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È truffa aggravata ai danni dell'Inps assumere apprendisti messi in mobilità nel semestre precedente da aziende collegate.

È truffa aggravata ai danni dell'Inps assumere apprendisti messi in mobilità nel semestre precedente da aziende collegate. Si tratta di un raggiro contro l'istituto previdenziale con rilevanza penale. Cassazione, sentenza 15955 del 26.4.12

L’UTILIZZO DEI VOUCHER NEL LAVORO DI TIPO ACCESSORIO OCCASIONALE



Costo e valore dei Voucher

Il sistema dei pagamenti tramite voucher è stato introdotto per limitare l'uso del contante ed offrire un metodo di pagamento semplice per i lavoratori occasionali. Il valore nominale del buono è pari a 10 euro. E’, inoltre, disponibile un buono 'multiplo’, del valore di 50 euro equivalente a cinque buoni non separabili ed un buono da 20 euro equivalente a due buoni non separabili. Il valore nominale viene decurtato dalle seguenti contribuzioni:

Il 13% a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del lavoratore;
Assicurazione anti-infortuni, 7%,
compenso al concessionario Inps, per la gestione del servizio, pari al 5%. 

Valore netto dei buoni Voucher

Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro.
Il valore netto del buono 'multiplo’ da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, è quindi pari a 37,50 euro;
quello del buono da 20 euro è pari a 15 euro.

Dove può avvenire l’acquisto dei Voucher

L’acquisto dei buoni-lavoro può avvenire mediante due procedure:
- la procedura cartacea; 
- la procedura telematica.La procedura telematica è accessibile dal sito istituzionale www.inps.it, nella sezione Servizi On-Line/Per il cittadino/Lavoro occasionale accessorio.

Tabaccherie
Recandosi dal tabaccaio, invece, il committente acquista i buoni identificati da un codice e, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, deve effettuare una comunicazione di “inizio prestazione” all’Inps contenente: codice fiscale, tipo di committente/attività, dati del prestatore, luogo di lavoro, data inizio e fine della prestazione.

Delega al Consulente del Lavoro
Ai sensi dell’art. 1 della legge n. 12/79, il Consulente del lavoro è legittimato a curare direttamente tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale per conto del datore di lavoro. Il sistema di accreditamento con il DUI o con il Pin (posseduto come intermediario) consente ai Consulenti del lavoro l’accesso diretto al fine di iscrivere committente e prestatore di lavoro per l’utilizzo dei voucher. Segnaliamo che allo stato attuale è possibile l’utilizzo della procedura per i clienti già in delega per l’invio dei modelli DM – EMENS, ma è anche possibile richiedere i voucher telematicamente, per committenti che non occupano dipendenti (privi di posizione Inps attiva) con un preventivo passaggio d’invio delega all’INPS.
E’ consigliabile gestire una reportistica amministrativa al fine di monitorare la consegna dei voucher ai prestatori e rilevarne la giacenza a fine anno per una corretta esposizione in bilancio nel caso si tratti di azienda.

Riscossione dei Voucher

La riscossione dei buoni cartacei da parte dei prestatori/lavoratori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale.

Mancato utilizzo del Voucher telematico

L'INPS, con messaggio n. 10500 del 11 maggio 2011, ha affermato che in caso di mancata utilizzazione, da parte del datore di lavoro, del voucher acquistato in via telematica, l'Istituto, previa verifica, effettua il rimborso con un bonifico inviato al domicilio dello stesso.

IL LAVORO ACCESSORIO E IL DECRETO “MILLEPROROGHE”


Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29.12.2011 sono in vigore le disposizioni del decreto legge n.216/2011 ,relativo alla”Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Evidenziamo in questa circolare quelle che riguardano il LAVORO ACCESSORIO, (D.L. 216/2011, Art 6,comma 2-Proroga termini per cumulo  voucher  lavoro accessorio con prestazioni integrative salario  o di sostegno al reddito).

DISCIPLINA GENERALE DEL LAVORO ACCESSORIO E MODIFICHE NORMATIVE
Il lavoro accessorio entra nell’esperienza normativa del nostro ordinamento giuridico nell’ambito dei modelli contrattuali caratterizzanti una flessibilità in entrata nel mondo del lavoro introdotti dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276 (nello specifico gli art. 70- 71- 72).
Nella sua versione iniziale il contratto era destinato a regolare una serie di attività marginali e per lo più rivolto a categorie di persone ad elevato rischio di esclusione sociale e con difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro di tutte le fasce di età (giovani studenti, donne casalinghe, pensionati, disoccupati di lunga durata, diversamente abili, extracomunitari). Tutte categorie facilmente rintracciabili in quelle attività, largamente diffuse, ma caratterizzate da modeste prestazioni lavorative e che la norma appunto si proponeva di far emergere dal sommerso. Il lavoro accessorio era inizialmente soggetto ad un doppio limite:
  • 30 giorni di durata massima della prestazione;
  • non più di 3000 Euro nel corso dell’anno solare e nei confronti dello stesso committente.

Le prime modifiche, dopo un rodaggio iniziale, vengono con la legge n.80/2005 con la quale viene eliminato il limite temporale di 30 giorni e viene contestualmente elevato il tetto reddituale a 5.000 euro nell’anno solare nei confronti del medesimo committente.

Le successive modifiche attengono invece al campo di applicabilità. Infatti, l’art. 22 del D.L. n.112/2008 convertito in Legge 6 agosto 2008, n.133 estende la possibilità di ricorrere al lavoro accessorio:
  • nell’agricoltura;
  • nei lavori domestici nell’ambito dell’impresa familiare;
  • nelle attività lavorative rese nei periodi di vacanza dai giovani con meno di 25 anni di età regolarmente iscritti a un ciclo di studi universitario o ad un istituto scolastico di ogni ordine e grado
  • nell’attività di consegna porta a porta e alla vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.


Sarà poi la Legge 9 aprile 2009 n.33 ad ampliare ancora il raggio di applicabilità:
  • alle manifestazioni sportive, culturali fieristiche o caritatevoli o lavoro di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico;
  • ai lavoratori under 25 anche nei week end e in ogni settore produttivo;
  • ai pensionati in ogni settore produttivo;
  • alle casalinghe relativamente alle attività agricole di carattere stagionale.

In via sperimentale per il 2009, il lavoro accessorio è stato ammesso in tutti i settori produttivi per i percettori di trattamenti di integrazione salariale nel limite massimo di 3.000 euro. Infine, l’art. 2 della Legge n.191 del 23 dicembre 2009 – ai commi 148 e 149 – è intervenuto sulla disciplina dell’art. 70 del D.Lgs. n.276/2003, ampliandone l’applicazione:
  • alle attività svolte nei maneggi e nelle scuderie;
  • nell’ ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro con contratto di lavoro part-time;
  • da parte del committente pubblico e in particolare degli enti locali, nel rispetto dei tetti massimi di spesa per il personale e ove previsto dal patto di stabilità interno.

COSA HA STABILITO IL DECRETO “MILLEPROROGHE” E CHI SONO I DESTINATARI

In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito Proprio quest’ultimo punto, relativo ai soggetti beneficiari di trattamento di ammortizzatori sociali, viene prorogato a tutto il 2012 grazie alla specifica previsione nell’art.6 Decreto Legge n.216/2011.


Min.Lavoro: procedura per il rilascio delle autorizzazioni previste per l'installazione di impianti audiovisivi


(Fonte DPL Modena)

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha emanato la nota prot. 37/0007162/MA008.A002 del 16 aprile 2012, con le modifiche alla procedura per il rilascio delle autorizzazioni previste per l’installazione di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza (articolo 4, commi 1 e 2, dello Statuto dei Lavoratori - Legge  n. 300 del 1970).