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APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

La Legge Biagi del 2003 ha istituito la forma contrattuale di apprendistato professionalizzante che ha il fine di trasmettere delle competenze tecnico-scientifiche al lavoratore e fargli conseguire una qualifica professionale. Questo tipo di contratto di apprendistato può essere stipulato con i giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti. Il contratto di apprendistato professionalizzante ha una durata massima di 6 anni, tale durata dipende dal settore e dalla qualifica in cui l’apprendista viene inquadrato.

Il contratto di apprendistato professionalizzante deve avere i seguenti requisiti:

la forma scritta, contenente indicazione: della prestazione a cui il lavoratore verrà adibito, del piano formativo individuale, della qualifica professionale che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale;
non è possibile stabilire il compenso dell’apprendista secondo importi a cottimo;
il datore di lavoro può recedere dal rapporto alla scadenza del periodo di apprendistato professionalizzante, mentre non può recedere anticipatamente dal contratto di apprendistato senza una giusta causa o un giustificato motivo.
Ogni apprendista con contratto d’apprendistato professionalizzante è seguito da un tutore aziendale, scelto dal datore di lavoro tra persone con qualifica adeguata a quella che l'apprendista deve conseguire. Il tutor deve avere almeno tre anni di esperienza nel settore e non può affiancare più di cinque apprendisti. E il tutor ad essere garante del percorso formativo ed esprime proprio parere sulle competenze acquisite dall'apprendista.

L'apprendistato professionalizzante è disciplinato dal D.Lgs. n. 276/2003 per cui si rimanda ai CCNL stipulati da associazioni dei lavoratori e prestatori di lavoro, oltre ai regolamenti regionali (definiti con deliberazione della Giunta regionale).

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