Per semplici richieste o suggerimenti contattateci cliccando quì (oppure utilizza il form sotto
),
specificando il quesito o la vostra richiesta e provvederemo a contattarvi al più presto per la risposta.

Newsletter Lavoro n. 563 del 28 marzo 2013

DPL Modena

Dottrina Per il Lavoro

                                                                                                                                                                                            

NEWSLETTER LAVORO

n. 563 del 28 marzo 2013

 

 newsletter settimanale per gli operatori del mercato del lavoro

 

  Le Novità in materia di Lavoro                                        

27-03 Min.Lavoro: la circolare di attribuzione delle quote per i flussi stagionali 2013

Il Ministero del Lavoro ha emanato la circolare con l'attribuzione territoriale delle quote dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2013.

 

27-03 INPS: cir.47 - prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi - salari anno 2013

L'INPS comunica le retribuzioni di riferimento, per l'anno 2013,  per l'erogazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi ai seguenti lavoratori:...

 

27-03 Min.Lavoro: costo orario dei dipendenti da imprese metalmeccaniche e installazione di impianti

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il D.M. del 20 marzo 2013 concernente la determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti attività di installazione, manutenzione e gestione di impianti, con decorrenza 1 gennaio 2013.

 

27-03 Governo: pubblicato il Decreto con i flussi per i lavoratori extracomunitari stagionali - 2013

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2013, il D.P.C.M. del 15 febbraio 2013, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2013.

 

25-03 Cemento: rinnovato il CCNL

E' stata siglata, in data 21 marzo 2013, l'ipotesi di accordo del rinnovo del CCNL per i lavoratori del cemento.

 

25-03 Modena: seminario - La riforma del sistema previdenziale delle libere professioni

La Commissione per le Pari Opportunità del Comitato Unitario delle Professioni della Provincia di Modena, con il patrocinio del Comitato per l'Imprenditoria Femminile della C.C.I.A.A., organizza un seminario dal titolo: "La riforma del sistema previdenziale delle libere professioni in una prospettiva di genere:confronto con i delegati delle diverse casse previdenziali.

 

23-03 INPS: cir.44 - contribuzione in caso interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato

L'INPS fornisce alcuni chiarimenti sui criteri impositivi e sulla misura del nuovo contributo sulle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato previsto dalla legge di Riforma del mercato del lavoro.

per accedere alle notizie               

  Gli Eventi                                                                   

> Modena: convegno - Lavoro Somministrato: idee a confronto

> Modena: seminario - La riforma del sistema previdenziale delle libere professioni

per accedere alle notizie            

Newsletter inviata a 50.450 abbonati

Clicca qui per inviare la newsletter ad un amico


Questa e-mail è generata automaticamente, siete pregati di non rispondere a questo indirizzo e di non inoltrare quesiti

 

Sito internet: www.dplmodena.it

 

Per cancellarsi dalla newsletter: Cancellami

 

la Privacy policy





Comunicazione del lavoro intermittente

Fonte Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Pubblicato da Angelucci CdL Carlo

Tutte le modalità per effettuale la chiamata - Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013

In attesa della registrazione da parte degli organi di controllo e della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale è disponibile il Decreto interministeriale del 27 marzo 2013 che disciplina tutte le modalità per effettuare la comunicazione della chiamata del lavoro intermittente.   

Il decreto, che entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, introduce il modello di comunicazione 'UNI- intermittente' come strumento per l’adempimento della comunicazione. Il modello deve contenere i dati identificativi del lavoratore e del datore di lavoro e la data di inizio e fine cui la chiamata si riferisce. 

Il modulo deve essere trasmesso esclusivamente secondo una delle seguenti modalità: 

• via email all’indirizzo di posta elettronica certificata
• attraverso il servizio informatico reso disponibile sul portale Cliclavoro   

La modalità SMS è ammessa esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione. L’SMS deve contenere almeno il codice fiscale del lavoratore.   

E’ stata reintrodotta la possibilità di utilizzare il fax, ma solo in caso di malfunzionamento dei sistemi sopracitati (i sistemi di trasmissione del modello UNI- intermittente). In questo caso il datore di lavoro può inviare un fax alla Direzione territoriale del lavoro competente. Costituisce prova dell’adempimento dell’obbligo la comunicazione del malfunzionamento del sistema unitamente alla ricevuta di trasmissione del fax.   

•  Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 

INPS: contribuzione dovuta sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, intervenute dal 1° gennaio 2013



 Fonte DTL Modena
 Pubblicato da Scorrano CdL Daniele

L'INPS, con la circolare n. 44 del 22 marzo 2013, fornisce alcuni chiarimenti sui criteri impositivi e sulla misura del nuovo contributo sulle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato previsto dalla legge di Riforma del mercato del lavoro.
La legge introduce un nesso tra il contributo e il teorico diritto all’ASpI da parte del lavoratore il cui rapporto di lavoro è stato interrotto; conseguentemente, i datori di lavoro saranno tenuti all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa.
Restano escluse dall’obbligo contributivo le cessazioni del rapporto di lavoro a seguito di:
> dimissioni (ad eccezione di quelle per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità);
> risoluzioni consensuali, ad eccezione di quelle derivanti da procedura di conciliazione presso la D.T.L., nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici;
> decesso del lavoratore.  
> il contributo in argomento non è dovuto, per il periodo 2013 – 2015, nei seguenti casi:  
- licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNNLL;
- interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.   
Ne consegue che, per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel 2013, a decorrere dal 1 gennaio, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, la contribuzione da versare sarà pari a € 483,80 (€1.180X41%).  
Per i soggetti che possono vantare 36 mesi di anzianità aziendale, l’importo massimo da versare nel 2013 sarà, quindi, € 1.451,00 (€483,80 X 3).
L'Istituto ha, inoltre, precisato che:
1. il contributo è scollegato all’importo della prestazione individuale; conseguentemente, lo stesso è dovuto nella misura indicata, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato (full time o part time);
2. per i rapporti di lavoro inferiori ai dodici mesi, il contributo va rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro; a tal fine, si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario. Per un rapporto di 10 mesi, ad esempio, l’importo da versare nel 2013 sarà pari a € 403,16;
3. nell’anzianità aziendale si devono includere tutti i periodi di lavoro a  tempo indeterminato. Quelli a tempo determinato si computano se il rapporto è stato trasformato senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo dell’1,40%.
4. nel computo dell’anzianità aziendale non si tiene conto dei periodi di congedo di cui all’articolo 42, c. 5 del D.lgs, 151/2001;  
5. la contribuzione va sempre assolta in unica soluzione, non essendo prevista una definizione rateizzata.
6. il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione.

Ai fini della individuazione del momento impositivo, l’Istituto – d’intesa con il Ministero del Lavoro – ha ritenuto che l’obbligo contributivo debba essere assolto entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro (es. per un licenziamento avvenuto il 4 maggio 2013, il contributo - ex art. 2, comma 31 della legge 92/2012 - deve essere pagato entro la denuncia riferita al mese di giugno 2013, i cui termini di versamento e di trasmissione sono fissati, rispettivamente, al 16 e al 31 luglio 2013).
Ai fini dell’esposizione sul flusso UniEmens del contributo in parola, deve essere valorizzato, nell’elemento , di , di , il nuovo  codice causale “M400” avente il significato di “Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 2 comma 31 della legge 92/2012” e, nell’elemento , l’importo da pagare.   In sede di prima applicazione della norma, in relazione alle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nei periodo di paga da “gennaio a marzo 2013”, il versamento del contributo ex articolo 2, c. 31 della legge 92/2012 potrà essere effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare [9].   Per il versamento di dette somme a titolo di arretrati, dovrà essere valorizzata, nell’elemento di di ,  la nuova causale “M401”  avente il significato di” Arretrati Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 2 comma 31 della legge 92/2012, nell’elementoil numero di lavoratori per i quali è dovuto il contributo e nell’elemento  l’importo da pagare.
Ai fini dell’esposizione sul flusso UniEmens del contributo in parola, deve essere valorizzato, nell’elemento , di , di , il nuovo  codice causale “M400” avente il significato di “Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 2 comma 31 della legge 92/2012” e, nell’elemento , l’importo da pagare.
In sede di prima applicazione della norma, in relazione alle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nei periodo di paga da “gennaio a marzo 2013”, il versamento del contributo ex articolo 2, c. 31 della legge 92/2012 potrà essere effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare. Per il versamento di dette somme a titolo di arretrati, dovrà essere valorizzata, nell’elemento di di ,  la nuova causale “M401”  avente il significato di” Arretrati Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 2 comma 31 della legge 92/2012, nell’elemento il numero di lavoratori per i quali è dovuto il contributo e nell’elemento  l’importo da pagare.

Contribuzione ASpI - altri casi:

Apprendistato: contributo 1,31%+0,30% per gli apprendisti, compresi quelli per cui opera – secondo i criteri illustrati nella circolare n. 128/2012 - lo sgravio contributivo introdotto dalla legge n. 183/2011. La medesima contribuzione (1,61%) risulta dovuta, da “gennaio 2013”, con riferimento agli apprendisti mantenuti in servizio al termine del periodo di formazione ex art. 7, c. 9 del D,lgs n. 167/2011.
Per i rapporti di apprendistato instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, invece, il carico contributivo datoriale rimane fissato in misura pari al 10%, per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione.
Per i dipendenti somministrati, il contributo ordinario ASpI resta determinato in misura pari a 1,31% e non comprende l’ulteriore percentuale (0,30%) di cui all’articolo 25 della legge n. 845/1978.

Tempo determinato: contributo addizionale (1,40%) operano le riduzioni contributive previste dall’ordinamento per tutte le tipologie di assunzioni a tempo determinato agevolate (es. contratti di inserimento ex D.Lgs. 276/2003, stipulati entro il 31 dicembre 2012; assunzioni di over 50 disoccupati da oltre dodici mesi o di donne, introdotte dall’articolo 4, commi 8 e 11 della legge 92/2012). Infine, il medesimo contributo non è dovuto nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato di lavoratori in mobilità.