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Contratti di inserimento professionale: ambito di applicabilità

Da una lettura del c.c.n.l. "Metalmeccanici piccola e media industria" non ho rilevato la regolamentazione dei contratti di inserimento professionale. Questo significa che per questo settore non è possibile la stipula di tale contratto di lavoro con soggetti in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge? In caso che invece ciò sia possibile, il piano formativo va ricercato in accordi o disposizioni di legge?

Come noto, il contratto di inserimento lavorativo è diretto a realizzare, mediante apposito progetto individuale, l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro delle persone appartenenti ad una delle categorie c.d. «deboli», elencate dall'articolo 54 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Il contratto di inserimento può avere ad oggetto qualsiasi attività lavorativa e può essere stipulato per tutti i settori, esclusa la pubblica amministrazione.
In attesa delle previsioni della contrattazione collettiva, per consentire ai datori di lavoro una fase di prima applicazione dei contratti di inserimento, anche al fine di evitare il determinarsi di una soluzione di continuità nei flussi di assunzione, specie delle cosiddette fasce deboli, in data 11 febbraio 2004 è stato stipulato un accordo interconfederale avente ad oggetto una disciplina di quadro con efficacia transitoria limitata al periodo di carenza della regolamentazione contrattuale che potrà essere definita ai vari livelli.
Ai sensi dell'accordo interconfederale 11 febbraio 2004, nel progetto devono essere indicati:

la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;

la durata e le modalità della formazione.
Inoltre, sempre l'accordo interconfederale, indica che il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di "e-learning", in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
Quindi, nessuna preclusione.

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