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E' possibile revocare le dimissioni?

Le dimissioni hanno effetto quando giungono a conoscenza del datore di lavoro; conseguentemente, da quel momento non possono più essere revocate senza il consenso del datore di lavoro (Cassazione 20/11/90 n. 11179).

Tuttavia, se questa è la regola generale, sono state individuate alcune ipotesi in cui è possibile annullare le dimissioni, con conseguente ripristino del rapporto, a prescindere dal consenso del datore di lavoro. In primo luogo, sono annullabili le dimissioni rassegnate in un momento in cui il lavoratore versava in uno stato di incapacità di intendere e di volere. E' stato anche precisato che, a tal fine, non è necessaria la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive: basta la menomazione di esse, in modo tale, quanto meno, da impedire la formazione di una volontà cosciente (Cass. 5/4/91 n. 3569). Nel caso di lavoratore minorenne (le cui dimissioni sono astrattamente valide in quanto il Codice civile attribuisce al minore la capacità di compiere atti giuridici nell'ambito del rapporto di lavoro), le dimissioni possono essere annullate qualora si dimostri l'incapacità di fatto di intendere e di volere del lavoratore al momento del recesso, nonché il grave pregiudizio derivante al minore dall'atto compiuto. Un'altra ipotesi ricorre allorquando le dimissioni siano rassegnate a seguito di pressioni esercitate da datore di lavoro e configurabili alla stregua di violenza morale. Ciò si verifica, per esempio, se il datore di lavoro prospetta al lavoratore le dimissioni come alternativa al licenziamento o alla denuncia penale; più in generale, l'ipotesi ricorre se il datore di lavoro prospetta le dimissioni come alternativa all'esercizio di un proprio diritto e se, da tale minaccia, il datore di lavoro si proponga di ottenere vantaggi ingiusti (vedere per tutte Tribunale di Milano 14/2/90, che ha dichiarato l'annullabilità delle dimissioni rese dal lavoratore convinto di poter evitare l'arresto da parte dei carabinieri chiamati dal datore di lavoro).

Un'ultima ipotesi è configurabile in caso di dolo del datore di lavoro: se, cioè, il lavoratore è stato indotto alle dimissioni, che altrimenti non avrebbe rassegnato, da una falsa rappresentazione delle realtà o opera, appunto, del datore di lavoro.

In sintesi, una volta rassegnate, le dimissioni producono il loro naturale effetto, salvo che ricorra una delle ipotesi indicate e si possa fornirne una prova rigorosa, oppure il datore di lavoro acconsenta alla revoca.

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