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Assunzione di lavoratori in mobilità presso gli studi professionali

Fonte DTL Modena

L'Inps, con messaggio n. 2761 del 21 febbraio 2014, informa che i datori di lavoro, nel caso cui procedano all’assunzione di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità a seguito di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo comminato da uno studio professionale, non possono godere degli incentivi previsti per tale tipologia di assunzione.
Tale posizione sembra configgere con la posizione assunta dal Dicastero del Lavoro con l’interpello n. 10 dell’8 marzo 2011, laddove si richiamava anche la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 16 ottobre 2003 (causa C/32/02), la quale parlando di “datori di lavoro” superava lo stretto perimetro della nozione di imprenditore.

Mobilità studi professionali individuali

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 10 dell'8 marzo 2011, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e la Confprofessioni, in merito alla possibilità di iscrivere nelle liste di mobilità i lavoratori subordinati licenziati da studi professionali individuali.

 La risposta in sintesi:

"...Tutto ciò premesso, nel prendere atto della scelta del Legislatore di non porre ulteriori limiti alla concessione degli ammortizzatori in questione, si ritiene dunque applicabile la disciplina della mobilità in deroga, ai fini dell’erogazione della relativa indennità, anche ai lavoratori subordinati licenziati per motivi di riduzione di personale da parte di studi professionali individuali, purché ricorrano tutti i presupposti di carattere generale sopra evidenziati, a nulla rilevando la forma giuridica individuale o associata del soggetto datoriale."

DIMISSIONI IN BIANCO, NUOVA DISCIPLINA.


FONTE: consulentidellavoro.it

La Camera cambia la procedura per dimettersi. Il nuovo iter prevede l’utilizzo di modelli prestampati, numerati progressivamente, reperibili attraverso il sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it) o tramite rivenditori autorizzati.

Il modulo da utilizzare, redatto in triplice copia (copia datore, copia lavoratore, copia ispettorato del Lavoro), non dovrà avere data di acquisto anteriore a 15 giorni rispetto alla data delle dimissioni.
La copia al servizio ispettivo potrà essere inviata, a cura del lavoratore, o tramite raccomandata A/R o a mano. La data delle dimissioni coinciderà con la data di ricezione a mano o di ricezione della raccomandata.
Viene lasciata inalterata la procedura nel caso di dimissioni della lavoratrice madre, o della lavoratrice o lavoratore nei primi tre anni di vita del bambino, le quali dimissioni dovranno essere convalidate presso la Direzione Territoriale del Lavoro. In sostanza, si complicano ulteriormente le procedure operative in caso di interruzione del rapporto di lavoro; situazione che è esattamente in controtendenza rispetto alle annunciate semplificazioni in materia di lavoro. Il tutto per porre un freno alle " dimissioni in bianco" , fenomeno dalla diffusione più mediatica che reale.
Il provvedimento è stato licenziato dalla Commissione Lavoro della Camera.
La speranza è che nel corso del restante iter legislativo venga recepito quanto ripetutamente esposto dai consulenti del lavoro nel corso delle audizioni parlamentari.

Mini condono cartelle esattoriali

INPS - MESSAGGIO DEL 20 FEBBRAIO 2014, N. 271

Fonte: consulentidellavoro.it

L’art. 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto, ai commi dal 618 al 623, la possibilità di una mini sanatoria per i carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni ed affidati in riscossione fino al 31.10.2013.

I soggetti debitori interessati possono estinguere il debito con il pagamento di una somma pari all’intero importo iscritto a ruolo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nonché degli interessi di mora, oltre alle somme dovute all’agente della riscossione.

Il debitore, per poter aderire a tale opzione, dovrà versare in unica soluzione l’importo dovuto entro il 28.02.2014; l’agente della riscossione entro il 30.06.2014 dovrà accreditare gli importi incassati agli enti creditori e dare comunicazione al debitore dell’avvenuta estinzione del debito. Tali disposizioni si applicano anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31.10.2013.

Si invitano le Direzioni regionali in indirizzo a valutare, per quanto di rispettiva competenza, la possibilità di avvalersi di tale disposizione.

Parlamento: legge 9/2014 - pubblicata in G.U. la legge di conversione del c.d. decreto “Destinazione Italia”

Fonte DTL Modena

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014, la legge 21 febbraio 2014, n. 9 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 145/2013.
Particolarmente importante per la “materia lavoro” l’art. 14, completamente riscritto, che ha aumentato del 30% sia le maxisanzioni per lavoro nero che le somme aggiuntive in caso di sospensione dell’attività imprenditoriale ed ha raddoppiato le sanzioni per violazione delle disposizioni in materia in superamento della durata massima dell’orario di lavoro settimanale e quelle relative alla inottemperanza al precetto sul riposo giornaliero e settimanale.

DISOCCUPAZIONE E INOCCUPAZIONE CHIARIMENTI ALLA LUCE DELLE RECENTI RIFORME DEL MERCATO DEL LAVORO


Articolo di Olivieri Dott. Bruno - Consulente Fiscale e Aziendale

Oggi giorno sentiamo sempre più spesso parlare di “disoccupazione” e “inoccupazione”, dalla semplice iscrizione ai Centri dell’Impiego per rendere la propria disponibilità al lavoro, alla compilazione di un questionario o di un bando per l’ammissione alle prove di un concorso pubblico.
Ma quanti in realtà conoscono veramente la differenza tra colui che viene definito disoccupato e inoccupato?
Decreti legislativi e norme ne definiscono il significato e le differenze, però troppo spesso con terminologie e richiami ad ulteriori fonti normative che ne rendono una non agevole comprensione e trasparenza.
Oggi giorno sentiamo sempre più spesso parlare di “disoccupazione” e “inoccupazione”, dalla semplice iscrizione ai Centri dell’Impiego per rendere la propria disponibilità al lavoro, alla compilazione di un questionario o di un bando per l’ammissione alle prove di un concorso pubblico.
Ma quanti in realtà conoscono veramente la differenza tra colui che viene definito disoccupato e inoccupato?

Decreti legislativi e norme ne definiscono il significato e le differenze, però troppo spesso con terminologie e richiami ad ulteriori fonti normative che ne rendono una non agevole comprensione e trasparenza.

  1. DEFINIZIONE
A norma del D.Lgs 297/2002 e succ. modifiche, in entrambi i casi si è disoccupato o inoccupato se non si è al momento attivi nel mondo del lavoro:

Ø  L'inoccupato è colui che, ai sensi del D.lgs 297/2002, non ha mai svolto attività lavorativa in nessuna forma, autonoma o subordinata e sia alla ricerca di un'occupazione, ovvero abbia effettuato iscrizione al Centro per l’Impiego,  da più di 12 mesi o da più di 6 mesi se giovani.

Ø  Il disoccupato è quel soggetto che, ai sensi del D.lgs 297/2002, precedentemente “occupato”, ovvero titolare di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato, sia divenuto privo di lavoro e che si sia immediatamente reso disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i Servizi competenti.


Dopo aver chiarito la differenza tra disoccupazione e inoccupazione, focalizziamo la nostra attenzione e analisi sulla figura del “soggetto disoccupato”, definendone più dettagliatamente, sotto un profilo normativo e operativo, lo status e le relative tutele che il Legislatore ha predisposto per garantirne salvaguardia di tio sociale ed economico.


LO STATO DI DISOCCUPAZIONE

2.1  - DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITA’ AL LAVORO E IL “PATTO DI SERVIZIO”

Il primo passo del lavoratore che abbia concluso il proprio rapporto lavorativo è quello di rendere la propria disponibilità alla ricollocazione sul mercato del lavoro fornendo tale informazione al Centro per l’Impiego territorialmente competente per la propria Provincia di residenza.

La Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) serve per attestare lo stato di disoccupazione per usufruire delle azioni e dei servizi che i Centri per l’Impiego offrono al fine di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro e ti consente, unitamente ad altri requisiti, l'accesso ad “ammortizzatori sociali” (prestazioni economiche a sostegno del reddito) e l’agevolazione nella fruizione di alcuni servizi di carattere socio-sanitario. 

Stipulando la DID si dichiara di essere:
  • attualmente privi di lavoro (o di svolgere un lavoro da cui derivi un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l’anno in corso);
  • di non essere iscritto in nessun altro Centro Impiego del territorio Nazionale;
  •  di essere interessati e offrire la propria disponibilità alla ricerca e allo svolgimento di una attività lavorativa, e alla fruizione dei servizi messi a disposizione dai Centri per l’Impiego.

A seguito della stipula della DID il Centro per l’Impiego presso cui si è manifestata la propria disponibilità provvederà alla sottoscrizione del Patto di Servizio e la definizione delle attività e dei percorsi da attivare, in modo da favorire un tuo prossimo inserimento nel mondo del lavoro. la partecipazione all’incontro che sarà fissato è obbligatoria.

Il Patto di Servizio è un accordo formale  tra il lavoratore che ha dichiarato l’immediata disponibilità e il Centro per l’Impiego; in questo accordo vengono definite le azioni più adeguate da intraprendere per la ricerca del lavoro.

2.2 – LA CONSERVAZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

A seguito della stipula della DID, il lavoratore che ha reso la propria disponibilità alla rioccupazione sul mercato del lavoro inizia a maturare una “anzianità di iscrizione” che viene conservata comunque in assenza di occupazione o nei casi e limiti così di seguiti riepilogati:

  • il lavoratore che svolge attività di lavoro dipendente, di collaborazione coordinata e continuativa o che sia socio lavoratore di cooperativa con un reddito annuo imponibile lordo non superiore a 8.000,00 Euro;
  • il lavoratore libero professionista, titolare di partita Iva , prestatore d’opera occasionale, lavoratore autonomo che per l’anno in corso dichiari un reddito imponibile lordo presunto non superiore a 4.800,00 Euro;
  • il lavoratore che svolga contemporaneamente attività lavorative di entrambe le tipologie sopra descritte, da cui derivi un reddito annuo imponibile lordo non superiore ad 8.000,00 Euro.
  
AMMORTIZZATORI SOCIALI E INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE
DEI LAVORATORI DISOCCUPATI

Purtroppo lo status di disoccupazione manifesta un disagio che, oltre che economico per il soggetto interessato, è anche di tipo sociale.

Al fine di tutelare il lavoratore rimasto privo di lavoro e sostenerlo durante il periodo di “inattività”, il Legislatore ha predisposto delle misure di sostegno al reddito e di incentivazione alla ricollocazione dei disoccupati.

3.1 - TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE – ASpI

3.1.1 - DEFINIZIONE

Una prima forma di sostegno è quella garantita dall’Ente Previdenziale INPS attraverso il Trattamento di Disoccupazione ASpI che, a partire dal 01/01/2013 ha sostituito il precedente trattamento di disoccupazione, preservandone i tratti significativi, modificandone aspetti relativi alla quantificazione dell’indennità e durata oltre che estendere il trattamento anche agli apprendisti che precedentemente erano esclusi.
E’ una prestazione a domanda erogata, per gli eventi di disoccupazione che si verificano, ribadiamo dal 1° gennaio 2013, a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione.

3.1.2 – REQUISITI FONDAMENTALI

In questa sede ci limiteremo ad analizzare solamente gli aspetti più significativi del trattamento di disoccupazione ASpI per quanto concerne il diretto collegamento con la tematica dello status di disoccupazione.

Il trattamento economico, ovvero l’erogazione dell’indennità spetta in presenza dei seguenti requisiti:

  • Stato di disoccupazione involontario

L’interessato deve rendere, presso il Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, una dichiarazione che attesti l’attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (DID).

Importante da sottolineare che, qualora il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale, quindi lo stato di disoccupazione non sia stato totalmente indipendente dalla volontà del lavoratore, il trattamento economico non spetta, con unica eccezione per il recesso dovuto a seguito di dimissioni per giusta causa o durante la maternità, ovvero quando il recesso, seppur volontario, sia stato richiesto per cause di forza maggiore.
  

  • Almeno due anni di assicurazione

Devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione; il biennio di riferimento si calcola procedendo a ritroso a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato.



3.2 – AGEVOLAZIONI ALL’ASSUNZIONE DEI DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA

3.2.1 – DEFINIZIONE

Il Legislatore, all’art. 8 comma 9 della legge 407/1990, ha previsto,  in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi oppure sospesi dall’attività lavorativa da almeno 24 mesi,  i contributi previdenziali e assistenziali (INPS + INAIL) dovuti dal datore di lavoro sono ridotti del 50% per un periodo di 36 mesi.

La riduzione dei contributi è pari al 100% qualora le assunzioni siano effettuate da aziende artigiane o dalle aziende operanti nelle Regioni del mezzogiorno.

3.2.2 – REQUISITI PER IL DIRITTO ALL’AGEVOLAZIONE

Le condizioni di accesso alle assunzioni agevolate di cui all’art. 8 legge 407/1990 devono sussistere unitamente alle condizione stabilite dalla legge 92/2012. Pertanto, oltre al requisito del periodo di disoccupazione del lavoratore, occorre che:

  • le assunzioni non siano eseguite per sostituire lavoratori licenziati  per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale;
  • sia rispettato il diritto di precedenza nell’impiego dei lavoratori licenziati o il cui contratto sia scaduto. Nel caso di rifiuto,  del lavoro offerto, da parte dei lavoratori con diritto di precedenza,  il beneficio contributivo  spetterà  per le nuove assunzione;
  • il lavoratore avente diritto all’assunzione non venga utilizzato mediante contratto di somministrazione. La condizione ostativa, tuttavia, non si applica ai benefici previsti per l’assunzione di disabili di cui all’art. 13 della L. 12 marzo 1999, n. 68, in quanto trattasi di normativa speciale;
  • il datore di lavoro o l’utilizzatore non abbiano alle proprie dipendenze lavoratori sospesi per crisi o riorganizzazione;
  • i lavoratori assunti, per i quali si gode dello sgravio contributivo, non siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo;

Con le modifiche della legge 92/2012, come descritto dalla circolare Inps 137/2012,  l’agevolazione non si applica per le assunzioni di un  lavoratore nei cui confronti sussisteva un obbligo di assunzione, stabilito da norme di legge (ad esempio, per diritto di precedenza ex art. 15, L. n. 264/1949 ovvero ex art. 5, D.Lgs. n. 368/2001) o della contrattazione collettiva.

La medesima agevolazione spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di precedente rapporto a termine, purché il lavoratore sia in possesso un’anzianità di disoccupazione di almeno 24 mesi, se il rapporto fosse cessato invece di essere trasformato, e sempre che lo stesso in virtù del precedente rapporto a termine non maturi un diritto di precedenza.



Indennità omnicomprensiva per illegittimità del termine

Fonte DTL Modena

Con sentenza n. 3027 del 11 febbraio 2014, la Corte di Cassazione ha affermato che l'indennità omnicomprensiva ricevuta dal lavoratore a causa dell'illegittimità dell'apposizione del termine in un contratto a tempo determinato (art. 32, co. 5, L. n. 183/2010), seppur dipendente e conseguenziale al rapporto di lavoro instaurato, non ha natura retributiva.
In considerazione di ciò, non spettano né la rivalutazione monetaria né gli interessi legali dal periodo di cessazione al periodo della pronuncia giudiziaria.


Maxisanzione per lavoro nero - inidoneità del mod. 770 a denunciare un rapporto di lavoro

Fonte DTL Modena

La Corte d’Appello di Brescia, con la sentenza n. 262/2013, afferma che il mod. 770, quale dichiarazione fiscale attestante le ritenute fiscali operate dal sostituto d’imposta ed il versamento delle ritenute d’acconto IRPEF operate sui lavoratori autonomi occasionali, non rappresenta una scriminante ai fini dell’eventuale applicazione della maxi-sanzione per lavoro nero.