Per semplici richieste o suggerimenti contattateci cliccando quì (oppure utilizza il form sotto
),
specificando il quesito o la vostra richiesta e provvederemo a contattarvi al più presto per la risposta.

Newsletter Lavoro n. 570 del 16 maggio 2013

DPL Modena

Dottrina Per il Lavoro

                                                                                                                                                                                            

NEWSLETTER LAVORO

n. 570 del 16 maggio 2013

 

 newsletter settimanale per gli operatori del mercato del lavoro

 

  Le Novità in materia di Lavoro                                        

15-05 Contratto ENPACL: contratto integrativo aziendale per gli anni 2013-2014

In data 14 maggio 2013 è stato sottoscritto, tra l'ENPACL (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro) e le Associazioni sindacali Fialp/Cisal - UGL - FP Cgil - FP Cisl - USB - Cida, il contratto integrativo aziendale per gli anni 2013-2014, ciò in conformità con gli obiettivi del vigente CCNL di riferimento per il personale non dirigente degli Enti privatizzati.

 

15-05 Contratti: firmato l'ipotesi di accordo per i metalmeccanici delle cooperative

In data 13 maggio 2013 è stato sottoscritto, tra AGCI - Legacoop, FERDERALVORO e SERVIZI - CONFCOOPERATIVE, e la FIM-CISL, la FIOM-CGIL, la UILM-UIL, l'accordo di rinnovo per gli addetti alle aziende cooperative metalmeccaniche.

 

15-05 TFR: aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di aprile 2013

Il TFR accantonato al 31 dicembre 2012 va rivalutato per i lavoratori che hanno cessato il loro rapporto tra il 15 marzo ed il 14 aprile 2012, del 0,6566690%.

 

15-05 Min.Lavoro: trasmissione informatizzata dei dati sanitari e di rischio dei lavoratori

I Ministeri del Lavoro, della Salute, il Gruppo Tecnico Interregionale di Coordinamento PISLL delle Regioni, l'INAIL, la SIMLII e l'ANMA, hanno avviato un percorso di collaborazione e condivisione, con l'obiettivo di semplificare e favorire gli adempimenti di raccolta e trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori.

 

15-05 INAIL: cir.25 - visite mediche di revisione e altri accertamenti nei confronti dei residenti all'estero

L'INAIL ha proceduto ad un aggiornamento nonché a una revisione della prassi da seguire, distinguendo i casi di visite richieste in Paesi dell'Unione europea e di visite richieste in Paesi extracomunitari.

 

15-05 INPS: cir.79 - ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti

L'INPS comunica le modalità di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2013 per quanto riguarda i periodi assicurativi, ai fini previdenziali, per i liberi professionisti.

 

15-05 INPS: cir.78 - principio di assoggettamento all'assicurazione previdenziale per l'attività prevalente

L'INPS fornisce alcuni chiarimenti circa il regime contributivo applicabile ai soggetti che si trovino ad esercitare contemporaneamente un'attività da cui percepiscono redditi assoggettabili alla gestione separata ed altra attività imprenditoriale che comporta obbligo di iscrizione alla gestione commercianti o artigiani.

 

15-05 INPS: cir.77 - accesso per l'indennità giornaliera di malattia per gli iscritti alla Gestione Separata

L'INPS ha comunicato l'estensione del diritto alle indennità giornaliera di malattia e all'indennità per congedo parentale ai lavoratori iscritti alla Gestione separata.

 

15-05 Detassazione 2013: Accordo Interconfederale per le aziende artigiane e le Pmi

La Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai e le Associazioni Sindacali Cgil, Cisl e Uil, hanno sottoscritto l'Accordo Interconfederale sulla detassazione 2013 volto ad incentivare, per l'artigianato e le pmi, la definizione di accordi quadro territoriali per la detassazione degli elementi economici di produttività.

 

15-05 Tribunale Roma: respinto il ricorso Fiom contro il CCNL del 15 dicembre 2012

La Terza Sezione Civile del Tribunale di Roma, con ordinanza del 13 maggio 2013, ha respinto il ricorso presentato dalla Fiom Cgil contro il contratto nazionale di lavoro del 5 dicembre 2012 firmato da Fim Cisl, Uilm e Federmeccanica Assistal.

 

13-05 INAIL: cir.23 - pagamento dei premi e accessori - modifica del tasso di interesse

L'INAIL ha fissato al 6,50 l'interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi ed accessori e al 6,00% per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili.

 

13-05 Min.Lavoro: consulenti del lavoro - ufficiali i parametri per la liquidazione dei compensi

L'INAIL ha fissato al 6,50 l'interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi ed accessori e al 6,00% per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili.

 

12-05 Consulta: collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori universitari

La Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 25 della Legge 240/2010 che dispone in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario stesso.

 

12-05 Consulta: rimborsabili i contributi di malattia dovuti dal datore di lavoro all'INPS

La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che vietava il rimborso dei contributi pagati fino al 2009, poi esteso al 2011, da parte dei datori di lavoro che, in virtù di legge o contratto collettivo, sono tenuti a erogare un trattamento economico di malattia ai propri lavoratori.

per accedere alle notizie               

  Gli Approfondimenti                                                   

> La conciliazione monocratica tra luci ed ombre (M.Russo)

per accedere alle notizie            

          

Newsletter inviata a 51.003 abbonati

Clicca qui per inviare la newsletter ad un amico


Questa e-mail è generata automaticamente, siete pregati di non rispondere a questo indirizzo e di non inoltrare quesiti

 

Sito internet: www.dplmodena.it

 

Per cancellarsi dalla newsletter: Cancellami

 

la Privacy policy





Dimissione lavoratrice madre e indennità di disoccupazione



Fonte DTL Modena 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 6 del 5 febbraio 2013, ha risposto ad un quesito di Federalberghi, in merito alla corretta interpretazione della disposizione normativa ex art. 55, D.L.vo n. 151/2001, concernente la disciplina delle dimissioni volontarie presentate dalla lavoratrice madre nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento.
In particolare, l’istante chiede se, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 92/2012, sulla convalida delle dimissioni per un periodo pari ai primi tre anni di età del bambino, la lavoratrice madre possa fruire dell’indennità di disoccupazione per il medesimo arco temporale.

 La risposta in sintesi:

"...Alla luce delle norme in esame, si evince che la lavoratrice madre/lavoratore padre ha diritto alla percezione delle indennità – compresa quella di disoccupazione involontaria – disposte nell’ipotesi di licenziamento, esclusivamente laddove abbia presentato la richiesta di dimissioni o sia stata licenziata entro il compimento di un anno di età del figlio.
In proposito, si sottolinea che le modifiche introdotte dalla Legge n. 92/2012 all’art. 55, comma 4, richiamate nel quesito non hanno inciso in ordine al periodo di fruizione delle indennità di cui al primo comma del medesimo articolo.
Ciò in quanto, la disposizione sancita al comma 4, estendendo da un anno ai primi tre anni di vita del bambino il periodo in cui è necessario attivare la convalida della risoluzione consensuale del rapporto e delle dimissioni da parte della lavoratrice madre, ha solamente inteso rafforzare la procedura volta ad asseverare la genuinità della scelta di porre termine al rapporto di lavoro.
In definitiva, in risposta al quesito avanzato, si ritiene che l’estensione temporale dell’istituto della convalida non abbia riflessi sul diritto all’indennità erogata a seguito di dimissioni volontarie di cui al comma 1 la quale, pertanto, può essere fruita solo nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento e cioè fino al compimento del primo anno di età del bambino.".
 

Benefici contributivi e assunzione ex dipendente


Fonte DTL Modena


La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 9 del 8 marzo 2013, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla disciplina delle agevolazioni contributive concesse, in presenza di determinati requisiti, al datore di lavoro che effettui nuove assunzioni. In particolare, l’istante chiede se la disposizione normativa citata possa trovare applicazione nel caso in cui la nuova assunzione riguardi ex di pendenti della medesima impresa, in possesso del requisito dello stato di disoccupazione, licenziati per diminuzione di personale ovvero che abbiano esercitato il diritto di recesso da un rapporto di lavoro part-time.

 La risposta in sintesi:

"...Ciò premesso, in relazione all’ipotesi di assunzione di ex dipendente licenziato per riduzione di personale si ritiene che, se in capo al medesimo lavoratore si siano nuovamente configurati i requisiti di legge, nessuna preclusione può applicarsi al riconoscimento per intero del beneficio. Se quindi il lavoratore perde lo stato di disoccupazione e poi lo riacquista, iniziando a maturare da zero un nuovo periodo di 24 mesi di disoccupazione, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla legge, non può ostare al riconoscimento del beneficio il solo fatto che il lavoratore assunto ai sensi dell’art. 8, comma 9, L. n. 407/1990 fosse già stato alle dipendenze dello stesso datore di lavoro in un precedente rapporto agevolato. In tal caso l’agevolazione contributiva deve essere quindi riconosciuta per intero e non va, invece, contratta cumulando i periodi agevolati precedenti.
In ordine alla possibilità per il datore di lavoro di usufruire delle agevolazioni in esame nel caso in cui assuma “nuovamente, dopo alcuni mesi, un lavoratore part-time a 20 ore settimanali, precedentemente dimessosi e per il quale aveva già beneficiato delle agevolazioni medesime” , nelle 3 fattispecie realizzatesi anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 92/2012, si ritiene che il beneficio debba essere riconosciuto solo per il periodo residuo rispetto al limite massimo di fruizione dei 36 mesi, ciò in quanto non vi è stata interruzione dello stato di disoccupazione.
Si evidenzia, tuttavia, che successivamente al 18 luglio 2012, la fattispecie da ultimo prospettata non risulta più configurabile alla luce dell’intervenuta abrogazione – ad opera dell’art. 4, comma 33, lett. c), L. n. 92/2012 – dell’art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 181/2000 nella parte in cui prevedeva la “conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgi mento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione”.
Per completezza si rappresenta che, a seguito della nuova formulazione dell’art. 4 sopra citato, la perdita dello stato di disoccupazione attualmente si verifica “ in caso di mancata presentazione senza giustificato moti vo alla convocazione del servizio competente nell’ambito delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 del medesimo D.Lgs.”, ovvero “in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavo ro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo, ex L. n.196/1997”. La disposizione normativa citata, così come modificata, prevede inoltre “la sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi”.

Lavoro intermittente per il personale addetto agli stabilimenti balneari



Fonte DTL Modena 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 13 del 27 marzo 2013, ha risposto ad un quesito delle Associazioni: AGCI, CONFCOOPERATIVE e LEGACOOP, in merito alla possibilità di impiegare il personale addetto ai servizi di salvataggio presso gli stabilimenti balneari per l’attività di assistenza ai bagnanti con contratto di lavoro intermittente, assimilando tale figura al “personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali” di cui al n. 19 della tabella allegata al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657.

 La risposta in sintesi:

"...Ciò premesso, la figura del “personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali” di cui al n. 19 della tabella allegata al citato Regio Decreto risulta assimilabile a quella dei bagnini assistenti bagnanti degli stabilimenti balneari.
Analizzando lo svolgimento dell’attività di entrambe le categorie, infatti, appare evidente che le funzioni svolte dal personale degli stabilimenti di bagni e acque minerali e dagli assistenti bagnanti degli stabilimenti balneari è sostanzialmente identica. In entrambe le ipotesi la prestazione richiesta ai lavoratori in questione consiste nello svolgere assistenza e/o soccorso ai bagnanti delle strutture acquatiche dei parchi termali – nell’accezione più moderna rispetto ai “bagni” descritti nel R.D. del 1923 – nel primo caso e delle località balneari nel secondo.
Premesso quanto sopra si ritiene possibile instaurare rapporti di lavoro intermittente per il personale addetto ai servizi di salvataggio presso gli stabilimenti balneari per l’attività di assistenti bagnanti al pari del personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali.”.