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Il rapporto di lavoro può cessare solo per cause tipiche



Fonte DPL Modenaa

Con sentenza n. 24181 del 25 ottobre 2013, la Cassazione ha affermato che grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l'onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro e, soprattutto, che la risoluzione non sia dovuta ad unilaterale volontà del datore di lavoro.




Novità sul congedo straordinario

FONTE: 7GRAMMI LAVORO
L’Inps, sul proprio sito istituzionale, comunica che il congedo straordinario per la cura delle persone disabili in situazione di gravità può essere riconosciuto al familiare o affine entro il terzo grado convivente del disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, secondo un determinato ordine di “priorità” che vede al primo posto per il riconoscimento del beneficio il coniuge convivente della persona disabile e, in caso di mancanza di questi, il padre o la madre – anche adottivi o affidatari – del disabile; a seguire, hanno diritto al beneficio, nell’ordine, figli, fratelli o sorelle e, infine, parenti o affini di terzo grado, purché conviventi e sempre nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
I requisiti soggettivi per farsi riconoscere il congedo straordinario e le modalità per la presentazione delle domande sono descritti in dettaglio nella circolare n. 159 del 15 novembre 2013.