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Il rinnovo del CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi (Diretta LinkedIn del 19 aprile 2024)
Decreto legge n. 19 del 2 marzo 2024. La responsabilità solidale nei distacchi diventa espressa previsione di legge
Da una prima lettura del decreto legge, in relazione alle modifiche apportate all'art. 29 del d.lgs. 276/2003, risultano di notevole rilevanza quelle in tema di responsabilità solidale, specie per i distacchi.
Art. 29 coma 2 lett. b) D.L. 19/2024
- il comma 2 dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 disciplina che "il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto";
- che il comma 5 bis dell'art 18 d.lgs. 276/2003 riguarda l'apparato sanzionatorio applicabile cosiddetti distacchi non genuini ovvero "nei casi di (...) distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1"
considerato che l'estensione dei principi solidaristici testualmente previsti in caso di appalto si ritenevano già estendibili a tutte quelle circostanze in cui fosse ravvisabile il "il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale”(Corte costituzionale, sentenza n 254/2017), come espressamente ribadito da documenti di prassi (Circolare INL 7/2018, in relazione ai distacchi infra-rete), la novella legislativa introdotta dall'art. 29 coma 2 lett. b) D.L. 19/2024 si potrebbe di fatto ritenere la prima ufficiale trasposizione normativa, per ora solo sui distacchi non genuini, di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale.
Articolo di Bruno Olivieri
(Consulente del Lavoro in Pescara)
Il "compenso minimo" delle co.co.co. nel rinnovo del CCNL per i Lavoratori Sportivi
Livello di riferimento |
1/01/2024 |
1/07/2024 |
1/07/2025 |
1/07/2026 |
1/11/2026 |
1/11/2028 |
1/11/2029 |
QUADRI |
€ 14,05 |
€ 14,45 |
€ 14,75 |
€ 15,05 |
€ 15,44 |
€ 15,83 |
€ 16,22 |
1 |
€ 13,41 |
€ 13,80 |
€ 14,08 |
€ 14,37 |
€ 14,74 |
€ 15,11 |
€ 15,48 |
2 |
€ 12,18 |
€ 12,53 |
€ 12,79 |
€ 13,06 |
€ 13,39 |
€ 13,73 |
€ 14,06 |
3 |
€ 11,04 |
€ 11,35 |
€ 11,59 |
€ 11,82 |
€ 12,13 |
€ 12,43 |
€ 12,73 |
4 |
€ 10,16 |
€ 10,45 |
€ 10,67 |
€ 10,89 |
€ 11,17 |
€ 11,44 |
€ 11,72 |
5 |
€ 9,53 |
€ 9,80 |
€ 10,01 |
€ 10,21 |
€ 10,47 |
€ 10,74 |
€ 11,00 |
6 |
€ 9,02 |
€ 9,27 |
€ 9,47 |
€ 9,66 |
€ 9,91 |
€ 10,15 |
€ 10,40 |
- Quadri: direttore tecnico ovvero direttore sportivo;
- Primo livello: allenatori e responsabili tecnici di comprovata esperienza;
- Secondo livello: atleta di interesse nazionale, allenatore capo, tecnico esperto in preparazione fisica;
- Terzo livello: allenatore/istruttore operante in condizioni di complessità medio-basse, preparatore atletico esperto in preparazione fisica, atleta che ha conseguito risultati di interesse nazionale;
- Quarto livello: (prestazioni di natura sportiva) atleta base (che non abbia conseguito risultati di interesse nazionale o senza specifica competenza ed esperienza nella disciplina sportiva di riferimento), aiuto allenatore/istruttore con titolo abilitante, (prestazioni di carattere amministrativo gestionale) addetto a mansioni d'ordine di segreteria;
- Quinto livello: aiuto allenatore/istruttore Tirocinante;
- Sesto livello: applicabile solo per le eventuali prestazioni tra quelle necessarie definite sulla base dei regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive.
- identificare il tipo di prestazione svolta dal collaboratore e inquadrarla in un livello, stante che per l’amministrativo gestionale si presume applicabile il 4 livello;
- stimare il numero medio di ore che impegneranno il collaboratore per l’esecuzione dell’incarico per l’intero periodo della collaborazione;
- valutare che il valore "orario" del compenso medio pattuito sia almeno pari al valore minimo previsto dal CCNL. Differentemente
- se compenso medio orario < minimale, il Committente sarà tenuto a adeguarlo al minimale;
- se compenso medio orario > minimale si applica la clausola di salvaguardia e si ritiene valido il compenso già pattuito. A riguardo si ricorda che i compensi non dovranno in ogni caso eccedere il limite massimo stabilito dall’art. 3 c. 2 lett. b) del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, ovvero il 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, oltre il cui si presumono distribuzione indiretta di utili, quindi, parametro di riqualificazione dell’attività da non lucrativa a commerciale.