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L'oggetto del contratto

Per quanto riguarda l'oggetto del contratto de quo, esso è rappresentato dalla prestazione di lavoro, intellettuale o manuale che sia, e dalla retribuzione che il datore di lavoro di impegna a corrispondere al lavoratore come controprestazione. La prestazione di lavoro è necessariamente unica, mentre le parti possono essere plurisoggettive, nel senso che possono esserci più datori di lavoro e/o più lavoratori che sottoscrivono il medesimo contratto. L’oggetto di questo (e, quindi, la prestazione lavorativa) deve, a pena di nullità, essere determinato o determinabile dalle parti, lecito (nel senso di assenza di contrasto con le norme imperative, l'ordine pubblico o il buon costume ) e possibile. Sotto il primo aspetto, in effetti già nella comunicazione dell’assunzione, effettuata spesso tramite lettera, il datore di lavoro indica nel dettaglio le mansioni cui sarà adibito il neo-assunto. Per quanto concerne le cause di impossibilità dell’oggetto, essa si verifica quando la prestazione lavorativa non può essere svolta, per circostanze di fatto (si pensi a un incendio dell’unico stabilimento produttivo di cui era titolare il datore di lavoro) oppure per motivazione di ordine giuridico, ossia allorché la prestazione, pur restando materialmente possibile, è proibita dalla legge. E’ da precisare, inoltre, che, mentre nei rari casi in cui l’impossibilità sussiste fin dall’inizio si ha nullità del contratto (per mancanza di uno dei requisiti essenziali), quando tale impossibilità è sopravvenuta in un momento successivo alla conclusione dell’accordo, la conseguenza è la risoluzione, ai sensi dell’art. 1463 c.c..

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