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Dipendenti che utilizzano mezzi aziendali per i propri spostamenti: sono soggetti al controllo sanitario sull'assunzione di alcol?

Siamo una società di gestione del ciclo idrico integrato. I nostri operatori utilizzano nell'orario di lavoro il mezzo aziendale in quanto operano su reti e su numerosi impianti procapite. In molti casi l'automezzo rappresenta soltanto un mezzo di trasporto, in altri casi può servire anche a trasportare sostanze chimiche (anche se per quantitativi per cui non vige l'obbligo del patentino ADR). Lo stesso dicasi per gli impiegati tecnici e per i responsabili che sono spesso alla guida per recarsi in cantieri o negli impianti. Vorrei sapere quali categorie sono soggette al divieto di assunzione di alcool.

RISPOSTA:

Il quesito posto è lo stesso che si stanno ponendo molti addetti del settore: comprendere i limiti di applicabilità del provvedimento 16 marzo 2006 della Conferenza permanente Stato-Regioni.
In particolare, con tutta evidenza, si cerca di comprendere vi dove si spinga il campo di applicazione del punto 8, lett. a) dell'allegato 1, nel quale si prevede l'obbligo di sottoporre ad accertamenti tesi alla verifica del rispetto del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per le seguenti attività :
«8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:
a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada».
In premessa occorre dire che attualmente si è in attesa di un accordo della medesima Conferenza Stato-Regioni, previsto dal comma 4-bis dell'articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2008, il quale non ha visto la luce entro la scadenza prevista (31 dicembre 2009) e che si spera porti in sè opportuni chiarimenti circa le difficoltà applicative ed interpretative dell'attuale norma.
Seppur dal quesito emerga che i lavoratori in questione non sono addetti al trasporto di merci pericolose, è evidente che laddove essi svolgano comunque un trasporto di sostanze chimiche, vi è la piena applicazione dell'obbligo di accertamento sanitario, poichè in ogni caso si tratta di «attività di trasporto», pertanto chiaramente ricomprese nel citato punto 8, lett. a).
Più complesso è invece rispondere al quesito laddove si tratti di lavoratori che adoperano i mezzi aziendali per i propri spostamenti, ma senza che vi sia il trasporto di merci o di persone. Alcune interpretazioni tendono ad escludere che in questi casi si rientri tra le attività soggette ad obbligo, poichè, si afferma, esse riguarderebbero unicamente, per l'appunto, «attività di trasporto». E' parere personale di chi scrive che le cose stiano diversamente. Difatti, come indicato nell'articolo 1 del provvedimento, l'allegato I individua quelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi. Innegabilmente l'impiego di un mezzo di trasporto, qualunque sia la finalità del suo utilizzo, comporta elevati rischi per l'incolumità o la salute di terzi, ma altrettanto innegabilmente il suo impiego comporta un elevato rischio di infortuni sul lavoro, basti riflettere sul dato infortunistico dell'INAIL secondo il quale gli incidenti stradali determinano circa il 25% degli infortuni mortali sul lavoro.
Si ritiene pertanto che anche coloro i quali utilizzano mezzi aziendali per i propri spostamenti debbano essere sottoposti ad accertamenti sanitari in merito al divieto di assunzione di alcol.

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