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Le ferie per colf e badanti

Nell’interesse dei datori di lavoro e dei dipendenti, ogni anno deve essere garantito ai lavoratori domestici un periodo di riposo, dei giorni di ferie continuativi per recuperare energie fisiche e psichiche.

Al momento dell’assunzione, il datore di lavoro si accorda con il dipendente sul periodo dell’anno in cui godere delle ferie. Solo i lavoratori stranieri possono chiedere di cumulare le ferie di due anni così da programmare con più comodità il rientro nel Paese d’origine.

I giorni di ferie non goduti, possono essere spesi in un altro periodo. Se il rapporto di lavoro finisce invece, le ferie possono essere rimborsate economicamente. Non rientrano nel periodo di riposo i giorni di malattia o infortunio e le festività nazionali. In caso di dimissioni o licenziamento quindi, al lavoratore spettano tanti dodicesimi del periodo di ferie, quanti sono i mesi di effettivo lavoro, anche se non è stato completato un anno.

Al lavoratore domestico che abiti con il datore di lavoro, come per esempio la badante, spettano, oltre alle ferie, anche un rimborso per vitto e alloggio convenzionale. Tra le festività nazionali rientrano, il 1� gennaio, il 6 gennaio, il lunedì di Pasqua, il 25 aprile, il 1� maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1� novembre, l’8 dicembre, il 25 e il 26 dicembre, il Santo patrono del luogo in cui si lavora. In questi giorni si riposa e resta l’obbligo, per i datori di lavoro, di versare la normale retribuzione.

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