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LE TUTELE DEL LAVORATORE NELL’APPALTO DI SERVIZI


di Bruno Dott. Olivieri

Disciplinato dall’art. 1655 del c.c. è un contratto stipulato tra un primo soggetto APPALTANTE che richiede l’esecuzione di un’opera/servizio in capo ad altro soggetto APPALTATORE utilizzando propri mezzi e assumendosi totalmente il rischio d’impresa.

·       Appaltante: chi cede in appalto la realizzazione di un servizio (committente)
·       Appaltatore: colui che, nell’esercizio d’impresa, esegue l’opera o il servizio dietro corrispettivo in denaro organizzando i propri mezzi e assumendosi il rischio d’impresa

Parimenti a quanto accade per la somministrazione, nell’appalto si riscontra un rapporto tra tre soggetti regolamentati da due contratti:

Rapporto Appaltante/Appaltatore = Contratto Commerciale
Rapporto Appaltatore/Lavoratore = Contratto di Lavoro

A differenza che nella somministrazione, il potere direttivo su lavoratore viene esercitato direttamente da colui che svolge il servizio (Appaltatore); altrimenti si configurerebbe illegittimo appalto di manodopera nel caso in cui il potere direttivo fosse esercitato dall’Appaltante in quanto per poter essere lecito dovrebbe essere sorretto da contratto di somministrazione.

Tutele del lavoratore (responsabilità solidale appaltante)

Pur essendo il lavoratore un dipendente dell’appaltatore, l’art. 29 del Dlgs 276/2003 sancisce il vincolo di solidarietà nei confronti dei lavoratori da parte dell’appaltante , nei limiti di due anni dalla cessazione dell’appalto, per la corresponsione delle retribuzioni e trattamenti previdenziali dovuti, oltre il versamento delle ritenute fiscali e contributi assicurativi obbligatori INAIL.
Tale tutela non si applica qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività d’impresa o professionale.

Tutele del lavoratore in caso di subentro in particolari contratti di appalto.

La successione di appalti si realizza quando, alla cessazione di un contratto di appalto (cessazione di qualsiasi natura), il committente stipula un nuovo contratto di appalto per lo svolgimento del medesimo servizio/opera.
La materia della successione negli appalti tra imprese trova la propria disciplina nell’ambito della contrattazione collettiva e solo per alcuni settori.
Il “passaggio” da un’azienda a un’altra è regolamentata dalla sola Contrattazione Collettiva Nazionale del Lavoro TURISMO, MULTISERVIZI, IGIENE AMBIENTALE che è intervenuta con una disposizione volta a tutelare i lavoratori dipendenti della uscente azienda appaltatrice.
Nello specifico, i contratti collettivi dei settori sopra riportati prevedono che per i lavoratori dipendenti dell’impresa appaltatrice uscente è prevista l’applicazione delle tutele riservate ai lavoratori in caso di trasferimento d’azienda, ovvero dell’obbligo per la nuova entrante della conservazione del loro posto di lavoro.
Tali disposizioni sono applicabili a patto che l’impresa entrante applichi il CCNL che prevede tale tutela o analogo.

Proprio perché il fedele rispetto delle norme in materia potrebbe risultare “indebolito” per il fatto di essere garantita proprio a livello contrattuale, al Legislatore viene rimandato il compito di garantire il rispetto della regolamentazione.

Fermo restando l’intenzione del Legislatore di intervenire a garanzia del rispetto delle disposizioni dei CCNL assimilando la tutela prevista in caso di successione di appalto a quella di cui al D.Lgs 276/2003, occorre sottolineare come, all’art. 29, comma 3 del D.Lgs. n. 276/2003, tuttavia si chiarisce che “l’acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda”.

Ciò sta a significare che il passaggio del dipendente da una azienda all’altra in caso di cambio appalto può avvenire, diversamente da quanto prevede l’art. 2112 c.c., senza riconoscere l’anzianità del lavoratore o la sua retribuzione o il suo livello di inquadramento, salvo che il contratto collettivo preveda condizioni di miglior favore disponendo, per esempio, che il rapporto prosegua a parità di condizioni.