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Sicurezza sul lavoro

Il Rspp risponde con il datore se non segnalò il pericolo latente nella macchina che ha causato l’incidente. In caso di negligenza può essere condannato anche il responsabile del servizio di prevenzione dell’azienda, che pure non è titolare di una posizione garanzia sull’antinfortunistica. Cassazione, sentenza 11492/13

Newsletter Lavoro n. 568 del 2 maggio 2013

DPL Modena

Dottrina Per il Lavoro

                                                                                                                                                                                            

NEWSLETTER LAVORO

n. 568 del 2 maggio 2013

 

 newsletter settimanale per gli operatori del mercato del lavoro

 

  Le Novità in materia di Lavoro                                        

29-04 Governo: pubblicato il Decreto Legislativo anti corruzione

Entrerà in vigore il 4 maggio 2013 il Decreto Legislativo n. 39/2013 finalizzato alla introduzione di griglie di incompatibilità negli incarichi "apicali" sia nelle Amministrazioni dello Stato che in quelle locali, ma anche negli Enti di diritto privato che sono controllati da una Pubblica Amministrazione.

 

29-04 Funzione Pubblica: cir.1 - disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella PA

Il Dipartimento della Funzione Pubblica fornisce le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

 

29-04 Governo: proroga emergenza sisma maggio 2012

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato il Decreto Legge 26 aprile 2013 n. 43, contenente, tra le altre cose, disposizioni urgenti in favore delle zone terremotate del maggio 2012.

 

29-04 Tribunale Milano: licenziamento per superamento periodo di comporto e tentativo di conciliazione

Il Tribunale di Milano ha affermato che il licenziamento per superamento del periodo di comporto deve essere preceduto dal tentativo obbligatorio di conciliazione.

 

29-04 INPS: attività usuranti svolte all'estero

L'INPS ha affermato che non è possibile la totalizzazione di bonus o maggiorazioni contributive concernenti attività lavorative corrispondenti a lavori usuranti svolti in altri paesi membri dell'Unione Europea.

 

26-04 Consiglio di Stato: efficacia probatoria del DURC per più appalti

La Terza sezione del Consiglio di Stato ha affermato che per quanto riguarda la verifica dei requisiti di regolarità contributiva nella fase successiva all'aggiudicazione della gara, in merito....

 

26-04 Detassazione 2013: accordo interconfederale Confindustria-Cgil, Cisl e Uil

La Confindustria ed i sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno sottoscritto, il 24 aprile 2013, un accordo interconfederale per dare attuazione al decreto sulla detassazione del salario di produttività.

 

26-04 Artigianato: Artigianato: gli accordi di proroga dell'apprendistato professionalizzante

Pubblichiamo gli accordi di proroga, per l'apprendistato professionalizzante nei i CCNL artigiani, in scadenza al 30 aprile 2013.

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  Le Sentenze di Cassazione Lavoro                                

> Manodopera clandestina e sequestro di azienda

> Validità della notifica in caso di trasferimento della sede effettiva

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Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stata fissata al 5,2233% la misura degli interessi di mora. Tale misura decorre dal 1° maggio 2013 e trova applicazione oltre che per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, anche per il calcolo delle somme dovute ai sensi del comma 9, dell’art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n.388.
L’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 dispone l’applicazione degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a decorrere dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento, ad un tasso da determinarsi annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate(1) del 17 luglio 2012, con effetto dal 1° ottobre 2012, detta misura era stata fissata al 4,5504% in ragione annuale.
Considerato che il citato art. 30 prevede che il tasso degli interessi di mora sia fissato annualmente, l’Agenzia delle Entrate, interpellata la Banca d’Italia, con provvedimento Protocollo n. 2013/27678 del 4 marzo 2013, ha disposto l’incremento della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al 5,2233% (2) in ragione annuale.

La variazione decorre dal 1° maggio 2013.
In ragione del predetto provvedimento, è modificata la misura degli interessi di mora di cui al comma 9 dell’art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Tale norma dispone che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili calcolate nelle misure previste dall’art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, comma 8, lettere a) e b) senza che il contribuente abbia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui al citato art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Pertanto, la nuova misura degli interessi di mora di cui al comma 9 dell’art. 116 della legge n. 388/2000 è fissata al 5,2233% in ragione annuale con decorrenza 1° maggio 2013.


note:
(1) Le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono state definite dal Decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 nell’ambito della riforma dell'organizzazione del Governo.
(2) La misura è stata stimata dalla Banca d’Italia in base alla media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2012 – 31.12.2012.


Il Direttore Generale 
Nori 



Permessi ex Legge 104/92

permessi della legge 104 (legge quadro sull'handicap) erano già stati intaccati dal Collegato Lavoro. Tuttavia il D.Lgs. n.119/11 ha provveduto al riordino di questa materia così complessa.

Entriamo più nello specifico dei congedi e permessi per l'assistenza dei disabili:
  • Per i genitori con figli fino a 3 anni di età in situazione di gravità minori spetta in alternativa:
    • tre giorni di permesso mensile
    • permessi orari retribuiti
    • prolungamento congedo parentale (30% della retribuzione)
  • Per i genitori con figli da 3 a 8 anni di età:
    • tre giorni di permesso mensile
    • prolungamento congedo parentale (30% della retribuzione)
  • Per i genitori con figli oltre 8 anni di età spettano i tre giorni di permesso mensile
Per quanto riguarda invece i permessi per familiari (art. 33 della legge n.104/92), il lavoratore dipendente che assiste un disabile in situazione di gravità ha diritto a tre giorni di permesso retribuito:
  • a condizione che la persona non sia ricoverata a tempo pieno
  • deve essere parente o affine entro il 2° grado
  • il diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona
E' bene sapere che i permessi spettanti possono essere ripartiti in ore mensili.

Per quanto riguarda invece il congedo straordinario per assistenza a disabili in situazione di gravità, questo può essere per un periodo massimo di 2 anni e secondo un ordine preciso: coniuge, padre o madre, uno dei figli, uno dei fratelli. 

Licenziamenti collettivi - Cosa cambia con la Riforma Fornero

Fonte Contratto di Lavoro

Le norme che regolano i licenziamenti collettivi si applicano alle imprese che abbiano occupato più di 15 dipendenti negli ultimi 6 mesi e che, a seguito di una riduzione o cessazione dell'attività, effettuino almeno 5 licenziamenti.

Questi licenziamenti devono avvenire nell'arco di 120 giorni in ciascuna unità produttiva o in più unità nella stessa provincia. I requisiti per il licenziamento collettivo sono quindi:
  • licenziamenti di almeno 5 dipendenti in imprese con più di 15 dipendenti nell'arco di 120 giorni
  • i licenziamenti devono essere motivati da esigenze di riduzione o cessazione dell'attività
Per avviare i licenziamenti è necessario che l'azienda fornisca comunicazione scritta alle rappresentanze sindacali e associazioni di categoria, senza la quale c'è l'inefficacia della procedura. La comunicazione deve contenere:
  • i motivi della situazione di eccedenza 
  • i motivi per i quali non si può adottare misure volte ad evitare il licenziamento collettivo
  • il numero, la collocazione e i profili in eccedenza
  • i tempi di attuazione del programma di riduzione, con obbligo del preavviso da parte dell'azienda
  • eventuali misure per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dei licenziamenti
Al termine di questa procedura l'azienda deve versare, per ogni lavoratore licenziato, una somma pari a:
  • 6 volte il trattamento iniziale netto di mobilità spettante al lavoratore in 30 rate mensili, se il licenziamento è avvenuto dopo la fruizione della Cigs
  • 9 volte il trattamento iniziale netto di mobilità, nel caso la riduzione di personale è avvenuta senza aver prima utilizzato la Cgis
In entrambe i casi la somma da pagare è ridotta di 3 mensilità se la messa in mobilità avviene previo accordo sindacale.

Per quanto riguarda il ricorso per licenziamento, si applicano i termini di impugnazione previsti dall'art.6 della L. n.604/66 e dunque questo dovrà essere impugnato in via stragiudiziale entro 60 giorni e l'azione in giudizio andrà poi proposta entro i successivi 180 giorni. Il lavoratore è bene che conosca anche i cambiamenti introdotti al licenziamento illegittimo. 

Lavoro a domicilio

Subordinato il lavoro a domicilio se l’addetto svolge le stesse funzioni di chi opera dentro l’azienda. Rapporto autonomo solo in caso di libera scelta delle modalità esecutive della prestazione. Irrilevante la collaborazione con un altro datore. 
Cassazione, sentenza 10007 del 24.4.13

MALATTIA PROFESSIONALE


di Roberto Dulio - Avvocato giuslavorista
Le mansioni svolte non rientrano nelle tabelle INAIL: è il lavoratore che deve dare la prova del nesso di causalità tra malattia e lavoro
Il lavoratore che chieda il riconoscimento della patologia contratta quale malattia professionale, deve dare la prova della sussistenza del nesso di causalità tra attività lavorativa svolta e malattia contratta, qualora l'attività svolta non sia ricompresa in quelle elencate nella tabella di cui all'allegato al d.p.r. n. 1124/1965.
(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 9778/13; depositata il 23 aprile)


Mancato pagamento dell'indennità di malattia conto INPS

Il datore che non anticipa l'indennità di malattia non commette truffa se il Dm10 è corretto. Esporre all'Inps la vera posizione debitoria fa venir meno il raggiro richiesto per la condanna. Cassazione, sentenza 18762 del 29.4.13


Tribunale di Milano: licenziamento per superamento del periodo di comporto e tentativo obbligatorio di conciliazione



Fonte DTL Modena

Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 22 marzo 2013, ha affermato che il licenziamento per superamento del periodo di comporto deve essere preceduto dal tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’art. 7 della legge n. 604/1966, come modificato dall’art. 1, comma 40, della legge n. 92/2012. L’obbligo scaturisce dal fatto che tale tipo di recesso è assimilabile al licenziamento per giustificato motivo oggettivo: il giudice ha ritenuto che la circolare n. 3/2013 del Ministero del Lavoro che escludeva la procedura conciliativa “non può contraddire la norma legale”.
Sull’argomento va, peraltro, ricordato come lo stesso Tribunale di Milano (con altro giudice) con ordinanza de5 marzo 2013 (già annotata su questo sito in data 8 aprile 2013) aveva stabilito che il licenziamento per superamento del periodo di comporto non implicava il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto nell’ipotesi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, essendo “ontologicamente diverso”. Da ciò discendeva la correttezza interpretativa della circolare del Ministero del Lavoro n. 3/2013.
Non risultano, al momento, altre ordinanze che propendano per l’una o per l’altra tesi.

ELENCO SOCI SOSTENITORI E SOCI ORDINARI

SOCI SOSTENITORI
Sono coloro che partecipano solo occasionalmente, con versamento di una quota associativa annuale minima, stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo, alle iniziative ed ai servizi offerti dall’Associazione, dietro eventuale versamento di contributo ai singoli corsi, eventi o manifestazioni. Tale categoria di Associati, dato il carattere puramente occasionale del rapporto Associativo, quale ad esempio la partecipazione ad un singolo corso, non ha diritto ad alcun potere di elettorato sia passivo che attivo, negli organi associativi, né tantomeno di esser convocati nelle assemblee sociali.

SOCI ORDINARI
Sono coloro i quali previa domanda di ammissione, e relativa accettazione dal parte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell’Associazione.

CORSO INDIVIDUALE DI ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA




Lo staff di professionisti in materia lavoro e di Consulenti del Lavoro dell'Associazione Culturale L'Informalavoro presentano per l'anno 2013 il CORSO ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA con l'obiettivo di crea figure professionali capaci di elaborare buste paghe e abbiano  competenza relativa a i vari settori contributivi.

Il CORSO ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA è rivolto a tutti coloro che desiderino acquisire una preparazione professionale per la gestione di paghe e contributi aziendali, ponendosi come obiettivo quello di preparare i partecipanti, sia che siano già operatori del settore, che principianti in materia, a conoscere al meglio le norme, le tecniche e l’operatività per quanto riguarda il campo delle paghe e dei contributi.

Il CORSO ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA avrà una base tanto teorica che pratica sulle principali e fondamentali attività che l’operatore delle buste paghe deve svolgere, compresi tutti gli aspetti legislativi in materia di lavoro comunque propedeutici a tale profilo professionale.Il taglio del corso sarà duplice: 
  • TEORICO, con l'acquisizione di nozioni base e normativa di riferimento ad aspetti riguardanti l'elaborazione dei cedolini paga;
  • PRATICO attraverso l’applicazione e utilizzazione di software per l'elaborazione paghe Team System.
Ciascun partecipante al corso avrà a disposizione la propria postazione informatica individuale ( PC + Accesso Individuale Gecom Paghe Team System + Testo "Corso Paghe e Contributi" della Buffetti Editore) utilizzata per l'acquisizione di competenze che vanno dall'inserimento Aziende e Dipendenti in archivio all'elaborazione del cedolino paga mensile.
Durante il corso si terranno esercitazioni pratiche per verificare che ciascun partecipante abbia effettivamente acquisito le nozioni e competenze gradualmente maturante la progressione delle lezioni. Affinché si possa apprendere in maniera migliore, si porteranno continui esempi di casi reali come spunto di esercitazioni individuali e collettive.

DURATA DEL CORSO
Il corso si compone di quattro moduli pratici di lezioni/studio 48 ore in totale 
Al termine del corso verrà consegnato, a chi avrà frequentato almeno il 70% delle lezioni, l'attestato di partecipazione al corso di 
''ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA''. 


GESTIONE DELLE LEZIONI
Il corso è individuale ma potrà essere gestito anche in gruppo per esigenze organizzative.

COSTO DEL CORSO
Il corso avrà un costo complessivo di Euro 500,00 comprensivo del materiale didattico e informatico (Testo "Corso Paghe e Contributi" della Buffetti Editore e postazioni informatiche personali individuali)
Agli associati dell'Informalavoro è riservata una riduzione del 15% sul costo.

RINVIO O ANNULLAMENTO DEL CORSO 
L'Associazione Culturale L'Informalavoro e lo Studio Commerciale Scorrano si riservano la facoltà di rinviare o annullare il corso qualora non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti. Le quote già versate verranno restituite. 

DISDETTA 
In caso di disdetta sarà restituita la quota di partecipazione ai corsisti che recedono dal corso entro il terzo giorno lavorativo precedente la data di inizio. 
Negli altri casi la quota non potrà essere resa. 

Per info, contatti e adesioni al corso scriveteci a:
  • daniele@studioscorrano.it
  • linformalavoro@gmail.com

LA PARTECIPAZIONE AI CORSI E' APERTA A TUTTI, PREVIA ISCRIZIONE  ALL'ASSOCIAZIONE "L'INFORMALAVORO" E CON UNA RIDUZIONE DEL 30% DEL COSTO
(vedi quì info e modalità di iscrizione)

PER COLORO CHE VOLESSERO PARTECIPARE SENZA ASSOCIARSI IL COSTO E' QUELLO INTEGRALE RIPORTATO SULLA LOCANDINA