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Aggiornamento della modulistica per la richiesta delle prestazioni ASpI e Mini-ASpI


Fonte 7 Grammi Lavoro

L’Inps, nella
 circolare n. 154 del 28 ottobre 2013, a seguito delle novità apportate dall’art. 4, comma 38, della Legge di riforma del mercato del lavoro, che ha previsto la facoltà per il lavoratore disoccupato di rilasciare all’INPS la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa al momento della presentazione della domanda di indennità nell’ambito dell’ASpI, comunica di aver provveduto ad aggiornare la modulistica per la richiesta delle prestazioni ASpI (SR134) e Mini-ASpI (SR133). Tale modulistica, oltre ad essere pubblicata nell’apposita sezione del sito istituzionale, www.inps.it, è allegata alla citata circolare.

ASpI e licenziamento disciplinare


Fonte DTL Modena

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 29 del 23 ottobre 2013, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla possibilità che si configuri il diritto del lavoratore a percepire l’ASpI e il conseguente obbligo del datore di lavoro di versare il contributo di cui all’art. 2, comma 31 della L. n. 92/2012, nell’ipotesi di licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa.
In particolare, l’istante chiede se il licenziamento disciplinare possa costituire un’ipotesi di disoccupazione “involontaria”, per la quale è prevista la concessione della predetta indennità.

 La risposta in sintesi:

"...Atteso quanto sopra esposto, non sembrano esservi margini per negare il contributo a carico del datore di lavoro previsto dall’art. 2, comma 31 della L. 92/2012, in quanto lo stesso è dovuto “per le causali che, indipendente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI”.".

INPS: nessun incentivo per i lavoratori della "piccola mobilità"


Fonte DTL Modena

L'INPS, con circolare n. 150 del 25 ottobre 2013, premettendo che la posizione espressa discende da chiarimenti intervenuti con il Ministero del Lavoro e che la normativa relativa alla c.d. "piccola mobilità"  (quella concernente i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo dalle imprese dimensionate fino a quindici dipendenti) non è stata prorogata nel 2013, osserva che:
a)      gli incentivi previsti (sotto forma di contribuzione agevolata al 10%) per le assunzioni effettuate da datori di lavoro entro il 31 dicembre 2012, cessano a tale data;
b)      non sono riconosciute le agevolazioni per le proroghe e le trasformazioni di contratti stipulati entro il 2012 e avvenute nel corso del 2013;
c)      non sono riconosciute incentivate le assunzioni di lavoratori della "piccola mobilità" avvenute nel corso del 2013;
d)     i datori di lavoro che effettuano assunzioni, proroghe e trasformazioni relative concernenti lavoratori già licenziati per giustificato motivo oggettivo da piccole imprese, possono beneficiare dell’incentivo già annunciato, a suo tempo, dal Ministro Fornero e contenuto nel Decreto Direttoriale n. 264 del 19 aprile 2013, del Dirigente Generale delle Politiche Attive e Passive del Ministero del Lavoro (nei limiti massimi ivi previsti) per un importo pari a 190 euro mensili per 12 mesi. Il Decreto rimanda, per la piena operatività del beneficio, ad una circolare INPS non ancora emanata, sicchè, ad oggi, il beneficio non può essere "goduto";
e)      la mancata proroga delle agevolazioni per i lavoratori provenienti dalla "piccola mobilità" incide anche sugli incentivi per l’apprendistato dei lavoratori in mobilità (art. 7, comma 4, del D.L.vo n. 167/2011), qualora l’istituto, peraltro poco utilizzato, riguardi gli stessi: al momento, si è in attesa di approfondimenti concordati con il Dicastero del Lavoro e, di conseguenza, non vengono fornite disposizioni applicative.