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Licenziamenti collettivi: il lavoratore ha diritto di conoscere perché sia stato scelto

La Suprema Corte ( sent. 16215/2009) ribadisce il principio per cui: “ la norma di cui all’art. 4, comma 8, L.223/91 prevede l’obbligo di indicare puntualmente le modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, al fine di consentire agli stessi, alle organizzazioni sindacali e agli organi di controllare la correttezza dell’operazione e la rispondenza degli accordi raggiunti”. Pertanto, tale obbligo non è soddisfatto dalla mera trasmissione dell’elenco dei lavoratori licenziati e dalla comunicazione dei criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali proprio perché vi è la necessità di verificare se tutti i dipendenti in possesso dei requisiti previsti siano stati inseriti nella categoria da scrutinare e, quindi, nel caso in cui il numero dei dipendenti sia superiore ai previsti licenziamenti, se siano stati correttamente applicati i criteri di valutazione comparativa tra i dipendenti in modo da consentire al dipendente di percepire con chiarezza per che lui, e non altri, sia stato destinatario del collocamento di mobilità o del licenziamento collettivo. Quindi, ciascun lavoratore può far valere l’inefficacia del licenziamento per violazione della suddetta norma, nel termine di decadenza di 60 gg, mentre il datore di lavoro può rimediare a tale vizio procedurale mediante il compimento dell’atto mancante o la rinnovazione dell’atto viziato.

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