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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: il lavoratore deve impugnare specificatamente i criteri di scelta ex L. 223/1991 e non solo il licenz

l Tribunale di Monza ( sent. 478/2009) aderisce all’orientamento giurisprudenziale (Cass. 16144/2001) in base al quale i criteri di scelta del lavoratore da licenziare dettati dall’art. 5 della legge n. 223/1991 ( in particolare il profilo professionale del lavoratore e le sue condizioni socio – familiari) sono analogicamente applicabili al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, purchè sussista la specifica impugnazione da parte del lavoratore del mancato rispetto dei criteri di scelta, non essendo sufficiente la sola impugnazione del licenziamento. In ogni caso, rimane fermi il principio per cui ricade sul datore di lavoro l’onere di provare anzitutto la reale sussistenza del motivo addotto per il licenziamento.

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