Per semplici richieste o suggerimenti contattateci cliccando quì (oppure utilizza il form sotto
),
specificando il quesito o la vostra richiesta e provvederemo a contattarvi al più presto per la risposta.

Responsabilità del datore di lavoro per infortuni sul lavoro

I tipi di responsabilità

Dopo tali premesse, passiamo ad osservare da vicino quale e quando vi sia responsabilità del datore di lavoro per i casi di infortuni o malattie professionali.

La responsabilità del datore di lavoro, ovviamente, sorge quando questi non ha osservato gli obblighi a lui imposti per la tutela del lavoratore .

In sintesi, al datore di lavoro possono essere riconosciute tre tipi di responsabilità:

- responsabilità civile

- responsabilità penale

- responsabilità amministrativa

a) Responsabilità civile

Come accennato in precedenza, norma basilare per il riconoscimento della responsabilità è l’articolo 2087 del Codice civile che impone al datore di lavoro di adottare le misure atte a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Sul contenuto di detta norma si è molto parlato e molto discusso, sia in dottrina che in giurisprudenza. Si è detto che in tale disposizione trovano giustificazione ed origine le successive speciali norme che prevedono misure di sicurezza sul luogo di lavoro, che da tale norma trae anche origine la responsabilità penale del datore di lavoro in base all’art. 40 codice Penale per non aver impedito l’evento; si è, inoltre, detto che in base ai principi in tale norma enunciati, è giustificata l’azione di regresso dell’ente assicuratore nei confronti del datore di lavoro inadempiente. Basti ora dire che la norma appare, per così dire, a contenuto aperto. Infatti, la citata disposizione del Codice Civile si riporta solo in via generica ad alcuni parametri quali la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per imporre, poi, al datore di lavoro le misure di sicurezza da adottare.

Ne consegue che vi è ampio margine per riconoscere la responsabilità del datore di lavoro, posto che questi si deve sempre adeguare alla evoluzione della tecnica e della esperienza per ritenersi in regola con le misure di sicurezza adottate.

Altra disposizione del codice civile da esaminare è quella di cui all’articolo 2049 c.c.

In base a tale norma il datore di lavoro è responsabile anche quando l’omissione delle misure di sicurezza sia stata direttamente effettuata da altra persona da lui incaricata nell’ambito delle mansioni a lui conferite. In altri termini, il datore di lavoro risponde dei danni causati da violazione di misure di sicurezza compiuti dai suoi preposti o sorveglianti.

Sulla natura di tale responsabilità si è ugualmente discusso, ma è prevalente la tesi che trattasi di responsabilità oggettiva come è stato anche recentemente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. 6 marzo 2008 n. 6033; Cass. 12 marzo 2008 n. 6632) che ha affermato la configurabilità della responsabilità di cui all’art. 2049 c.c. allorchè tra l’evento illecito e le mansioni affidate sussista un RAPPORTO DI OCCASIONALITA’ NECESSARIA.

E’ quest’ultimo uno dei pochi casi di responsabilità che la legge prevede senza indagare sul comportamento del soggetto, responsabilità che nasce sol che il preposto abbia commesso l’illecito nello svolgimento delle incombenze a lui attribuite dal datore di lavoro.

Da tanto detto, si può notare l’importanza che il legislatore attribuisce alla tutela del lavoratore.

Il principio della responsabilità oggettiva del datore di lavoro viene anche ripreso dalle norme speciali contro gli infortuni e le malattie professionali di cui al TU 1965/1124 che la prevede all’art. 10 come presupposto della azione di regresso dell’INAIL.

Ciò posto, il riconoscimento di responsabilità civile del datore di lavoro comporta l’obbligo di risarcire i danni causati al lavoratore a seguito del fatto lesivo verificatosi.

Vedremo successivamente quanto in definitiva viene risarcito direttamente dal DL e quanto invece indennizzato dall’Ente assicuratore.

In sostanza, il lavoratore deve, per legge, essere interamente indennizzato dei danni subiti a causa del lavoro, e se vi è colpa del DL deve essere da lui risarcito direttamente (vedi danno differenziale) o tramite l’ente assicuratore pubblico INAIL.

Un commento a parte. merita l’assicurazione obbligatoria Inail ed i suoi riflessi sulla responsabilità civile del DL.

Dice l’art. 10 del TU 1965 n. 1124 che la”responsabilità civile del DL per gli infortuni sul lavoro è esonerata, cioè esclusa, dalla assicurazione obbligatoria prevista dal citato TU, ovvero dalla assicurazione INAIL.

Ne consegue che il Datore di lavoro non risponde dei fatti che hanno determinato l’infortunio, purchè non si tratti di aver commesso reato per il quale il DL ha riportato condanna penale.

In altri termini , la responsabilità civile del DL permane , nonostante la suddetta assicurazione, quando abbia avuto condanna penale per il fatto dal quale è derivato l’infortunio.

Permane la responsabilità civile del DL, nonostante l’assicurazione INAIL, anche quando vi sia sentenza penale a carico del preposto alla direzione o sorveglianza del lavoro ritenuto direttamente colpevole dell’infortunio.

E’ questo il caso di responsabilità oggettiva del Dl ex art. 2049 c.c. di cui si è detto .

b) Responsabilità penale
A questo punto occorre parlare della già menzionata responsabilità penale del DL .

Le norme che impongono l’osservanza di misure di sicurezza nello svolgimento del lavoro, sono norme di rilevanza penale la cui inosservanza comporta commissione di reato, passibile di sanzione.

Le norme di tale natura sono innanzi tutto quelle previste dal Codice Penale (art. 437 cp che stabilisce la responsabilità di chiunque omette di collocare impianti,apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro ovvero li rimuove o li danneggia è punito con la reclusione… con l’aggravante specifica se dal fatto deriva un disastro o un infortunio.

Questo è un reato che ha una ampia formulazione e perciò possiamo ritenere ricompreso nelle norme speciali di sicurezza emanate successivamente.

Con qualche importante differenza. L’art. 437 cp tuttora in vigore non si rivolge solo al DL , ma a chiunque compia quei Fatti illeciti , e quindi anche ad estranei alla organizzazione del lavoro.

Inoltre l’art. 437 cp prevede come sanzione la reclusione. Dal che si deduce che il reato è classificabile come “delitto”e non semplicemente “contravvenzione” e come tale, deve essere provato il dolo o la colpa del soggetto.

In sostanza il suddetto reato , seppure consiste in una omissione, si differenzia dalle contravvenzioni dove la colpa non deve essere specificamente provata ma è insita nella omissione stessa.

Altro reato previsto dal Codice Penale di cui può essere imputato il DL è quello previsto dall’art. 451 cp.

Anche questo reato è un delitto determinato da omissione , delitto che interessa sia il DL sia altri che lo abbiano compiuto. Anche per tale reato occorre provare la colpa.( omissione o rimozione di apparecchi destinati alla estinzione di un incendio al salvataggio al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro) .


Più specifiche le norme previste dal D.Lgs. 626/1994 che innanzi tutto si rivolgono direttamente al DL e che impongono determinati comportamenti la cui inosservanza determina responsabilità penale del DL medesimo.

Il successivo D.Lgs. n. 81 del 2008 ha ripreso ed ampliato le norme di sicurezza già previste nelle vecchie leggi di cui in particolare le norme di sicurezza previste dal D.P.R. 27 aprile 1955 n.547 ed ha reso ancor più incisivi gli obblighi del DL di quanto non fossero già indicati nel D.Lgs. 626/1994 che non aveva avuto, in effetti, piena osservanza .

Infortuni eclatanti, (vedi quello presso la Tyssen Group) e malattie professionali altrettanto dilaganti in conseguenza soprattutto dell’uso di amianto, hanno portato il legislatore ad inasprire le sanzioni per i DL inadempienti .

Si tratta, dunque di norme di rilevanza penale la cui inosservanza da parte del DL o dei suoi preposti, comporta la esclusione dell’esonero previsto dalla assicurazione INAIL e sanzioni penali .

Si tratta, peraltro, di responsabilità penale per reati contravvenzionali per i quali è previsto l’arresto o l’ammenda. Ciò vuol dire che per le omissioni commesse dal DL la colpa è insita nella omissione stessa senza doverla provare specificatamente.

c) Responsabilità amministrativa

Responsabilità della società datrice di lavoro

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ha riconosciuto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, siano esse società o associazioni anche prive di personalità giuridica. In effetti, questa responsabilità viene rilevata in sede penale, e si aggiunge a quella della persona fisica che materialmente ha realizzato l’illecito. Per la prima volta nel nostro ordinamento , viene rilevata in sede penale la responsabilità degli enti .

Poiché, comunque, è principio fondamentale che la responsabilità penale è personale, si è continuato ad affermare che, seppure rilevabile in sede penale, trattasi di responsabilità per così dire amministrativa. In sostanza, l’ampliamento della responsabilità degli Enti tende a coinvolgere nella punizione di alcuni illeciti penali il patrimonio degli enti stessi e, quindi, tende a coinvolgere gli interessi economici dei soci i quali, prima di tale normativa, non subivano nessuna conseguenza dall’accertamento di reati commessi dagli amministratori o dipendenti, con conseguente vantaggio della società.

Si tratta di una grande innovazione normativa in quanto ora l’ente o la società datrice di lavoro ed i soci, non possono considerarsi estranei al procedimento penale per i reati commessi violando norme di sicurezza a vantaggio o nell’interesse dell’ente.

I reati presi in considerazione sono l’omicidio colposo o le lesioni gravi e gravissime commesse con violazione degli obblighi non delegabili del datore di lavoro.

Il D.Lgs. 231/2001 è stato integrato dal TU salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 6 marzo 2007 .

L’articolo 300 del decreto sicurezza sostituisce l’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 (omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse).

Esimente per la responsabilità dell’ente è la dimostrazione di aver adottato modelli e misure standar di organizzazione indicate dall’articolo 30 del decreto sicurezza.

Nessun commento: