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D.L. n. 104/2013 – Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale - Dal 1° gennaio 2014

Il decreto-legge, all`art. 26 introduce modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, che avranno, in ogni caso, effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Con la modifica del comma 3 dell`articolo 10 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), si stabilisce che gli atti di trasferimento di immobili e tutti gli atti e le formalita` direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti dall`imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro.
In sostanza - a decorrere dal 1° gennaio 2014 - le aliquote dell`imposta di registro relative ai trasferimenti di prima casa passeranno dal 3 al 2%.
  • Per gli immobili “di lusso” si passera` invece dal 7% al 9% (l`aumento si applica anche per seconde case, capannoni, etc.).
  • Al 9% arriveranno anche i terreni edificabili (oggi all`8%) e quelli agricoli (oggi al 15%).
  • Diminuiranno, invece, le imposte ipotecaria e catastale, passando dall`attuale misura (proporzionale - 2% e 1% - o fissa – 168,00 euro - a seconda dei casi), all`importo fisso di 50 euro per ciascuna.
L`art. 26, al secondo comma, dispone inoltre che l`importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, stabilito in misura fissa di 168,00 euro da disposizioni vigenti prima del 1° gennaio 2014, e` elevato a 200,00 euro.

Conciliazione per licenziamento di lavoratori interinali

Fonte: Italia Oggi 24 settembre 2013 

Ministero del Lavoro, interpello 20 settembre 2013 n. 27

Il Ministero del lavoro, nell’interpello 27/2013, chiarisce che la nuova procedura obbligatoria di conciliazione, prevista nelle ipotesi di licenziamento economico, si applica anche alle agenzie di somministrazione, sia per i licenziamenti dei dipendenti della stessa agenzia sia di quelli assunti al fine di inviarli in missione. 

Il chiarimento riguarda il campo di applicazione dell'art. 7 della legge n. 604/1966, così come modificata dalla legge n. 92/2012 (riforma Fornero), in vigore dal 18 luglio 2012, che prevede l'obbligo per le parti, lavoratore e datore di lavoro, di esperire un tentativo di conciliazione, entro precisi termini di decadenza, prima di procedere al licenziamento vero e proprio. 

Innanzitutto, il Ministero ribadisce che la nuova procedura, di cui al citato art. 7 della legge n. 604/1966, riguarda tutti i datori di lavoro, imprenditori e non, che, in ciascuna sede, stabilimento, filiale o reparto, occupano alle proprie dipendenze più di 15 unità o più di 5, se imprenditori agricoli. 

La procedura si applica, altresì, ai datori di lavoro che nello stesso comune occupano più di 15 dipendenti, anche se in ciascuna unità produttiva non raggiungono tale limite e, comunque, a coloro che occupano più di 60 dipendenti su scala nazionale. 

Inoltre, il Ministero cita la circolare n. 3/2013, che stabilisce la non computabilità di alcune tipologie contrattuali ai fini del raggiungimento delle predette soglie dimensionali, fra queste la categoria dei lavoratori somministrati non rientranti, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 276/2003 (riforma Biagi), nell'organico dell'utilizzatore. 

Infine, il Ministero evidenzia l'inesistenza di deroghe per le agenzie di somministrazione che, pertanto devono ritenersi destinatarie della procedura obbligatoria di conciliazione, sempre che sussistano i predetti requisiti dimensionali e in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di dipendenti dell'agenzia assunti a tempo indeterminato, siano essi alle dirette dipendenze dell'agenzia o inviati in missione nell'ambito di un contratto di somministrazione.

Piccola mobilità: nessuna agevolazione contributiva per le assunzioni

L’INPS, con il Messaggio n. 4679 del 18 marzo 2013, fornisce importanti precisazioni in merito alla mancata proroga, per il 2013, della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo e della fruizione dei benefici connessi. L’Inps, inoltre, in attesa dei necessari chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro,comunica che, in via cautelare, deve intendersi anticipata al 31 dicembre 2012 la scadenza dei benefici connessi ai rapporti agevolati, instaurati con i lavoratori sopra indicati.


Nel messaggio n. 4679 del 18 marzo 2013 l’Inps interviene nuovamente in relazione alla mancata proroga, per il 2013, della possibilità:
di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo (c.d. “piccola mobilità”) e
di fruizione delle agevolazioni contributive (contribuzione a carico azienda nella misura prevista per gli apprendisti, ossia pari al 10%) connesse al loro impiego.

L’Istituto ricorda, pertanto, che non è possibile fruire delle agevolazioni contributive previste per le assunzioni, che decorrono dal 1° gennaio 2013, di lavoratori licenziati nel 2013. In attesa di chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro è sospesa la possibilità di riconoscere le agevolazioni contributive in oggetto:
per le assunzioni effettuate, quindi, nel 2013 di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità prima del 2013;
per le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2013, di rapporti agevolati instaurati prima del 2013.

L’Istituto, inoltre, chiarisce che, in via cautelare, deve intendersi anticipata al 31 dicembre 2012, la scadenza delle agevolazioni contributive connesse ai rapporti agevolati instaurati con i lavoratori sopra indicati nel corso del 2012.

Viene meno, quindi, la possibilità di fruire delle predette agevolazioni anche per quei rapporti di lavoro instaurati nel 2012 (nonché prorogati o trasformati), il cui periodo agevolato sfora nell’anno 2013.

Alla luce di quanto comunicato dall’INPS si ritiene, dunque, opportuno sospendere da subito la fruizione delle agevolazioni contributive per i lavoratori assunti dalla “piccola mobilità” nel 2012 il cui periodo agevolato sfora nel 2013.

Si ricorda che si tratta dei lavoratori identificati dai seguenti codici tipo contribuzione:

P5: Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1, Legge n. 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi (art.25, comma 9, legge 223/1991). (Circ. INPS n. 115/2005). Decorrenza 1/2006.

P6: Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1, Legge n. 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi (art. 8, comma 2 della Legge n. 223/1991). (Circ. INPS n. 115/2005). Decorrenza 1/2006.

P7: Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1 della Legge n. 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 2 della Legge n.

223/1991). (Circ. INPS n. 115/2005). Decorrenza 1/2006.

S1: Soci lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1 della Legge n. 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi (art. 25, comma 9 della Legge n. 223/1991). (Circ. INPS n. 77/2006). Decorrenza 1/2005.

S2: Soci lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1 della Legge n. 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi (art. 8, comma 2 della Legge n. 223/1991). (Circ. INPS n. 77/2006). Decorrenza 1/2005.

S3: Soci lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1 della Legge n. 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 2 della Legge n.

223/1991). (Circ. INPS n. 77/2006). Decorrenza 1/2005.

Per le agevolazioni fruite a gennaio e febbraio 2013, si ritiene che le stesse, in attesa dei chiarimenti ministeriali, non debbano essere restituite.

LE ASSUNZIONI AGEVOLATE EX L. 407/90 E 223/91 CON LA RIFORMA FORNERO

Fonte: Circolare n. 137/2012, INPS

Non è possibile fruire degli incentivi nelle seguenti ipotesi:
  1. nell’ipotesi in cui venga assunto un lavoratore nei cui confronti sussisteva un obbligo di assunzione, stabilito da norme di legge (ad esempio, per diritto di precedenza ex art. 15, L. n. 264/1949 ovvero ex art. 5, D.Lgs. n. 368/2001) o della contrattazione collettiva. 
  2. nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione venga utilizzato mediante contratto di somministrazione
  3. se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso di utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione senza che l'utilizzatore abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare del diritto di precedenza. 
  4. nel caso in cui il datore di lavoro o l’utilizzatore abbiano alle proprie dipendenze lavoratori sospesi per crisi o riorganizzazione. Sono salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso diversa unità produttiva
  5.  non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo. 
Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
Con specifico riferimento, poi, agli incentivi per l’assunzione di lavoratori disoccupati o in Cigs da almeno 24 mesi, l’Inps precisa che le regole di cui al novellato art. 8, co. 9, della L. n. 407/90, vanno comunque interpretate alla luce dei principi suesposti. Sicchè, se per ipotesi è intervenuto un licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, l’incentivo comunque spetta, se viene preventivamente offerto il lavoro ai licenziati e questi rifiutano. Inoltre, avendo il principio del cumulo introdotto un criterio di flessibilità nell’applicazione degli incentivo, è possibile affermare la spettanza del medesimo anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di precedente rapporto a termine, purché il lavoratore sia in possesso un’anzianità di disoccupazione di almeno 24 mesi, se il rapporto fosse cessato invece di essere trasformato, e sempre che lo stesso in virtù del precedente rapporto a termine non maturi un diritto di precedenza. Al riguardo, peraltro, l’Inps rammenta che, a seguito delle modifiche intervenute, lo stato di disoccupazione si considera sospeso nella sola ipotesi di svolgimento di attività di lavoro subordinato di durata inferiore a 6 mesi. Infine, ricorre la "sostituzione" dei lavoratori licenziati quando si assume un altro lavoratore per adibirlo a mansioni per le quali i lavoratori licenziati hanno un diritto di precedenza alla riassunzione.
Gli incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, invece, vista l’abrogazione della normativa a decorrere dal 1° gennaio 2017, saranno applicati alle assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate fino al 31 dicembre 2016, anche se l’incentivo dovesse scadere successivamente alla suddetta data.
Per la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, originariamente instaurato con un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, se la trasformazione è effettuata entro la scadenza del beneficio connesso al rapporto a tempo determinato, l’incentivo spetta a prescindere dalla circostanza che il lavoratore abbia maturato un diritto di precedenza all’assunzione a tempo indeterminato. Peraltro, superando parzialmente la prassi restrittiva affermatasi prima dell’entrata in vigore della legge 92/2012, si deve ritenere che, per un’assunzione a tempo indeterminato che segua, con o senza soluzione di continuità, un’assunzione a termine dalle liste di mobilità, spetta comunque la riduzione contributiva per ulteriori 12 mesi e, quando ne ricorrano i presupposti, il contributo mensile. Gli stessi sono tuttavia esclusi nell’ipotesi in cui l’assunzione è dovuta, perché soddisfa un diritto di precedenza alla riassunzione, maturato dal lavoratore in conseguenza del precedente rapporto a termine.