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Disciplina dell'apprendistato e regolamentazione dei profili formativi

Un parrucchiere deve assicurare una ragazza come apprendista; la ragazza deve fare la formazione presso un ente? L'assunzione dell'apprendista è disciplinata dalla vecchia normativa?

RISPOSTA:

L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire, nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima (art. 2 Legge n. 25/1955).
La formazione è quindi elemento essenziale del rapporto ed essa va erogata in conformità a quanto previsto dalla disciplina in vigore (per la sanzione in caso di inadempimento, cfr. art. 53, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003). In particolare, l'obbligatorietà di una formazione esterna all'impresa era stata prevista per i contratti conclusi a decorrere dal 19 luglio 1998 (art. 16 L. n. 196/1997 e art. 2 D.L. n. 214/1999 convertito in L. n. 236/1999). A tal fine i datori di lavoro dovevano trasmettere agli uffici regionali del lavoro una scheda informativa sulla cui base gli uffici stessi proponevano le iniziative di formazione esterna (D.M. 7 ottobre 1999).
La normativa è stata poi innovata dal D.Lgs. n. 276/2003 (art. 47 e ss.) che ha previsto tre diverse tipologie di apprendistato (apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione e apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione).
Tra queste tipologie, il contratto di apprendistato professionalizzante costituisce la tipologia più vicina al tradizionale contratto di apprendistato ed è applicabile in tutti i settori di attività - compreso quindi quello di cui al presente quesito - a giovani di età compresa tra 18 (17 se in possesso di una qualifica professionale) e 29 anni.
La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le parti sociali e nel rispetto dei principi direttivi dettati dalla legge:
1.
previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali;
2.
rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni;
3.
riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;
4.
registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
5.
presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.
In primo luogo, quindi, ai fini della formazione dell'apprendista, occorre verificare l'esistenza di una normativa regionale in merito.
Nel caso in cui non sia ancora intervenuta una legge regionale, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa in via sostitutiva ai contratti collettivi nazionali di categoria (art. 49, comma 5-bis, aggiunto dall'art. 13 D.L. n. 35/2005).
In caso di formazione esclusivamente aziendale, tuttavia, non interviene la normativa regionale, in quanto in tale ipotesi i profili formativi sono rimessi direttamente e integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. Spetta agli stessi contratti collettivi e agli enti bilaterali definire in cosa consista la formazione aziendale, oltre a dettarne, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione e di riconoscimento della qualifica professionale (art. 49, comma 5-ter, aggiunto dall'art. 23, comma 2, del D.L. n.112/2008, come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione).
Si segnala infine che laddove il contratto di apprendistato professionalizzante non risulti ancora regolato ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003 né dalla normativa regionale né dai contratti collettivi, si continua ad applicare la normativa previgente (art. 47, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003).

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