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A quali condizioni è possibile licenziare un lavoratore in prova?

l principio secondo cui il lavoratore può essere licenziato solo ricorrendo una giusta causa o un giustificato motivo non vale nei confronti del lavoratore in prova. Infatti, durante il periodo di prova, entrambe le parti possono recedere liberamente, senza neppure essere tenute al pagamento del preavviso.

Tuttavia, la possibilità di recedere liberamente dal rapporto in prova da parte del datore di lavoro è più apparente che reale, dal momento che la giurisprudenza ha elaborato alcune regole, ormai acquisite, che limitano questa facoltà. In primo luogo, bisogna che il patto di prova sia stato stipulato legittimamente. A tale fine, è necessario che il patto risulti per iscritto, che sia stato esplicitamente sottoscritto per accettazione dal lavoratore e che sia o precedente o contestuale all'inizio del rapporto. In mancanza di questi requisiti, il patto di prova sarebbe nullo; il rapporto di lavoro sarebbe sorto a tempo indeterminato e, pertanto, il lavoratore potrebbe essere licenziato solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In altri termini, in assenza di un legittimo patto di prova, il licenziamento intimato per mancato superamento della prova sarebbe illegittimo.

In secondo luogo, il datore di lavoro ha l'obbligo di consentire l'esperimento che costituisce l'oggetto della prova. Conseguentemente, il datore di lavoro deve consentire che l'esperimento duri un lasso di tempo minimo, benché non espressamente pattuito, e deve effettivamente assegnare al lavoratore le mansioni per cui era stata stipulata l'assunzione in prova. In caso contrario, il licenziamento sarebbe, ancora una volta, illegittimo. Anche la mancata indicazione scritta in ordine alle mansioni specificamente assegnate al lavoratore, e sulle quali verterà la prova, determina la illegittimità del recesso di cui si parla.

Infine, la discrezionalità del datore di lavoro è limitata alla valutazione delle capacità e del comportamento professionale del lavoratore in prova; da ciò consegue che il lavoratore potrà far accertare la illegittimità del licenziamento in prova dimostrando sia di aver superato positivamente la prova, sia che il licenziamento dipende esclusivamente da un motivo illecito.

In ogni caso, la libertà di licenziamento del lavoratore in prova viene meno allo spirare del termine della prova, e comunque dopo che siano decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto: infatti, spirato il termine, l'assunzione diviene definitiva e il datore di lavoro tornerà a soggiacere alle regole della giusta causa e del giustificato motivo.

Va anche segnalato che con la sentenza n. 402 del 17/1/98, la Corte di cassazione ha ulteriormente esteso l’ambito del controllo da parte del giudice sul licenziamento intimato dal datore di lavoro nel corso del periodo di prova. Infatti, richiamando alcuni precedenti della Corte costituzionale (tra cui la sentenza n. 189 in data 22/12/80), la Suprema Corte ha escluso la legittimità del licenziamento inflitto per un motivo estraneo al rapporto di lavoro. In altre parole, il lavoratore non è più tenuto a dimostrare che il licenziamento sia fondato su un motivo illecito, essendo invece sufficiente provare che il motivo del recesso, pur non essendo illecito, è estraneo al rapporto di lavoro; a questo punto il giudice, se ritiene non giustificato il motivo del licenziamento, deve dichiararne la illegittimità.

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