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Contratti a termine: l'accettazione del Tfr e l'inerzia del lavoratore per molti anni non sono mutuo consenso a risolvere il rapporto.


Contratti a termine: l'accettazione del Tfr e l'inerzia del lavoratore per molti anni non sono mutuo consenso a risolvere il rapporto. L'aspirante dipendente può far valere l'illegittimità della scelta aziendale in qualunque momento. Accolto il ricorso di un giovane che ha esercitato l'azione dopo sei anni.
Cassazione, sentenza 5782 del 12.4.12

ACCENTRAMENTO CONTRIBUTIVO INPS


L' "accentramento contributivo" è quel provvedimenti in forza del quale imprese caratterizzate da assetti territoriali molto articolati (ossia con presenza di varie unità locali) possano fruire di un sistema di rapporti con l’Inps molto più agevole, in quanto concentrato in un unico punto di contatto.
Tale "punto" è costituto dalla cosiddetta "sede accentratrice degli adempimenti contributivi"


L’articolo 39 del decreto legge sulla "competitività" (ossia il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), nell'introdurre il "Libro unico del lavoro" ha disposto l’abrogazione dell’articolo 3 del D.M. 30 ottobre 2002, riguardante le “Modalità applicative per la tenuta dei libri paga e matricola”. Tale articolo prevedeva che la Direzione Provinciale del lavoro competente per territorio potesse, su istanza del datore di lavoro, concedere autorizzazione al cd. "accentramento contributivo". A decorrere dal 1° gennaio 2009, quindi, l'Inps provvede direttamente al rilascio delle autorizzazioni all’accentramento degli adempimenti contributivi dei datori di lavoro, secondo i principi fissati dall'art. 1182 del codice civile in tema di luogo dell’adempimento dell’obbligazione (vedi pure circ. del Ministero del Lavoro 3 dicembre 2008) (cfr circ. 124 del 11.12.2009).

La posizione contributiva accentratrice, cioè quella nella quale il datore di lavoro può essere autorizzato all’assolvimento degli obblighi contributivi di tutti i lavoratori alle sue dipendenze, di norma si identifica con:

  • la sede legale dell’azienda, coincidente anche con la sede amministrativa della stessa e nella quale sono occupati i lavoratori addetti alle previste attività gestionali della struttura aziendale;
  • la sede legale dell’azienda, coincidente anche con la sede amministrativa della stessa e nella quale sono occupati i lavoratori addetti alle previste attività gestionali della struttura aziendale;
  • la sede amministrativa, intesa come sede non coincidente con quella legale, nella quale si svolgono le medesime attività individuate al punto precedente;
  • la sede operativa che possa identificarsi come il centro di maggiore interesse (può farsi riferimento, ad esempio, ai risultati economici conseguiti o alla “mission” aziendale)

La posizione contributiva accentratrice è, di norma, contraddistinta dalla matricola aziendale. E' possibile l'apertura di ulteriori posizioni aziendali rientranti nello stesso ambito territoriale, in relazione a particolari caratteristiche contributive.

Per “unità locale” si intende l’impianto operativo e/o amministrativo/gestionale avente ubicazione diversa da quella della sede principale o della sede legale nella quale l’azienda esercita stabilmente la produzione di beni e/o la distribuzione degli stessi o la prestazione di servizi. La stessa unità locale dovrà essere dotata di autonomia di gestione e di tutti quegli strumenti necessari per lo svolgimento di una finalità produttiva o di una sua fase intermedia.

Sono pertanto da ricomprendersi nella definizione di unità locale: la filiale, la succursale, l’agenzia, l’ufficio di rappresentanza, lo stabilimento, il laboratorio, l’officina, il deposito, il magazzino, il negozio, ecc.


Con particolare riferimento alle sedi secondarie dell’impresa, si rammenta quanto disciplinato in materia dall’articolo 2197 del codice civile, in forza del quale “L'imprenditore che istituisce nel territorio dello Stato sedi secondarie con una rappresentanza stabile deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese del luogo dove è la sede principale dell'impresa”. Non sono da ricomprendersi, pertanto, nella definizione di unità locale appena esaminata i cosiddetti “cantieri temporanei di lavoro” (si pensi, ad esempio, all’esecuzione di lavori edili di breve durata e/o alle attività di installazione di impianti) per i quali intervengono specifici istituti contrattuali a tutela dell’esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori della sede aziendale.


La richiesta di accentramento degli adempimenti contributivi ha come presupposto che le diverse posizioni contributive aziendali, contraddistinte da matricole già assegnate (corrispondenti alle unità che occupano lavoratori dipendenti), o da assegnare (in relazione all’espansione dell’attività aziendale ed in ossequio ai principi di competenza territoriale esistenti per ciascuna delle Direzioni dell’Istituto presenti sul territorio nazionale), soddisfino le seguenti condizioni:

  • a) siano identificate dal medesimo codice fiscale;
  • b) presentino, ai sensi dell’articolo 49 legge n. 88/1989, identità di classificazione ai fini previdenziali ed assistenziali.


A chi devo presentare la richiesta per l’accentramento contributivo?
All’INPS in quanto la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con nota prot. n. 25/II/0017292 del 3/12/2008, ha precisato che l’obbligo della richiesta di autorizzazione alla Direzione Provinciale del Lavoro per l’accentramento contributivo non è più necessaria in considerazione della vigente disciplina in materia di libro unico del lavoro. Il datore di lavoro può continuare ad avvalersi della possibilità di accentrare il versamento della contribuzione presso un’unica sede dell’INPS, presentando a quest’ultima una specifica istanza in via telematica secondo i criteri stabiliti dall’Istituto.


Legittimo il licenziamento del dirigente bancario che rifiuta lo spostamento

Corte di Cassazione, sentenza n. 4797 del 27.04.2012
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che è legittimo il licenziamento intimato da una banca a un proprio dirigente in quanto figura apicale. A nulla sono valse le contestazioni dell'interessato, che aveva rifiutato il trasferimento ad altra sede, sostenendo la natura ritorsiva del provvedimento. Con la Corte ha ribadito la legittimità di tale licenziamento, rigettando definitivamente il ricorso del dirigente, il quale chiedeva di essere reintegrato nel posto di lavoro e risarcito dei danni avuti, compreso il danno all'immagine e alla vita di relazione.

Illecito il licenziamento del dipendente assente alla visita fiscale perché impegnato dal medico curante.


Illecito il licenziamento del dipendente assente alla visita fiscale perché impegnato dal medico curante. Il confronto con il sanitario di fiducia giova a chi soffre di depressione, giustificando l’irreperibilità. Più gravi le assenze del manager.
Cassazione, sentenza 5671 del 10.4.12

Lo start up non legittima il contratto a termine


Lo start up non legittima il contratto a termine, reintegra d’urgenza contro i processi-lumaca. Sussistono i requisiti per il provvedimento ex articolo 700 Cpc: impossibile lasciare troppo a lungo il licenziato senza stipendio.
Tribunale di Roma, sezione lavoro, sentenza del 4.4.12

Niente trasformazione dei contratti di lavoro interinale in tempo indeterminato se non vengono rispettate la proporzioni previste dal CCNL.


Niente trasformazione dei contratti di lavoro interinale in tempo indeterminato se non vengono rispettate la proporzioni previste dal CCNL. Se il numero dei dipendenti “forniti” eccede quelli “fissi” la natura del rapporto non cambia e l’Inps non può pretendere i maggiori contributi dall’impresa utilizzatrice. Cassazione, sentenza 5667 del 10.4.12

La prima casa non fa reddito ai fini della pensione d'inabilità


La prima casa non fa reddito ai fini della pensione d'inabilità. Respinto il ricorso dell'Inps.
Cassazione, sentenza 5479 del 5.4.12

Non configurano la concorrenza sleale le somme fatturate in proprio dal dipendente ai clienti del datore

Non configurano la concorrenza sleale le somme fatturate in proprio dal dipendente ai clienti del datore. L'azienda deve provare il danno e l'infedeltà scatta solo se l'attività privata avviene durante l'orario di lavoro subordinato.
Cassazione, sentenza 5365 del 4.4.12

Pubblicato da Daniele CdL Scorrano (vedi il testo integrale)