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Newsletter Lavoro n. 560 del 7 marzo 2013

DPL Modena

Dottrina Per il Lavoro

                                                                                                                                                                                            

NEWSLETTER LAVORO

n. 560 del 7 marzo 2013

 

 newsletter settimanale per gli operatori del mercato del lavoro

 

  Le Novità in materia di Lavoro                                        

05-03 Garante Privacy: comunicazione aggregata sul lavoro straordinario alle organizzazioni sindacali

Il Garante della Privacy ha chiarito che, salvo specifiche previsioni normative o contrattuali, le Pubbliche Amministrazioni devono trasmettere, alle organizzazioni sindacali, i dati sul lavoro straordinario in forma anonima o aggregata, senza l'indicazione dei nominativi.

 

04-03 Agenzia Entrate: responsabilità solidale dell'appaltatore - ulteriori chiarimenti

L'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori precisazioni in merito alla responsabilità solidale dell'appaltatore, così come prevista dall'articolo 13-ter del Decreto Legge n. 83 del 2012 (c.d. "Decreto Crescita").

 

04-03 Min.Lavoro: costo orario del lavoro dei dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il D.M. del 26 febbraio 2013 concernente la determinazione del costo orario del lavoro dei dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali.

 

04-03 INPS: mes.3695 - semplificazione del PIN di accesso ai servizi on line

L'INPS comunica che, a partire dal 1° marzo 2013, il PIN di accesso ai servizi online sarà semplificato riducendo il numero di caratteri che lo compongono da 16 a 8.

 

04-03 Garante Privacy: utilizzo delle telecamere all'interno dei luoghi di lavoro

Il Garante della Privacy ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'utilizzo delle telecamere all'interno dei luoghi di lavoro; in particolare, quando l'utilizzo delle telecamere vìola l'accordo che era stato sottoscritto con i sindacati per l'installazione delle stesse.

 

04-03 INPS: mes.3678 - conguaglio del contributo aggiuntivo IVS 0,50% ex lege n. 297/1982

L'INPS comunica che al fine di semplificare il complesso degli adempimenti che fanno capo ad aziende ed intermediari, le differenze di TFR – divenute tali a seguito dell'effettiva fruizione da parte delle aziende dello sgravio contributivo per gli anni 2010 e/o 2011 anche sul contributo 0,50% ex lege n. 297/1982 - potranno essere versate al Fondo di Tesoreria, per la prima volta, nel corso del corrente anno, entro il 16 giugno.

 

01-03 INPS: cir.34 - assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni - rivalutazione 2013

L'INPS comunica la rivalutazione, per l'anno 2013, della misura degli assegni e dei requisiti economici per il nucleo familiare e per l'assegno di maternità concessi dai Comuni.

 

28-02 INAIL: incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

L'INAIL ha pubblicato l'Avviso pubblico 2012 per incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ai sensi dell'art. 11, comma 1 lett. a) e comma 5 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Possono essere presentati progetti di investimento e progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

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  Le Sentenze della Corte di Cassazione                          

> Esercizio della professione di Consulente del Lavoro

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  Gli Approfondimenti di DPL Modena                              

> Il Sistema nazionale di certificazione delle competenze (Camera)

> Le novità sulle tutele della genitorialità: le variazioni al D.L.vo n.151-01 (Anastasio)

> Associazioni sportive dilettantistiche - la gestione della forza-lavoro (Anastasio)

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  Gli Eventi                                                                   

> Roma: convegno benefico - "Le novità fisco-lavoro del 2013

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Denuncia infortunio Inail, solo on line dal 1 luglio 2013


Fonte Investireoggi.it

Denuncia infortunio sul lavoro Inail esclusivamente on line dal 1 luglio 2013, secondo quanto disposto dal DPCM del 22 luglio 2012.

Denuncia infortunio Inail

La denuncia/comunicazione di infortunio è l’adempimento al quale è tenuto il datore di lavoro nei confronti dell’INAIL in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati soggetti all’obbligo assicurativo, che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità.

Denuncia Inail on line dal 1 luglio 2013

A decorrere dal 1° luglio 2013 la denuncia infortunio Inail deve essere trasmessa allo stesso istituto nazionale infortunio sul lavoro esclusivamente in via telematica.
 La sede competente a trattare il caso di infortunio è quella nel cui territorio l’infortunato ha stabilito il proprio domicilio. Proprio per gli infortuni dei lavoratori dipendenti o assimilati, il datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare la denuncia  di infortunio entro due giorni dalla ricezione del certificato medico. 

Gli obblighi del datore

 In caso di  infortunio mortale o con pericolo di morte, deve segnalare l’evento entro ventiquattro ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l’invio, fermo restando comunque l’obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini. Per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento, il datore di lavoro deve  inviare una copia della denuncia/comunicazione di infortunio all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

 Gli obblighi del lavoratore

Dal canto suo però anche il lavoratore ha precisi obblighi. Deve infatti dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità altrimenti perde il diritto all’indennità di temporanea per i giorni ad esso antecedenti.

  Le sanzioni

Per ciò che riguarda il profilo sanzionatorio della denuncia Inaul, il datore di lavoro deve indicare il codice fiscale del lavoratore, altrimenti si applica una sanzione amministrativa. In caso poi di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta, è prevista anche qui l’applicazione di una sanzione amministrativa.

 Denuncia solo on line

Il Dpcm 22 luglio 2011 ha previsto con decorrenza dal 1 luglio 2013 la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati, nonché lo scambio di informazioni o documenti anche a fini statistici, tra imprese e PPAA, esclusivamente in modalità telematica. Sempre dal 1 luglio 2013, l’invio della denuncia infortunio Inail sarà obbligatorio in modalità telematica anche per le PPAA, imprenditori agricoli, privati cittadini che svolgono attività di lavoro domestico o lavoro accessorio.
Di seguito vi riportiamo il link Inail da cui procedere all’inoltro telematico.
Denuncia infortunio Inail on line

Scadenza 730 2013, ecco le date da ricordare

Fonte: Investireoggi.it

Scadenza 730 2013. Ecco cosa sapere del termine di scadenza della presentazione del modello 730 per il 2013.

Scadenze 730 2013

Aperta con il mod Cud, ( si veda il nostro articolo Modello Cud 2013, ecco come lo rilascia l’Inps)  la stagione della presentazione delle dichiarazioni dei redditi per il 2013. Precisazioni servono per ciò che riguarda il modello 730 2013.
Innanzitutto si ricorda che il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati e il cui utilizzo presenta alcuni vantaggi, come la semplicità della compilazione e la non esecuzione di calcoli, il contribuente non deve trasmetterlo personalmente all’Agenzia delle Entrate perché a questo adempimento ci pensano, a seconda dei casi, il datore di lavoro o l’ente pensionistico o l’intermediario abilitato (Caf e iscritti agli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro) e il rimborso dell’imposta arriva direttamente in busta paga (a luglio) o con la rata della pensione (agosto o settembre).

 Presentazione 730/2013

Il modello 730 può essere presentato:
  • al sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico)
  • ai Caf o ai professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro.
Nel primo caso, quando si sceglie di presentare la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta occorre consegnare il modello 730 già compilato e la busta chiusa contenente il modello 730-1, relativo alla scelta per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’Irpef. La scheda va consegnata, anche se non è stata espressa alcuna scelta, avendo cura di indicare il codice fiscale e i dati anagrafici. In caso di dichiarazione presentata in forma congiunta le schede per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille devono essere inserite in un’unica busta, sulla quale devono essere riportati i dati del dichiarante. Il contribuente non deve esibire al sostituto d’imposta la documentazione tributaria relativa alla dichiarazione, che però deve conservare fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione.
Nel secondo caso, presentazione 730/2013 al Caf o al professionista abilitato, la consegna avviene senza dover alcun compenso, esibendo sempre al Caf o al professionista la documentazione necessaria per permettere la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione.

 Scadenza 730 2013

Ebbene, detto ciò alcune date sono importanti e vanno considerate in tema di presentazione 730/2013, date che si differenziano proprio a seconda della presentazione al Caf/professionista o al sostituto di imposta. Così per la scadenza 73072013, i contribuenti che presentano il mod 730 al proprio sostituto d’imposta devono rispettare la scadenza del 30 aprile 2013. I contribuenti che invece consegnano il modello 730 2013 ai Caf o ai professionisti abilitati (dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, ecc.) avranno tempo fino al 31 maggio 2013. 

Garante Privacy: utilizzo delle telecamere all'interno dei luoghi di lavoro


Fonte DTL Modena

Il Garante della Privacy, nella Newsletter n. 370 del 1° marzo 2013ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'utilizzo delle telecamere all'interno dei luoghi di lavoro; in particolare, quando l'utilizzo delle telecamere vìola l'accordo che era stato sottoscritto con i sindacati per l'installazione delle stesse.

Le indicazioni del Garante

Il servizio di televigilanza, con scopo di anti-taccheggio e anti-rapina, non deve consentire forme di controllo a distanza dei lavoratori. Gli esercenti devono segnalare adeguatamente la presenza di telecamere e affidare la gestione del servizio a guardie giurate. Queste le indicazioni del Garante [doc. web n. 2291893] che, in seguito all'attività ispettiva condotta dalla Questura di Genova, ha bloccato il trattamento dei dati effettuato tramite il sistema di videosorveglianza installato in un esercizio di un'importante catena commerciale. Dalle verifiche effettuate è emerso che la società aveva violato in più punti l'accordo che era stato sottoscritto con i sindacati per l'installazione delle telecamere sul luogo di lavoro. Una videocamera, ad esempio, invece che essere utilizzata per finalità di sicurezza, inquadrava il sistema di rilevazione degli accessi dei dipendenti, consentendo quindi – in contrasto con quanto sottoscritto dall'azienda e con lo stesso Statuto dei lavoratori - il controllo a distanza dei lavoratori. Le immagini registrate risultavano poi accessibili con modalità diverse da quelle concordate. Non erano in regola neppure i cartelli con l'informativa semplificata utilizzati per segnalare la presenza dell'impianto di videosorveglianza: non solo non contenevano tutte le informazioni necessarie, ma erano in numero esiguo e, a volte, collocati in posizione non chiaramente visibile (ad es. alle spalle di un espositore). Dai riscontri della Questura è emerso, inoltre, che l'impianto di videosorveglianza era stato affidato in gestione a un consorzio di ditte esterne che utilizzava per il servizio personale non qualificato. Chi effettuava il controllo delle immagini era, infatti, privo della licenza prefettizia di "guardia particolare giurata", necessaria per poter svolgere funzioni anti-rapina e anti-taccheggio, e non era stato designato incaricato del trattamento dei dati personali. Il Garante della privacy ha imposto all'esercente di provvedere a sanare tutte le violazioni riscontrate e ha bloccato il trattamento dei dati effettuato attraverso il sistema di videosorveglianza. Ha anche trasmesso copia degli atti e del provvedimento all'autorità giudiziaria al fine di valutare gli eventuali illeciti penali commessi.