mentre esistono vincoli per il contenuto del suddetto documento, la normativa non impone nessun layout prefissato .

I dati devono esservi riportati entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento, insieme al termine ultimo dei versamenti dei contributi e imposte fiscali calcolate sul reddito di lavoro dipendente.

Nonostante tale vincolo temporale alla registrazione dei dati all’interno del Libro Unico, è concesso alle aziende e ai professionisti che elaborano tale documento l’adozione di un cosiddetto calendario sfasato, ovvero la possibilità di corrispondere nella retribuzione corrente elementi retributivi che fanno riferimento ad un periodo precedente. E’ questa un’eccezione alla normale regola di compilazione del Libro Unico che fa così emergere un elemento qualificato come RETRIBUZIONE DIFFERITA, che può essere adottata per tutti quegli emolumenti che però non fanno riferimento alla normale retribuzione base, vedi straordinari o assenze del lavoratore. Una variazione in termini di assenze o straordinari ha determinato anche la possibilità di apportare correzioni delle presenze sul Libro Unico relativamente alla computazione ore aggiuntive o carenza ore; la correzione può avvenire entro un tetto temporale massimo di due mesi.

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ALIQUOTE IRPEF E DETRAZIONI D'IMPOSTA.

Periodo 01 gennaio 2007


ALIQUOTE IRPEF E DETRAZIONI DI IMPOSTA

Valide dal 1° Gennaio 2007

Imposta per scaglioni annui di reddito


Reddito Scaglioni di Aliquota Imposta annua lorda (euro)
complessivo reddito (euro) % (*)
(euro) per scaglione cumulata

Fino a 15.000,00 15.000,00 23 3.450,00 3.450,00
28.000,00 13.000,00 27 3.510,00 6.960,00
55.000,00 27.000,00 38 10.260,00 17.220,00
75.000,00 20.000,00 41 8.200,00 25.420,00
oltre oltre 43 - -


(*) Aliquota da applicare per la determinazione dell'imposta per singoli periodi di paga, al netto dell'addizionale regionale e dell'eventuale addizionale comunale.
NB: Se alla formazione del reddito complessivo concorrono solo redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro ed il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l'imposta non è dovuta.

Detrazioni per lavoro dipendente


Reddito complessivo Importo
(euro) annuo (euro)

- fino a 8.000,00 1.840,00 (*)
- oltre 8.000,00 fino a 15.000,00 1338 + {502 x [(15000 - RC) : 7000]}
- oltre 15.000,00 fino a 55.000,00 1338 x [(55000 - RC) : 40000]



RC = Reddito Complessivo
(*) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato l'importo minimo della detrazione effettiva è pari a 1.380 euro.
I valori risultanti dai rapporti [(15000 - RC) : 7000] (per i redditi superiori a 8.000 euro fino a 15.000 euro) e [(55000 - RC) : 40000] (per i redditi superiori a 15.000 euro fino a 55.000 euro) si assumono nelle prime quattro cifre decimali.

Detrazioni aggiuntiva per i redditi da lavoro dipendente


Reddito complessivo Importo
(euro) annuo (euro)

- oltre 23.000,00 fino a 24.000,00 10,00
- oltre 24.000,00 fino a 25.000,00 20,00
- oltre 25.000,00 fino a 26.000,00 30,00
- oltre 26.000,00 fino a 27.700,00 40,00
- oltre 27.700,00 fino a 28.000,00 25,00



Detrazione per redditi da lavoro autonomo


Reddito complessivo Importo
(euro) annuo (euro)

- fino a 4.800,00 1.104,00
- oltre 4.800,00 fino a 55.000,00 1225 x [(55000 - RC) : 50200]



RC = Reddito Complessivo
Il valore risultante dal rapporto [(55000 - RC) : 50200] (per i redditi superiori a 4.800 euro fino a 55.000 euro) si assumono nelle prime quattro cifre decimali.

Detrazione per redditi di pensione


Reddito complessivo Importo
(euro) annuo (euro)

- fino a 7.500,00 1.725,00 (*)
- oltre 7.500,00 fino a 15.000,00 1225 + {470 x [(15000 - RC) : 7500]}
- oltre 15.000,00 fino a 55.000,00 1255 x [(55000 - RC) : 40000]



RC = Reddito Complessivo
(*) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, non può essere inferiore a 690 euro.
I valori risultanti dai rapporti [(15000 - RC) : 7500] (per i redditi superiori a 7.500 euro fino a 15.000 euro) e [(55000 - RC) : 40000] (per i redditi superiori a 15.000 euro fino a 55.000 euro) si assumono nelle prime quattro cifre decimali.

Detrazione per redditi di pensione per soggetti di età non inferiore a 75 anni


Reddito complessivo Importo
(euro) annuo (euro)

- fino a 7.750,00 1.783,00 (*)
- oltre 7.750,00 fino a 15.000,00 1297 + {486 x [(15000 - RC) : 7250]}
- oltre 15.000,00 fino a 55.000,00 1297 x [(55000 - RC) : 40000]



RC = Reddito Complessivo
(*) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, non può essere inferiore a 713 euro.
I valori risultanti dai rapporti [(15000 - RC) : 7250] (per i redditi superiori a 7.750 euro fino a 15.000 euro) e [(55000 - RC) : 40000] (per i redditi superiori a 15.000 euro fino a 55.000 euro) si assumono nelle prime quattro cifre decimali.

Detrazioni per coniuge, figli e altri familiari a carico

Le detrazioni in oggetto spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

Detrazioni per il coniuge a carico


Reddito complessivo Importo
(euro) annuo (euro)

- fino a 15.000,00 800 - [110 x (RC : 15.000)]
- oltre 15.000,00 fino a 40.000,00 690
- oltre 40.000,00 fino a 80.000,00 690 x [(80.000 - RC) : 40.000]



RC = Reddito Complessivo
I valori risultanti dai rapporti (RC : 15.000) (per i redditi fino a 15.000 euro) e [(80000 - RC) : 40000] (per i redditi superiori a 40.000 euro e fino a 80.000 euro) si assumono nelle prime quattro cifre decimali; se uguali a 0 la detrazione non compete. Se il risultato del rapporto (RC : 15.000) è uguale a 1, la detrazione compete nella misura di 690 euro.

Detrazioni aggiuntiva per il coniuge a carico


Reddito complessivo Importo
(euro) annuo (euro)

- oltre 29.000,00 fino a 29.200,00 10,00
- oltre 29.200,00 fino a 34.700,00 20,00
- oltre 34.700,00 fino a 35.000,00 30,00
- oltre 35.000,00 fino a 35.100,00 20,00
- oltre 35.100,00 fino a 35.200,00 10,00



Detrazioni per i figli a carico


Tipologia Importo annuo
(euro)

Per ogni figlio 800,00
Per ogni figlio di età inferiore ai 3 anni 900,00
Importo aggiuntivo per ogni figlio portatore di
handicap 220,00
Importo aggiuntivo per contribuenti con più di 3
figli a carico (per ciascun figlio a partire dal
primo) 200,00



La detrazione massima indicata in tabella deve essere riproporzionata in base alla seguente relazione:
Detrazione x [(95.000 - RC) : 95.000]
dove RC = reddito complessivo.
Se il valore risultante dal rapporto [(95.000 - RC) : 95.000] è pari a zero, minore di zero o uguale a 1, le detrazioni non competono. I valori compresi tra zero ed 1 si assumono nelle prime quattro cifre decimali. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.
Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge a carico.

Detrazioni per gli altri familiari a carico


Tipologia Importo annuo
(euro)

Altri familiari a carico 750,00


La detrazione, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, spetta per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
La detrazione massima indicata in tabella deve essere riproporzionata in base alla seguente relazione:
750 x [(80.000 - RC): 80.000]
dove RC = reddito complessivo.
Se il risultato del rapporto [(80.000 - RC): 80.000] è pari a zero, minore di zero o uguale a 1, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato del rapporto si assume nelle prime quattro cifre decimali.