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Newsletter Lavoro n. 555 del 31 gennaio 2013

DPL Modena

                                                                                                                                                                                            

NEWSLETTER LAVORO

n. 555 del 31 gennaio 2013

 

 newsletter settimanale per gli operatori del mercato del lavoro

 

  Le Novità in materia di Lavoro                                        

29-01 INPS: cir.13 - riepilogo delle disposizioni aventi riflesso sulla contribuzione nel corso del 2013

L'INPS ha fornito una sintesi, per l'anno 2013, delle principali disposizioni in materia di contribuzione dovuta dai datori di lavoro in genere e dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e indeterminato .

 

28-01 Min.Lavoro: cir.6 - la circolare sui Lavoratori "Salvaguardati"

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, sul proprio sito internet, la circolare n. 6 del 25 gennaio 2013, contenente le istruzioni operative per le Direzioni territoriali del lavoro corredata dal modello di istanza che dovrà essere presentata dal lavoratore che rientri nella sotto indicata categoria.

 

28-01 Parlamento: la legge in materia di professioni non organizzate

Il Parlamento ha pubblicato la legge n. 4 del 14 gennaio 2013, contenente le disposizioni in materia di professioni non organizzate.

 

28-01 Min.Lavoro: buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

La Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro ha validato, nella seduta del 23 gennaio 2013, alcune buone prassi finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

 

25-01 INPS: cir.11 - calcolo automatizzato delle retribuzioni figurative

L'INPS ha illustrato le modalità di calcolo automatizzato delle retribuzioni da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente e le nuove modalità di esercizio del diritto di accredito figurativo.

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  Gli Interpelli del Ministero del Lavoro                         

> Nozione di "consolidati sistemi di bilateralità"

> DURC – posizione non regolare del socio di una società di capitali

> Sospensione del rapporto di lavoro con i soci lavoratori

per accedere alle notizie            

  Le Sentenze della Corte di Cassazione                          

> Immediatezza della contestazione e licenziamento disciplinare

per accedere alle notizie            

  Gli Approfondimenti di DPL Modena                              

> Aggiornamento del Sistema informatico delle comunicazioni (Camera)

> Licenziamenti individuali e tentativo obbligatorio di conciliazione (Massi)

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INDICAZIONI INPS SU INDENNITA’ MATERNITA ‘ LAVORATRICI/TORI ISCRITTI GESTIONE SEPARATA PER ADOZIONE ED AFFIDAMENTO


In data 19.11.2012 la Corte Costituzionale, con sentenza n. 257 allegata al presente messaggio, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), come integrato dal richiamo al decreto ministeriale 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002, nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, prevede l’indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi”.

Pertanto, a seguito di questa sentenza, alle lavoratrici/lavoratori iscritti alla Gestione separata che adottino o abbiano in affidamento preadottivo un minore, deve essere riconosciuta l’indennità di maternità/paternità per un periodo di cinque mesi, fermo restando i limiti di età del minore, di cui all’art. 2 del decreto ministeriale n. 23484 del 4 aprile 2002, sia in caso di adozione nazionale che internazionale.
Tenuto conto dell’obbligo di fruire del congedo di maternità/paternità entro cinque mesi dall’ingresso in famiglia del minore, sia in caso di adozione nazionale che nel caso di adozione internazionale, l’estensione del periodo di congedo disposto dalla Corte Costituzionale risulta applicabile, in presenza dei requisiti richiesti per l’erogazione dell’indennità di maternità/paternità, a tutti i rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o estinzione del diritto per prescrizione.
Le istruzioni contenute nel presente messaggio vanno ad integrare il contenuto della circolare 137 del 21 dicembre 2007, relativa al congedo di maternità in caso di adozione ed affidamento preadottivo, con riferimento alla durata del periodo indennizzabile.

TESTO VIGENTE ART.47 LEGGE N.428/90 RELATIVO TRASFERIMENTO AZIENDA DOPO LEGGE N.134/12


Dopo le variazioni  intervenute nel 2009,  dal 12.8.2012 ,ossia dalla data dell’entrata in vigore della legge  n.134/12 ,di conversione del dec.legge n.83/12 ,il testo dell’art.47 della legge n.428/90 , sulla regolamentazione del trasferimento d’azienda,si è arricchito   di nuove disposizioni .

Infatti ,alle modifiche  introdotte   al testo del citato articolo 47  dall’art.19 quater della legge 20.11.2009 ,n.166,di conversione del dec.legge n.135 del 25.9.09,si sono aggiunte  quelle   previste   dall’art.46 bis ,comma 2, della legge  n.134/12.
Di seguito ,si riporta il testo  dell’art.47, contenente  le integrazioni sopra evidenziate  ed     attualmente vigente:

Comma 1
Quando si intenda effettuare, ai sensi dell’ art. 2112 del codice civile, un trasferimento d’azienda in cui sono occupati piu’ di quindici lavoratori, l’alienante e l’acquirente devono darne comunicazione per iscritto, almeno venticinque giorni prima, alle rispettive rappresentanze sindacali costituite, a norma dell’art.19 della legge 20/05/1970, n.300, nelle unita’ produttive interessate, nonche’ alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria puo’ essere effettuata per il tramite dell’associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L’informazione deve riguardare:
a) i motivi del programmato trasferimento d’azienda; 
b) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; 
c) le eventuali misure previste nei confronti di questi ulitimi.
Comma 2
Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali aziendali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, l’alienante e l’acquirente sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. Il mancato rispetto, da parte dell’acquirente o dell’alienante, dell’obbligo di esame congiunto previsto nel presente articolo costituisce condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 della  legge 20/05/1970, n. 300.
Comma 3
I primi tre commi dell’art. 2112 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:
“In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con l’acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
L’alienante e l’acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli artt.410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore puo’ consentire la liberazione dell’alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
L’acquirente e’ tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa dell’acquirente”.
Comma 4
Ferma restando la facolta’ dell’alienante di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d’azienda non costituisce di per se’ motivo di licenziamento.


Comma 4 bis(*)
4- bis . Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento,anche parziale, dell’occupazione, l’art. 2112 del codice civile
trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende

a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell’art. 2, quinto comma, lettera c) , della legge 12 agosto 1977,n. 675;
b) per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell’attività
b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo;(^)
b-ter) per le quali vi sia stata l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti».(^)
Comma 5(°)
Qualora il trasferimento riguardi  imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazine di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell’attivita’ non sia stata disposta o sia cessata nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l’acquirente non trova applicazione l’ art. 2112 del codice civile, salvo che dall’accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo puo’ altresi’ prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest’ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell’alienante.
Comma 6
I lavoratori che non passano alle dipendenze dell’acquirente, dell’affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assunti dall’acquirente, dall’affittuario o dal subentrante in un momento successivo al trasferimento d’azienda, non trova applicazione l’ art. 2112 del codice civile.
In base al sopra riportato testo ,nel caso di trasferimento di azienda  in crisi ,si applicano i seguenti principi:
A) qualora il trasferimento  concerne aziende  in crisi aziendale  con l’intervento della cigs o  per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell’attività  ‘ è possibile stipulare un accordo sindacale con cui sono definiti i limiti entro cui trova applicazione l’art.2112 c c  e tale accordo puo’ venir stipulasto a condizione che preveda il mantenimento anche parziale dell’occupazione;
B) nei casi in cui il trasferimento  riguardi imprese nei cui confronti vi sia stata dichiarazione di fallimento,omologazione di concordato preventivo consistente nella cessazione dei beni ,emanazione del provvedimento di liquidazione coatta anmminiustrativa o di amministrazione straordinaria ,ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,senza continuazione  ovvero con  la cessazione dell’attivita’ ,previa stipula di accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione, non  trova applicazione l’art.2112 c c
——————————————————————————————————————————-
(*) Integrazione apportata dall’art 19 quater legge n.166/2009
 (^) Integrazione apportata dall’ art.46 bis, comma 2, legge 134/12
(°)  L’art.19 quater della legge n.166/2009 ha soppresso  nel precedente   testo del comma 5 dell’art.47 le seguenti parole :” aziende o unita’ produttive delle quali il Cipi abbia accertatyo lo stato di crisi azienbdale a norma dell’art.2,quinto comma ,lettera c),della legge 12 agosto 1977 ,n.675″

Tuodiritto Newsletter del 30.01.2013

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