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Patto di non concorrenza extracontrattuale

È concorrenza sleale usare il know how di un'azienda assumendo gli ex dipendenti. Legittimo il risarcimento danni a titolo di perdita di chance. Cassazione 7927/12

Richiesta fruizione ferie

Lecita la fruizione di ferie chieste via mail se il datore non smentisce la prassi: licenziamento annullato. Illegittimo il recesso per assenze ingiustificate ove i testi confermano che l'autorizzazione è rilasciata in modo tacito e il personale non verifica. 
Cassazione 7863/12

DOMANDE DI DILAZIONE, RIDUZIONE DELLE SANZIONI E PER DEBITI INPS ON-LINE



Con la circolare n.48/12, l’Inps ha reso noto che il servizio telematico per la presentazione delle domande di dilazione amministrativa e riduzione delle sanzioni civili e delle richieste di provvedimenti su avviso di addebito e cartella di pagamento è già disponibile dal 21 marzo scorso.
Le domande di dilazione delle aziende con dipendenti che operano con il sistema UniEmens possono essere trasmesse dalle aziende stesse, dai consulenti e dai professionisti che accedono mediante PIN al sito Inps nel quale, nel “Cassetto previdenziale aziende”, potranno selezionare la voce “Dilazioni” nella lista moduli di “Invio nuova istanza” della funzione “Istanze on-line”. Nella “Lista istanze inviate”, poi, sarà possibile verificare lo stato della domanda, l’esito e le eventuali note inserite dall’Inps.
Per quanto concerne, invece, la domanda di riduzione delle sanzioni civili, la stessa potrà essere trasmessa, dagli stessi soggetti sopra indicati, accedendo ai servizi per le aziende e i consulenti, utilizzando la funzione “Aziende UniEmens: domanda di riduzione sanzione civili”, inserimento domanda. Tramite la funzione di consultazione è poi possibile verificare lo stato della domanda e il suo esito, nonché eventuali annotazioni dell’Inps.
In tema di provvedimenti su avviso di addebito e cartella di pagamento, le aziende che operano con il sistema UniEmens, gli iscritti alla gestione degli artigiani e commercianti, le aziende assuntrici di manodopera e i lavoratori autonomi agricoli, committenti e liberi professionisti dovranno trasmettere in via telematica quanto di seguito indicato:

  • domanda di sospensione cartella di pagamento;
  • domanda di sgravio cartella di pagamento;
  • domanda di sospensione avviso di addebito;
  • domanda di annullamento avviso di addebito;
  • comunicazione di avvenuto pagamento su avviso di addebito.


Al servizio si accede sul sito dell’Inps, servizi on-line, per tipologia di utente (aziende, consulenti e professionisti, cittadini e associazioni di categoria accedono mediante codice fiscale e PIN) e sarà possibile consultare lo stato della pratica e le eventuali comunicazioni dell’Istituto.

Dott. Massimiliano Matteucci

INPS: chiarimenti in materia di prescrizione dei contributi previdenziali


  

Fonte DPL Modena

L'INPS, con il messaggio n. 8447 del 16 maggio  2012, fornisce alcuni chiarimenti in merito ai termini prescrizioni dei contributi previdenziali ed assistenziali, disciplinati dalla circolare n. 31 del marzo 2012.
L'istituto afferma che una denuncia presentata dopo lo spirare del termine di cinque anni dalla scadenza per il versamento dei contributi non è atto idoneo a rendere operante il meccanismo suddetto e che, in nessun caso, potranno essere recuperati contributi per i quali, alla data della denuncia, sia già maturata l’ordinaria prescrizione quinquennale. A titolo esemplificativo si chiarisce che, per contributi in scadenza a gennaio 2009, la prescrizione interviene a gennaio 2014. In presenza di una denuncia che interviene entro 5 anni dalla scadenza del contributo (per esempio a gennaio 2012), la prescrizione maturerà a gennaio 2019 (e cioè entro 10 anni dalla scadenza del contributo).
Ai fini dell'interruzione della prescrizione, in presenza di una denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti, è comunque indispensabile che l’Istituto invii al datore di lavoro un atto interruttivo.
L'atto interruttivo (come indicato nel messaggio del 24 ottobre 1996, n. 10922 e reiterato nella circolare dell’1 marzo 2000, n. 55) dovrà  contenere:
  • l'importo dei contributi omessi e il periodo al quale si riferisce l’omissione;
  • il nominativo e i dati anagrafici del lavoratore denunciante (anche nel caso in cui la denuncia sia presentata dai superstiti);
  • il regime sanzionatorio applicabile;
  • gli estremi della denuncia, con particolare riferimento alla data di presentazione.
L'Inps ribadisce, altresì, che l'unica denuncia idonea ad attivare il meccanismo dell'allungamento dei termini prescrizionali da cinque a dieci anni è quella presentata dal lavoratore o dai suoi superstiti all'Istituto.

BONUS FISCALE 2012/2013 PER ASSUNZIONI NEL MEZZOGIORNO



Il Consiglio dei Ministri approva regole chiare per il credito d'imposta finalizzato alla creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno. Il beneficio consiste in un bonus fiscale spettante nella misura del 50% dei costi salariali, da utilizzare in compensazione.
L'agevolazione è rivolta ai datori di lavoro che hanno assunto o assumono a tempo indeterminato, tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, personale “svantaggiato” o "molto svantaggiato" in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
La misura ha l’obiettivo di promuovere le opportunità di impiego per queste particolari categorie di lavoratori, incrementando la base occupazionale delle imprese che li assumono, secondo un indirizzo condiviso dall’Unione Europea in quanto non lesivo dei principi di libera concorrenza disposti dai Trattati. Vengono mobilitati, a questo scopo, 142 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo, attraverso la riprogrammazione dei fondi strutturali comunitari disposta con il Piano d’Azione Coesione dello scorso 15 dicembre 2011 del Ministro per la Coesione Territoriale. Le regole sono state fissate dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per la Coesione Territoriale, con un decreto attuativo delle norme introdotte in materia dal Decreto Legge n. 70/2011(convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2011), approvato dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 10 maggio 2012.

Contratto a termine e apposizione illegittima della clausola



Con sentenza n. 5240 del 2 aprile 2012 la Cassazione, ha affermato che nei contratti di lavoro a tempo determinato l'apposizione illegittima della clausola a termine determina una nullità assoluta; ciò significa che essa può essere impugnata dal lavoratore in qualsiasi momento se il datore di lavoro non prova che la risoluzione sia stata consensuale.

(Fonte DPL Modena)