Per semplici richieste o suggerimenti contattateci cliccando quì (oppure utilizza il form sotto
),
specificando il quesito o la vostra richiesta e provvederemo a contattarvi al più presto per la risposta.

Qualche primo commento alle principali novità del Decreto Lavoro (D.L. 48/2023)

In data data 5 maggio 2023 entrano in vigore le annunciate novità in materia lavoro a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L 4 maggio 2023, n. 48 recante Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.

In attesa che si perfezioni l'iter di conversione in Legge del suddetto decreto, ipotizzandone quindi eventuali modifiche, analizziamone sinteticamente i contenuti principali.

Art. 10 Incentivo per l'assunzione di lavoratori beneficiari dell'Assegno di inclusione.
Questo incentivo, attivo a decorrere dal 1 gennaio 2024, consentirà ai datori di lavoro di godere di un esonero contributivo, escluso il premio Inail, nelle seguenti misure:
  1. assunzione a tempo indeterminato: esonero pari al 100% dei contributi c/azie, nel limite massimo di euro 8.000 annui, per un periodo massimo di 12 mesi;
  2. assunzione a tempo determinato: esonero pari al 50% dei contributi c/azie, nel limite massimo di euro 4.000 annui, per un periodo massimo di 12 mesi o non oltre la durata del rapporto;
  3. trasformazione a tempo indeterminato: esonero pari al 100% dei contributi c/azie, nel limite massimo di euro 8.000 annui, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti a tempo determinato.
Nel rapporto a tempo indeterminato, caso di licenziamento del beneficiario dell'Assegno di inclusione effettuato nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.
In attesa che l'INPS emani le istruzioni operative si attende di conoscere se la restituzione dell'esonero fruito si estenda al datore di lavoro anche in caso di recesso ante tempus dal rapporto a tempo determinato non sorretto dalla giusta causa ex art. 2119 c.c.

Art. 23 Modifica delle sanzioni per l'omesso versamento delle ritenute contributive operate dal datore di lavoro
Viene modificato il regime sanzionatorio ex art. 2 comma 1bis del D.L. 463/83 per l'omesso versamento delle ritenute contributive operate dal datore di lavoro e committenti entro il limite dei 10.000 euro, che da un sistema sanzionatorio in "somma fissa" si rimodula in uno di tipo proporzionale all'entità dell'omissione, da una volta e mezza (150%) a quattro volte l'importo omesso (400%).
In relazione al principio di legalità ex art. 1 L. 689/81, il novellato apparato sanzionatorio sarà applicabile per le omissioni dal 5 maggio 2023, come ipotizzabile estensione del favor rei ex art 2, quarto comma, del codice penale anche alle omissioni ante 5 maggio 2023; previsione confermata dall’INPS con il Messaggio 1931 del 24 maggio 2023 che invece esclude la retroattività nel caso in cui le somme siano già state interamente pagate, prevedendo il ricalcolo del piano di ammortamento in caso di pagamento rateale ma in ogni caso senza rimborso delle maggiori sanzioni già versate.
Viene inoltre modificato anche il termine temporale per la notifica dell’illecito amministrativo emesso successivamente alla prima contestazione di mancato versamento entro il suddetto periodo di tre mesi.
Per le contestazioni riferite ai periodi di omissione dal 1°gennaio 2023, il termine suddetto passa da 90 giorni a quello del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto dell'omissione.


Art. 24 Modifica delle causali nel contratto a tempo determinato
Con la presente disposizione viene novellato l'art.19 comma 1 del D.lgs 81/2015 nella definizione della causale giustificatrice dell'apposizione di un termine superiore a 12 mesi o in caso di rinnovo di un rapporto a termine, lasciando invariate le previgenti disposizioni su durata massima (24 mesi) e numero di proroghe (4 max).
Pertanto per i rapporti a termine sottoscritti dalla data del 5 maggio 2023 l'apposizione di un termine superiore a 12 mesi o il rinnovo è ammesso in relazione alle così novellate causali:
  • a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51; 
  • b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti; 
  • b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.
Una lettura a 360 gradi del novellato articolo 19 comma 1 ci permette immediatamente di notare che la "causale di legge" viene formulata come delega alla contrattazione collettiva nazionale di individuare tutte quelle circostanze che renderanno legittima l'apposizione di un termine oltre i 12 mesi o in caso di rinnovo.
La causale di cui alla lettera a) mette sostanzialmente a regime una previgente norma transitoria operante fino al 30 settembre 2022 con cui, dal 5 maggio 2023, la contrattazione collettiva comparativamente più rappresentativa assevererà le circostanze nelle quali sarà ammesso superare i 12 mesi, richiedendo al datore di lavoro di verificare che la concreta esigenza aziendale possa integrarsi in una delle suddette circostanze, mantenendola per tutta la durata del rapporto a termine.

La lettera b) è sostanzialmente una disposizione transitoria applicabile qualora, all'atto dell'apposizione del termine, il contratto collettivo applicato  al  rapporto lavorativo (anche quelli eventualmente non compresi tra quelli di cui all'art. 51 del d.lgs. 81/2015) non abbia già definito le causali giustificatrici. 
In tale caso il datore di lavoro potrà definire, in sede  di contrattazione individuale e in ogni caso (stipulata?) entro il 30 aprile 2024, le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva “specificamente” individuate e dettagliate; a riguardo resta sicuramente da chiarire con quale discrezionalità potranno essere individuate dal datore di lavoro le esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva in assenza di una specifica previsione già definita dalla contrattazione collettiva, nelle more di una loro legittimità.
In ogni caso dal 1 maggio 2024 le eventuali motivazioni individualmente identificate nel “periodo transitorio” non potranno essere più “liberamente” utilizzate se non  contemplabili quali circostanze prescritte dalla contrattazione collettiva ex art. 51.

Nulla cambia nella “sostanza” in caso di sostituzione di altri lavoratori (lettera b-bis), causale rimasta sostanzialmente immutata dai tempi ma che ora si estende “a prescindere” a tutte le circostanze di sostituzione, indipendentemente che sia collegabile ad un evento che prescriva la conservazione del posto di lavoro del lavoratore sostituito.

Sarà certamente da chiarire se le nuove disposizioni si applicheranno anche alle proroghe di contratti sottoscritti ante riforma (fino al 4 maggio 2023); si attendono chiarimenti anche in relazione ai rinnovi operati dal 5 maggio 2023 sui quali sembrerebbe “di logica” immediatamente applicabile il novellato comma 1 dell’art. 19 dlgs 81/2015.

Art. 26 Semplificazione in materia di obblighi informativi in merito al rapporto di lavoro
A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs 104/2022 (Decreto Trasparenza) in materia di obblighi informativi disciplinati ex d.lgs 152/97, l'assolvimento dei doveri in capo al datore di lavoro richiedeva l'analitica indicazione delle informazioni alla base del rapporto lavorativo (cfr Circolare MLPS n. 19/2022).
Le disposizioni di cui al presente articolo consentono ora al datore di lavoro di adempiere agli obblighi informativi sui contenuti di cui alle lettere h), i), l), m), n), o), p) e r) con la sola indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie, quindi riformulando l'obbligo informativo nel perimetro di una più sintetica indicazione e non di una estesa trattazione degli istituti; la forma "ridotta" è comunque del tutto opzionale ad una indicazione analitica che resta pur sempre concessa in ragion di "miglior favore".
La formulazione "più leggera" dovrà in ogni caso essere supportata dalla consegna del datore di lavoro, anche mediante pubblicazione sul sito web, dei contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro. 
A parere dello scrivente il suddetto alleggerimento amministrativo sara difficilmente applicabile laddove l’informazione in questione sarà integrante anche la legittimazione di una (ulteriore) presunzione dispositiva, esempio come per il periodo di prova specie nei rapporti a termine che richiede specifica forma e contenuto.

Novità sono introdotte anche nel richiamo agli obblighi informativi nell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio, novellate nelle sole circostanze di sistemi "integralmente" automatizzati.
A riguardo sussistono notevoli dubbi su come debba essere interpretato l'avverbio "integralmente", visto che le indicazioni precedentemente fornite dalla Circolare MLPS 19/2022 ritenevano applicabili gli obblighi informativi nel caso di intervento umano meramente accessorio; si aggiungano, inoltre, rilevabili interrogativi sul presumibile contrasto della novellata disposizione con gli obblighi prescritti ai fini della privacy.

Art. 27 (Incentivi all’occupazione giovanile)
Con il presente articolo si dispone il riconoscimento, per un periodo di 12 mesi, di un incentivo ai datori di lavoro privati per le nuove assunzioni, effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023, a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, o con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, di giovani al di sotto dei trenta anni con determinati requisiti:
  1. alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età; 
  2. non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (NEET); 
  3. siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”. 
L'incentivo è concesso, previa richiesta telematica con apposita procedura INPS, senza un tetto massimo nelle seguenti misure mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili*:
  • ordinariamente nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali; 
  • cumulativamente con altri esoneri (esempio l'assunzione degli under 36) nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.
* Per l'operatività dell'incentivo si attendono le istruzioni dell'INPS.

Art. 28 (Incentivi per l’assunzione di persone con disabilità) 
Viene transitoriamente riconosciuto un incentivo alle assunzioni effettuate nel periodo 1° agosto 2022-31 dicembre 2023 da parte di enti del Terzo settore e di altri enti ad essi assimilabili, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di soggetti con disabilità e di età inferiore a trentacinque anni.
La definizione della misura dell’incentivo sarà demandata ad apposito decreto attuativo.

Art. 39 (Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)
L'articolo in questione prevede un incremento, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, esclusa la tredicesima mensilità, dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati prevista dall'art. 1, c. 281, L. 197/2022.
Quindi l'entità % della misura nell'anno 2023 sarà la seguente:
  • dal 01/01/23 al 30/06/2023
  1. imponibile contributivo mensile tra 1924 e 2692 euro : 2%
  2. imponibile contributivo rateo 13^  tra 160,26 e 224,33euro : 2%
  3. imponibile contributivo mensile fino a 1923 euro: 3%
  4. imponibile contributivo rateo 13^ fino a 160,25 euro : 3%
  • dal 01/07/23 al 31/12/2023
  1. imponibile contributivo mensile fino a tra 1924 e 2692 euro : 6%
  2. imponibile contributivo 13^ tra 1924 e 2692 euro : 2%
  3. imponibile contributivo mensile fino a 1923 euro: 7%
  4. imponibile contributivo 13^ fino a 1923 euro: 3%
Art. 40 (Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori) 
L’articolo 40 ripropone una misura in sostanza già proposta, seppur con qualche differenza, dal Legislatore del 2022 con il DL 115/2022 (Decreto Aiuti bis) e dal DL 176/2022 (Decreto Aiuti Quater).
La misura in questione prevede che limitatamente al periodo d’imposta 2023, il lavoratori dipendenti con figli a carico (1) godano di un più favorevole trattamento fiscale (2) per i beni ceduti e i servizi prestati ai suddetti dal datore di lavoro ivi incluse le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. 
  1. Sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 4.000 euro, ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a ventiquattro anni.
  2. Solo per i suddetti lavoratori dipendenti, il limite di esenzione di cui all'art. 51 comma 3 del TUIR ordinariamente pari ad euro 258,23 viene elevato a 3.000 euro.
Nonostante la disposizione, come già accennato, sembri contenutisticamente la medesima del 2022, è comunque "prudenzialmente" consigliabile attendere di sapere se si potranno estensivamente  ritenere applicabili le interpretazioni già fornite dalla Circolare AdE n. 35/E del 2022, soprattutto visto quell'espresso richiamo ai "lavoratori dipendenti" che ora (da una lettura letterale della norma) escluderebbe senza alcun dubbio l'estensione anche ai percettori di redditi assimilati con figli a carico.
Certamente, come anche ribadito dal testo normativo, la richiesta di applicazione (tramite apposita autocertificazione) e applicabilità (con la dichiarazione di avere i figli a carico) dovrà essere mossa dal lavoratore, con l'unico onere del datore di lavoro di provvedere ad una verifica "formale e amministrativa" di quanto dichiarato.

Si attendono inoltre chiarimenti in merito alla conferma di esentabilità delle somme anche ai fini contributivi (cfr Dossier) come anche chiarire degli effetti dell'eventuale omissione dell'informativa alle rappresentanze sindacali unitarie.






Articolo di Bruno Olivieri
(Consulente del Lavoro in Pescara)

Il conguaglio dei redditi di lavoro dipendente e assimilato per l’anno d’imposta 2022

In procinto di una nuova chiusura d’anno, i sostituti di imposta si preparano con i fatidici conguagli fiscali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati erogati nel corso dell’anno d’imposta 2022.

Un’operazione di routine che per l’anno in chiusura richiederà qualche accortezza in più in relazione alle tante novità che hanno interessato un anno, il 2022, abbastanza “movimentato”.

Operazioni di conguaglio fiscale: in cosa consistono?

I sostituti di imposta che erogano nel corso dell’anno redditi di lavoro dipendente (art. 49 TUIR) e assimilati (art. 50 TUIR) secondo le modalità di determinazione sancite dai rispettivi articoli 51 e 52 del TUIR, al 31 dicembre di ogni anno effettuano una ri-liquidazione definitiva dell’IRPEF già trattenuta, nel corso del rapporto, in ciascuna mensilità fiscale.

Sostanzialmente il conguaglio fiscale, di fine anno, consiste nel:
  1. sommare tutte le competenze imponibili dell’anno in chiusura, erogate entro il 12 gennaio dell’anno successivo (principio di cassa allargato), al netto degli oneri deducibili, (reddito imponibile ai fini fiscali);
  2. determinare l’imposta IRPEF complessiva sulla base degli scaglioni di reddito (imposta lorda);
  3. calcolare le detrazioni (lavoro dipendente e figli maggiorenni/familiari a carico, oneri) complessivamente spettanti sul reddito complessivo, salvo non richieste per scelta (abbattimento dell'imposta lorda);
  4. calcolare il trattamento integrativo complessivamente spettante, qualora richiesto a conguaglio;
  5. determinare la differenza tra il trattamento integrativo complessivamente spettante e quello già erogato nel corso dell’anno, salvo non richiesto/calcolato per scelta;
  6. portare in diminuzione dell’imposta lorda le eventuali detrazioni (punto 3) spettanti/richieste (imposta netta);
  7. determinare la differenza tra l’imposta netta complessivamente calcolata a dicembre per l’intero anno e quella già trattenuta nel corso dell’anno (conguaglio);
  8. calcolare le relative addizionali a saldo (regionale e comunale) per l’anno oggetto del conguaglio e in acconto (comunale) per l’anno d’imposta successivo.
Quindi il conguaglio permette di ri-calcolare in maniera puntuale e certa imponibile fiscale assoggettabile, imposta lorda, detrazioni spettanti per liquidare (a differenza) l’ammontare dell’IRPEF netta dovuta che, nel corso dell’anno, è già stata mensilmente trattenuta a titolo di "presuntivo acconto", sulla base di una proiezione del reddito imponibile, calcolato e/o comunicato dal lavoratore.
Operazione molto importante che influenza anche gli ulteriori adempimenti connessi delle Certificazioni Uniche e del Modello 770.

Conguaglio fiscale 2022. Quali particolarità?
Sono tante le novità intervenute nel corso dell’anno d’imposta 2022 che impatteranno sul conguaglio fiscale e, come vedremo successivamente, non solo su quello.

Volendole sinteticamente ricordare:
  • Modifica dell’aliquota contributiva ordinaria per i collaboratori della gestione separata. Con decorrenza dal 1° gennaio 2022 è stata apportata una variazione in aumento all’aliquota di finanziamento DIS-COLL, resa operativa solo a decorrere dal mese di febbraio 2022 (Circolare INPS n° 25 del 11-02-2022) quindi con l’obbligo di recuperare, nel mese di maggio 2022, il maggior contributo dovuto. Questa circostanza impatta sulla riliquidazione dell’imponibile fiscale dell’anno quale maggior contributo c/collaboratore, quindi una maggiore “posta” deducibile dal reddito imponibile erogato;
  • Modifiche alle aliquote di finanziamento degli ammortizzatori sociali. Con la riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto (cassa integrazione) prevista dalla legge di bilancio 2022 (L. 234/2021), assistiamo alla rivisitazione delle aliquote di finanziamento dei medesimi. Le modifiche sono decorse dal 1° gennaio 2022 ma operativamente le nuove aliquote sono state gestite solo a partire dal mese di giugno 2022 con la pubblicazione della Circolare INPS n° 76 del 30-06-2022 con cui viene decretato l’allineamento delle aliquote (dal 1° giugno 2022) e il recupero della contribuzione per il periodo precedente (gennaio-maggio 2022). Anche tale circostanza incide sulle operazioni di conguaglio in relazione al recupero, tra giugno ed agosto 2022, del maggior contributo dovuto, compresa la relativa quota c/dipendente che, come maggior onere deducibile, impatta sulla rideterminazione dell’imponibile fiscale dell’anno;
  • Modifiche agli scaglioni IRPEF, con una rimodulazione delle fasce di reddito ed assorbimento di uno scaglione;
  • Modifiche alle detrazioni da lavoro dipendente, operata anche in ragione della rimodulazione del trattamento integrativo per i redditi complessivi oltre i 15.000 euro;
  • Previsione di una maggiorazione della detrazione da lavoro dipendente di importo pari a 65 euro per i redditi complessivi superiori a 25.000 euro ed inferiori a 28.000 euro, modulata per assorbire l’impatto dell’eliminazione della previgente ulteriore detrazione sostitutiva del trattamento integrativo;
  • Modifiche al sistema di calcolo del trattamento integrativo e abolizione dell’ulteriore detrazione per i redditi superiori a 28.000 euro;
  • Istituzione dell’AUU e assorbimento delle detrazioni per figli minorenni a carico a decorrere dal mese di marzo 2022. In tale circostanza le detrazioni spettanti per i figli minorenni a carico (ed altri destinatari dell'AUU) dovranno essere riliquidate in relazione ai soli primi due mesi dell’anno, ovvero 2/12 dell’anno;
  • Riduzione aliquota IVS c/dipendente. La Legge 234/2021, art 1 comma 121, ha previsto, per i percettori di redditi di lavoro dipendente fino a 35.000 euro e per il solo anno 2022, una riduzione della quota di contribuzione IVS c/dipendente. Questa misura sconta per due motivi l'impatto sui conguagli fiscali, in termini di minor onere deducibile (contributo c/dipe) e maggior imponibile fiscale:
  1. L’aliquota di riduzione è fissata al 1,2% da gennaio e giugno e incrementata, dal luglio a dicembre, di un ulteriore 0,8%, per u totale del 2%;
  2. L’operatività di entrambe le fasce di riduzione è stata differita ad un periodo successivo a quello di competenza della riduzione, quindi con un ricalcolo successivo degli imponibili fiscali mensili, impattando sulla liquidazione definitiva dell’IRPEF annuale;
  • Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti. L’art. 1 comma 137 della L. 234/2021 ha previsto un esonero, per il solo anno 2022 e misura del 50 per cento, dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Anche in questo caso l’operatività della misura arriva solo il 19 settembre 2022 con la Circolare INPS n° 102, con l’onere di un ricalcolo “in aumento” (per effetto di un contributo più basso) degli imponibili fiscali dei periodi agevolabili tra gennaio e settembre;
  • Misure fiscali "in deroga" per il welfare aziendale previste dal DL 115/2022 (Decreto Aiuti bis) e dal DL 176/2022 (Decreto Aiuti Quater). In concomitanza all’incremento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, al contrasto all'emergenza idrica e all’aumento del tasso di inflazione, il Legislatore ha apportato delle importanti deroghe all’art. 51 comma 3 del TUIR prevedendo che limitatamente al periodo d'imposta 2022 non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale”. Inoltre, viene previsto, sempre per il solo anno 2022, un innalzamento della soglia di esentabilità dei benefit individuali erogati ai percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, dapprima entro il limite complessivo di euro 600,00 (DL Aiuti bis), successivamente elevato a euro 3000,00 (DL Aiuti quater).
Soffermando la nostra attenzione sull'ultimo punto, visto che le due misure "derogatorie" dell'art. 51 comma 3 del TUIR entrano in vigore rispettivamente il 10 agosto 2022 ed il 19 novembre 2022, retroagendo i loro effetti sui periodi antecedenti, risulta evidente l’impatto sui conguagli fiscali, tanto dei dipendenti in essere che di quelli cessati.

Modifiche all’art. 51 comma 3 del TUIR e impatto sulle ritenute contributive. 
Messaggio INPS 4616/2022
Le modifiche apportate all’art. 51 comma 3 del TUIR impattano inoltre, come un “fulmine a ciel sereno” in questo finale d'anno, anche nella rideterminazione degli imponibili contributivi e nelle ritenute previdenziali operate sui lavoratori, di conseguenza degli imponibili fiscali rideterminabili per effetto di un “minor onere deducibile”.

Sulla questione è prontamente intervenuta l’INPS con il Messaggio 4616/2022 dettagliando il "modus operandi" nelle diverse circostanze in cui dovesse trovarsi il datore di lavoro:

1) L'importo complessivo dei benefits e/o del Bonus Carburante erogati nel 2022 superano la soglia rispettivamente di euro 3.000 ed euro 200,00. 

In questo caso il Messaggio INPS recita che il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits e/o del bonus carburante dal medesimo erogati (portando) in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei fringe benefits e/o del bonus carburante dagli stessi corrisposto nel periodo d'imposta 2022 (e trattenendo) al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.
In tale circostanza viene quindi previsto un "conguaglio" nel mese di determinazione delle rettifiche, senza alcuna procedura "dichiarativa".

Una piccola riflessione, assolutamente personale, in cui mi immergo dopo lettura di questo passaggio mi porta a formularmi le seguenti domande: - come impatterebbe l'imponibile non rettificato (esempio ieri avevo assoggettato 100 oggi sono imponibili 120) e successivamente dovessi modificare la denuncia di competenza di quel mese, esempio modificando l'aliquota di quella mensilità? - Se per effetto di quell'imponibile (prima più basso) ho fruito della riduzione IVS c/dipe e se per effetto di un imponibile rideterminato (oggi più alto) supero il massimale reddituale mensile che legittima la riduzione? - Se per effetto della precedente circostanza, ma anche per un imponibile più elevato, perdo anche il requisito richiesto per l'erogazione dell'una tantum precedentemente erogato?
Ripeto, rifletto soltanto, condividendo con Voi che leggete.

2) L'importo complessivo dei benefits e/o del Bonus Carburante erogati nel 2022 sono entro la soglia rispettivamente di euro 3.000 ed euro 200,00. 

In questo caso il Messaggio INPS dispone che il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale, mettendo a disposizione, con pregevole eloquenza tecnica, tre procedure opzionabili:
  • Utilizzo delle variabili retributive;
  • Flussi di variazione massiva d’ufficio;
  • Flussi di regolarizzazione per ciascun mese di competenza.
Utilizzo delle variabili retributive.
Trattasi di una “rettifica” attraverso un sistema di compensazioni retributive, intervenute nel mese della “modifica” ma originate da voci retributive attive o passive di competenza di un mese diverso, con il limite della competenza dell’anno.
In pratica il datore di lavoro effettua le compensazioni retributive sul dovuto del mese X (mese in cui sono operate le compensazioni), derivanti da definizione di debiti/crediti retributivi emersi nel mese X ed originati da voci retributive positive o negative riferibili al precedente mese Y (mesi in cui risulta da recuperare la contribuzione sui fringe benefits esenti).

Sintetizzando, questa modalità di rettifica:
  1. è utilizzabile solo nel mese di competenza di dicembre 2022, ovvero entro l’anno di competenza delle mensilità oggetto delle variazioni;
  2. è l’unica che permette un “recupero” immediato, nel mese X (dicembre 2022), della contribuzione versata in eccedenza con il conguaglio delle somme su DM10;
  3. non richiede ulteriori “azioni” (istanze e/o richieste) del datore di lavoro se non l’esposizione delle informazioni all’interno del flusso Uniemens.
Flussi di variazione massiva d’ufficio
Questa seconda alternativa permette al datore di lavoro di agire sempre attraverso il flusso Unimens, per comunicare, attraverso il flusso ordinario, le informazioni necessarie affinché l’INPS possa rettificare “d’ufficio” l’imponibile e la contribuzione dovute per i mesi di competenza oggetto di rettifica.

Rispetto all’utilizzo delle variabili retributive la presente modalità presenta le seguenti differenze:
  1. la procedura è utilizzabile una sola volta per le denunce di competenza gennaio 2023 e una sola volta per le denunce di competenza febbraio 2023, per ciascun lavoratore e per le competenze indicate, al fine di evitare la continua generazione automatica dei flussi di regolarizzazione, qualora nel futuro fossero inviate denunce di variazione per la competenza di gennaio 2023 e/o di febbraio 2023.
  2. l'attivazione della procedura necessita di una preventiva istanza, tramite cassetto bidirezionale utilizzando lo specifico oggetto “FRINGE BENEFIT FINO A € 3000”, con cui il datore di lavoro dichiara di volersi avvalere della presente modalità di “conguaglio”, allegando una dichiarazione di responsabilità che attesti che quanto esposto nella relativa denuncia retributiva/contributiva corrisponde a ciò che è stato erogato a titolo di fringe benefit;
  3. i dati esposti nella procedura in oggetto non avranno valenza né contributiva né retributiva (ai fini della posizione assicurativa) nella denuncia di esposizione (gennaio 2023 - febbraio 2023); tali dati avranno valenza dichiarativa, utili alla creazione delle Regolarizzazioni DM\VIG, necessari per l’individuazione dell’imponibile corretto relativo ai mesi oggetto del recupero;
  4. stante la “natura dichiarativa” delle informazioni trasmesse con la presente procedura, il credito derivante dalla contribuzione precedentemente versata sui fringe benefits esenti potrà essere recuperato solo successivamente alla quadratura dei flussi “massivi” di regolarizzazione, attraverso la procedura della “dichiarazione di compensazione” (messaggio INPS n. 5159 del 22 dicembre 2017).
Flussi di regolarizzazione per ciascun mese di competenza
La presente procedura rimane opzionabile dal datore di lavoro che intenda operare manualmente sulle singole mensilità oggetto di rettifica oppure costituisce una scelta obbligata da parte di quei datori di lavoro la cui posizione (matricola DM) risulti cessata o sospesa all’atto delle rettifiche.
Il datore che utilizzerà, per opzione o per scelta vincolata, tale procedura, recupererà il credito generato dalla quadratura dei flussi di regolarizzazione solo successivamente alla conferma del credito da parte dell’INPS, utilizzando la procedura della “dichiarazione di compensazione” (messaggio INPS n. 5159 del 22 dicembre 2017).

Sul conguaglio contributivo delle variazioni per i collaboratori della gestione separata….
Tra le tante riflessioni scaturitemi dalla lettura del messaggio INPS 4616/2022, una piccola domanda me la sono posta anche per l'eventuale conguaglio contributivo della gestione separata dei committenti.
I dati esposti nei flussi Uniemens relativi alla Gestione Separata sono “univocamente” acquisiti sulla base di cinque codici chiave:
  1. Codice Fiscale Azienda
  2. Codice Fiscale Lavoratore
  3. Periodo: Mese/Anno
  4. Aliquota
  5. Tipo Rapporto
Nel nostro specifico caso abbiamo che gli "oggetti della rettifica" sono l’imponibile ed il contributo a debito.
Se "finanziariamente" potrei non aver nessun problema recuperare, nel mese X, un credito emerso in un mese Y (anzi sarebbe coerente per il principio di cassa che sottende al versamento dei contributi a tale gestione), in termini di esposizione dei dati in denuncia come dovrei agire?

Salvo eventuali ulteriori indicazioni dell’Istituto, allo stato attuale il committente potrebbe optare tra:
  1. non comunicare alcuna variazione sull'imponibile e contributo a debito. In tale circostanza torno a chiedermi: - come impatterebbe l'imponibile non rettificato se successivamente dovessi modificare la denuncia di competenza di quel mese, esempio modificando l'aliquota di quella mensilità?
  2. effettuare, precauzionalmente previa conferma tramite cassetto bidirezionale della gestione committenti, una variazione anche delle informazioni contenute in denuncia.




Articolo di Bruno Olivieri
(Consulente del Lavoro in Pescara)

Fringe benefit, rimborso utenze domestiche e bonus carburante. Le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate.

Con la Circolare n. 35/E del 4 novembre 2022 l'Agenzia delle Entrate fornisce le tanto attese delucidazioni sulla corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni previste dal DL 115/2022 (Decreto Aiuti bis) in tema di welfare aziendale per l'anno 2022 in concomitanza con l'incremento del costo dell'energia. 

Con il medesimo documento di prassi sono inaspettatamente (anche per il contenuto) rilasciate alcune indicazioni sulla corretta fruizione del bonus carburante previsto ai sensi del DL 21/2022 (Decreto Aiuti).

L'art. 12 del DL 115/2022 rende operative delle specifiche misure di sostegno ai lavoratori in relazione all'incremento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale e di contrasto all'emergenza idrica.

"Limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00."

Misure oggetto della disposizione
Dalla lettura del testo normativo e come confermato dall'Agenzia delle Entrate la disposizione si sostanzia di un:
  • allargamento del paniere dei beni e servizi rimborsabili dal datore di lavoro a titolo di benefit individuale, includendovi le somme rimborsate per le utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;
  • aumento da euro 258,23 a 600,00 euro del limite di non imponibilità dei fringe benefit erogati ai dipendenti.
Soggetti destinatari delle misure
L'Agenzia delle Entrate qualifica i destinatari della disposizione sulla base di due specifici elementi:
  • titolarità di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • qualificazione di reddito secondo le disposizioni contenute nell’articolo 51 del TUIR.
Se nessun dubbio c'è in merito al primo punto, sul secondo punto l'oggettiva lettura dell'art. 51 del TUIR potrebbe indurci a pensare ad una più dettagliata delimitazione dei beneficiari in quei lavoratori che percepiscono "somme, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro".
Ipotesi che, a parere dello scrivente, lascia ancora qualche interrogativo ad esempio su tutti quei rapporti la cui remunerazione, seppur qualificata reddito assimilato a lavoro dipendente, non costituisce sinallagma di un "apporto di lavoro" ma di obbligazione di altra natura, ad esempio quella degli amministratori di società.

Utenze oggetto di rimborso
In considerazione dell'eccezionale qualificazione a "fringe benefit" delle somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, la Circolare chiarisce che: 
  • per utenze domestiche si intendono quelle relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio;
  • rientrano tra quelle rimborsabili anche le utenze per uso domestico intestate al condominio;
  • rientrano tra quelle rimborsabili anche le utenze per uso domestico intestate al proprietario dell’immobile (locatore), qualora nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari.
Riconoscimento del rimborso delle utenze da parte del datore di lavoro
Premesso che i suddetti rimborsi, anche nell’ambito dei premi di risultato, sono erogabili anche ad personam senza intaccare il regime di esentabilità delle somme, per giustificare il rimborso e legittimare l'esenzione in capo al lavoratore dipendente il datore di lavoro dovrà:
  • provvedere all'acquisizione e conservazione della relativa documentazione attestante le spese sostenute dal lavoratore, nel rispetto dei principi sulla privacy e di essenzialità delle informazioni acquisite. La giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari;
  • provvedere, in alternativa ai documenti di cui al precedente punto, all'acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle;
  • provvedere all'acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.
Aumento limite esenzione fringe benefit 2022
L'incremento da euro 258,23 a 600,00 euro del limite di non imponibilità dei fringe benefit erogati ai dipendenti per l'anno 2022 è la misura che ha destato più dubbi lasciando spazio a diverse interpretazioni sul perimetro di modifica del comma 3 dell'art. 51 TUIR.
Le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate chiariscono che la deroga concessa dall'art. 12 del DL 115/2022 riguarda esclusivamente il limite massimo di esenzione e le tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore, senza comportare, con ciò, alcuna modifica al funzionamento del regime di tassazione in caso di superamento dei limiti di non concorrenza stabiliti dalla norma.
Pertanto viene categoricamente escluso il meccanismo di franchigia e viene confermato l'ordinario limite assoluto di non imponibilità fino alla soglia di 600 euro annui che, se superato, renderebbe quindi completamente imponibile il valore dei benefit erogati.

A parere dello scrivente l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate è coerente con le previsioni ex art. 12 che molto chiaramente circoscrive la deroga alla sola qualificazione delle somme da trattarsi come esenti, ovvero a ciò che ordinariamente è disciplinato dal penultimo periodo dell'articolo 51, comma 3.
Il meccanismo applicabile al superamento della soglia di non imponibilità è invece espressamente regolamentato all'ultimo periodo del summenzionato art 51 comma 3 "se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito" che non sembrerebbe essere oggetto di richiamata deroga del DL Aiuti bis. 

Durata delle misure 
Le misure previste dall'art. 12 del DL 115/2022 sono valide per il solo anno 2022.
A riguardo si osserva che, in base al principio di cassa allargato, si considereranno percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono.

Rapporti con il bonus carburante e premi di risultato convertiti in benefit
La Circolare 35/E conferma che le misure previste dal Decreto Aiuti bis rappresentano un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante e, pertanto, i rispettivi plafond (200 e 600 euro) devono considerarsi separatamente al fine dell'ordinario meccanismo di imponibilità ordinaria previsto dall'art. 51 comma 3 del TUIR.

Risulta molto interessante la novella richiamata dalla predetta circolare 35/E sul trattamento fiscale dei premi di risultato convertiti in benefit. 
Se infatti la precedente Circolare 27/E, in caso di  superamento dei succitati limiti di non imponibilità (200 e all'epoca 258,23 euro), confermava l'assoggettamento ad imposta sostitutiva, ora la Circolare 35/E sancisce un netto e sorprendente dietro front rispetto alle predette indicazioni dichiarandole "superate" nel senso che in luogo del prelievo sostitutivo troverà applicazione la tassazione ordinaria.

In questo modo viene letteralmente allineato il trattamento fiscale dei fringe benefit superiori ai limiti di esenzione ex art. 51 comma 3, univocamente intesi come assoggettamento a tassazione ordinaria, tanto nella diretta concessione che nella conversione dei premi di risultato.

Un dubbio che certamente rimane è se questo "dietro front" da imposizione sostitutiva a ordinaria sia ugualmente un regime di deroga per il solo periodo di modifica all'art. 51 comma 3 TUIR sancito dall'art. 12 del DL 115/2022, ovvero sino al 31 dicembre 2022.




Articolo di Bruno Olivieri
(Consulente del Lavoro in Pescara)