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LICENZIAMENTO COLLETTIVO

Con il termine mobilità oggi si indica il licenziamento collettivo, che l'imprenditore può adottare in presenza delle due seguenti condizioni, previste dalla legge 223/91. La prima ricorre allorquando l'imprenditore, che ha già in atto sospensioni dal lavoro con intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria, ritenga di non poter attuare il risanamento o la ristrutturazione necessari al superamento della Cassa. La seconda si verifica allorquando l'imprenditore, che occupi più di 15 dipendenti, intenda licenziare almeno 5 lavoratori, nell'arco di 120 giorni, in conseguenza di una riduzione o di una trasformazione di attività o di lavoro, o quando lo stesso intenda cessare l'attività.

In entrambi i casi, l'imprenditore deve preventivamente informare le rappresentanze sindacali aziendali e i sindacati maggiormente rappresentativi. L’informazione deve riguardare i motivi che impediscono l'adozione di strumenti alternativi al licenziamento e le misure eventualmente programmate per ridurne l'impatto sociale. A richiesta del sindacato, all'informazione dovrà seguire un esame congiunto, all'esito del quale le parti possono raggiungere un accordo, che individui - tra l'altro - i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare in maniera diversa da quelli indicati dalla legge (carichi di famiglia, anzianità, esigenze aziendali). Le violazioni della descritta procedura sindacale comportano l'inefficacia del licenziamento, con obbligo di reintegrare i lavoratori nei rispettivi posti di lavoro.

A seguito della messa in mobilità, il lavoratore viene iscritto in un'apposita lista, che gli garantisce un accesso al lavoro agevolato. Inoltre, il datore di lavoro ha la possibilità di assumere a termine, per non più di 12 mesi, i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

Il lavoratore in mobilità ha il diritto di percepire l'indennità di mobilità, a condizione che abbia almeno 12 mesi di anzianità aziendale (di cui 6 di lavoro effettivamente prestato), e sempre che il suo datore di lavoro rientri nel campo di applicazione della Cassa integrazione guadagni straordinaria (in sintesi, si tratta delle imprese di maggiori dimensioni). Ricorrendo queste condizioni, il lavoratore ha il diritto di percepire una indennità pari a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale per 12 mesi; l'indennità viene corrisposta per 24 o 36 mesi a seconda che il lavoratore abbia compiuto i 40 o, rispettivamente, i 50 anni ma, in questi casi, l'indennità è ridotta all'80% a far tempo dal tredicesimo mese. Nelle aree di maggiore tensione occupazionale, i termini sopra indicati sono superiori: l'indennità spetta per 24 mesi o, per chi abbia compiuto 40 o 50 anni, per 36 o 48 mesi; anche in questo caso, però, a far tempo dal tredicesimo mese l'indennità è corrisposta all'80%.

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