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Comunicazioni obbligatorie

Con il termine Comunicazioni Obbligatorie, anche CO, si intende, nell'ambito del diritto del lavoro, quel sistema informatizzato gestito con modalità di cooperazione applicativa da un soggetto centrale - il Ministero del lavoro - e da altri soggetti - le Regioni, l'INPS, l'INAIL, ENPALS, l'IPSEMA, le Prefetture - che con questo collaborano fornendo dati o scambiandoli, in relazione alle assunzioni di lavoratori o altri soggetti obbligati.
Con il sistema delle Comunicazioni Obbligatorie si invia una sola comunicazione ai fini dell'adempimento a tutti gli obblighi prima previsti nei casi di instaurazione, trasformazione, proroga e cessazione del rapporto di lavoro, a vari soggetti, su differenti comunicazioni cartacee. La comunicazione sostituisce le vecchie modalità di comunicazione che le aziende inoltravano:
ai Centri per l’impiego (note come CPI), per il monitoraggio del mercato del lavoro;
all'INPS, o altri entri previdenziali (l'ENPALS, l'INPDAP, l'IPSEMA) per il versamento dei contributi previdenziali;
all'INAIL, per il versamento del premio di assicurazione contro gli infortuni;
al Ministero del lavoro, per i controlli da parte della Direzione provinciale del lavoro attraverso gli Ispettori del lavoro;
Permangono in diversi settori ulteriori adempimenti, non aboliti dall'introduzione della CO. Infatti, per i lavoratori dello spettacolo vige tuttora, ed in contemporanea alle CO, anche l'obbligo di richiesta telematica del certificato di Agibilità all'Enpals, ossia del documento che comunica all'ente i dati dei lavoratori ai fini contributivi. In pratica quindi, per ogni soggetto sia autonomo che subordinato operante nello spettacolo, è obbligatorio redigere telematicamente una doppia comunicazione solo in parte sovrapponibile, poiché la comunicazione preventiva di assunzione concerne il portare a conoscenza dell'Enpals l'attivazione di un rapporto di lavoro (sia esso subordinato, parasubordinato e persino autonomo - diversamente da qualunque altro settore di lavoro, ove l'autonomo è esonerato), mentre il certificato di agibilità riguarda l'assolvimento preventivo del pagamento dei contributi: in pratica assicura che il datore di lavoro o committente non abbia debiti previdenziali con l'Enpals, poiché in tal caso l'agibilità non viene rilasciata, salvo pagamento del pregresso debito.
Istituzione [modifica]

Le comunicazioni obbligatorie on line per l'assunzione del personale dipendente sono state istituite dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi da 1180 a 1185, recante la legge finanziaria per l'anno 2007. La norma rendeva esecutivo quando già previsto dalla legge c.d. Biagi, il D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ove all'art. 17, prevedeva varie disposizioni di modifica delle norme previste per l'assunzione dei lavoratori, in primis il D. Lgs. 23 aprile 2000, n. 181.
Con il Decreto Interministeriale 30 ottobre 2007 tra Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, si sono previste le disposizioni tecniche per l'effettuazione di tale attività.
Il sistema è entrato a regime il 1º marzo 2008, tranne nella Provincia autonoma di Bolzano, dove per esigenze di bilinguismo l'avvio del sistema è rinviato al 1° dicembre 2008.
Con apposito Decreto del Ministero del Lavoro del 24 gennaio 2008, il sistema è stato esteso anche ai lavoratori marittimi, un primo tempo a far data dal 1º aprile 2008, spostata in seguito, al 1º agosto 2008. Tale sistema è definito UNIMARE, e diversamente dal sistema ordinario è gestito solo a livello centrale dal Ministero.
Soggetti interessati [modifica]

La legge n. 296/2006 individua vari soggetti interessati:
i soggetti obbligati a presentare la comunicazione obbligatoria;
i soggetti intermediari abilitati ad effettuare la comunicazione obbligatoria;
i soggetti pubblici destinatari della comunicazione, con funzioni di controllo e monitoraggio.
Sono soggetti obbligati:
i datori di lavoro privati, intesi quali persona, fisica e giuridica, titolare del rapporto di lavoro, sia esso lavoro autonomo, un preponente con contratto di agenzia e rappresentanza, un associante nell'associazione in partecipazione, un soggetto promotore di tirocini e altre esperienze assimilate finalizzate all'assunzione.
i datori di lavoro pubblici, ovvero le Pubbliche Amministrazioni intesi come tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli Istituti e le scuole di ogni ordine e grado , le aziende ed amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le Università, le Camere di commercio, gli enti pubblici non economici, le ASL, l’Aran;
gli Enti pubblici economici, cioè gli enti pubblici che producono di beni e servizi, per i quali si applicano le norme dell’impresa privata;
le Agenzie di somministrazione.

Sono soggetti intermediari abilitati:
i datore di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, in quanto come datori di lavoro possono ovviamente effettuate tutte le comunicazione previste dalla legge;
agenzie di somministrazione;
i consulenti del lavoro, muniti di delega, nonché gli avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, purché abbiano dato comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente;
le Associazioni di categoria per le imprese artigiane, agricole, piccole imprese, cooperative, o altre associazioni di categoria dei datori di lavoro;
le agenzie per il lavoro;
i soggetti promotori di tirocini.

Sono soggetti pubblici interessati:
i Centri per l’impiego che ricevono le comunicazioni esclusivamente mediante il nodo di coordinamento del sistema informatico della propria Regione tramite lo snodo centrale del Ministero;
il Ministero del Lavoro attraverso le regole di cooperazione applicativa provvede ad inviare tutte le comunicazioni al nodo di coordinamento nazionale, ubicato a Roma, che verrano messe a disposizione degli altri soggetti;
le Direzioni Provinciali del Lavoro riceve le informazioni dei rapporti di lavoro comunicati su tutto il territorio nazionale attraverso i propri servizi di rete interna, per i relativi controlli da parte degli Ispettori del lavoro;
l'INPS, l'INAIL, l'ENPALS, l'INPDAP, l'IPSEMA, ed eventuali altri enti previdenziali, che con il sistema di cooperazione applicativa, ricevono le informazioni sui rapporti di lavoro per i contributi versati a favore del lavoratore;
le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo, per le relative competenze dei lavoratori extracomunitari.
Servizi Regionali [modifica]

Il sistema informatico delle Comunicazioni Obbligatorie è un sistema federato basato su una serie di nodi regionali collegati tra loro per il tramite del nodo centrale presso il Ministero del lavoro. La trasmissione dei dati avviene tramite i Servizi messi a disposizione dalle regioni cui la legge Bassanini ha conferito il compito del monitoraggio del mercato del lavoro.
Alle Regioni spettano la definizione delle modalità con cui trasmettere i dati, le regole e le soluzioni per accreditarsi e realizzare la trasmissione, mentre il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, invece, organizza l'elenco ufficiale dei servizi informatici implementandoli nel nodo centrale. La comunicazione viene quindi indirizzata ai differenti destinatari che hanno titolo a riceverla (Enti previdenziali ed assicurativi, Direzioni Provinciali del Lavoro, il Ministero stesso ed eventuali altre Regioni di competenza) utilizzando l'infrastruttura di cooperazione realizzata dal Ministero del Lavoro e dalle Regioni.
Tuttavia, non tutte le Regioni hanno organizzato il sistema, pertanto per evitare la paralisi del sistema, ed in via transitoria in attesa dell'implementazione regionale, il Ministero del Lavoro mette a disposizione dei soggetti obbligati ed abilitati un dominio transitorio per consentire l’invio informatico nel caso di mancata attivazione dei sistemi informatici regionali.
Le Regioni che accedono al dominio transitorio sono: Campania, Molise, Sicilia, Provincia di Trento. La Basilicata dal luglio 2008, la Sardegna dall'ottobre 2008 e la Calabria dal luglio 2009, non utilizzano più il dominio transitorio ministeriale.

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