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Il “commesso di negozio” è equiparabile "all'addetto alle vendite”?



La stipula di un contratto intermittente, per le finalità e le modalità dalla normativa vigente definite, può effettuarsi per l'assunzione di un "commesso di negozio addetto alle vendite".
Per un lavoratore subordinato adibito alle mansioni di "addetto alle vendite" la possibilità di essere assunto con contratto a chiamata è assimilabile a quella di un "commesso addetto alle vendite", ovvero le due mansioni sono assimilabili?

Risposta ( Fonte Interpello n^46/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)

Si premette che il “commesso di negozio”, è un lavoratore dipendente adibito a realizzare la finalità del negozio medesimo, ovvero la vendita dei prodotti, il che implica una serie di mansioni che possono variare a seconda del tipo e delle dimensioni del negozio, del reparto in cui opera oltre che dal contratto individuale e collettivo di riferimento. 
L’addetto alle vendite è un lavoratore dipendente assegnato espressamente alle mansioni della vendita, che si esplica in sostanza nell’assistenza ai clienti per aiutarli e stimolarli all’acquisto, anche attraverso una consulenza sui prodotti provvedendo, in alcuni casi, anche alla sistemazione degli scaffali e alla verifica delle giacenze. La figura dell’addetto alle vendite è anche quella che opera nell’ambito di uno show room, in cui il medesimo si coordina con il relativo responsabile il quale predefinisce le date degli appuntamenti con i potenziali clienti al fine di presentare i prodotti. Non sembra possa negarsi una equiparabilità della figura di addetto alle vendite a quella più generica di commesso di negozio, pur nell’ambito della varietà dei contesti in cui la prima potrebbe operare e delle mansioni assegnate a completamento della vendita. 
Si conclude pertanto che la tipologia di contratto di lavoro intermittente appare configurabile anche nei confronti dell’addetto alle vendite, in quanto  rientrante nel più ampio “genus” di commesso di negozio quale figura declinata nel R.D. n. 2657/1923. Si ricorda peraltro che, con riferimento a detta figura, il riferimento al requisito dimensionale indicato dal R.D. – Comuni di 50.000 abitanti – non incide ai fini della stipulazione di contratti di lavoro intermittente (cfr. circ. n. 4/2005).

La riforma delle pensioni


Fonte: 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali


Dal 1° gennaio 2012 sono cambiate le regole per andare in pensione. Con l'art. 24 del Decreto Legge 201/2011 (c.d. Decreto “Salva Italia”), varato dal Governo il 6 dicembre 2011 e convertito dalla Legge 214 del 22 dicembre 2011, sono state poste le basi per una riforma complessiva del nostro sistema previdenziale, primo e fondamentale tassello di una riforma più ampia che riguarderà anche il mercato del lavoro e gli ammortizzatori sociali. 

Successivamente, con la definitiva approvazione della  Legge 14 del 24 febbraio 2012, che ha convertito il Decreto Legge 216 del 29 dicembre 2011 (c.d. Decreto Milleproroghe), sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni all’art. 24 del Decreto “Salva Italia”.
 
I provvedimenti relativi alle pensioni  si pongono in un’ottica di lungo periodo ed allo stesso tempo si orientano nell’immediato verso l’applicazione di principi di equità, di trasparenza, di semplificazione e di solidarietà sociale. In particolare, fra gli elementi maggiormente innovativi rispetto al sistema precedente figurano:

• l’introduzione per tutti del metodo contributivo pro-rata come criterio di calcolo delle pensioni, in un’ottica di equità finanziaria intra-generazionale e inter-generazionale;
• la previsione di un percorso predefinito di convergenza delle regole previste per uomini e donne;
• l’eliminazione delle posizioni di privilegio;
• la presenza di clausole derogative soltanto per le fasce più deboli;
• la flessibilità nell’età di pensionamento, che consente al lavoratore maggiori possibilità di scelta nell’anticipare o posticipare il ritiro;
• la semplificazione e la trasparenza dei meccanismi di funzionamento del sistema, con l’abolizione delle finestre e di altri dispositivi che non rientrino esplicitamente nel metodo contributivo.


Leggi la guida completa del Ministero

Newsletter Lavoro n. 523 del 14 giugno 2012

DPL Modena

                                                                                                                                                                                            

NEWSLETTER LAVORO

n. 523 del 14 giugno 2012

 

 newsletter settimanale per gli operatori del mercato del lavoro

 

  Le Novità in materia di Lavoro                                        

14-06 Agenzia Entrate: ris.58 - nuovi codici per il versamento all'Inps del contributo addizionale CIGS

L'Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo per il versamento all'Inps, mediante modello F24, delle somme dovute a titolo di contributo addizionale Cassa integrazione guadagni straordinaria e delle relative sanzioni a seguito dell'attività di recupero.

 

14-06 INPS: mes.10016 - domande disoccupazione e assegno nucleo familiare ai lavoratori agricoli

L'INPS fornisce alcune indicazioni circa la liquidazione delle domande di indennità di disoccupazione e assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti agricoli in competenza 2011.

 

13-06 TFR: aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di maggio 2012

Il TFR accantonato al 31 dicembre 2011 va rivalutato per i lavoratori che hanno cessato il loro rapporto tra il 15 maggio ed il 14 giugno 2012, del 1,778846%.

 

11-06 Min.Lavoro: misura massima della retribuzione di 2° livello oggetto di sgravio contributivo - 2011

Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, ha pubblicato il Decreto 24 gennaio 2012 contenente la determinazione, per l'anno 2011, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo.

 

11-06 INPS: cir.80 - chiarimenti sull'obbligo contributivo per le imprese artigiane

L'INPS fornisce alcuni chiarimenti sull'obbligo contributivo per le imprese iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane (ai sensi della Legge n. 463/59).

 

11-06 INPS: cir.79 - assegno nucleo familiare, nuovi livelli reddituali dal 1° luglio 2012

L'INPS comunica che a decorrere dal 1° luglio 2012 sono rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il  nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei.

 

08-06 Governo: pubblicato il Decreto Legge a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici

È stato pubblicato il Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012 riguardante gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

 

08-06 Fondazione Studi CdL: apprendistato - parere di conformità sul patto formativo

La Fondazione del Centro studi dei Consulenti del Lavoro - con una nota argomentata dal dr. Enzo De Fusco - ha dato la propria interpretazione sugli Enti bilaterali nel contratto di apprendistato.

 

08-06 Prov.Modena: accesso agli Ammortizzatori sociali per aziende colpite dal sisma

In considerazione del grave sisma del 20 Maggio 2012 e delle conseguenze per il Territorio Provinciale, la Provincia di Modena, unitamente alla Regione Emilia Romagna, è impegnata, in tutte le possibili azioni idonee a rispondere alle specifiche esigenze delle Aziende e dei lavoratori. 

per accedere alle notizie               

  Gli interpelli del Ministero del Lavoro                  

> Mancato svolgimento della prestazione lavorativa causa neve

> Applicabilità ai soggetti non imprenditori di alcune norme in materia di lavoro

per accedere alle notizie            

  Le Sentenze della Corte di Cassazione                  

> Va sempre giustificato il trasferimento del familiare del disabile

per accedere alle notizie            

 

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Nasce Associazione "L'Informalavoro"


Dopo due anni di continuo miglioramento nell'ambito dell'approfondimento, di progressiva e costante dedizione allo sviluppo e divulgazione della materia giuslavoristica, anche grazie soprattutto al supporto dei tanti sostenitori e lettori che hanno creduto nel nostro progetto, L'Informalavoro fa un ulteriore passo in avanti.
Nasce infatti  l'Associazione "L'Informalavoro" con l'obiettivo di procedere ancora più speditamente e concretamente nei propri obiettivi di diffusione e approfondimento della materia giuslavoristica, dando la possibilità, a quanti credono nel nostro progetto, di entrarne a far parte.

L'Associazione è aperta ai Professionisti, ai Cittadini e a chiunque ritenesse valido il nostro progetto culturale.

Il mercato del lavoro è in continua evoluzione, un mondo che interessa da vicino qualsiasi persona considerando che il "lavoro" è un elemento fondamentale dell'evoluzione naturale e di integrazione socio-economica di ciascun individuo.
E' questo il movente che ha spinto e continua a motivare i fondatori dell'Informalavoro a "Mettersi a Servizio della Conoscenza", per un supporto concreto a quanti "vogliono saperne di più" o "vogliono mettersi a servizio di chi vuol saperne di più".

Per info sulle modalità di iscrizione e costi invia una mail a linformalavoro@gmail.com

Riposo settimanale “in un giorno diverso dalla domenica”,


Fonte Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

A riguardo l’art. 9, comma  1, del D.Lgs. n. 66/2003, sancisce il diritto del lavoratore a fruire di un periodo di riposo “ogni sette giorni  (…) di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’art. 7”
Il medesimo art. 9, al comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 stabilisce che “il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico - organizzativi di turnazione particolare  ovvero addetto ad attività aventi [specifiche]  caratteristiche” declinate nella seconda parte della disposizione normativa.

In linea con le argomentazioni sopra sostenute e in risposta al quesito avanzato, si ritiene pertanto, che nell’ipotesi in cui l’azienda adotti un modello di lavoro a turni, finalizzato ad assicurare la continuità della produzione, sia  possibile per il personale coinvolto nel sistema di turnazione (compreso il personale addetto allo svolgimento di lavori preparatori, complementari o la cui presenza è obbligatoria per legge) fruire del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica a prescindere dal tipo di lavorazione effettuata. Resta evidentemente fermo l’obbligo di rispettare il comma 1 del citato art. 9, secondo il quale il riposo settimanale va comunque goduto ogni sette giorni, va cumulato con le ore di riposo giornaliero e può essere calcolato “come media in un periodo non superiore a 14 giorni”.


Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei contratti di noleggio, locazione e "Spesometro"

Se non visualizzi correttamente il contenuto della pagina, clicca qui

Si ricorda a tutti gli operatori commerciali che il 30/06/2012 scade il termine dell’invio per l’anno 2011, della comunicazione all’Anagrafe Tributaria, tramite Entratel o Fiscoline, dei contratti di locazione e/o noleggio, leasing e “spesometro”.

 


Beni oggetto di comunicazione:
- autovetture;
- caravan;
- altri veicoli;
- unità da diporto;
- aeromobili;
- immobili;
- beni mobiliari;
- altri beni


La comunicazione è comunque obbligatoria anche in assenza di contatti.
In caso di mancata di comunicazione si renderanno applicabili le sanzioni, previste dall’art. 11, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 471/1997.


è il software utile e necessario per affiancare gli operatori commerciali alla compilazione delle comunicazioni e per generare il file di trasmissione da inviare tramite Entratel e Fiscoline.

Normativa di riferimento

Siamo a disposizione per fornire chiarimenti ed informazioni in merito,

Cordiali saluti

Gestionidoc S.r.l. - Via di Ripoli, 4 - 50126 Firenze
Tel. 0556800188 Fax. 0556580317
gestionidoc@gestionidoc.it

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Informativa ai sensi della Legge 196/2003:
il Suo indirizzo di posta elettronica e stato reperito dai portali web, dagli albi professionali o dalle nostre liste personali di indirizzi già autorizzati. Useremo il Suo indirizzo e-mail con discrezione ai sensi della L. 196/2003 sulla privacy. Se non desidera più ricevere informazioni ed essere cancellato dalla nostra mailing list può farlo inviando all'indirizzo cancellaemail@gestionidoc.it un messaggio vuoto specificando nell'oggetto "OFF".

Imprese Artigiane - Obbligo contributivo ai sensi della legge n. 463/59. Chiarimenti.



L'art. 9-bis del d.l. 31/01/2007, n. 7 stabilisce che, per l’avvio di un’impresa artigiana, l’interessato deve presentare, tramite ComUnica, una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di qualifica artigiana (comma 1). Tale dichiarazione determina l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane con la decorrenza prevista nella dichiarazione medesima, ossia dalla data di inizio dell’attività dichiarata dal richiedente. Dalla medesima data decorrerà l’obbligo contributivo anche nel caso in cui l’Organismo a cui è affidata la tenuta dell’Albo deliberi una diversa decorrenza.
Il citato art. 9-bis, nel dettare nuove regole per l’iscrizione all’AIA (Albo delle Imprese Artigiane), nulla dispone in merito alla valenza dell’iscrizione stessa ai fini previdenziali ed assistenzialiA detti fini, si ritiene pertanto utile rappresentare sinteticamente l’evoluzione normativa in materia di iscrizione alla gestione artigiani.
La legge 8 agosto 1985, n. 443, c.d. legge–quadro per l’artigianato, ha previsto all’art. 5 che “L’iscrizione all’Albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane” e non anche ad altri fini, principio peraltro pacificamente confermato dalla giurisprudenza relativa al periodo considerato.
È stato infatti affermato che “Il carattere costitutivo dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, espressamente previsto dall'art. 5, quinto comma, della legge 8 agosto 1985 n. 443, vale solo ai limitati fini del conseguimento delle agevolazioni previste a favore di tale tipo di imprese, e non anche ai fini contributivi e previdenziali” (ex multis: Cass. Sez. Lav., sent. n. 5685 del 11-06-1994; Sez. Lav., sent. n. 15690 del 13-12-2000) e che “L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane ex art. 5 della legge n. 443 del 1985 non ha valore costitutivo per l'insorgenza del rapporto assicurativo dell'artigiano ai sensi della legge n. 463 del 1959 e della legge n. 233 del 1990, e del conseguente obbligo contributivo, i quali vengono ad esistenza automaticamente con l'espletamento, da parte del titolare dell'impresa, delle attività aventi le caratteristiche previste dagli artt. 3 e 4 della legge n. 443 del 1985” (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8434 del 27-05-2003).
Ancor più espressamente si era pronunciata Cass. Sez. Lav., sent. n. 4607 del 06-03-2004: “L'iscrizione di un'impresa nell'albo delle imprese artigiane è il risultato di un complesso procedimento amministrativo, diretto all'accertamento dei soggetti aventi diritto alla qualifica di imprenditori o imprese artigiane, e che, fin dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 443, ha efficacia costitutiva per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane (art. 5, quarto comma), mentre dall'entrata in vigore della legge 17 marzo 1993, n. 63 (di conversione, con modificazioni, del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6), ha efficacia vincolante anche ai fini previdenziali ed assistenziali”.
Come evidenziato in quest’ultima sentenza, solo con l’entrata in vigore del Decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, è stato attribuito carattere “vincolante ai fini previdenziali ed assistenziali” al provvedimento emanato dalle C.P.A. (Commissioni Provinciali per l’Artigianato), in ordine alla sussistenza dei requisiti di qualifica artigiana del titolare e dell’impresa con dipendenti (art. 1).
L’Istituto, preso atto della nuova valenza attribuita al provvedimento della C.P.A., ne ha riconosciuto il carattere vincolante, fornendo le conseguenti istruzioni con circolare n. 32 del 29 gennaio 1994.
Successivamente, l’art. 9 della legge 2 aprile 2007, n.40 ha espressamente disposto l’abrogazione dell’art. 1 del su citato D.L. n. 6/1993, eliminando così qualsiasi riferimento al carattere vincolante, ai fini previdenziali ed assistenziali, dei provvedimenti delle Commissioni provinciali dell’Artigianato.
Sulla luce di quanto rappresentato, è possibile, dunque, affermare che le delibere della C.P.A., in quanto aventi carattere costitutivo esclusivamente ai fini della concessione delle agevolazioni riconosciute a favore delle imprese artigiane, qualora disconoscano la qualifica di impresa artigiana, non pregiudicano l’autonomia dell’Istituto nella verifica dei requisiti previsti per l’iscrizione alla gestione previdenziale degli artigiani. 
Ciò peraltro è desumibile dallo stesso art. 9-bis, che, nel definire le nuove regole di iscrizione all’albo delle imprese artigiane, nulla dice in ordine alla valenza, ai fini previdenziali ed assistenziali, della suddetta iscrizione.
In conseguenza di quanto affermato, le determinazioni delle C.P.A. - ovvero degli altri Organismi cui compete la tenuta dell’Albo delle imprese artigiane (ovvero dei registri equipollenti) - non hanno valore vincolante per l’Istituto che, dopo aver acquisito il provvedimento emanato dalle suddette CPA o altro organismo equipollente, potrà riscontrare la sussistenza o meno, in capo ad un soggetto, dell’obbligo contributivo alla gestione artigiani. Tale riscontro deve incentrarsi sulla verifica della sussistenza dei requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (articoli 2, 3, 4 e 6, quinto comma).
Nondimeno, l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane da parte delle C.P.A. (o Organismi equipollenti), costituisce un elemento che, in assenza di diversa evidenza, avrà efficacia anche ai fini della iscrizione alla gestione previdenziale artigiani.
Ne consegue che l’INPS, ai fini dell’attività di classificazione di un’impresa ai sensi dell’art. 49 della l. n. 88/1989, in caso di discordanza con le risultanze dell’Albo, è tenuta ad attivare la procedura di impugnazione di cui all’art. 7 della l. n. 443/1985. Resta fermo che, a seguito dell’abrogazione dell’art. 1 del d.l. 6/1993 ad opera dell’art. 9 della l. 40/2007, l’eventuale delibera difforme non riveste carattere vincolante ai fini previdenziali ed assistenziali.