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2 dic 2011
NewsLetter Sicurezza Lavoro n.8-2011 (novembre)
Come di consueto è on line il numero di novembre della newsletter "Sicurezza e Prevenzione" realizzata dal Ministero del Lavoro in collaborazione con la redazione del "Il Sole 24 ore - Radiocor". Il numero è dedicato ai vincitori del Premio per le buone prassi di manutenzione sicura istituito nell'ambito della Campagna europea per gli ambienti sani e sicuri, che si è chiusa proprio alla fine di novembre a Bilbao. Hanno ottenuto il riconoscimento ben undici soggetti in nove settori diversi, coniugando l'approccio a un sistema integrato di prevenzione al coinvolgimento di quanti sono interessati per rendere più sicuro l'ambiente in cui si lavora. La manutenzione rende le condizioni di lavoro migliori, quindi, riduce gli incidenti. http://www.lavoro.gov.it/lavoro/sicurezzalavoro/MD/NewsLetter/ |
Newsletter Lavoro n. 494 del 1° dicembre 2011
NEWSLETTER LAVORO
n. 494 del 1° dicembre 2011
newsletter settimanale per gli operatori del mercato del lavoro
Le Novità in materia di Lavoro
> Contratti: rinnovato il CCNL artigiano per acconciatori, estetisti e centri benessere
E' stato siglato l'accordo per il rinnovo del CCNL artigiano per le imprese di acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere.
> DPL Modena: periodo natalizio e applicabilità del contratto intermittente
DPL Modena informa che dal 1° dicembre 2011 al 10 gennaio 2012 si entra nel "periodo natalizio" nel quale è applicabile il contratto intermittente a prescindere dall'età e dai settori di appartenenza.
> Contratti: studi professionali - firmato il nuovo contratto
E' stato siglato il nuovo contratto per i dipendenti degli studi professionali. E' previsto un aumento medio mensile di 87,50 euro (per il terzo livello), che verrà corrisposto in 2 tranches: il 60% a ottobre 2011 ed il 40% a gennaio 2012.
> Min.Lavoro: comunicazioni per l'assunzione di lavoratori non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia
Il Ministero del Lavoro informa che, a partire dal 15 novembre 2011, tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore non comunitario regolarmente soggiornante in Italia non dovranno più compilare il "modello Q"....
> Min.Lavoro: indicazioni per la presentazione delle domande di pensionamento anticipato per attività usuranti
Il Ministero del Lavoro fornisce nuove disposizioni ed indirizzi operativi in merito alla presentazione delle domande di pensionamento anticipato dei lavoratori che svolgono attività usuranti ed alle comunicazioni in materia.
> INPS: visite mediche di controllo domiciliare – verbale Informatico delle visite
L'INPS comunica le nuove modalità di redazione e comunicazione dei verbali relativi alle visite mediche domiciliari.
> Governo: differimento del versamento dell'acconto IRPEF per gli anni 2011 e 2012
E' stato pubblicato il D.P.C.M. 21 novembre 2011 con il differimento del versamento dell'acconto IRPEF per gli anni 2011 e 2012.
> Consulenti del lavoro: la responsabilità del lavoratore per la retribuzione in nero
La Fondazione studi dei Consulenti del lavoro ha emanato il parere n. 26/2011, con il quale risponde ad un quesito in merito alla responsabilità, anche da parte del lavoratore, di pagamenti in nero erogati dal datore di lavoro a soggetti non regolarmente assunti..
Le Sentenze della Corte di Cassazione
> Trasformazione da tempo pieno a part-time solo se c'è l'accordo tra le parti
> La prova della subordinazione va fornita al giudice di merito
Gli Approfondimenti della DPL Modena
> Contratti di solidarieta difensivi di tipo "B" (Pupo)
> Manuale operativo - Gli stage nel settore turismo (Federalberghi)
> Il nuovo apprendistato, periodo transitorio (Anastasio)
Gli Eventi
> Piacenza: seminario - Logistica e facchinaggio a Piacenza
> Modena: seminario - A Modena la sicurezza sul lavoro, in pratica
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30 nov 2011
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Non sei laureato? Ora hai un’opportunità in più
CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 novembre 2011, n. 23948
Tributi - IVA - Credito d’imposta - Rimborso - Annulamento del credito IVA esposto in dichiarazione - Operazioni inesistenti
Ritenuto in fatto
Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. comunicata al P.M e notificata agli avvocati delle parti costituite:
(...) s.r.l in liquidazione propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 100/67/08 in data 14-4-2008 depositata in data 1-10-2008, che, in parziale riforma della sentenza della CTP di Brescia confermava la pretesa impositiva dell'Ufficio in ordine all'annullamento del credito di IVA esposto dalla contribuente nella dichiarazione relativa all'anno 2000, in quanto fondata su operazioni inesistenti.
La Agenzia resiste con controricorso.
Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 9 L. n. 289/02 per un periodo di imposta definito ai sensi di detta norma inibisca all'Ufficio finanziario di procedere ad accertamento e rettifica dei crediti esposti nella dichiarazione condonata".
Con il secondo deduce violazione dell'2729 in quanto ad avviso della contribuente la CTR erroneamente aveva ritenuto che la fittizietà delle operazioni fosse desumibile da elementi certi e precisi, mentre dagli atti doveva evincersi il contrario.
Formula il seguente quesito di diritto; " dica la Corte se in caso di contestazione di operazioni inesistenti relative ad un periodo di imposta coperto da condono ai sensi dell'art. 9 L. n. 289 del 2002 l'Amministrazione abbia adempiuto al suo onere probatorio adducendo elementi indiziari tra loro contrastanti ?"
Il primo motivo pare inammissibile per errata formulazione del quesito di diritto, che si limita a formulare alla Corte una domanda astratta senza alcun riferimento alla " regula iuris" applicata nella sentenza impugnata. Peraltro l'assunto è infondato, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte ( v, art. 9, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il quale la definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, se comporta che nessuna modifica di tali importi può essere determinata dalla definizione automatica, non sottrae all'ufficio il potere di contestare il credito. Pertanto, quando sia stato chiesto il rimborso dell'IVA e l'ufficio abbia motivo di ritenerla mai versata, trattandosi di operazioni inesistenti, l'Erario non è tenuto, per automatico effetto del condono, a procedere al rimborso, né gli è inibito l'accertamento diretto a dimostrare l'inesistenza del diritto a conseguirlo, atteso che il condono fiscale elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, i quali restano soggetti all'eventuale contestazione da parte dell'uffici".
Il secondo motivo è palesemente inammissibile, censurando sotto il profilo del diritto motivazioni di fatto con richiamo ad assunti generici e totalmente privi di autosufficienza, con quesito di diritto del pariinammissibile."
Considerato in diritto
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente alle spese a favore della Amministrazione, che liquida in euro 6.000, oltre spese prenotate a debito.
AGENZIA DELLE ENTRATE - Comunicato 25 novembre 2011
Ne consegue che, entro il 30 novembre 2011:
- per i contribuenti minimi tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef, pari al 20 per cento, la misura dell’acconto si riduce dal 99% al 82% dell’imposta dovuta per il 2010;
- per i contribuenti tenuti al versamento della cedolare secca sugli affitti, la misura dell’acconto si riduce dal 85% al 68% dell’imposta dovuta per il 2011.
La differenza sarà versata a giugno del 2012.
Per i contribuenti tenuti al versamento in due rate, la seconda rata, da versare entro il 30 novembre 2011, può essere rideterminata scomputando dall’acconto dovuto per il 2011 l’importo della prima rata già versata.
Ai contribuenti che hanno già effettuato il versamento applicando le percentuali in misura piena, compete un credito di imposta di importo corrispondente al maggior acconto versato.