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Chiarimenti sulla qualificazione del"progetto" nei co.pro post L. 92/2012


Forniamo di seguito alcuni chiarimenti e precisazioni riguardanti alcune sfaccettature nella definizione di un progetto genuino, sia sotto un'interpretazione pura della norma che delle indicazioni giurisprudenziali.

DEFINIZIONE SECONDO LA NORMA

Il collegamento ad un determinato risultato finale, che è uno dei requisiti indicati dalla Riforma Fornero, il Ministero ribadisce che “il contenuto del progetto deve necessariamente indicare l’attività prestata dal collaboratore in relazione alla quale si attende il raggiungimento di un determinato risultato obiettivamente verificabile. In altri termini il risultato finale che si attende dall’attività prestata del collaboratore costituisce parte integrante del progetto e allo stesso tempo elemento necessario ai fini della sua validità”.

Attualmente, pertanto, precisa il Ministero, il Legislatore subordina la stipula di contratti a progetto alla individuazione di un risultato compiuto, inteso quale modificazione della realtà materiale che il collaboratore si impegna a realizzare in un determinato arco temporale (ad esempio sviluppo di uno specifico software e non l’attività ordinariamente necessaria ai fini della sua gestione; l’ideazione di una specifica scenografia per la rappresentazione di uno spettacolo teatrale e non mero allestimento del palco).

Questa soluzione interpretativa rende imprescindibile l’individuazione di un “risultato finale” che sia idoneo a realizzare uno specifico e circoscritto interesse del committente.

Sulla non coincidenza con l’oggetto sociale del committente, il Ministero nella circolare, richiamando quanto disposto dall’art. 61 comma 1 del D. Lgs. n. 276 del 2003 modificato dalla legge Fornero, ossia “il progetto non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente”, cita una sentenza del Tribunale di Milano del 18 luglio 2011 sulla necessaria specificità del progetto.

INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE

I giudici hanno chiarito che il progetto “pur avendo ad oggetto attività rientranti nel normale ciclo produttivo dell’impresa, e quindi, non necessariamente caratterizzato dalla straordinarietà od occasionalità, deve pur sempre distinguersi da essa, costituendo un obiettivo o un tipo di attività che si affianca all’attività principale senza confondersi con essa”.

Quindi in tal senso il progetto indicato nel contratto, per rispondere ai requisiti della legge Fornero, pur potendo rientrare nel ciclo produttivo dell’impresa e insistere in attività che rappresentano il cosiddetto core business aziendale, deve essere caratterizzato da una autonomia di contenuti e obiettivi.

Ad esempio, nell’ambito di una azienda di software, un progetto di creazione di un programma informatico avente particolari caratteristiche. Viceversa, una creazione di software per la clientela si tratta di una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente. Oppure nell’ambito di una attività di rilevazione dati per finalità statistiche, la raccolta degli stessi finalizzata alla realizzazione di uno specifico obiettivo di ricerca.

Compilazione di false buste paga




Con sentenza n. 36900 del 9 settembre 2013, la terza sezione penale della Cassazione, ha affermato che l’indicazione sulla busta paga di una retribuzione maggiore di quella effettivamente consegnata al dipendente non riveste gli estremi del reato di dichiarazione fraudolenta con annotazione di falsi documenti ma, di dichiarazione fraudolenta attraverso altri artifici per la cui sussistenza è necessario il superamento di una soglia di imposta evasa 

Sanatoria associati in partecipazione


Fonte: Italia Oggi 4 settembre 2013 

Ministero del Lavoro, circolare 29 agosto 2013 n. 35

Il Ministero del Lavoro ha precisato che con la stabilizzazione degli associati in partecipazione il datore di lavoro estingue non solo le sanzioni sull’impiego degli associati, ma anche quelle sull’eventuale impiego irregolare di tirocinanti. 

Lo precisa il Ministero del Lavoro nella circolare n. 35 del 2013.

La novità è stata introdotta dalla legge n. 99/2013, di conversione del decreto legge n. 76/2013, entrata in vigore lo scorso 23 agosto, che disciplina una procedura agevolata per la stabilizzazione dell’occupazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro.

La procedura prevede la stipula di un contratto collettivo, di qualsiasi livello, tra giugno e settembre, che stabilisca l’assunzione a tempo indeterminato degli associati, nei successivi tre mesi, anche con contratto di apprendistato, con la possibilità di usufruire di eventuali agevolazioni previste dalla legge.

Unico limite: nei sei mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro può recedere solo per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Possono ricorrere alla stabilizzazione tutte le imprese, anche quelle già raggiunte da atti amministrativi o giurisdizionali circa la qualificazione del rapporto di lavoro, purché non definitivi.

I destinatari sono gli associati in partecipazione con apporto di lavoro, indipendentemente che per loro siano pendenti accertamenti ispettivi o siano stati adottati provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi.

La procedura stabilisce, altresì, che concluso il contratto collettivo, gli ex associati sottoscrivano specifici atti di conciliazione, ex articolo 410 cod. proc. civ, relativi al pregresso rapporto di associazione in partecipazione, che così si chiude definitivamente.

Tuttavia, l’efficacia degli atti è subordinata al versamento, da parte del datore di lavoro, alla Gestione Separata Inps, di una somma pari al 5% della quota di contribuzione a carico degli associati per il periodo di vigenza dei contratti di associazione e comunque per un massimo di sei mesi.

Entro il prossimo 31 gennaio, i datori di lavoro devono depositare presso l’Istituto di previdenza i contratti collettivi, gli atti di conciliazione, i contratti di lavoro stipulati e le copie dei modelli F24, che attestino il versamento delle somme alla Gestione Separata Inps, così da consentire la correttezza degli adempimenti.

A questo punto, l’Istituto verifica che le assunzioni, previste dal contratto collettivo, siano state effettuate e che alle stesse corrispondano i relativi verbali di conciliazione, nonché i versamenti alla Gestione competente.

Le risultanze delle verifiche vengono comunicate dall’Inps ai datori di lavoro interessati e alle competenti Direzioni Territoriali del lavoro.

Durante la procedura gli effetti di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali vengono sospesi fino all’esito delle verifiche da parte dell’Inps.

L’esito positivo della verifica Inps comporta l’estinzione degli illeciti relativi al versamento dei contributi, assicurativi e fiscali, già in essere alla data del 23 agosto scorso, sia con riferimento agli associati in partecipazione sia con riguardo ai tirocinanti.

Contratti di lavoro "non a tempo indeterminato" - contributo addizionale


Fonte DTL Modena

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 15 del 17 aprile 2013, ha risposto ad un quesito dell'Assosomm, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 2, comma 28, Legge n. 92/2012 afferente al contributo addizionale pari all’1,4 % della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, applicabile ai contratti di lavoro subordinato “non a tempo indeterminato”.
In particolare, l’istante chiede se la disciplina delle esclusioni dal versamento del predetto contributo previste dal comma 29, lett. b) del citato articolo 2, possa trovare applicazione anche con riferimento ai lavoratori somministrati con contratto di lavoro a tempo determinato, nonché ai lavoratori somministrati in mobilità assunti con contratto di lavoro a termine.

 La risposta in sintesi:

"...Ne consegue che, salvo le tassative eccezioni di cui si dirà, il contributo risulta applicabile, ad esempio, nei confronti dei datori di lavoro che assumono con contratto a termine ex D.Lgs. n. 368/2001, con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato, nonché mediante somministrazione di lavoro a termine.
...
...
Ciò premesso, si ritiene che anche nell’ambito della somministrazione a termine sia dovuto il contributo in questione, salvo che il lavoratore somministrato non rientri nelle eccezioni sopra indicate. Ciò vale, come richiesto con successiva nota dall’interpellante, anche in caso di lavoratori in mobilità somministrati a tempo determinato.”.