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Crediti previdenziali

L’Inps recupera i contributi non pagati anche se la cartella esattoriale è affetta da un vizio formale. L’istituto può sempre scegliere la via dell’accertamento del suo diritto in sede giudiziaria. 
Cassazione, sentenza 26395 del 26.11.13

Falsa fatturazione

Commette reato il commercialista che emette una fattura falsa per conto del cliente nonostante la rassicurazione del legale. Rilevante ai fini della responsabilità penale la professionalità del consulente fiscale, il quale deve rendersi conto che l'operazione è illecita. 
Cassazione, sentenza 47210 del 28.11.13

Tutela reale e reintegro

Si contano nei 15 dipendenti gli interinali sopra la soglia fissata dal Ccnl: il licenziato va reintegrato. In frode alla legge i contratti di somministrazione stipulati per eludere l’articolo 18: il datore non può invocare l’irrilevanza ai fini della tutela reale di cui alla riforma Biagi. 
Cassazione, sentenza 26654 del 28.11.13

Associazione in partecipazione

Non è associazione in partecipazione ma lavoro dipendente se la quota è calcolata sui ricavi lordi. Il rapporto ha natura subordinata quando mancano il coinvolgimento nella gestione aziendale e, dunque, l’alea legata agli utili e alle perdite della società. 

Cassazione, sentenza 26522 del 27.11.13

Beni d’impresa in godimento ai soci e finanziamenti


Fonte Agenzia delle Entrate

Tutto pronto per la comunicazione all’Anagrafe tributaria delle informazioni relative ai beni d’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore e dei finanziamenti all’impresa o le capitalizzazioni da parte di soci o familiari dell’imprenditore che hanno un valore complessivo pari o superiore ai 3.600 euro. 
Sono state pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate le specifiche tecniche per l’invio dei dati e le istruzioni alla compilazione del modello ad hoc. 

Doppia corsia per i termini entro cui segnalare i dati alle Entrate 
Per i beni in godimento o i finanziamenti ricevuti nel 2012, la comunicazione deve essere effettuata entro il 12 dicembre prossimo. A regime, invece, il termine per l’invio del modello sarà il 30 aprile dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui i beni sono stati concessi in godimento o sono stati ricevuti i finanziamenti o le capitalizzazioni. 

Chi comunica i dati al Fisco 
Deve utilizzare questa comunicazione l’impresa che concede i beni in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore oppure quella che ha ricevuto finanziamenti o capitalizzazioni pari o sopra i 3600 euro da parte dei soci o dei familiari dell’imprenditore, nonché in alternativa il socio che ha ricevuto il bene in godimento. 

Quali beni concessi entrano nel modello 
La comunicazione dei dati deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d’imposta, qualora esista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di 
mercato del diritto di godimento. L’obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi precedenti, nel caso in cui continui a essere utilizzato nell’anno di riferimento della comunicazione.

Cedolare secca con aliquota ridotta dal 19% al 15%

Fonte Agenzia delle Entrate

La nuova aliquota del 15% per la cedolare secca sui canoni concordati si applica con il metodo previsionale già dall’acconto da versare entro il prossimo 2 dicembre. In questo caso, se la prima rata di acconto è stata già versata in giugno (o in luglio con la maggiorazione dello 0,40%) l’importo della seconda rata si ottiene determinando l’imposta annua dovuta per il 2013 con l’aliquota del 15%, calcolando il 95% della cedolare così determinata e sottraendo quanto già versato. Se l’acconto è dovuto in unica soluzione (versamento inferiore a 257,52 euro) si può determinare l’imposta annua dovuta per il 2013 con l’aliquota del 15% e versare a titolo di acconto il 95%. La nuova aliquota, che “taglia” di quattro punti percentuali quella precedentemente in vigore (19%), vale dal 2013 per i contratti a canone concordato per le abitazioni situate 
nei comuni con carenze di disponibilità abitative o in quelli ad alta tensione abitativa (Dl. n 102/2013). 

Come calcolare l’acconto, il metodo storico e quello previsionale -
Per calcolare l’acconto della cedolare secca per il 2013 il contribuente può scegliere di applicare il metodo storico o quello previsionale. Con il metodo storico si determina l’importo dell’acconto sulla base della cedolare secca dichiarata nel 730/2013 o in Unico PF 2013; con quello previsionale si tiene invece conto della minore imposta che si prevede sia dovuta per l’anno in corso. Chi intende calcolare l’acconto col metodo previsionale (che può comportare l’applicazione di una sanzione del 30% nel caso in cui il versamento risulti insufficiente) può quindi beneficiare della riduzione della aliquota dal 19 al 15% 
già per il versamento in scadenza il 2 dicembre. 
Acconto della cedolare secca, versamento in una o in due rate -
Se il versamento da effettuare è complessivamente inferiore ai 257,52 euro, il contribuente deve versare 
l’acconto della cedolare secca in una sola rata, entro il 2 dicembre 2013. Quando l’importo dovuto supera i 257,52 euro, il contribuente deve invece versare l’acconto del 95% in due rate, del 40% e del 60%, da pagare secondo le stesse scadenze previste per l’acconto Irpef: nel 2013, rispettivamente, il 17 giugno e il 2 dicembre. 

Obbligo contribuzione Enasarco per gli agenti che operano all’estero


Fonte DPL Modena

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 32 del 19 novembre 2013, ha risposto ad un quesito del Confimi Impresa (Confederazione dell’Industria Manifatturiera Italiana e dell’Impresa Privata), circa la sussistenza dell’obbligo di apertura di posizione contributiva all’Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio (ENASARCO) per gli agenti che operano all’estero.

 La risposta in sintesi:

"...Pertanto, riassumendo in base alle disposizioni sopra riportate, l’obbligo di iscrizione alla Fondazione ENASARCO risulta riferibile:
- agli agenti di commercio che operano sul territorio italiano in nome e per conto di preponenti italiani o stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia;
- agli agenti di commercio italiani o stranieri che operano in Italia in nome e/o per conto di preponenti italiani o stranieri, anche se privi di sede o dipendenza in Italia;
- agli agenti che risiedono in Italia e vi svolgono una parte sostanziale della loro attività;
- agli agenti che non risiedono in Italia, purché abbiano in Italia il proprio centro d’interessi;
- agli agenti che operano abitualmente in Italia ma si recano a svolgere attività esclusivamente all’estero, purché la durata di tale attività non superi i 24 mesi.
Da ultimo, per quanto concerne la “residuale” categoria dei preponenti operanti in Paesi extra UE, gli stessi saranno tenuti all’iscrizione previdenziale in Italia solo laddove ciò sia previsto da trattati o accordi internazionali sottoscritti e vincolanti il singolo Paese di appartenenza.".


Registrazione di telefonate e licenziamento



Fonte DPL Modena


Con sentenza n. 26143 del 21 novembre 2013, la Cassazione ha affermato la legittimità di un provvedimento di licenziamento adottato da un’azienda ospedaliera nei confronti di un lavoratore che, violando il principio di riservatezza, aveva registrato le conversazioni di colleghi, senza che gli stessi ne fossero a conoscenza, pur se tale condotta era finalizzata a provare una situazione di mobbing.