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Min.Lavoro: quesito sul lavoro straordinario "fuori busta"
Fonte DTL Modena
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo ad un quesito della DRL del Veneto, con la nota n. 2642 del 6 febbraio 2014, stabilisce che in fase di ordinanza di ingiunzione, alla violazione del datore di lavoro di retribuire un lavoratore che ha effettuato lo straordinario senza che il valore venga iscritto nel Libro Unico del Lavoro (c.d. "fuori busta") deve essere applicata, prioritariamente, la sanzione prevista dagli artt. 1 e 3 della Legge n. 4/1953 e che stabilisce: "è fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome, e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni famigliari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute ...." e "il prospetto di paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione". Detta norma, quindi, prevale su quella prevista dall'art.5, comma 5, del Decreto Legislativo n. 66/2003 secondo la quale "il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro ....".
Concludendo, in caso di straordinari pagati "fuori busta" il Ministero del Lavoro ritiene che trovino applicazione le sanzioni di cui alla Legge n. 4/1953 e, qualora gli importi corrisposti siano inferiori a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, anche la sanzione di cui al Decreto Legislativo n. 66/2003.
VISTO DI CONFORMITÀ OBBLIGATORIO ANCHE PER I CREDITI IRPEF, IRAP E IRES
FONTE: www.consulentidellavoro.it
L’intento del legislatore è quello di contrastare fenomeni di abuso e frode derivanti dalla compensazione di crediti fiscali inesistenti. La norma in questione però, a differenza di quanto disposto per il credito Iva, non pone l’ulteriore restrizione dell’obbligo di compensare il credito soltanto successivamente al giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito. Non è richiesto l’utilizzo esclusivo di Entratel o Fisconline come canale di pagamento, essendo ammissibile che l’F24 riportante la compensazione dei crediti vistati, sia presentato altresì attraverso i sistemi di remote banking o pagamento agli sportelli bancari o degli agenti della riscossione.
L’obbligo in questione si applica già a decorrere dal periodo d’imposta 2013, dunque il visto andrà apposto già sulle prossime dichiarazioni UNICO, IRAP e 770, e riguarda le sole compensazioni “orizzontali”, cioè quelle operate tra crediti e debiti di diversa natura tramite il modello F24. La soglia di riferimento va considerata, ovviamente, per singolo tributo.
In caso di utilizzo di un credito esistente, ma in assenza di visto di conformità, si applica una sanzione pari al 30%. Rimane fermo tuttavia il divieto di operare compensazioni orizzontali dei crediti tributari in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti di importo superiore a 1.500 euro. L’inosservanza di tale divieto comporta l’irrogazione di una sanzione pari al 50% dell’importo del ruolo.
Il tetto massimo consentito per le compensazioni è stato nel contempo elevato a euro 700.000.
L’obbligo in questione si applica già a decorrere dal periodo d’imposta 2013, dunque il visto andrà apposto già sulle prossime dichiarazioni UNICO, IRAP e 770, e riguarda le sole compensazioni “orizzontali”, cioè quelle operate tra crediti e debiti di diversa natura tramite il modello F24. La soglia di riferimento va considerata, ovviamente, per singolo tributo.
In caso di utilizzo di un credito esistente, ma in assenza di visto di conformità, si applica una sanzione pari al 30%. Rimane fermo tuttavia il divieto di operare compensazioni orizzontali dei crediti tributari in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti di importo superiore a 1.500 euro. L’inosservanza di tale divieto comporta l’irrogazione di una sanzione pari al 50% dell’importo del ruolo.
Il tetto massimo consentito per le compensazioni è stato nel contempo elevato a euro 700.000.
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