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E’ licenziabile il dipendente che si mette in malattia dopo aver abbandonato il posto di lavoro

Nella sentenza n. 22394/2013, pubblicata in data 1° ottobre 2013, la Corte di Cassazione -Sezione lavoro sancisce che è licenziabile il dipendente che, dopo aver abbandonato il posto di lavoro, si mette in malattia, essendo venuto a conoscenza dell’apertura a suo carico di un procedimento disciplinare. Il comportamento fraudolento tenuto dal lavoratore, nel tentativo di neutralizzare gli effetti del predetto procedimento sanzionatorio, mina, in questo caso, il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, rendendo legittima la sanzione estintiva del rapporto di lavoro.
Fonte : 7GrammiLavoro

Contratto a termine ed indennizzo



Con sentenza n. 1411/2012 la Cassazione, intervenendo sull’art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010, ha affermato che l'indennizzo (da 2,5 a 12 mensilità) a titolo risarcitorio per la conversione del rapporto a termine in contratto a tempo indeterminato, copre tutto il periodo compreso tra la fine del lavoro e la sentenza di conversione. La natura di tale indennità è puramente risarcitoria, con conseguente inapplicabilità del principio dell'"aliunde perceptum".Tale decisione si inserisce lungo il cammino tracciato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 303/2011.


Fonte DTL Modena

Call center e sistemi di controllo sul collaboratore



Con sentenza n. 4476 del 21 marzo 2012, la Cassazione ha affermato che la natura di lavoro "a contratto" o "a progetto" non può essere considerata se sostenuta da un controllo "particolarmente accentuato ed invasivo" da parte dell'azienda.
Inoltre, la Suprema Corte fa presente che qualora il lavoratore è pienamente inserito nell'organizzazione della società, utilizzando strumenti e mezzi di quest'ultima senza alcun rischio di impresa e qualora riceva dall'azienda "puntuali ordini di servizio", il contratto da applicare è quello che prevede la subordinazione del lavoratore e non la collaborazione.

Fonte DTL Modena

Rimborso spese per lavaggio divise da lavoro



Con sentenza n. 19579 del 26 agosto 2013, la Cassazione ha affermato che qualora il datore di lavoro imponga ai propri dipendenti di avere la divisa sempre in ordine, è tenuto a rimborsare le spese della lavanderia, atteso che si ravvisa in ciò un suo interesse concreto.


Fonte DTL Modena

Sentenza favorevole al lavoratore e opzione reintegra o indennità


 
Con sentenza n. 21452 del 19 settembre 2013, la Cassazione ha affermato che in caso di licenziamento illegittimo, non influisce sul diritto del dipendente all’opzione tra reintegra ed indennità sostituiva (previsto dall’articolo 18, comma 5, dello Statuto dei lavoratori), la circostanza che, su invito del datore, egli abbia di fatto ripreso a lavorare durante lo svolgimento del processo.
La Suprema Corte chiarisce che detto diritto matura esclusivamente all'esito di una sentenza favorevole.


Fonte DTL Modena

Paventare un licenziamento non legittima il demansionamento


Con sentenza n. 21356 del 18 settembre 2013, la Cassazione ha affermato che il demansionamento non può essere giustificato semplicemente con l'esigenza di evitare il licenziamento.

La Suprema Corte, riprendendo quanto detto dalla Corte di appello, osserva che “non può ritenersi che il demansionamento sia legittimato dalla volontà di impedire il licenziamento in quanto mansioni dequalificanti devono essere comunque accettate (e prima ancora proposte, il che non sembra neppure essere stato dedotto) dal lavoratore”.

Fonte DTL Modena

Licenziamento per ritardo reiterato a lavoro e falsificazione della presenza


Con sentenza n. 21203 del 17 settembre 2013, la Cassazione ha affermato la legittimità del licenziamento comminato al lavoratore che si reca ripetutamente in ritardo al lavoro falsificando, inoltre, l'orario di ingresso.
La Suprema Corte, in tal modo, ha ritenuto corretta la valutazione del datore di lavoro secondo cui la condotta del dipendente integrava un’ipotesi ex articolo 2119 del codice civile e cioè “un comportamento talmente grave da ledere irrimediabilmente il nesso di fiducia che deve sostenere il rapporto”.

Riprendendo quanto riferito dai giudici di merito, la Corte ha evidenziato la gravità della condotta posta in essere dal ricorrente, sottolineando che non si è trattato di un episodio isolato, ma di più episodi avvenuti in più riprese in breve lasso di tempo, per cui le modalità della condotta e la frequenza degli episodi contestati deponevano per la mala fede del lavoratore, il quale aveva finito, in tal modo, per ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario che avrebbe dovuto sorreggere il rapporto di lavoro”.

Fonte DTL Modena