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I CONTRIBUTI DA LAVORO

E’ colui che presta la sua opera, in modo continuativo, esclusivamente per le necessità ed il funzionamento della vita familiare del datore di lavoro, sia con qualifica specifica, anche di elevata competenza professionale (es. puericultrice, infermiere generico, chef, autista personale, giardiniere, custode, etc.), sia con mansioni generiche.
Il lavoro domestico può avere modalità di svolgimento diverso:
a servizio intero (lavoratore domestico convivente o badante) – se il lavoratore abita presso il datore di lavoro, usufruendo, oltre che della retribuzione, del vitto e dell'alloggio;
a mezzo servizio – se presta, presso la stessa famiglia, servizio per almeno 4 ore al giorno o per 24 ore settimanali, quando il servizio non e' uniforme in tutti i giorni della settimana;
ad ore – se presta la propria opera in famiglia solo per alcuni giorni alla settimana, e con un orario inferiore alla 24 ore settimanali.
Questo tipo di rapporto di lavoro è regolato dal CCNL di categoria del 13 febbraio 2007: decorrenza 01/03/2007 - scadenza 28/02/2011.
E' caratterizzato dalla subordinazione e dall’erogazione di una retribuzione, ed è soggetto all’obbligo assicurativo, in applicazione delle norme previste dall' Art 26 DPR 1403/71 (obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari).
Possono svolgere lavoro domestico anche i lavoratori:
già assicurati per altra attività di lavoro domestico;
pensionati;
durante il periodo di prova;
avviati dai comuni o dalle ASL al servizio di assistenza domiciliare non infermieristica presso persone anziane indigenti, alle quali le predette amministrazioni forniscono mezzi materiali per corrispondere la retribuzione e gli oneri accessori.
CHI SONO I DATORI DI LAVORO DOMESTICO

Sono le famiglie, anche se costituite da una sola persona, che assumono personale per adibirlo a mansioni di carattere materiale o anche intellettuale necessarie per il funzionamento della vita familiare.

Possono essere tali anche quelle convivenze come le comunità religiose (conventi, seminari) e le convivenze militari (caserme, comandi , stazioni) che hanno lavoratori addetti al servizio diretto e personale dei conviventi nonché le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), qualunque sia il numero dei componenti.

Non rientrano in tali ipotesi:
gli alberghi, le pensioni , gli affittacamere, le cliniche private;
i collegi, convitti, anche se esercitati senza fine di lucro, perché la convivenza non è fine a se stessa ma mezzo per conseguire finalità educative.
Il datore di lavoro ha l’onere di svolgere gli adempimenti connessi all’assunzione del lavoratore comunitario od extracomunitario.


DOCUMENTI PER L'ASSUNZIONE

Tutti i lavoratori domestici devono presentare al datore di lavoro, in una fase precedente alla stipula del contratto ed alla assunzione:
carta d’identità o altro documento equivalente, non scaduta, ed eventuali diplomi o attestazioni professionali specifici;
tessera sanitaria aggiornata rilasciata gratuitamente dall’Azienda Sanitaria Locale;
codice fiscale che dovrà essere comunicato all’Inps;
permesso di soggiorno che consente attività lavorativa (per i lavoratori extracomunitari).
Per il lavoro minorile il lavoratore deve presentare anche:
il certificato di idoneità al lavoro, rilasciato dall’Ufficiale sanitario dell’ASL di zona dopo visita medica a cura e carico del datore di lavoro;
la dichiarazione dei genitori o di chi esercita la potestà familiare, vidimata dal Sindaco del Comune di residenza, con cui si acconsente che il lavoratore minorenne viva presso la famiglia del datore di lavoro o, in alternativa, per i minori ad ore o a mezzo servizio, l’autorizzazione scritta di chi esercita la patria potestà.
DENUNCIA DI ASSUNZIONE

Dal 29/01/2009 il rapporto di lavoro deve essere denunciato:
entro le ore 24 del giorno precedente (anche se festivo) a quello di instaurazione del rapporto di lavoro. La comunicazione ha efficacia anche nei confronti dei Servizi competenti, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo (U.T.G.)
entro cinque giorni dall’evento in caso di proroga, trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato oppure in caso di svolgimento dell’attività in una abitazione del datore di lavoro diversa da quella comunicata precedentemente) e cessazione del rapporto di lavoro.
Per l’iscrizione e le eventuali variazioni il datore di lavoro domestico può utilizzare i seguenti canali:
Contact Center, al numero 803.164, fornendo telefonicamente i dati necessari;
Procedura Internet di compilazione e invio on-line disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it);
presentazione o invio agli uffici Inps tramite nuovo modulo cartaceo: COLD-ASS (il modello COLD-VAR serve per comunicare le variazioni).

COME SI CALCOLA IL CONTRIBUTO

Il contributo orario è commisurato a tre diverse fasce di retribuzione; se l’orario di lavoro presso uno stesso datore di lavoro, supera le 24 ore settimanali, il contributo, per tutte le ore retribuite, è unico (4^ fascia), indipendentemente dalla retribuzione oraria.
La retribuzione oraria convenzionale corrispondente alla IV fascia ed è notevolmente inferiore alle altre e di conseguenza dà luogo all’accredito di una Retribuzione Media Settimanale molto bassa e pertanto potrebbe essere penalizzante per il lavoratore ai fini pensionistici.
Ogni datore deve quindi predeterminare l’importo della paga oraria effettiva (retribuzione oraria concordata + quota oraria di tredicesima + eventuale quota oraria di vitto e alloggio) e poi individuare il contributo che corrisponde alla fascia di retribuzione e all’orario effettuato dal lavoratore.

COME SI VERSA

Il datore di lavoro può versare i contributi:
con bollettini di c/c postale emessi dall’Inps (Il versamento deve essere effettuato utilizzando un bollettino per ogni trimestre, non è corretto versare con un unico bollettino i contributi relativi a 2 o più trimestri solari.) I bollettini inviati dall’INPS al datore di lavoro sono precompilati con i dati del rapporto di lavoro; il datore dovrà compilare i campi riguardanti:
importo contributi (moltiplicando il contributo orario per tutte le ore effettivamente lavorate nel corso del trimestre e per quelle relative a periodi di assenza comunque retribuite - malattia e ferie)
trimestre di riferimento (trimestri solari)
ore complessive retribuite (le ore retribuite dopo l’ultimo sabato del trimestre dovranno essere computate nel trimestre successivo)
retribuzione oraria effettiva (Va sempre indicata anche nel caso della 4^ fascia)
eventuale data di cessazione del rapporto di lavoro (in questo caso il versamento deve essere effettuato entro 10 giorni dalla cessazione)settimane retribuite(ai fini contributivi il numero delle settimane coincide con quello dei sabati che cadono nel trimestre; si ricorda che la settimana va dalla domenica al sabato)
on-line, collegandosi al sito Internet www.inps.it;
tramite RETI AMICHE ( tabaccherie e poste )
ESTRATTO CONTO DEL LAVORATORE DOMESTICO

I contributi dovuti, a seguito di prima emissione dei bollettini, possono essere pagati entro 30 giorni dalla data di ricezione senza alcuna sanzione. I successivi versamenti devono essere effettuati trimestralmente dal datore di lavoro, utilizzando gli appositi bollettini di c/c postale, alle seguenti scadenze:
Dal 1° al 10 aprile - Versamento valido per il 1° trimestre
Dal 1° al 10 luglio - Versamento valido per il 2° trimestre
Dal 1° al 10 ottobre - Versamento valido per il 3° trimestre
Dal 1° al 10 gennaio dell’anno successivo - Versamento valido per il 4° trimestre
Il numero dei contributi settimanali da accreditare al lavoratore domestico è pari a quello delle settimane lavorate per le quali risulti versata o dovuta una contribuzione media corrispondente ad un minimo di 12 ore lavorative
La Legge 638 dell’11/11/1983 all’art. 6 ha variato in 24 il numero minimo delle ore lavorative con decorrenza 1.1.1984
Il numero delle settimane accreditate risulterà pari al quoziente, arrotondato per eccesso, che si ottiene dividendo il totale delle ore lavorate nel trimestre per 24.
Es. ore lavorate 295: 24 = 12,29 arrotondato per eccesso a 13
Es. ore lavorate 170: 24 = 7,08 arrotondate per eccesso a 8. I contributi determinati in base a questi criteri daranno il numero delle settimane da accreditare risalendo a ritroso, nel tempo, a decorrere dall’ultima settimana lavorata compresa nel trimestre solare.
Sull’ Estratto Contributivo tali settimane vengono indicate con:
la lettera A (accreditate), numero delle settimane accreditate risalendo a ritroso nel tempo, a decorrere dall’ultima settimana lavorata compresa nel trimestre solare;
la lettera L (lavorate) segnala le settimane in cui, pur essendoci retribuzione, non si raggiungono le 24 ore;
lo spazio vuoto sta ad indicare la mancanza di prestazione.
LAVORO DOMESTICO OCCASIONALE

Il D. Lgs 276/2003 (c.d. riforma Biagi) ha previsto l’applicazione della disciplina del lavoro occasionale accessorio alle prestazioni di lavoro domestico meramente occasionali rese a favore di famiglie per esigenze solo temporanee,comunque non superiori a 5.000 euro nell’anno solare con lo stesso committente.

Deve cioè trattarsi di prestazioni lavorative che, per la loro natura occasionale e accessoria, non sono riconducibili né ad un rapporto di lavoro già disciplinato dalla legge (nel caso specifico il DPR 1403 del 31/12/71), né a regolamentazioni contrattuali specifiche del settore di attività (CCNL 16/02/07).


QUANTO SI PAGA VEDI QUI'

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