Per semplici richieste o suggerimenti contattateci cliccando quì (oppure utilizza il form sotto
),
specificando il quesito o la vostra richiesta e provvederemo a contattarvi al più presto per la risposta.

Lavoro intermittente: cessati i contratti cancellati dalla legge n. 92/2012

Fonte DTL Modena

I contratti di lavoro intermittenti ”cancellati” dalla riforma Fornero e prorogati al 1° gennaio 2014 dall’art. 7, comma 5, lettera a) del D.L. n. 76/2013, convertito, con modificazioni, nella legge n. 99/2013, hanno cessato di esistere.
Essi erano quelli stipulati ex art. 37 del D.L.vo n. 276/2003 (per i fine settimana, per il periodo natalizio, per il periodo pasquale, per le ferie estive) e quelli per i soggetti che il vecchio art. 34 (prima della riforma della legge n. 92/2012) ammetteva come ad esempio, per i lavoratori di età compresa tra i 45 ed i 55 anni.

CONSERVAZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE


Dal 2014 per la conservazione dello stato di disoccupazione i sistemi informativi in uso  presso i Centri per l’Impiego aggiorneranno la posizione dei lavoratori con le informazioni  sulla retribuzione contenute nelle comunicazioni di assunzione inviate telematicamente dai datori di lavoro. 
Nel caso in cui la comunicazione indichi reddito zero si presume superato il limite di reddito previsto per la conservazione dello stato di disoccupazione (Euro 8.000 se parasubordinato e Euro 4.800 se autonomo). 

Licenziamenti: aumentato, dal 1° gennaio 2014, il contributo Inps (c.d. Ticket Licenziamento)

Fonte DTL Modena

Secondo quanto riferito dal quotidiano ItaliaOggi, è stato aumentato, dal 1° gennaio 2014, il contributo Inps (c.d. Ticket Licenziamento) in caso di interruzione del rapporto di lavoro voluta esclusivamente dall’azienda.
Il contributo, proprio per la rivalutazione del massimale Aspi del 1,2%, passa da 483,80 euro a 489,61 euro per ogni anno di anzianità aziendale (fino ad un massimo di 3 anni). A questo punto il massimale previsto per 3 anni di anzianità sarà di 1.466,83 euro.
Ricordiamo che il contributo è dovuto in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro genera in capo al lavoratore il teorico diritto all’Aspi, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa. Restano escluse, quindi, le seguenti cessazioni del rapporto di lavoro:
- Dimissioni volontarie (ad eccezione di quelle intervenute durante il periodo di maternità);
- Risoluzioni consensuali (ad eccezioni di quelle intervenute durante la conciliazione obbligatoria per licenziamento per giustificato motivo oggettivo);
- Decesso del lavoratore;
- Licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazione prevista dai Ccnl (l’esclusione è fino al 31 dicembre 2015);
Interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamente delle attività e chiusura del cantiere (l’esclusione è fino al 31 dicembre 2015).