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Indennità di disoccupazione ai lavoratori sospesi: istruzioni Inps

Premessa.
Sciogliendo la riserva di cui al punto 5 del messaggio n. 13228 del 14.05.2010, al fine di superare alcune criticità segnalate dalle Strutture sul territorio e dagli Enti bilaterali di settore, si forniscono le seguenti istruzioni procedurali, necessarie a consentire la corretta ed ottimale gestione dei trattamenti in oggetto nonché criteri uniformi di rendicontazione dei benefici erogati.

1. Sospensione aziendale superiore a 90 giorni.
Ferma restando l’eventualità che la situazione transitoria di crisi – che comporta l’interruzione dell’attività aziendale – superi il numero di giornate indennizzabili ai lavoratori nell’anno solare, é necessario che le sospensioni comunicate all’Istituto dalle aziende, direttamente o per il tramite degli Enti bilaterali, abbiano una durata massima di 90 giorni.
Nel caso in cui l’evento sospensione complessivamente previsto sia più lungo, sarà cura dell’azienda o dell’Ente segnalare in procedura più eventi distinti ciascuno di durata uguale o inferiore a 90 giorni.
Tale disposizione si applica per le sospensioni che intervengono dal 1° luglio 2010.

2. Sospensione aziendale che interessa anni solari consecutivi.
Ferma restando l’eventualità che la situazione transitoria di crisi – che comporta l’interruzione dell’attività aziendale – perduri nell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio, é necessario, per le finalità di cui in premessa, che le sospensioni comunicate all’Istituto dalle aziende, direttamente o per il tramite degli Enti bilaterali, abbiano come riferimento un unico anno solare.
Nel caso in cui la sospensione complessivamente prevista termini nell’anno successivo, sarà cura dell’azienda o dell’Ente segnalare in procedura due eventi distinti, rispettivamente con cessazione al 31 dicembre ed inizio dal 1° gennaio successivo.

3. Periodi indennizzabili.
Specificando quanto previsto dal messaggio n. 8064 del 22.03.2010, par. 3, si conferma che i periodi di ripresa lavorativa acquisibili – che sospendono l’erogazione della prestazione – devono collocarsi all’interno di ciascun periodo di sospensione aziendale di durata uguale o inferiore a 90 giorni, corrispondenti al numero di giornate teoriche indennizzabili al singolo lavoratore.
Per ciascun lavoratore va necessariamente segnalata la data di decadenza, corrispondente al giorno successivo alla fine del periodo teorico indennizzabile.

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