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LA PENSIONE DI VECCHIAIA

È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, che hanno:
raggiunto l'età stabilita dalla legge;
perfezionato l'anzianità contributiva e assicurativa richiesta;
cessato il rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione, fermo restando che qualora la rioccupazione intervenga presso diverso datore di lavoro non occorre una soluzione di continuità con la precedente attività lavorativa.
A CHI SPETTA

I lavoratori (dipendenti, iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e i iscritti ai Fondi pensioni integrativi e sostituivi dell’AGO), già assicurati alla data del 31.12.1995, hanno diritto alla pensione di vecchiaia se possono far valere almeno:
60 anni di età, per le donne, e 65 anni di età, per gli uomini;
20 anni di contributi (1040 contributi settimanali).
Sono previste particolari deroghe sia per quanto riguarda il requisito anagrafico sia per quanto riguarda il requisito contributivo.

I lavoratori (dipendenti, iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, iscritti ai Fondi pensioni integrativi e sostituivi dell’AGO e i lavoratori parasubordinati), assicurati successivamente al 31.12.1995, hanno diritto alla pensione di vecchiaia se possono far valere almeno:
60 anni di età, per le donne, e 65 anni di età, per gli uomini;
5 anni di contribuzione effettiva (260 settimane).
L’importo della pensione, deve risultare almeno pari ad 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale se la pensione viene richiesta prima del compimento dei 65 anni di età.
Per le pensioni di vecchiaia contributive sono previste particolari disposizioni se il lavoratore ha perfezionato almeno 35 anni di contribuzione (settimane 1820) ovvero almeno 40 anni di contribuzione (settimane 2080).

LA DOMANDA

Può essere presentata alla sede Inps, direttamente o tramite uno degli enti di Patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori; ovvero inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
Deve essere redatta su apposito modulo a disposizione presso le sedi Inps o gli enti di patronato o scaricabile dal sito www.inps.it.

QUANTO SPETTA

Ai lavoratori già assicurati alla data del 31.12.1995 l’importo della pensione viene determinato con il sistema di calcolo:
retributivo, se il lavoratore può far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995;
misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo) se il lavoratore alla data del 31.12.1995, non può far valere 18 anni di contributi.
La Corte Costituzionale è intervenuta con numerose sentenze per confermare il diritto del lavoratore ad ottenere la liquidazione del trattamento di importo più favorevole.
Ai lavoratori assicurati successivamente al 31.12.1995 l’importo della pensione viene determinato con il sistema di calcolo contributivo.
È prevista la facoltà di optare per il sistema di calcolo contributivo se il lavoratore non ha maturato 18 anni di contributi alla data del 31.12.1995.

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