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Contratto di inserimento: contratto di lavoro a contenuto formativo

Con la Riforma Biagi del Mercato del Lavoro (D.Lgs. 276/03 ) è stato previsto, accanto ai contratti di apprendistato, il contratto di inserimento, anch’esso a contenuto formativo.

Questa tipologia contrattuale di lavoro a contenuto formativo va a sostituire il vecchio contratto di formazione e lavoro, ormai disapplicato, nel solo settore privato, a seguito dell’emanazione del D.Lgs. 276/03.

Il contratto di inserimento è disciplinato dagli artt. 54-59 del D.Lgs. cit. e si caratterizza per la finalità cui è rivolto, ovvero l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro, attraverso un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore.

Questo tipo di contratto può essere stipulato con differenti categorie di lavoratori:

- giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni;
- lavoratori di età superiore a 50 anni, che siano privi di un posto di lavoro;
- lavoratori intenzionati a riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno 2 anni;
- donne, indipendentemente dall’età, che risiedono in aree geografiche dove è più elevato il tasso di disoccupazione femminile;
- persone alle quali è stato riconosciuto un grave handicap fisico, mentale o psichico.

Sostanzialmente, il contratto di inserimento è uno strumento per il sostegno all’inserimento mirato nel mercato del lavoro di quelle categorie di persone che il Legislatore ha individuato come socialmente deboli.
La funzione formativa di questa tipologia contrattuale è, pertanto, residuale a differenza del contratto di apprendistato, nel quale detta funzione è caratterizzante e peculiare.

Chi può stipulare un contratto di inserimento

I datori di lavoro che possono stipulare questa tipologia contrattuale sono tassativamente indicati dal Legislatore e sono:

- enti pubblici economici, socio-culturali e sportivi;
- gruppi di imprese;
- associazioni professionali, socio-culturali e sportive;
- fondazioni;
- enti di ricerca, sia pubblici sia privati;
- organizzazioni ed associazioni di categoria

Disciplina del rapporto di lavoro

La condizione essenziale per la stipulazione del contratto di inserimento è la definizione di un progetto individuale di inserimento, con il consenso del lavoratore, per garantire un adeguamento delle competenze professionali del lavoratore all’interno del contesto lavorativo.

La durata di questa tipologia contrattuale è variabile dai 9 ai 18 mesi - elevabile a 36 mesi per le donne residenti in aree geografiche ad alta disoccupazione femminile - e non è rinnovabile tra le stesse parti. Le eventuali proroghe sono ammesse entro il limite massimo fissato dalla normativa.

Per quanto concerne l’inquadramento del lavoratore assunto con il contratto di inserimento, questo non può essere inferiore di oltre 2 livelli rispetto alla categoria che spetta ai lavoratori addetti alle mansioni corrispondenti a quelle che devono essere conseguite con il contratto di inserimento stesso.

Per quanto riguarda l’inquadramento delle donne assunte con contratto di inserimento perché residenti in aree geografiche ad alto tasso di disoccupazione femminile, però, la possibilità di attribuire loro un inquadramento inferiore è esclusa dalla Legge 80/2005 che ha modificato l’art. 59, 1°co., D.Lgs. 276/03. L’inserimento ad un livello inferiore, per questa categoria di soggetti, potrà eventualmente essere reintrodotta dai CCNL sottoscritti dalle associazioni di datori di lavoro e lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale.

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