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Individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità

Pubblicato da: Bruno Dott. Olivieri

L’art. 5 c. 1 della L. 223/91 (che disciplina la procedura di mobilità) prevede che “l’individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri …”.

Stante la formulazione di tale disposizione, la giurisprudenza è giunta in modo prevalente alla conclusione che l’ambito di scelta dei lavoratori non può essere limitato alla singola sede o unità produttiva eventualmente interessata dalla riduzione di personale, facendo la norma chiaro riferimento al complesso aziendale. Ciò significa, in buona sostanza, che, al fine di scegliere i lavoratori da collocare in mobilità, si deve tener conto non solo degli addetti alla singola unità produttiva in cui l’attività sia stata ridotta o soppressa, ma, quanto meno, di quelli addetti alle unità produttive omogenee (ovvero in cui si svolgono attività similari) collocate in un ambito territoriale delimitato.In tal senso, spetterà al Giudice del Lavoro valutare ed identificare l’ambito territoriale entro il quale dovrà essere esteso il confronto tra le singole posizioni lavorative.



Secondo un certo orientamento della giurisprudenza (ad onor del vero minoritario), sarebbe necessario estendere la comparazione tra tutti i lavoratori operanti nell’ambito dell’intero complesso aziendale su base nazionale in caso di accertata fungibilità tra le professionalità coinvolte dal recesso.

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